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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 618/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giampaolo Parte_1
- appellante –
CONTRO
(P.IVA: ) corrente in Ma.na di Gioiosa Jonica alla via Pietro Nenni CP_1 P.IVA_1
n. 11, rappresentata e difesa in questo atto e nel procedimento dell'avv. Francesco Scruci
-appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , premesso di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenza della società dal 13.12.2021 al 04.02.2023, CP_1
inquadrato al livello IV, del CCNL logistica e trasporti con mansioni di autista – impugnava il licenziamento comunicato che con missiva del 4.2.2023 eccependone l' illegittimità; asseriva di avere proposto con istanza del 30.9.2023 l'esperimento del tentativo di conciliazione dinnanzi alla DPL competente per territorio, rimasto privo di riscontro alcuno;
eccepiva la nullità del licenziamento intimato in quanto non sorretto da ragioni oggettive e soggettive, nonché l'illegittimità per violazione dell'obbligo di repechage;
rilevato che in tema di licenziamento c.d. economico il datore di lavoro deve effettuare nei confronti della Direzione territoriale del lavoro competente – e per conoscenza al lavoratore – una comunicazione con cui dichiara l'intenzione di procedere al licenziamento, indicando altresì i motivi e le eventuali misure pensate per il lavoratore;
allegato che il ricorrente ha subito a causa del licenziamento un gravissimo danno, anche alla salute;
allegava che la società occupava meno di quindici lavoratori;
concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la nullità illegittimità, inefficacia, invalidità del “recesso” intimato al ricorrente in data 04.02.2023 e, per l'effetto, condannare la società (C.F. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p. t., corrente in Marina di Gioiosa Ionica (89046) alla via Pietro Nenni 11, alla corresponsione dell'indennità risarcitoria prevista per le ipotesi di licenziamento per motivi economici da quantificarsi in misura pari ad euro 12.000,00 (pari a 12 mensilità), o da determinarsi per mezzo di CTU o per mezzo di differente giudizio di quantificazione, o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”
Si costituiva in giudizio la società eccependo in via preliminare la decadenza dal CP_2
diritto di impugnare il licenziamento ai sensi dell'art. 6, primo comma, della Legge n.
604/1966 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il Tribunale invitava con ordinanza del 25.10.2024 il ricorrente a fornire la prova della data di spedizione del tentativo di conciliazione manifestando i dubbi in merito alla prova fornita sul punto.
Con la sentenza appellata il ricorso veniva dichiarato tardivo.
Avverso detta decisione ha interposto appello l'originario ricorrente per i motivi che verranno di seguito esaminati.
Si è costituita l'appellata per difendersi.
All'udienza cartolare del 4/12/2025 la causa in esito alla camera di consiglio è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato per i seguenti motivi: << Nel caso di specie, il ricorrente ha agito in giudizio deducendo di aver impugnato il licenziamento con comunicazione inviata via PEC alla controparte in data 4.4.2023 e, successivamente, di aver richiesto con istanza del 30.9.2023 l'esperimento del tentativo di conciliazione. In particolare, a sostengo di tali deduzioni, il ricorrente ha depositato in giudizio una ricevuta di accettazione asseritamente riconducibile alla spedizione alla controparte dell'istanza di tentativo di conciliazione.
La parte resistente si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta decadenza in quanto la parte ricorrente avrebbe provveduto alla notifica dell'istanza per il tentativo di conciliazione solo in data
10.10.2023 e dunque oltre il termine di centottanta giorni decorrente dall'impugnazione stragiudiziale. A sostegno della propria eccezione la resistente ha depositato in atti la busta contenente la comunicazione notificatale e il documento “esito della spedizione” estratto dal sito di CP_3
Ebbene, lo scrivente, con ordinanza del 25.10.2024 ha rilevato una rilevante discrepanza tra la ricevuta di accettazione/spedizione prodotta dal ricorrente e la documentazione prodotta dal resistente, ordinando dunque alle parti l'esibizione della ricevuta di spedizione, della busta in cui era contenuta la comunicazione relativa al tentativo di conciliazione, della comunicazione stessa e dell'avviso di ricevimento della raccomandata in occasione dell'udienza del
13.11.2024. Lo scrivente ha evidenziato nello specifico che “dalla busta della raccomandata, prodotta dal resistente, si evince che la stessa è ricollegata a raccomandata a/r lavorata in data 10.10.2023, mentre dalla lettura della ricevuta prodotta dal ricorrente, seppur riportante lo stesso numero di matrice della busta di cui sopra, risulterebbe un timbro apposto a mano riportante data del 30.9.2024 e non risulterebbe essere stato richiesto quale servizio accessorio l'avviso di ricevimento”.
