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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 887/2020 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
INPS
TERZO CHIAMATO Oggi 30 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Toni Attilio per parte resistente l'avv. Vito Vannucci e l'avv. Elena Pagni per INPS l'avv. Minicucci Massimiliano i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Toni chiede l'accoglimento del ricorso nella misura di cui all'ipotesi A della CTU;
si dichiara antistatario. I procuratori di parte resistente insistono per il rigetto del ricorso e in ipotesi chiedono che sia accolto nella misura di cui all'ipotesi C della relazione peritale. L'avv. Minicucci si riporta alla memoria di costituzione. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_1 C.F._1 ATTILIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VANNUCCI VITO
Parte resistente
INPS (c.f. ), con il patrocinio di avv. MINICUCCI AN e dell'avv. P.IVA_1 FUNARI ALESSANDRO TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 Controparte_1 individuale, per vedere accolte le seguenti conclusioni:<< 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente a favore della ditta dal 8.1.2014 Controparte_1 al 30.9.2015 e, per l'effetto, condannare la a corrispondere alla parte ricorrente le Controparte_2 differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, anche tenuto conto delle maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario e festivo, dalla data del 8.1.2014 al 20.9.2015 e/o il risarcimento dei danni commisurato alle differenze retributive suindicate, il tutto per l'ammontare complessivo di € 12.572,72 o quella diversa somma che sarà ritenuta più giusta ed equa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché provvedere alla regolarizzazione contributiva;
2)Voglia condannare la
.a pagare tutte le spese, diritti, onorari del giudizio con distrazione in favore del Controparte_3 procuratore antistatario>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: è stato dipendente dal 8.1.12014 al 30.9.2025 della ditta in Controparte_1 forza di contratto a tempo determinato, inquadrato nel livello 3 CCNL operai agricoli e florovivaisti con mansioni di capo squadra “raccoglitore”; l'orario di lavoro è stato articolato, fin dal momento
1 dell'assunzione, dall'alba al tramonto dal lunedì al sabato, mentre solo sporadicamente ha reso la prestazione anche la domenica;
in particolare ha lavorato nel periodo da aprile a settembre dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nel periodo da ottobre a marzo dalle 7 alle 17.00.
3. Si è costituita in giudizio che, eccepita la nullità del ricorso per indeterminatezza Controparte_1 dell'oggetto della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa perché infondata, stante, tra l'altro,
l'inesistenza dei fatti costitutivi ovvero per mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste e l'intervenuta prescrizione.
4. Parte resistente ha allegato in particolare che le giornate lavorative hanno inizio alle ore 8.00 con l'apertura del magazzino e si concludono, a seconda delle condizioni metereologiche, alle ore 17.00 in estate e alle ore 15.30 in inverno;
i lavoratori osservano sempre un'ora di pausa e non lavorano nelle giornate di pioggia. Peraltro il ricorrente ha confessato in sede ispettiva di non aver lavorato per più di sei ore e mezzo al giorno (cfr. doc. 2 res.) e risulta documentata la percezione di € 1420,00 nel mese di novembre 2014, € 1285,00 nel mese di dicembre 2014, € 1304,00 per il mese di gennaio 2015, €1130,00 nel mese di febbraio 2015, € 1380,00 nel mese di marzo 2015, € 1975,00 nel mese di aprile 2015, €
1415,00 nel mese di maggio 2015, € 1423,00 nel mese di giugno 2015, € 1625,00 nel mese di luglio 2015 ed € 1170,00 nel mese di agosto 2015.
5. In ragione della formulata domanda di regolarizzazione contributiva, si è costituito in giudizio iussu iudicis anche l'INPS che ha formulato domanda riconvenzionale per vedere accertato il diritto a trattenere quanto versato a titolo di contributi a seguito della regolarizzazione delle contestazioni mosse dalla Guardia di
NZ e dall'Ispettorato del Lavoro, nonché al pagamento dell'ulteriore contribuzione dovuta sulle altre differenze retributive accertate come spettanti al ricorrente.
6. In replica alla domanda riconvenzionale proposta da INPS, depositava seconda Controparte_1 memoria difensiva contestando la difesa dell'ente previdenziale e rilevando l'inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie nonché la prescrizione del credito contributivo
7. La causa, istruita per documenti, prove orali e CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza non definitiva all'udienza odierna.
8. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre. CP_
9. In primo luogo deve respingersi l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da resistente, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio individua tanto il petitum che la causa petendi, specificando l'attività lavorativa prestata dal ricorrente, il periodo di lavoro e l'orario di lavoro asseritamente osservato, nonché le ragioni di diritto (lavoro supplementare, straordinario e festivo) poste a fondamento della domanda.
2 10. Deve tuttavia precisarsi fin d'ora che dalla stessa documentazione allegata al ricorso (cfr. in particolare doc.6), risulta che il abbia lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1.11.2014 al 18.9.2015, e Pt_1 non dal 8.1.2014 al 30.9.2015 come dedotto al punto 1 e nelle conclusioni del ricorso.
11. Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione in quanto risulta in atti il sollecito di pagamento inviato via pec, tra gli altri, a in data 18.4.2019 (cfr. doc. 9 ric.) di cui, ai sensi dell'art 421 cpc, si è Controparte_1 acquisito il formato eml, di cui parte ricorrente, dopo aver fornito un principio di prova e a fronte di specifica eccezione di controparte, ha offerto la produzione alla prima (effettiva) udienza di discussione della causa (cfr. verbale del 18.6.2021).
12. Né d'altro canto può ritenersi che tale atto sia privo dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento per spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che dalla sua lettura si evince chiaramente la volontà del lavoratore di costituire in mora il suo debitore per il pagamento di quanto dovuto “in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto” (anche) nel periodo di cui è causa.
