Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 28/07/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Prefettura di Caltanissetta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Caltanissetta prot. -OMISSIS- del 31 luglio 2023;
- della comunicazione ex artt. 7 e seguenti della L. n. 241/90 prot. n. -OMISSIS- del 7.11.2022 con la quale la Prefettura di Caltanissetta, UTG, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo di divieto alla detenzione delle armi e munizioni e materia e esplodenti;
- del verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni del 2.3.2022 reso dalla Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Gela;
- della proposta di divieto detenzioni armi, munizioni e materiali esplodenti prot. n-OMISSIS-dell'8.10.2022 resa dalla Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Caltanissetta;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 12.12.2022 resa dalla Legione Carabinieri Sicilia – Comando Provinciale di Caltanissetta di conferma della proposta di divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti;
- di tutti gli altri atti del procedimento, presupposti connessi e consequenziali, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig.-OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, tra gli altri, del decreto del Prefetto di Caltanissetta -OMISSIS- del 31 luglio 2023 di divieto alla detenzione delle armi e munizioni e materia e esplodenti.
In fatto il ricorrente espone di essere stato titolare della licenza di porto di fucile, anche per uso sportivo, per 29 anni.
In data 24 febbraio 2022 il sig. -OMISSIS-, mentre si trovava in casa, udiva il padre ed il fratello discutere con la vicina Sig.ra -OMISSIS-, pertanto decideva di affacciarsi dal balcone ed assisteva all’aggressione ingiustificata del vicino, sig. -OMISSIS-, ai danni del fratello più piccolo -OMISSIS- e del padre -OMISSIS-, anziano di 74 anni invalido civile al 100%, entrambi colpiti violentemente dal sig. -OMISSIS- e scaraventati per terra.
Il Sig. -OMISSIS-pertanto, raggiungeva i suoi familiari al fine di separare le parti coinvolte nella diatriba, e dopo esserci riuscito, rientrava a casa insieme ai suoi congiunti, vittime dell’aggressione.
In data 2 marzo 2022, il sig. -OMISSIS- riceveva il provvedimento cautelare ex art. 39 TULPS, di ritiro cautelare - non solo della licenza porto d’armi, ma - anche delle armi detenute legalmente, a causa di una denuncia depositata presso il Comando dei Carabinieri di Gela dalla vicina sig.ra Loncini, per i reati p. e p. dagli artt. 582 e 612 c.p., ed il successivo 29 marzo, gli veniva notificata la Comunicazione ex artt. 8 e 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa al preavviso di sospensione della propria licenza di porto d’armi, poi confermata con provvedimento di sospensione Cat. 6F/PA.SI./2022.
Il ricorrente provvedeva a donare le armi a terzi.
Il 26 aprile 2022, il Comando Stazione dei Carabinieri di Gela comunicava al Sig. -OMISSIS- che il 19 aprile 2022, la sig.ra -OMISSIS- aveva rimesso la querela sporta nei suoi confronti, ed il -OMISSIS- accettava la remissione della denuncia che aveva comportato l’emissione dei provvedimenti su indicati, supponendo che la vicenda fosse definitivamente chiusa.
In effetti, in data 31 maggio 2022, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela decretava l’archiviazione del procedimento penale, come da richiesta del PM procedente.
Nonostante l’intervenuta archiviazione del procedimento penale, con comunicazione n. -OMISSIS- del 7 novembre 2022 ex artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l’amministrazione resistente avviava il procedimento amministrativo volto all’emissione del divieto alla detenzione delle armi e munizioni e materie esplodenti.
Il prospettato divieto trovava il suo fondamento nella proposta avanzata dalla Legione Carabinieri di Sicilia del Comando Provinciale di Caltanissetta nella nota-OMISSIS-dell'8 ottobre 2022, motivata in relazione all’episodio sopra descritto.