All'odierna udienza del 13.11.2024 la documentazione è stata esibita in originale, confermando le rilevanti incongruenze già riscontrabili dalle copie telematiche depositate in atti.
In primo luogo, sulla ricevuta di spedizione, nell'area riservata alla vidimazione, risultano apposti a mano due timbri, uno recante la data del 30.9.2023 e uno recante presumibilmente la sigla riferibile all'ufficio postale di Bovalino. Tale circostanza risulta alquanto peculiare atteso che nell'area riservata alla vidimazione dovrebbe essere apposta a macchina, come è noto, una stampa da cui dedurre, a garanzia della prova di effettivo invio, la data, l'ora, il servizio accessorio eventualmente richiesto, il costo sostenuto, il codice dell'operatore che ha curato l'accettazione ecc.
A quanto sopra si aggiunga che la ricevuta di accettazione non presenta tra i servizi accessori alcuna spunta sul servizio “avviso di ricevimento”, mentre sulla busta contenente la comunicazione è stampata la dizione “Posta raccomandata smart AR” ed è indicata la data del 10.10.2023; difatti all'odierna udienza è stato esibito dalla parte ricorrente l'avviso di ricevimento che, a quanto attestato dalla ricevuta di accettazione prodotta in atti, non dovrebbe esistere, non risultando appunto richiesto il relativo servizio accessorio.
A fronte di tutte le incongruenze su richiamate il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, ha specificato che il timbro riportato sulla ricevuta di accettazione non sarebbe stato apposto dall'ufficio postale ma da un'agenzia privata a cui si affida lo studio per l'invio di raccomandate, in quanto accreditata presso e che la ricevuta di CP_3 accettazione depositata in atti sarebbe stata rilasciata da detta agenzia cui l'atto da spedire è stato consegnato in data 30.9.2023.
Dunque, a prescindere dalla verosimiglianza della ricostruzione fornita in udienza (appare singolare che una non meglio specificata agenzia privata rilasci una ricevuta di spedizione intestata a
[...]
e recante un timbro riferibile sempre a peraltro indicante il codice CP_3 CP_3 identificativo dell'ufficio di Bovalino), appare evidente che a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente la parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere, non ha fornito alcuna prova di aver tempestivamente notificato alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione.
È evidente difatti che, pur volendo ritenere che sarebbe stato sufficiente spedire l'atto entro il termine di centottanta giorni per non incorrere in decadenza, manca in atti qualsiasi prova che la spedizione sia avvenuta in data 30.9.2023.
Si ritiene difatti che il timbro asseritamente apposto da un'agenzia privata non prova in alcun modo la data certa di invio, in quanto tale certezza può essere riconosciuta solo in ipotesi di attestazioni fornite direttamente o da un ufficiale giudiziario o da un dipendente dell'ufficio postale, con le modalità all'uopo previste.
Al contrario, attesa la congruenza tra la data stampata sulla busta della lettera raccomandata notificata alla parte resistente, i dati forniti dal servizio “cerco posta” e i dati ricavabili dall'avviso di ricevimento esibito, e in assenza di prova contraria, si può dedurre che la spedizione della comunicazione sia intervenuta in data 10.10.2023 come eccepito dalla resistente.
Il licenziamento è stato dunque comunicato in data 4.2.2023, è stato impugnato in via stragiudiziale in data 4.4.2023 e il tentativo di conciliazione è stato spedito in data 10.10.2023 e ricevuto dalla controparte in data 11.10.2023.
Ne consegue dunque che la richiesta relativa al tentativo di conciliazione è stata notificata oltre il termine di centottanta giorni previsto dalla legge, con conseguente perdita di efficacia dell'impugnazione stragiudiziale e maturazione della decadenza in capo al ricorrente dal diritto di impugnare il licenziamento.