13. Pertanto, considerato che il rapporto di lavoro di cui è causa è cessato il 20.9.2015, la diffida di pagamento è stata ricevuta in data 18.4.2019 e il ricorso è stato depositato in data 24.10.2020, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
14. Per quel che concerne, ancora, l'eccepita infondatezza della domanda attorea per inesistenza dei fatti costitutivi sotto il profilo della mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste, deve rilevarsi che il ricorrente ha allegato all'atto introduttivo il CCNL applicato al rapporto di lavoro (cfr. doc. 1 ric. e in particolare, gli artt. 42 e 43), nonché il contratto integrativo applicabile per la provincia di Livorno, con le relative tabelle retributive (cfr. docc. 2 art. 16, 3 art. 18 e 4 ric.).
15. Inoltre, dall'esame delle buste paga in atti (cfr. doc. 3 memoria di costituzione ) emerge, Controparte_1 rispetto alla casella “contratto di lavoro”, l'indicazione “240 AGRICOLI OTD”, mentre la retribuzione indicata in busta paga (“salario prov”) coincide con quanto indicato dal contratto collettivo provinciale allegato al ricorso;
inoltre, dalla scheda anagrafica professionale (cfr. doc. 6 ric.) emerge, avuto riguardo alla qualifica professionale svolta, la dicitura “8.3.1.1.0.7 bracciante agricolo”.
16. Tanto chiarito, la genericità delle allegazioni del ricorso è sufficiente al rigetto della domanda di pagamento delle maggiorazioni per lavoro festivo, non avendo il lavoratore puntualmente indicato – come pure era suo onere fare – in quali giornate festive avrebbe reso la prestazione (deducendo anzi di aver lavorato la domenica solo “in sporadiche occasioni”), né tale indicazione risulta dai conteggi allegati all'atto introduttivo o nei capitoli di prova ivi formulati.
17. Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare, si rileva in primo luogo che dal verbale di accertamento redatto dalla Guardia di NZ (cfr. in particolare i docc. 17 e 18 allegati alla memoria INPS) - previo esame della documentazione extracontabile (tra cui tra
3 cui supporti informatici ed agende mensili riepilogative delle ore e dei giorni di lavoro) rinvenuta a seguito dell'accesso presso il domicilio fiscale della ditta di RC NI e di quella (comunicazioni obbligatorie preventive, contratti di lavoro, LUL) messa a disposizione della ditta, oltre che delle dichiarazioni rese dai lavoratori – risulta accertato che il ricorrente aveva lavorato molte ore in più rispetto quelle contrattualmente previste.
18. Rispetto a tali ore è documentato in atti che parte resistente ha provveduto alla regolarizzazione contributiva, circostanza che, in uno con gli elementi documentali acquisiti ed esaminati in sede ispettiva, costituisce elemento probatorio significativo della misura del maggiore orario osservato dal ricorrente.
19. Del resto, dall'istruttoria orale è emerso che il ricorrente, nel periodo di cui è causa, ha lavorato principalmente come responsabile di una squadra di circa dieci persone adibita alla raccolta nei campi e solo sporadicamente, in caso di assenza di colleghi e comunque al bisogno, come trattorista e nelle attività dei capannoni;
i testi escussi - pur non in grado di confermare con sufficiente precisione e attendibilità l'orario di lavoro del ricorrente in ragione anche della promiscuità delle ditte della famiglia del susseguirsi di contratti a termine e della stagionalità a variabile consistenza delle attività cui CP_1 erano adibiti (dipendenti non solo dal ciclo dei raccolti ma anche dagli ordini)- hanno comunque dato CP conto di una variabilità di orario che appare pienamente compatibile con l'accertata prassi della resistente, di annotare giorno per giorno le ore di lavoro effettivamente svolte dai singoli dipendenti.
20. In particolare secondo il teste impiegato sugli stessi campi del ricorrente – Tes_1 Parte_1
“iniziava a lavorare verso le 7.00 fino alle 19.00 in estate quando c'erano i meloni;
lo stesso quando
[...]
c'erano cavolfiori, carciofi o i porri. Per il resto lavorava non meno di otto ore, solo in alcuni casi 6 ore o sei ore e mezzo…Per otto/nove mesi l'anno il ricorrente lavorava con orario dalle 7 alle 19, a volte anche di più…Non so dire se e quando il ricorrente lavorasse anche per e ”. Controparte_6 Controparte_1
21. Il teste , invece, ha confermato l'orario di lavoro allegato in ricorso, precisando che “Il ricorrente Tes_2 lavorava anche come trattorista. Per tutti l'orario era sempre lo stesso; ho lavorato con il ricorrente dal
2009 al 2016. Il ricorrente è andato via qualche mese prima di me. Vedevo il ricorrente tutti i giorni, lavorava insieme a me sia alla raccolta degli ortaggi che sul trattore. Le nostre mansioni erano promiscue. Non so distinguere per quali datori lavorassimo, poteva accadere che nello stesso periodo avessimo contratti con diversi datori di lavoro”. Il teste ha altresì chiarito che “il lavoro nei campi era dalle
7 alle 17.00; dopo le 17 potevamo essere chiamati nei capannoni, per una o due ore a volte anche per tre ore per aiutare”
22. Sul punto ha riferito che “Il ricorrente lavorava più che altro nei campi e poco nel Testimone_3 capannone”, pur confermando l'orario di lavoro allegato in ricorso.
4 23. Anche ha confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso, precisando che “Il Persona_1 ricorrente lavorava anche quando pioveva. Si lavorava a volte nella stessa squadra. Avevamo la pausa pranzo di circa un'ora”.
24. Del resto nessun elemento contrario emerge dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente Testimone_4
e che si recavano presso l'azienda agricola del convenuto per incombenze particolari Testimone_5
(prelievo del materiale di scarto per alimentare gli animali e carico cassette di ortaggi) in orari variabili e per un tempo comunque contenuto;
, invece, ha a chiare lettere affermato di non essere Persona_2 in grado di individuare per nome i singoli lavoratori della CP_1
25. Risulta altresì smentito per tabulas, che il ricorrente abbia confessato in sede ispettiva di aver lavorato
6,5 ore giornaliere (cfr. deposito INPS del 19.1.2025).