L’odierno ricorrente inoltrava memorie e precisava che era intervenuto il decreto di archiviazione del procedimento penale. Cionondimeno, la Prefettura resistente disponeva il divieto di detenzione armi, motivandolo sulla scorta delle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, ribadite con successiva nota del 12 dicembre 2022.
Seguiva il ricorso in epigrafe supportato da una prima censura di difetto d’istruttoria. Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto dei 29 anni di persistenze affidabilità nell’uso delle armi nonché della remissione di querela e della conseguente archiviazione del procedimento penale. Si tratta, a suo dire, di circostanze che avrebbero dovuto determinare l’assenza della gravità del comportamento ai fini di una valutazione completa della personalità del soggetto.
Il ricorrente lamenta anche l’assenza di una adeguata motivazione del provvedimento così come non sarebbero sussistenti nemmeno i requisiti previsti dalla normativa di settore, articoli 10, 11 e 39 T.U.L.PS., che in questa sede il ricorrente ritiene violati.
Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno - Prefettura di Caltanissetta, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha respinto l’istanza di adozione di misure cautelari per carenza del fumus e del periculum : “tenuto conto del fatto che la valutazione della vicenda - come riportata nella segnalazione proveniente dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, corredata anche dall’esito dei referti ospedalieri - appare correttamente espletata dall’amministrazione alla luce della discrezionalità di cui la stessa gode e delle norme del TULPS, nella parte in cui prescrivono i requisiti di buona condotta e di assenza di ogni rischio di abuso delle armi; Considerata irrilevante anche la successiva remissione della querela sporta a carico del ricorrente, atteso che all’autorità di P.S. spetta il compito di valutare i fatti, a prescindere dalla loro rilevanza penale emergente da eventuali provvedimenti dell’A.G.; Ritenuto insussistente anche il periculum in mora, atteso che il ricorrente ha ceduto le armi già prima di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento poi conclusosi con il decreto oggi impugnato”.
All’udienza pubblica del 12 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A conferma di quanto già delibato in sede cautelare, il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
La regola generale nel nostro ordinamento è rappresentata dal divieto di porto delle armi, che l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La licenza di porto d'armi (anche per il fucile ad uso sportivo) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, 18 aprile 2016, n. 1538).
Per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, “il precedente rilascio del titolo di porto d'armi non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo, non solo sull'uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma che abilita altresì l'Autorità competente a condurre - nonostante i precedenti rinnovi - anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche per l'effetto di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica” (Cons. Stato, III, 19 agosto 2022, n. 7315).
E ancora "ai fini dell'accertamento del presupposto del divieto, l'Amministrazione esercita un potere connotato in senso tipicamente discrezionale, essendo demandate alla stessa l'accurata acquisizione e l'attenta ponderazione delle circostanze rilevanti ai fini del compimento della suddetta valutazione, in vista della individuazione, particolarmente nelle situazioni in cui il presupposto legittimante l'esercizio del potere inibitorio non sia plasticamente configurabile né ictu oculi rilevabile, di un ragionevole punto di equilibrio tra esigenze contrapposte, pur nella considerazione della natura cedevole dell'interesse del cittadino, proteso alla conservazione/acquisizione della facoltà di detenzione delle armi, a fronte del preminente interesse pubblico come dianzi delineato" (Cons. Stato, III, 15 luglio 2019, n. 4963).
Un caso tipico, tra i tanti, che giustifica gli interventi in questo senso, è quello della conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato trattandosi di ipotesi in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (in tal senso anche la costante giurisprudenza di questo Tribunale, v. ex multis: T.A.R. Palermo, IV, 22 novembre 2024, n. 3234; id. 29 ottobre 2024, n. 2985; id. 12 agosto 2024, n. 2439; id. 5 agosto 2024, n. 2383; id. 2 maggio 2024, n.1482; id. 29 marzo 2024, n. 1137; id. 21 novembre 2023, n.3435; cfr. anche T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n. 2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018, n. 247; T.A.R. Valle d'Aosta, 12 gennaio 2016, n. 3).