Senza necessità, dunque, di esaminare il merito dell'impugnativa del licenziamento, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza dal diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6 l. 604/1966, come modificato dall'articolo 32, comma 1, della Legge n. 183/2010.”>>
Avverso detta sentenza ha interposto appello , per i seguenti motivi Parte_1
integralmente trascritti: << Il Tribunale di Locri ha pronunciato il rigetto della domanda proposta dalla odierna parte appellante richiamando l'orientamento secondo il quale la domanda deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza dal diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6 l. 604/1966, come modificato dall'articolo 32, comma 1, della Legge n. 183/2010.
A tal proposito, questa difesa, non può esimersi dall'evidenziare l'intervenuta violazione, da parte del Tribunale di Locri del disposto normativo di cui all'art. 410 c.p.c. a mente del quale “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Il Tribunale di Locri ha erroneamente ritenuto che la richiesta relativa al tentativo di conciliazione del 30.09.2023 sia stata notificata oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge con conseguente perdita di efficacia dell'impugnazione stragiudiziale e maturazione della decadenza in capo al ricorrente dal diritto di impugnare il licenziamento. Ed invero, per come documentato in atti, il licenziamento comunicato in data 04.02.2023 è stato impugnato in via stragiudiziale in data 04.04.2023 ed il tentativo di conciliazione è stato spedito in data 30.09.2023, e dunque al centosettantanovesimo (179) giorno. Per la
Suprema Corte, il termine di decadenza ex art. 6, comma 2, Legge n. 604/1966 «decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento imposto dal primo comma dell'articolo citato e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni». La giurisprudenza di legittimità, infatti, partendo dalla ratio della modifica operata dall'art. 32 comma 1, legge n. 183 del 2010 ai primi due commi dell'art. 6 legge n. 604 del 1966 («ispirata all'esigenza di garantire la speditezza dei processi») evidenzia come «l'impugnazione del licenziamento costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto, perché la norma non prevede la perdita di efficacia di un'impugnazione già perfezionatasi, dunque pervenuta al destinatario, ma impone un doppio termine di decadenza affinchè l'impugnazione stessa sia in sé efficace». Quanto precede trova riscontro nel tenore letterale della norma in quanto la locuzione “L'impugnazione è inefficace se” secondo la Suprema Corte sta ad indicare che
«indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizzi con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio». Il legislatore ha voluto, così, subordinare l'efficacia dell'impugnazione «al rispetto di un doppio termine di decadenza, interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante, il quale, dopo avere assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato».
Tale conclusione risulta altresì coerente con la finalità acceleratoria della ratio ispiratrice dell'intervento di riforma. >>
Come si evince dalla lettura dell'atto d'appello l'appellante non si è confrontato con le ragioni della decisione e con l'accertamento in fatto che ha portato il giudicante a ritenere non fornita la prova della spedizione dell'atto in data 30/9/2023- come affermato dal ricorrente – ma al contrario in data 10/10/2023.
Con l'appello, invero, si ognora completamente la motivazione della sentenza e si insiste sulla circostanza- non messa in discussione da alcuno- che ai fini dell'impedimento della decadenza vale la data di invio dell'atto.,
Il ricorso è stato dichiarato tardivo, non perché si è tenuto conto della data di ricezione, per mancanza di prova della data di invio ( il timbro asseritamente apposto da un'agenzia privata non prova in alcun modo la data certa di invio) ; il tribunale ha infatti accertato che, al contrario di quanto affermato, il10.10.2023 e ricevuto dalla controparte in data 11.10.2023>>
Con l'appello non è stato in alcun modo contestato il ragionamento seguito dal Tribunale né, sono state censurate le ragioni dell'accertamento in fatto con riferimento alla data di invio dell'atto. Orbene è palese l'inammissibilità del motivo di appello che si limita a ribadire che l'atto è stato spedito il 30/9/2023 – ignorando completamente la motivazione della sentenza- e che il giudice non ha applicato il principio della scissione degli effetti per il notificante rispetto al destinatario dell'atto, rilievo non oggetto neanche di esame nella sentenza che si è limitata ad accertare che non c'era prova che l'atto fosse stato spedito il 30/9/2024.
Alcuna critica a tale percorso argomentativo, richiamato dal Giudice di prime cure, è stato effettuato dalla parte.