26. Tanto chiarito, in punto di quantum deve rilevarsi che la domanda di differenze retributive a titolo di lavoro supplementare è svolta (anche) in via alternativa rispetto a quella a titolo di lavoro straordinario, mentre dalla scheda anagrafica del ricorrente emerge che i rapporti a termine erano a tempo pieno;
di conseguenza le ore di lavoro accertate in sede ispettiva come lavorate in più rispetto a quanto contrattualmente previsto devono essere retribuite a titolo di lavoro straordinario con conseguente ricalcolo del TFR sulla base della retribuzione complessivamente dovuta.
27. Tenuto conto di tali parametri, il CTU ha dunque quantificato le differenze retributive maturate e ancora dovute dal lavoratore in complessivi € 7664,78 oltre 1577,17 a titolo di TFR, al netto di quanto percepito dal ricorrente sulla base delle sole ricevute di pagamento in contanti versate in atti, stante l'assenza di ulteriore documentazione comprovante l'effettiva corresponsione di quanto indicato nei prospetti paga, atteso che tali prospetti, anche se sottoscritti dal lavoratore (addirittura con la formula “per ricevuta”, insistente nel caso di specie, cfr. doc. 3 res.), non sono sufficienti a provare l'effettivo pagamento, ma solo l'avvenuta consegna (cfr. ex multis Cass. n. 7310/2001).
28. In particolare l'ausiliario, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta - secondo cui “non c'è contestazione sul pagamento della busta paga, ma eventualmente poteva esserci sul “Fuori Busta” che peraltro essendo un fuori busta sotto intende che la busta paga veniva regolarmente pagata altrimenti in tutti i documenti in atti, a partire dalle dichiarazioni dei lavoratori, dei militi e degli ispettori avrebbero utilizzato
l'espressione acconto “sulle” buste e non fuori busta” – ha chiarito che: <Il riscontro effettuato dal sottoscritto
CTU è di tipo esclusivamente documentale;
non sono presenti in atti documenti probanti l'avvenuto pagamento delle buste paga mentre sono presenti le ricevute sottoscritte dal lavoratore delle somme
“fuori busta”. Ciò nonostante il sottoscritto ha comunque elaborato una doppia ipotesi (una che tiene conto delle buste paga come incassate e l'altra invece che le considera non incassate) come anche richiesto dal quesito>>.
5 29. Rispetto, invece, all'ulteriore rilievo del CTP ricorrente secondo cui “i lavoratori hanno dichiarato di aver percepito euro 5,50/ora per ogni ora di straordinario lavorata e che richiederebbero soltanto la differenza retributiva tra gli euro 5,50 percepiti e quanto invece regolarmente loro spettante in base alle tariffe previste dal CCNL” – ha replicato che <<l'elaborazione del sottoscritto CTU è in tal senso>>, precisando che: <Tuttavia le evidenze documentali (buste paga e ricevute del “fuori busta”) consentono
l'individuazione di un dato certo e determinato da porre a confronto con quanto loro effettivamente dovuto.
Per assoluta completezza, si fa presente che il percepito dal lavoratore calcolato moltiplicando le ore accertate dalla GdF per la tariffa oraria di euro 5,50 suddetta porta ad un totale di euro
13.744,78 del tutto allineato a quanto indicato in bozza di perizia come fuori busta (euro 13.627,00).
Tale considerazione non fa altro che avvalorare la metodologia adottata dal sottoscritto e anzi, dovrebbe lasciar propendere per la correttezza dell'ipotesi A della bozza di perizia. Infatti, calcolando il percepito come ore lavorate x €5,5 come richiesto dal CTP, tenendo conto che tale importo è pari a quanto rilevabile dalle ricevute del “fuori busta” agli atti, appare ancor più evidente che nessun'altra somma (segnatamente quanto indicato in busta paga) è stata versata dal datore in favore del lavoratore oltre a quella risultante da dette ricevute. >>.
30. Le conclusioni cui è approdato il CTU in punto di percepito non appaiono tuttavia condivisibili alla luce di altri elementi che, trascurati nel primo elaborato del CTU, devono essere adeguatamente esaminati in questa sede.
31. In primo luogo non può non rilevarsi che dalla lettura complessiva del ricorso non emerge alcuna allegazione circa la mancata corresponsione della retribuzione per il lavoro ordinario. Al punto 5 del ricorso, infatti, si allega che “il datore di lavoro ometteva di retribuire correttamente il ricorrente in quanto ometteva del tutto il pagamento delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario con le relative maggiorazioni, nonché il lavoro festivo”; al punto 6, invece, il ricorrente lamenta che “del pari non risulta corretto quanto liquidato a titolo di TFR in quanto il datore non teneva conto del maggior orario svolto con continuità dal ricorrente”; al punto 8, infine, il ricorrente afferma il diritto a vedersi riconoscere “le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, o il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive, tenuto conto anche delle maggiorazioni per il lavoro supplementare e/o straordinario nonché per il lavoro festivo e ricalcolo del TFR, per l'importo complessivo di € 5872,45, come da conteggi allegati (da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto)”.
32. Ebbene, proprio nei conteggi allegati da parte ricorrente è dedotto – quale parte integrante e sostanziale del ricorso – un importo preciso di quanto percepito in pendenza di rapporto di lavoro, importo che dunque deve essere scomputato integralmente dall'ammontare del dovuto calcolato dal CTU.
6 33. Tale modus operandi, a ben vedere, appare coerente anche con le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede ispettiva: << Ho lavorato per le 3 aziende agricole sopra descritte con vari contratti a T.D. alternati tra le 3 aziende. Ho sempre lavorato per 6 giorni a settimana a volte anche la domenica. Ho lavorato con altri 9 connazionali i cui nominativi sono nella richiesta d'intervento presentata dalla di TU. Io CP_7 ogni mese presentavo un foglio con le ore di lavoro e giornate lavorative effettuate alla sig.ra CP_1
e lei mi faceva firmare un foglio dalla stessa preparato in cui c'erano registrate poche giornate di
[...] lavoro se non firmavo non mi pagava. Poi faceva il conteggio delle ore effettuate nel mese 250/270 ore per € 6,00 l'ora e mi toglieva i soldi dell'affitto, luce e gas in quanto ero in affitto in un suo appartamento senza contratto….Voglio la differenza tra le ore pagate a € 6,00 e quelle contrattuali
e i contributi>>.
34. Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese in sede ispettiva da : << Ho lavorato tutti i giorni CP_8 della settimana, a volte anche la domenica, ho lavorato anche nei giorni di pioggia e invernali perché la ditta coltiva carciofi, spinaci cavolo nero, porri, verza ecc., cioè anche colture di ortaggi invernali, percependo € 5,50 l'ora, sia in busta che fuori busta paga. Nel 2016 ho lavorato per Controparte_6 con contratto da operaio a tempo indeterminato e in questo periodo le buste paga erano per 22/23 giornate lavorative per un importo di circa 1200 euro, per le ore in più fino a 200 ore mensile in totale lavorate, percepivo fuori busta in contanti la differenza delle ore moltiplicato per la stessa paga oraria di € 5,50…In ogni caso anche nei restanti periodi lavorati, il problema era che in busta paga erano segnate molte meno giornate di quelle lavorate, io presentavo alla figlia di NI, un Controparte_1 foglio mensile con le giornate lavorate, ma questo foglio è servito alle ditte per conteggiare la retribuzione effettiva che in parte finiva in busta e in parte pagata fuori busta in contanti; viceversa mi faceva segnare dietro la busta paga le giornate che lei stessa dettava e io apponevo Controparte_1 una firma, ma ciò è accaduto solo negli ultimi anni e non nel periodo 2012/2013. Questa cosa ero costretto a farla, altrimenti non mi veniva pagata la retribuzione. Dalla retribuzione fuori busta pagata in contanti mi veniva detratto l'affitto di casa di circa 200 euro più le spese per le utenze luce/acqua/gas, in quanto i RC mi avevano concesso una abitazione in via di Bandita 4 Campiglia M.ma. Questo modo di gestire i rapporti di lavoro, le giornate di lavoro e le conseguenti retribuzioni, così come l'affitto delle loro case, valeva per la generalità degli altri colleghi di lavoro miei connazionali….che si sono rivolti come il sottoscritto alla sede di TU…Infine voglio precisare che CP_7 Controparte_1 titolare di altra ditta, è comunque colei che si occupa per tutte le ditte della gestione amministrativa e dei pagamenti in contanti, preciso che con assegno ho ricevuto solo le retribuzioni dell'ultimo periodo e comunque si trattava della retribuzione delle sole giornate inserite in busta paga…>>.
7 35. Da quanto riferito in sede ispettiva appare evidente che la retribuzione era integralmente corrisposta in contanti con un criterio di calcolo orario (€ 5,5/6,00 all'ora) sulla base – ma non in maniera del tutto corrispondente - alle ore dichiarate dallo stesso lavoratore, che coerentemente ha dedotto di aver percepito solo parte di quanto spettantegli in ragione dell'orario di lavoro osservato ( e solo in parte dimostrato nel corso del giudizio) e della non corretta retribuzione del lavoro straordinario.
36. Tanto chiarito, in assenza della puntuale prova della misura dell'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro, si ritiene che il conteggio da prendersi a riferimento per il calcolo delle differenze retributive maturate dal ricorrente sia quello da ultimo elaborato dal CTU, conteggio che tiene conto del percepito così come dedotto in ricorso, per un ammontare di € 5304,12 oltre € 1577,17, a titolo di TFR.
37. Meritevole di accoglimento è anche la domanda di regolarizzazione contributiva atteso che nel caso di specie la contribuzione è stata pagata da parte resistente sul maggiore orario accertato dalla Guardia di
NZ ma per una paga oraria di € 5,50, di talché, alla luce dell'accertamento che precede, ritenuta l'esistenza di lavoro straordinario, non può dirsi cessata la materia del contendere e deve invece condannarsi parte resistente alla regolarizzazione contributiva per le ulteriori somme dovute a tale titolo e quantificate dal CTU in complessivi € 764,42.
38. L'ausiliario, all'udienza del 30 giugno 2025 ha peraltro chiarito che sussiste una discrasia tra il monte ore lavorate accertato dalla GF e quello preso in considerazione dall'INPS per il calcolo delle differenze retributive (in realtà contributive) versate da parte resistente, precisando che il monte ore preso a riferimento per il calcolo sia delle differenze retributive che per quelle contributive è il verbale della GF.
39. Deve per completezza precisarsi che priva di pregio è l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale formulata dall'INPS in quanto da un lato è evidente che l'ente previdenziale, aderendo alle allegazioni di cui al ricorso, ha inteso agire per la regolarizzazione contributiva di quanto dovuto al ricorrente e accertato nel corso del presente giudizio;
dall'altro lato la prescrizione anche con riferimento all'obbligazione contributiva è stata interrotta con pec del 18.4.2019 sopra richiamata.
40. La reciproca soccombenza tra le parti in origine costituite consente di compensare nella misura della metà le spese di lite che si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2024 per le cause di lavoro e di previdenza di valore ricompreso fra € 5200,00 ed € 26.000,00 tenuto conto della non elevata complessità dell'atto introduttivo e delle difese svolte dal ricorrente nonché delle questioni di fatto e di diritto di cui è causa;
le spese a favore dell'INPS, parimenti compensate per metà, sono invece liquidate secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato inferiore ad € 1100,00.
8
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte Controparte_1 Parte_1 motiva di complessivi € 6881,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna alla regolarizzazione contributiva con pagamento a favore dell'INPS di € Controparte_1
764,42, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento a favore Controparte_1 del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 1347,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e CPA, nonché a favore dell'INPS di € 335,00 oltre 15% rimborso spese forfettario.