Una situazione di accesa litigiosità tra vicini è sufficiente a motivare il divieto di detenere armi poiché essa, a prescindere dalle reciproche responsabilità nella sua causazione, appare indice del pericolo che fatti antigiuridici possano accadere in futuro, secondo una valutazione prudenziale che deve mettere al primo posto l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (cfr. TAR Palermo, IV, 9 agosto 2024, n. 2429).
Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo e accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto, familiare, e/o sociale in cui è stabilmente inserito (cfr. Cons. Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3331; id. 28 marzo 2022, n. 2229).
In altre parole, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.
Sulla scorta delle suddette premesse, va rilevato che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è assistito da un adeguato apparato motivazionale essendo enucleabile dall’esposizione delle circostanze di fatto evidenziate dall’Amministrazione le ragioni per le quali è stato formulato un giudizio di inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, sia pure nell’ampio margine di apprezzamento da riconoscersi all’Amministrazione nel perseguimento delle esigenze cautelari e preventive tipiche del potere esercitato in materia.
Nel caso di specie, l’esistenza di una accertata situazione di litigiosità tra condomini era certamente sufficiente a motivare il provvedimento di divieto di detenzione poiché essa, a prescindere dalle reciproche responsabilità nella sua causazione (cfr. TAR Toscana, II, n. 1305/2022), è suscettibile di degenerare in fatti antigiuridici, le cui conseguenze potrebbero essere ulteriormente aggravate dalla disponibilità delle armi (cfr. TAR Umbria, n. 303/2023).
La Prefettura ha richiamato la nota dell’8 ottobre 2022 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, con la quale si è proposta, anche nei confronti del ricorrente, l’adozione del provvedimento di divieto detenzione armi, in considerazione della vicenda penale che lo ha visto coinvolto (denuncia per reati di lesioni personali e minaccia).
Nella nota suddetta sono riportate anche l’anamnesi e la diagnosi delle persone offese che lamentano un'aggressione fisica e verbale da parte del ricorrente, circostanza peraltro mai smentita dall’istante che si è limitato nei propri scritti solo a sminuire la gravità dell’accaduto, evidenziando comunque l’unicità dell’episodio nell’arco di 29 anni di affidabilità riconosciuta nell’uso delle armi. In realtà, anche un unico episodio può essere sintomatico dell'inaffidabilità del privato all'uso delle armi e giustificare il divieto di detenzione e la revoca del porto d'armi. Il che è ragionevole ove si consideri che la massima prudenza cui devono ispirarsi i provvedimenti in questione, giacché miranti alla sicurezza pubblica, esclude che il divieto di detenzione debba essere necessariamente subordinato alla reiterazione del comportamento, già accertato, oggettivamente pericoloso (cfr. T.A.R., Napoli, sez. V, 01/06/2023, n. 3361).
Sulla ragionevolezza del provvedimento che ha valutato comunque grave l’accaduto, poi, basta evidenziare che nei confronti di tutte le persone offese sono stati refertate danni e lesioni con conseguente prognosi da 4 a 8 giorni.
Peraltro, come evidenziato dalla Difesa erariale, l’invocata sopravvenuta remissione di querela non può elidere il fatto storico dell’aggressione attuata dal ricorrente, poi posta alla base del giudizio di inaffidabilità da parte della Prefettura.
Appare perciò legittimo che l’Autorità prefettizia abbia disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, così come esposto nella motivazione del provvedimento, essendo sufficiente “che esso si estrinsechi in valutazioni non irrazionali o arbitrarie” (Cons. Stato, III, 24 settembre 2013, n. 4684) ed essendo dunque censurabile da parte del Giudice Amministrativo “solo se del tutto mancante o manifestamente illogica” sia la motivazione (T.A.R. Lombardia Milano, I, 19 gennaio 2023, n. 177): circostanze che, nella specie, non ricorrono.
Il ricorso va dunque respinto con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.