In definitiva il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso Parte_1 CP_1
la n. 1314/2024 del Tribunale di Locri, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 618/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giampaolo Parte_1
- appellante –
CONTRO
(P.IVA: ) corrente in Ma.na di Gioiosa Jonica alla via Pietro Nenni CP_1 P.IVA_1
n. 11, rappresentata e difesa in questo atto e nel procedimento dell'avv. Francesco Scruci
-appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , premesso di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenza della società dal 13.12.2021 al 04.02.2023, CP_1
inquadrato al livello IV, del CCNL logistica e trasporti con mansioni di autista – impugnava il licenziamento comunicato che con missiva del 4.2.2023 eccependone l' illegittimità; asseriva di avere proposto con istanza del 30.9.2023 l'esperimento del tentativo di conciliazione dinnanzi alla DPL competente per territorio, rimasto privo di riscontro alcuno;
eccepiva la nullità del licenziamento intimato in quanto non sorretto da ragioni oggettive e soggettive, nonché l'illegittimità per violazione dell'obbligo di repechage;
rilevato che in tema di licenziamento c.d. economico il datore di lavoro deve effettuare nei confronti della Direzione territoriale del lavoro competente – e per conoscenza al lavoratore – una comunicazione con cui dichiara l'intenzione di procedere al licenziamento, indicando altresì i motivi e le eventuali misure pensate per il lavoratore;
allegato che il ricorrente ha subito a causa del licenziamento un gravissimo danno, anche alla salute;
allegava che la società occupava meno di quindici lavoratori;
concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la nullità illegittimità, inefficacia, invalidità del “recesso” intimato al ricorrente in data 04.02.2023 e, per l'effetto, condannare la società (C.F. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p. t., corrente in Marina di Gioiosa Ionica (89046) alla via Pietro Nenni 11, alla corresponsione dell'indennità risarcitoria prevista per le ipotesi di licenziamento per motivi economici da quantificarsi in misura pari ad euro 12.000,00 (pari a 12 mensilità), o da determinarsi per mezzo di CTU o per mezzo di differente giudizio di quantificazione, o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”
Si costituiva in giudizio la società eccependo in via preliminare la decadenza dal CP_2
diritto di impugnare il licenziamento ai sensi dell'art. 6, primo comma, della Legge n.
604/1966 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il Tribunale invitava con ordinanza del 25.10.2024 il ricorrente a fornire la prova della data di spedizione del tentativo di conciliazione manifestando i dubbi in merito alla prova fornita sul punto.
Con la sentenza appellata il ricorso veniva dichiarato tardivo.
Avverso detta decisione ha interposto appello l'originario ricorrente per i motivi che verranno di seguito esaminati.
Si è costituita l'appellata per difendersi.
All'udienza cartolare del 4/12/2025 la causa in esito alla camera di consiglio è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato per i seguenti motivi: << Nel caso di specie, il ricorrente ha agito in giudizio deducendo di aver impugnato il licenziamento con comunicazione inviata via PEC alla controparte in data 4.4.2023 e, successivamente, di aver richiesto con istanza del 30.9.2023 l'esperimento del tentativo di conciliazione. In particolare, a sostengo di tali deduzioni, il ricorrente ha depositato in giudizio una ricevuta di accettazione asseritamente riconducibile alla spedizione alla controparte dell'istanza di tentativo di conciliazione.
La parte resistente si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta decadenza in quanto la parte ricorrente avrebbe provveduto alla notifica dell'istanza per il tentativo di conciliazione solo in data
10.10.2023 e dunque oltre il termine di centottanta giorni decorrente dall'impugnazione stragiudiziale. A sostegno della propria eccezione la resistente ha depositato in atti la busta contenente la comunicazione notificatale e il documento “esito della spedizione” estratto dal sito di CP_3
Ebbene, lo scrivente, con ordinanza del 25.10.2024 ha rilevato una rilevante discrepanza tra la ricevuta di accettazione/spedizione prodotta dal ricorrente e la documentazione prodotta dal resistente, ordinando dunque alle parti l'esibizione della ricevuta di spedizione, della busta in cui era contenuta la comunicazione relativa al tentativo di conciliazione, della comunicazione stessa e dell'avviso di ricevimento della raccomandata in occasione dell'udienza del
13.11.2024. Lo scrivente ha evidenziato nello specifico che “dalla busta della raccomandata, prodotta dal resistente, si evince che la stessa è ricollegata a raccomandata a/r lavorata in data 10.10.2023, mentre dalla lettura della ricevuta prodotta dal ricorrente, seppur riportante lo stesso numero di matrice della busta di cui sopra, risulterebbe un timbro apposto a mano riportante data del 30.9.2024 e non risulterebbe essere stato richiesto quale servizio accessorio l'avviso di ricevimento”.