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU contabile liquidate con separato Controparte_1 decreto;
Livorno, 30 luglio 2025
Il giudice dott. Federica Manfré
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 887/2020 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
INPS
TERZO CHIAMATO Oggi 30 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Toni Attilio per parte resistente l'avv. Vito Vannucci e l'avv. Elena Pagni per INPS l'avv. Minicucci Massimiliano i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Toni chiede l'accoglimento del ricorso nella misura di cui all'ipotesi A della CTU;
si dichiara antistatario. I procuratori di parte resistente insistono per il rigetto del ricorso e in ipotesi chiedono che sia accolto nella misura di cui all'ipotesi C della relazione peritale. L'avv. Minicucci si riporta alla memoria di costituzione. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_1 C.F._1 ATTILIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VANNUCCI VITO
Parte resistente
INPS (c.f. ), con il patrocinio di avv. MINICUCCI AN e dell'avv. P.IVA_1 FUNARI ALESSANDRO TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 Controparte_1 individuale, per vedere accolte le seguenti conclusioni:<< 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente a favore della ditta dal 8.1.2014 Controparte_1 al 30.9.2015 e, per l'effetto, condannare la a corrispondere alla parte ricorrente le Controparte_2 differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, anche tenuto conto delle maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario e festivo, dalla data del 8.1.2014 al 20.9.2015 e/o il risarcimento dei danni commisurato alle differenze retributive suindicate, il tutto per l'ammontare complessivo di € 12.572,72 o quella diversa somma che sarà ritenuta più giusta ed equa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché provvedere alla regolarizzazione contributiva;
2)Voglia condannare la
.a pagare tutte le spese, diritti, onorari del giudizio con distrazione in favore del Controparte_3 procuratore antistatario>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: è stato dipendente dal 8.1.12014 al 30.9.2025 della ditta in Controparte_1 forza di contratto a tempo determinato, inquadrato nel livello 3 CCNL operai agricoli e florovivaisti con mansioni di capo squadra “raccoglitore”; l'orario di lavoro è stato articolato, fin dal momento
1 dell'assunzione, dall'alba al tramonto dal lunedì al sabato, mentre solo sporadicamente ha reso la prestazione anche la domenica;
in particolare ha lavorato nel periodo da aprile a settembre dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nel periodo da ottobre a marzo dalle 7 alle 17.00.
3. Si è costituita in giudizio che, eccepita la nullità del ricorso per indeterminatezza Controparte_1 dell'oggetto della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa perché infondata, stante, tra l'altro,
l'inesistenza dei fatti costitutivi ovvero per mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste e l'intervenuta prescrizione.
4. Parte resistente ha allegato in particolare che le giornate lavorative hanno inizio alle ore 8.00 con l'apertura del magazzino e si concludono, a seconda delle condizioni metereologiche, alle ore 17.00 in estate e alle ore 15.30 in inverno;
i lavoratori osservano sempre un'ora di pausa e non lavorano nelle giornate di pioggia. Peraltro il ricorrente ha confessato in sede ispettiva di non aver lavorato per più di sei ore e mezzo al giorno (cfr. doc. 2 res.) e risulta documentata la percezione di € 1420,00 nel mese di novembre 2014, € 1285,00 nel mese di dicembre 2014, € 1304,00 per il mese di gennaio 2015, €1130,00 nel mese di febbraio 2015, € 1380,00 nel mese di marzo 2015, € 1975,00 nel mese di aprile 2015, €
1415,00 nel mese di maggio 2015, € 1423,00 nel mese di giugno 2015, € 1625,00 nel mese di luglio 2015 ed € 1170,00 nel mese di agosto 2015.
5. In ragione della formulata domanda di regolarizzazione contributiva, si è costituito in giudizio iussu iudicis anche l'INPS che ha formulato domanda riconvenzionale per vedere accertato il diritto a trattenere quanto versato a titolo di contributi a seguito della regolarizzazione delle contestazioni mosse dalla Guardia di
NZ e dall'Ispettorato del Lavoro, nonché al pagamento dell'ulteriore contribuzione dovuta sulle altre differenze retributive accertate come spettanti al ricorrente.
6. In replica alla domanda riconvenzionale proposta da INPS, depositava seconda Controparte_1 memoria difensiva contestando la difesa dell'ente previdenziale e rilevando l'inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie nonché la prescrizione del credito contributivo
7. La causa, istruita per documenti, prove orali e CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza non definitiva all'udienza odierna.
8. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre. CP_
9. In primo luogo deve respingersi l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da resistente, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio individua tanto il petitum che la causa petendi, specificando l'attività lavorativa prestata dal ricorrente, il periodo di lavoro e l'orario di lavoro asseritamente osservato, nonché le ragioni di diritto (lavoro supplementare, straordinario e festivo) poste a fondamento della domanda.
2 10. Deve tuttavia precisarsi fin d'ora che dalla stessa documentazione allegata al ricorso (cfr. in particolare doc.6), risulta che il abbia lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1.11.2014 al 18.9.2015, e Pt_1 non dal 8.1.2014 al 30.9.2015 come dedotto al punto 1 e nelle conclusioni del ricorso.
11. Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione in quanto risulta in atti il sollecito di pagamento inviato via pec, tra gli altri, a in data 18.4.2019 (cfr. doc. 9 ric.) di cui, ai sensi dell'art 421 cpc, si è Controparte_1 acquisito il formato eml, di cui parte ricorrente, dopo aver fornito un principio di prova e a fronte di specifica eccezione di controparte, ha offerto la produzione alla prima (effettiva) udienza di discussione della causa (cfr. verbale del 18.6.2021).
12. Né d'altro canto può ritenersi che tale atto sia privo dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento per spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che dalla sua lettura si evince chiaramente la volontà del lavoratore di costituire in mora il suo debitore per il pagamento di quanto dovuto “in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto” (anche) nel periodo di cui è causa.
