Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
composto dai Sigg.:
dott. Giovanni De Marco Presidente est.
dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 248 del Registro Generale VG 2025
TRA
, n. a MILAZZO (ME) il 25/05/1970 Parte_1
E
, n. a MILAZZO (ME) il 13/09/1965, Controparte_1
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. AMADDEO ROSA e dall'avv. PICCIOLO
GIANPIERO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E
con il parere del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale i coniugi e premesso di avere contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 12/01/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di MILAZZO;
che dall'unione erano nati due figli, ormai autosufficienti;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del
15 luglio 2021; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di
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che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Alla udienza successiva, le parti allegavano attestazione di passaggio in giudicato.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
12/01/1991 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MILAZZO, tra
[...]
e come generalizzati in intestazione, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MILAZZO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in
2 giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 20 maggio 2025
Il Presidente est.
(Antonino Orifici)
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