All'odierna udienza del 13.11.2024 la documentazione è stata esibita in originale, confermando le rilevanti incongruenze già riscontrabili dalle copie telematiche depositate in atti.
In primo luogo, sulla ricevuta di spedizione, nell'area riservata alla vidimazione, risultano apposti a mano due timbri, uno recante la data del 30.9.2023 e uno recante presumibilmente la sigla riferibile all'ufficio postale di Bovalino. Tale circostanza risulta alquanto peculiare atteso che nell'area riservata alla vidimazione dovrebbe essere apposta a macchina, come è noto, una stampa da cui dedurre, a garanzia della prova di effettivo invio, la data, l'ora, il servizio accessorio eventualmente richiesto, il costo sostenuto, il codice dell'operatore che ha curato l'accettazione ecc.
A quanto sopra si aggiunga che la ricevuta di accettazione non presenta tra i servizi accessori alcuna spunta sul servizio “avviso di ricevimento”, mentre sulla busta contenente la comunicazione è stampata la dizione “Posta raccomandata smart AR” ed è indicata la data del 10.10.2023; difatti all'odierna udienza è stato esibito dalla parte ricorrente l'avviso di ricevimento che, a quanto attestato dalla ricevuta di accettazione prodotta in atti, non dovrebbe esistere, non risultando appunto richiesto il relativo servizio accessorio.
A fronte di tutte le incongruenze su richiamate il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, ha specificato che il timbro riportato sulla ricevuta di accettazione non sarebbe stato apposto dall'ufficio postale ma da un'agenzia privata a cui si affida lo studio per l'invio di raccomandate, in quanto accreditata presso e che la ricevuta di CP_3 accettazione depositata in atti sarebbe stata rilasciata da detta agenzia cui l'atto da spedire è stato consegnato in data 30.9.2023.
Dunque, a prescindere dalla verosimiglianza della ricostruzione fornita in udienza (appare singolare che una non meglio specificata agenzia privata rilasci una ricevuta di spedizione intestata a
[...]
e recante un timbro riferibile sempre a peraltro indicante il codice CP_3 CP_3 identificativo dell'ufficio di Bovalino), appare evidente che a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente la parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere, non ha fornito alcuna prova di aver tempestivamente notificato alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione.
È evidente difatti che, pur volendo ritenere che sarebbe stato sufficiente spedire l'atto entro il termine di centottanta giorni per non incorrere in decadenza, manca in atti qualsiasi prova che la spedizione sia avvenuta in data 30.9.2023.
Si ritiene difatti che il timbro asseritamente apposto da un'agenzia privata non prova in alcun modo la data certa di invio, in quanto tale certezza può essere riconosciuta solo in ipotesi di attestazioni fornite direttamente o da un ufficiale giudiziario o da un dipendente dell'ufficio postale, con le modalità all'uopo previste.
Al contrario, attesa la congruenza tra la data stampata sulla busta della lettera raccomandata notificata alla parte resistente, i dati forniti dal servizio “cerco posta” e i dati ricavabili dall'avviso di ricevimento esibito, e in assenza di prova contraria, si può dedurre che la spedizione della comunicazione sia intervenuta in data 10.10.2023 come eccepito dalla resistente.
Il licenziamento è stato dunque comunicato in data 4.2.2023, è stato impugnato in via stragiudiziale in data 4.4.2023 e il tentativo di conciliazione è stato spedito in data 10.10.2023 e ricevuto dalla controparte in data 11.10.2023.
Ne consegue dunque che la richiesta relativa al tentativo di conciliazione è stata notificata oltre il termine di centottanta giorni previsto dalla legge, con conseguente perdita di efficacia dell'impugnazione stragiudiziale e maturazione della decadenza in capo al ricorrente dal diritto di impugnare il licenziamento.