13. Pertanto, considerato che il rapporto di lavoro di cui è causa è cessato il 20.9.2015, la diffida di pagamento è stata ricevuta in data 18.4.2019 e il ricorso è stato depositato in data 24.10.2020, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
14. Per quel che concerne, ancora, l'eccepita infondatezza della domanda attorea per inesistenza dei fatti costitutivi sotto il profilo della mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste, deve rilevarsi che il ricorrente ha allegato all'atto introduttivo il CCNL applicato al rapporto di lavoro (cfr. doc. 1 ric. e in particolare, gli artt. 42 e 43), nonché il contratto integrativo applicabile per la provincia di Livorno, con le relative tabelle retributive (cfr. docc. 2 art. 16, 3 art. 18 e 4 ric.).
15. Inoltre, dall'esame delle buste paga in atti (cfr. doc. 3 memoria di costituzione ) emerge, Controparte_1 rispetto alla casella “contratto di lavoro”, l'indicazione “240 AGRICOLI OTD”, mentre la retribuzione indicata in busta paga (“salario prov”) coincide con quanto indicato dal contratto collettivo provinciale allegato al ricorso;
inoltre, dalla scheda anagrafica professionale (cfr. doc. 6 ric.) emerge, avuto riguardo alla qualifica professionale svolta, la dicitura “8.3.1.1.0.7 bracciante agricolo”.
16. Tanto chiarito, la genericità delle allegazioni del ricorso è sufficiente al rigetto della domanda di pagamento delle maggiorazioni per lavoro festivo, non avendo il lavoratore puntualmente indicato – come pure era suo onere fare – in quali giornate festive avrebbe reso la prestazione (deducendo anzi di aver lavorato la domenica solo “in sporadiche occasioni”), né tale indicazione risulta dai conteggi allegati all'atto introduttivo o nei capitoli di prova ivi formulati.
17. Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare, si rileva in primo luogo che dal verbale di accertamento redatto dalla Guardia di NZ (cfr. in particolare i docc. 17 e 18 allegati alla memoria INPS) - previo esame della documentazione extracontabile (tra cui tra
3 cui supporti informatici ed agende mensili riepilogative delle ore e dei giorni di lavoro) rinvenuta a seguito dell'accesso presso il domicilio fiscale della ditta di RC NI e di quella (comunicazioni obbligatorie preventive, contratti di lavoro, LUL) messa a disposizione della ditta, oltre che delle dichiarazioni rese dai lavoratori – risulta accertato che il ricorrente aveva lavorato molte ore in più rispetto quelle contrattualmente previste.
18. Rispetto a tali ore è documentato in atti che parte resistente ha provveduto alla regolarizzazione contributiva, circostanza che, in uno con gli elementi documentali acquisiti ed esaminati in sede ispettiva, costituisce elemento probatorio significativo della misura del maggiore orario osservato dal ricorrente.
19. Del resto, dall'istruttoria orale è emerso che il ricorrente, nel periodo di cui è causa, ha lavorato principalmente come responsabile di una squadra di circa dieci persone adibita alla raccolta nei campi e solo sporadicamente, in caso di assenza di colleghi e comunque al bisogno, come trattorista e nelle attività dei capannoni;
i testi escussi - pur non in grado di confermare con sufficiente precisione e attendibilità l'orario di lavoro del ricorrente in ragione anche della promiscuità delle ditte della famiglia del susseguirsi di contratti a termine e della stagionalità a variabile consistenza delle attività cui CP_1 erano adibiti (dipendenti non solo dal ciclo dei raccolti ma anche dagli ordini)- hanno comunque dato CP conto di una variabilità di orario che appare pienamente compatibile con l'accertata prassi della resistente, di annotare giorno per giorno le ore di lavoro effettivamente svolte dai singoli dipendenti.
20. In particolare secondo il teste impiegato sugli stessi campi del ricorrente – Tes_1 Parte_1
“iniziava a lavorare verso le 7.00 fino alle 19.00 in estate quando c'erano i meloni;
lo stesso quando
[...]
c'erano cavolfiori, carciofi o i porri. Per il resto lavorava non meno di otto ore, solo in alcuni casi 6 ore o sei ore e mezzo…Per otto/nove mesi l'anno il ricorrente lavorava con orario dalle 7 alle 19, a volte anche di più…Non so dire se e quando il ricorrente lavorasse anche per e ”. Controparte_6 Controparte_1
21. Il teste , invece, ha confermato l'orario di lavoro allegato in ricorso, precisando che “Il ricorrente Tes_2 lavorava anche come trattorista. Per tutti l'orario era sempre lo stesso; ho lavorato con il ricorrente dal
2009 al 2016. Il ricorrente è andato via qualche mese prima di me. Vedevo il ricorrente tutti i giorni, lavorava insieme a me sia alla raccolta degli ortaggi che sul trattore. Le nostre mansioni erano promiscue. Non so distinguere per quali datori lavorassimo, poteva accadere che nello stesso periodo avessimo contratti con diversi datori di lavoro”. Il teste ha altresì chiarito che “il lavoro nei campi era dalle
7 alle 17.00; dopo le 17 potevamo essere chiamati nei capannoni, per una o due ore a volte anche per tre ore per aiutare”
22. Sul punto ha riferito che “Il ricorrente lavorava più che altro nei campi e poco nel Testimone_3 capannone”, pur confermando l'orario di lavoro allegato in ricorso.
4 23. Anche ha confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso, precisando che “Il Persona_1 ricorrente lavorava anche quando pioveva. Si lavorava a volte nella stessa squadra. Avevamo la pausa pranzo di circa un'ora”.
24. Del resto nessun elemento contrario emerge dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente Testimone_4
e che si recavano presso l'azienda agricola del convenuto per incombenze particolari Testimone_5
(prelievo del materiale di scarto per alimentare gli animali e carico cassette di ortaggi) in orari variabili e per un tempo comunque contenuto;
, invece, ha a chiare lettere affermato di non essere Persona_2 in grado di individuare per nome i singoli lavoratori della CP_1
25. Risulta altresì smentito per tabulas, che il ricorrente abbia confessato in sede ispettiva di aver lavorato
6,5 ore giornaliere (cfr. deposito INPS del 19.1.2025).
