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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 8.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3068 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG IA, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/07/2022 ed iscritto al n 3068 - 2022 RG , vertente tra
- (c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in GG IA alla Via S. Anna II Tronco Trav. Fondo falcone n. 1, presso lo studio dell'Avv. Mariella Vizzari (cf.:
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ricorrente -
Contro
- , ai sensi dell'art. 1, Controparte_1 comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n.
225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_2
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro in via A.Turco 18, presso lo studio dell'avv. Claudio Larussa, ( ), che la rappresenta CodiceFiscale_3
e difende giusta procura in atti;
- Controparte_4
- Sede di Cosenza, in
[...] persona del Regionale per la IA dott. , legale CP_5 CP_6 rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono, dell'Ufficio Legale dell'Ente ( Email_1
1 0984/896394 ) e dall'Avv Email_2 CodiceFiscale_4
Antonio d'Agostino , mail Email_3
( cod fisc ) , elettivamente Email_4 CodiceFiscale_5 domiciliato presso lo studio del secondo in GG IA ( pal. , CP_4 corso Garibaldi 635 giusta procura per n. 47098 del Persona_1
Repertorio e n. 17470 della Raccolta;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 6.7.2022 parte ricorrente proponeva azione di accertamento negativo del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420219002251257/000 notificatale in data 21.03.2022, limitando l'impugnazione alle seguenti sottese cartelle esattoriali relative a rate premio : CP_4
-09420110031222666000 presuntivamente notificata in data 15.12.2011, anni di riferimento del debito (2009, 2010, 2011),
-09420120027095267000 notificata in data 11.01.2013, anni di riferimento del debito (2011, 2012),
-09420140000793217000 presuntivamente notificata in data 28.02.2014, anni di riferimento del debito (2011, 2012, 2013),
-09420150010372503000 presuntivamente notificata in data 02.11.2015, anni di riferimento del debito (2013, 2014, 2015),
-09420150021676952000 presuntivamente notificata in data 11.04.2016, anno di riferimento del debito (2015) il tutto per un importo complessivo pari ad € 3.682,57. Chiede di annullare e dichiarare estinto il credito contributivo per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla data della notifica della cartelle succitate e prima della notifica il 21.03.2022 dell'intimazione qui impugnata.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si costituivano i convenuti e resistendo al ricorso e CP_4 Controparte_1 chiedendone il rigetto.
§ 3. Con ordinanza interlocutoria del 27.12.2024 si sottoponeva al contraddittorio la questione dello stralcio totale, avendo l rilevato CP_7 che dalla disamina degli estratti di ruolo il carico contributivo era pari a zero per tutte le cartelle oggetto di causa.
La difesa dell' con note depositate telematicamente in data 7.04.2025, CP_4 dava atto che l'ente aveva provveduto a definire le cartelle oggetto di causa in applicazione dell'art. 1 co. 222 L.197/2022 che opera automaticamente
2 “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge, chiedendo dichiararsi
“cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
§ 4. Atteso che i crediti contributivi sono stati tutti oggetto di stralcio è venuto meno l'interesse ad agire e deve dichiararsi cessata la materia del contendere. L'annullamento delle cartelle, oggetto di causa, per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022 opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del
2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
L'intento deflattivo dello stralcio comporta la compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in GG IA, 09/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 8.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3068 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG IA, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/07/2022 ed iscritto al n 3068 - 2022 RG , vertente tra
- (c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in GG IA alla Via S. Anna II Tronco Trav. Fondo falcone n. 1, presso lo studio dell'Avv. Mariella Vizzari (cf.:
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ricorrente -
Contro
- , ai sensi dell'art. 1, Controparte_1 comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n.
225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_2
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro in via A.Turco 18, presso lo studio dell'avv. Claudio Larussa, ( ), che la rappresenta CodiceFiscale_3
e difende giusta procura in atti;
- Controparte_4
- Sede di Cosenza, in
[...] persona del Regionale per la IA dott. , legale CP_5 CP_6 rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono, dell'Ufficio Legale dell'Ente ( Email_1
1 0984/896394 ) e dall'Avv Email_2 CodiceFiscale_4
Antonio d'Agostino , mail Email_3
( cod fisc ) , elettivamente Email_4 CodiceFiscale_5 domiciliato presso lo studio del secondo in GG IA ( pal. , CP_4 corso Garibaldi 635 giusta procura per n. 47098 del Persona_1
Repertorio e n. 17470 della Raccolta;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 6.7.2022 parte ricorrente proponeva azione di accertamento negativo del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420219002251257/000 notificatale in data 21.03.2022, limitando l'impugnazione alle seguenti sottese cartelle esattoriali relative a rate premio : CP_4
-09420110031222666000 presuntivamente notificata in data 15.12.2011, anni di riferimento del debito (2009, 2010, 2011),
-09420120027095267000 notificata in data 11.01.2013, anni di riferimento del debito (2011, 2012),
-09420140000793217000 presuntivamente notificata in data 28.02.2014, anni di riferimento del debito (2011, 2012, 2013),
-09420150010372503000 presuntivamente notificata in data 02.11.2015, anni di riferimento del debito (2013, 2014, 2015),
-09420150021676952000 presuntivamente notificata in data 11.04.2016, anno di riferimento del debito (2015) il tutto per un importo complessivo pari ad € 3.682,57. Chiede di annullare e dichiarare estinto il credito contributivo per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla data della notifica della cartelle succitate e prima della notifica il 21.03.2022 dell'intimazione qui impugnata.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si costituivano i convenuti e resistendo al ricorso e CP_4 Controparte_1 chiedendone il rigetto.
§ 3. Con ordinanza interlocutoria del 27.12.2024 si sottoponeva al contraddittorio la questione dello stralcio totale, avendo l rilevato CP_7 che dalla disamina degli estratti di ruolo il carico contributivo era pari a zero per tutte le cartelle oggetto di causa.
La difesa dell' con note depositate telematicamente in data 7.04.2025, CP_4 dava atto che l'ente aveva provveduto a definire le cartelle oggetto di causa in applicazione dell'art. 1 co. 222 L.197/2022 che opera automaticamente
2 “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge, chiedendo dichiararsi
“cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
§ 4. Atteso che i crediti contributivi sono stati tutti oggetto di stralcio è venuto meno l'interesse ad agire e deve dichiararsi cessata la materia del contendere. L'annullamento delle cartelle, oggetto di causa, per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022 opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del
2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
L'intento deflattivo dello stralcio comporta la compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in GG IA, 09/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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