Senza necessità, dunque, di esaminare il merito dell'impugnativa del licenziamento, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza dal diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6 l. 604/1966, come modificato dall'articolo 32, comma 1, della Legge n. 183/2010.”>>
Avverso detta sentenza ha interposto appello , per i seguenti motivi Parte_1
integralmente trascritti: << Il Tribunale di Locri ha pronunciato il rigetto della domanda proposta dalla odierna parte appellante richiamando l'orientamento secondo il quale la domanda deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza dal diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6 l. 604/1966, come modificato dall'articolo 32, comma 1, della Legge n. 183/2010.
A tal proposito, questa difesa, non può esimersi dall'evidenziare l'intervenuta violazione, da parte del Tribunale di Locri del disposto normativo di cui all'art. 410 c.p.c. a mente del quale “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Il Tribunale di Locri ha erroneamente ritenuto che la richiesta relativa al tentativo di conciliazione del 30.09.2023 sia stata notificata oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge con conseguente perdita di efficacia dell'impugnazione stragiudiziale e maturazione della decadenza in capo al ricorrente dal diritto di impugnare il licenziamento. Ed invero, per come documentato in atti, il licenziamento comunicato in data 04.02.2023 è stato impugnato in via stragiudiziale in data 04.04.2023 ed il tentativo di conciliazione è stato spedito in data 30.09.2023, e dunque al centosettantanovesimo (179) giorno. Per la
Suprema Corte, il termine di decadenza ex art. 6, comma 2, Legge n. 604/1966 «decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento imposto dal primo comma dell'articolo citato e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni». La giurisprudenza di legittimità, infatti, partendo dalla ratio della modifica operata dall'art. 32 comma 1, legge n. 183 del 2010 ai primi due commi dell'art. 6 legge n. 604 del 1966 («ispirata all'esigenza di garantire la speditezza dei processi») evidenzia come «l'impugnazione del licenziamento costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto, perché la norma non prevede la perdita di efficacia di un'impugnazione già perfezionatasi, dunque pervenuta al destinatario, ma impone un doppio termine di decadenza affinchè l'impugnazione stessa sia in sé efficace». Quanto precede trova riscontro nel tenore letterale della norma in quanto la locuzione “L'impugnazione è inefficace se” secondo la Suprema Corte sta ad indicare che
«indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizzi con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio». Il legislatore ha voluto, così, subordinare l'efficacia dell'impugnazione «al rispetto di un doppio termine di decadenza, interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante, il quale, dopo avere assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato».
Tale conclusione risulta altresì coerente con la finalità acceleratoria della ratio ispiratrice dell'intervento di riforma. >>
Come si evince dalla lettura dell'atto d'appello l'appellante non si è confrontato con le ragioni della decisione e con l'accertamento in fatto che ha portato il giudicante a ritenere non fornita la prova della spedizione dell'atto in data 30/9/2023- come affermato dal ricorrente – ma al contrario in data 10/10/2023.
Con l'appello, invero, si ognora completamente la motivazione della sentenza e si insiste sulla circostanza- non messa in discussione da alcuno- che ai fini dell'impedimento della decadenza vale la data di invio dell'atto.,
Il ricorso è stato dichiarato tardivo, non perché si è tenuto conto della data di ricezione, per mancanza di prova della data di invio ( il timbro asseritamente apposto da un'agenzia privata non prova in alcun modo la data certa di invio) ; il tribunale ha infatti accertato che, al contrario di quanto affermato, il
Con l'appello non è stato in alcun modo contestato il ragionamento seguito dal Tribunale né, sono state censurate le ragioni dell'accertamento in fatto con riferimento alla data di invio dell'atto. Orbene è palese l'inammissibilità del motivo di appello che si limita a ribadire che l'atto è stato spedito il 30/9/2023 – ignorando completamente la motivazione della sentenza- e che il giudice non ha applicato il principio della scissione degli effetti per il notificante rispetto al destinatario dell'atto, rilievo non oggetto neanche di esame nella sentenza che si è limitata ad accertare che non c'era prova che l'atto fosse stato spedito il 30/9/2024.
Alcuna critica a tale percorso argomentativo, richiamato dal Giudice di prime cure, è stato effettuato dalla parte.
In definitiva il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso Parte_1 CP_1
la n. 1314/2024 del Tribunale di Locri, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa. Marialuisa Crucitti)