26. Tanto chiarito, in punto di quantum deve rilevarsi che la domanda di differenze retributive a titolo di lavoro supplementare è svolta (anche) in via alternativa rispetto a quella a titolo di lavoro straordinario, mentre dalla scheda anagrafica del ricorrente emerge che i rapporti a termine erano a tempo pieno;
di conseguenza le ore di lavoro accertate in sede ispettiva come lavorate in più rispetto a quanto contrattualmente previsto devono essere retribuite a titolo di lavoro straordinario con conseguente ricalcolo del TFR sulla base della retribuzione complessivamente dovuta.
27. Tenuto conto di tali parametri, il CTU ha dunque quantificato le differenze retributive maturate e ancora dovute dal lavoratore in complessivi € 7664,78 oltre 1577,17 a titolo di TFR, al netto di quanto percepito dal ricorrente sulla base delle sole ricevute di pagamento in contanti versate in atti, stante l'assenza di ulteriore documentazione comprovante l'effettiva corresponsione di quanto indicato nei prospetti paga, atteso che tali prospetti, anche se sottoscritti dal lavoratore (addirittura con la formula “per ricevuta”, insistente nel caso di specie, cfr. doc. 3 res.), non sono sufficienti a provare l'effettivo pagamento, ma solo l'avvenuta consegna (cfr. ex multis Cass. n. 7310/2001).
28. In particolare l'ausiliario, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta - secondo cui “non c'è contestazione sul pagamento della busta paga, ma eventualmente poteva esserci sul “Fuori Busta” che peraltro essendo un fuori busta sotto intende che la busta paga veniva regolarmente pagata altrimenti in tutti i documenti in atti, a partire dalle dichiarazioni dei lavoratori, dei militi e degli ispettori avrebbero utilizzato
l'espressione acconto “sulle” buste e non fuori busta” – ha chiarito che: <Il riscontro effettuato dal sottoscritto
CTU è di tipo esclusivamente documentale;
non sono presenti in atti documenti probanti l'avvenuto pagamento delle buste paga mentre sono presenti le ricevute sottoscritte dal lavoratore delle somme
“fuori busta”. Ciò nonostante il sottoscritto ha comunque elaborato una doppia ipotesi (una che tiene conto delle buste paga come incassate e l'altra invece che le considera non incassate) come anche richiesto dal quesito>>.
5 29. Rispetto, invece, all'ulteriore rilievo del CTP ricorrente secondo cui “i lavoratori hanno dichiarato di aver percepito euro 5,50/ora per ogni ora di straordinario lavorata e che richiederebbero soltanto la differenza retributiva tra gli euro 5,50 percepiti e quanto invece regolarmente loro spettante in base alle tariffe previste dal CCNL” – ha replicato che <<l'elaborazione del sottoscritto CTU è in tal senso>>, precisando che: <Tuttavia le evidenze documentali (buste paga e ricevute del “fuori busta”) consentono
l'individuazione di un dato certo e determinato da porre a confronto con quanto loro effettivamente dovuto.
Per assoluta completezza, si fa presente che il percepito dal lavoratore calcolato moltiplicando le ore accertate dalla GdF per la tariffa oraria di euro 5,50 suddetta porta ad un totale di euro
13.744,78 del tutto allineato a quanto indicato in bozza di perizia come fuori busta (euro 13.627,00).
Tale considerazione non fa altro che avvalorare la metodologia adottata dal sottoscritto e anzi, dovrebbe lasciar propendere per la correttezza dell'ipotesi A della bozza di perizia. Infatti, calcolando il percepito come ore lavorate x €5,5 come richiesto dal CTP, tenendo conto che tale importo è pari a quanto rilevabile dalle ricevute del “fuori busta” agli atti, appare ancor più evidente che nessun'altra somma (segnatamente quanto indicato in busta paga) è stata versata dal datore in favore del lavoratore oltre a quella risultante da dette ricevute. >>.
30. Le conclusioni cui è approdato il CTU in punto di percepito non appaiono tuttavia condivisibili alla luce di altri elementi che, trascurati nel primo elaborato del CTU, devono essere adeguatamente esaminati in questa sede.
31. In primo luogo non può non rilevarsi che dalla lettura complessiva del ricorso non emerge alcuna allegazione circa la mancata corresponsione della retribuzione per il lavoro ordinario. Al punto 5 del ricorso, infatti, si allega che “il datore di lavoro ometteva di retribuire correttamente il ricorrente in quanto ometteva del tutto il pagamento delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario con le relative maggiorazioni, nonché il lavoro festivo”; al punto 6, invece, il ricorrente lamenta che “del pari non risulta corretto quanto liquidato a titolo di TFR in quanto il datore non teneva conto del maggior orario svolto con continuità dal ricorrente”; al punto 8, infine, il ricorrente afferma il diritto a vedersi riconoscere “le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, o il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive, tenuto conto anche delle maggiorazioni per il lavoro supplementare e/o straordinario nonché per il lavoro festivo e ricalcolo del TFR, per l'importo complessivo di € 5872,45, come da conteggi allegati (da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto)”.
32. Ebbene, proprio nei conteggi allegati da parte ricorrente è dedotto – quale parte integrante e sostanziale del ricorso – un importo preciso di quanto percepito in pendenza di rapporto di lavoro, importo che dunque deve essere scomputato integralmente dall'ammontare del dovuto calcolato dal CTU.
6 33. Tale modus operandi, a ben vedere, appare coerente anche con le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede ispettiva: << Ho lavorato per le 3 aziende agricole sopra descritte con vari contratti a T.D. alternati tra le 3 aziende. Ho sempre lavorato per 6 giorni a settimana a volte anche la domenica. Ho lavorato con altri 9 connazionali i cui nominativi sono nella richiesta d'intervento presentata dalla di TU. Io CP_7 ogni mese presentavo un foglio con le ore di lavoro e giornate lavorative effettuate alla sig.ra CP_1
e lei mi faceva firmare un foglio dalla stessa preparato in cui c'erano registrate poche giornate di
[...] lavoro se non firmavo non mi pagava. Poi faceva il conteggio delle ore effettuate nel mese 250/270 ore per € 6,00 l'ora e mi toglieva i soldi dell'affitto, luce e gas in quanto ero in affitto in un suo appartamento senza contratto….Voglio la differenza tra le ore pagate a € 6,00 e quelle contrattuali
e i contributi>>.
34. Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese in sede ispettiva da : << Ho lavorato tutti i giorni CP_8 della settimana, a volte anche la domenica, ho lavorato anche nei giorni di pioggia e invernali perché la ditta coltiva carciofi, spinaci cavolo nero, porri, verza ecc., cioè anche colture di ortaggi invernali, percependo € 5,50 l'ora, sia in busta che fuori busta paga. Nel 2016 ho lavorato per Controparte_6 con contratto da operaio a tempo indeterminato e in questo periodo le buste paga erano per 22/23 giornate lavorative per un importo di circa 1200 euro, per le ore in più fino a 200 ore mensile in totale lavorate, percepivo fuori busta in contanti la differenza delle ore moltiplicato per la stessa paga oraria di € 5,50…In ogni caso anche nei restanti periodi lavorati, il problema era che in busta paga erano segnate molte meno giornate di quelle lavorate, io presentavo alla figlia di NI, un Controparte_1 foglio mensile con le giornate lavorate, ma questo foglio è servito alle ditte per conteggiare la retribuzione effettiva che in parte finiva in busta e in parte pagata fuori busta in contanti; viceversa mi faceva segnare dietro la busta paga le giornate che lei stessa dettava e io apponevo Controparte_1 una firma, ma ciò è accaduto solo negli ultimi anni e non nel periodo 2012/2013. Questa cosa ero costretto a farla, altrimenti non mi veniva pagata la retribuzione. Dalla retribuzione fuori busta pagata in contanti mi veniva detratto l'affitto di casa di circa 200 euro più le spese per le utenze luce/acqua/gas, in quanto i RC mi avevano concesso una abitazione in via di Bandita 4 Campiglia M.ma. Questo modo di gestire i rapporti di lavoro, le giornate di lavoro e le conseguenti retribuzioni, così come l'affitto delle loro case, valeva per la generalità degli altri colleghi di lavoro miei connazionali….che si sono rivolti come il sottoscritto alla sede di TU…Infine voglio precisare che CP_7 Controparte_1 titolare di altra ditta, è comunque colei che si occupa per tutte le ditte della gestione amministrativa e dei pagamenti in contanti, preciso che con assegno ho ricevuto solo le retribuzioni dell'ultimo periodo e comunque si trattava della retribuzione delle sole giornate inserite in busta paga…>>.
7 35. Da quanto riferito in sede ispettiva appare evidente che la retribuzione era integralmente corrisposta in contanti con un criterio di calcolo orario (€ 5,5/6,00 all'ora) sulla base – ma non in maniera del tutto corrispondente - alle ore dichiarate dallo stesso lavoratore, che coerentemente ha dedotto di aver percepito solo parte di quanto spettantegli in ragione dell'orario di lavoro osservato ( e solo in parte dimostrato nel corso del giudizio) e della non corretta retribuzione del lavoro straordinario.
36. Tanto chiarito, in assenza della puntuale prova della misura dell'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro, si ritiene che il conteggio da prendersi a riferimento per il calcolo delle differenze retributive maturate dal ricorrente sia quello da ultimo elaborato dal CTU, conteggio che tiene conto del percepito così come dedotto in ricorso, per un ammontare di € 5304,12 oltre € 1577,17, a titolo di TFR.
37. Meritevole di accoglimento è anche la domanda di regolarizzazione contributiva atteso che nel caso di specie la contribuzione è stata pagata da parte resistente sul maggiore orario accertato dalla Guardia di
NZ ma per una paga oraria di € 5,50, di talché, alla luce dell'accertamento che precede, ritenuta l'esistenza di lavoro straordinario, non può dirsi cessata la materia del contendere e deve invece condannarsi parte resistente alla regolarizzazione contributiva per le ulteriori somme dovute a tale titolo e quantificate dal CTU in complessivi € 764,42.
38. L'ausiliario, all'udienza del 30 giugno 2025 ha peraltro chiarito che sussiste una discrasia tra il monte ore lavorate accertato dalla GF e quello preso in considerazione dall'INPS per il calcolo delle differenze retributive (in realtà contributive) versate da parte resistente, precisando che il monte ore preso a riferimento per il calcolo sia delle differenze retributive che per quelle contributive è il verbale della GF.
39. Deve per completezza precisarsi che priva di pregio è l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale formulata dall'INPS in quanto da un lato è evidente che l'ente previdenziale, aderendo alle allegazioni di cui al ricorso, ha inteso agire per la regolarizzazione contributiva di quanto dovuto al ricorrente e accertato nel corso del presente giudizio;
dall'altro lato la prescrizione anche con riferimento all'obbligazione contributiva è stata interrotta con pec del 18.4.2019 sopra richiamata.
40. La reciproca soccombenza tra le parti in origine costituite consente di compensare nella misura della metà le spese di lite che si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2024 per le cause di lavoro e di previdenza di valore ricompreso fra € 5200,00 ed € 26.000,00 tenuto conto della non elevata complessità dell'atto introduttivo e delle difese svolte dal ricorrente nonché delle questioni di fatto e di diritto di cui è causa;
le spese a favore dell'INPS, parimenti compensate per metà, sono invece liquidate secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato inferiore ad € 1100,00.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte Controparte_1 Parte_1 motiva di complessivi € 6881,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna alla regolarizzazione contributiva con pagamento a favore dell'INPS di € Controparte_1
764,42, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento a favore Controparte_1 del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 1347,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e CPA, nonché a favore dell'INPS di € 335,00 oltre 15% rimborso spese forfettario.
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU contabile liquidate con separato Controparte_1 decreto;
Livorno, 30 luglio 2025
Il giudice dott. Federica Manfré
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