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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.3469 r.g. dell'anno 2023
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...], nato a [...] il C.F._3 Parte_4
26.9.1991 , tutti nella qualità di unici ed esclusivi eredi di C.F._4 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 12.12.2022, rapp.ti e difesi giusta
[...]
mandato allegato telematicamente dall'avv. Francesco Gentile C.F._5
presso il quale elett.te dom.no in Napoli alla via Firenze n.32 e presso cui potranno essere inviate, ai sensi dell'art.136 c.p.c., le comunicazioni anche a mezzo telefax o posta
E
P.I. con sede in Roma alla Via Alessandria n.220, in CP_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale, Dott. , in forza dei poteri conferitogli in Controparte_2
virtù di procura notarile del Notaio Rog. N.24698, rep. N.85644, rapp.ta e Persona_2
difesa giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Claudio Ciancio
( ) e Stefania Ciancio ( ), presso lo studio dei C.F._6 C.F._7
quali, in Napoli alla Via Generale Orsini 46, elett.te domicilia;
PEC: Email_1 Email_2
egalmail.it
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 20 Con ricorso n. 3469/2023, i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e tutti n.q. di unici ed esclusivi eredi di , nato a [...] il Pt_4 Persona_1
25.11.1953 e deceduto il 12.12.2022, hanno convenuto in giudizio la società CP_1
quale incorporante già incorporante la , per
[...] Controparte_3 CP_4
sentir accertare e dichiarare il nesso di causalità tra le patologie di cui era portatore il sig.
e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui lo stesso era addetto sin Persona_1
dalla data di assunzione;
accertare la responsabilità della società convenuta nella causazione della malattia e conseguentemente condannarla, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali nonché del danno non patrimoniale, in favore dei ricorrenti, quantificati nel seguente modo:
951.893,00 per danno non patrimoniale, comprensivo del 25% per danno morale ed esistenziale;
nonchè al risarcimento del danno morale jure proprio per perdita del rapporto parentale, quantificato in € 200.000,00, in favore della signora ed € Parte_1
331.920,00 per ciascuno dei tre figli, o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà equa oltre interessi e rivalutazione. Dal tutto, detraendo la somma che il sig.
avrebbe dovuto percepire a titolo di indennizzo del danno biologico da parte Per_1 dell'INAIL.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che il sig. aveva Persona_1
lavorato dal 30.05.1972 al 31.12.1996, alle dipendenze della nello CP_4 stabilimento “ITALSIDER di Napoli -Bagnoli, svolgendo le mansioni indicate nel curriculum rilasciato dalla e precisamente di “addetto riparazione carpentiere Controparte_3 saldatore” , “carpentiere saldatore taglio rottame”; “addetto manutenzione binari” e
“addetto taglio rottame”; che lo stabilimento di Bagnoli veniva conferito nel 1981 dalla allora Italsider, alla che a sua volta lo conferiva nel luglio 1987 alla Controparte_5
che contestualmente mutava la propria denominazione in , che CP_6 Controparte_5
a sua volta, conferiva con atto del 1988 alla alcuni stabilimenti tra cui quello di CP_6
Taranto e con successivo atto del 1990, anche quello di Napoli Bagnoli;
che la , ha incorporato per fusione la che a sua volta aveva incorporato CP_1 CP_3
la CP_4
che le mansioni del sig. , esponevano lo stesso ad amianto, operando sui Per_1
macchinari in funzione e sui ferodi dei freni quindi in presenza di attrito di ferodi che comportavano la dispersione di amianto presente anche come coibente in tutti i locali aziendali, compresi mense, spogliatoi, etc. ;
pagina2 di 20 Che nel reparto di manutenzione impianti ove operava il congiunto dei ricorrenti si usavano materiali contenenti amianto per la protezione di apparecchiature e impianti;
che tutta l'attività era stata svolta senza che l'ambiente di lavoro fosse dotato di apparecchiature adeguate di ricambio d'aria, con la conseguente esposizione a polvere di amianto, a prodotti ad azione cancerogena a fughe di gas, a rumorosità elevate e a condizioni microclimatiche sfavorevoli;
che a causa delle mansioni svolte il sig. esposito ha contratto un mesotelioma maligno sarcomatoide, come da referto istologico del 28.11.2022 eseguito in occasione del ricovero dal 31.10.2022 al 21.11.2022.. che per tale patologia, lo stesso, oltre a dolori lancinanti durante la respirazione, presentava difficoltà del linguaggio, inappetenza, fiato corto, e ha sofferto di stati d'ansia dovuta alla consapevolezza che la patologia possa evolvere inesorabilmente verso l'exitus; che l' non denunciava in vita la patologia contratta;
. Per_1
che i ricorrenti subivano gli effetti della straziante malattia del congiunto.
Sulla scorta di tali precisazioni in fatto, parte ricorrente ha rilevato in diritto che la patologia diagnosticata è ricollegabile con stretto nesso causale all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della l'Italsider che avrebbe violato il combinato disposto di cui agli artt.
1218 e 2087 c.c. per non aver adottato tutte le misure e cautele necessarie ad evitare al lavoratore la patologia contratta, intendendosi per misure necessarie “ogni cautela”, “ogni precauzione” necessaria per ridurre a zero il rischio del lavoratore nell'esecuzione della prestazione. In particolare, l'Ilva avrebbe violato le disposizioni previste in tema di lavorazioni nocive e in particolare gli artt. 4,19 e 21 del DPR 303 del 19.3.56.
Circa poi il danno, i ricorrenti hanno precisato che lo stesso in relazione alla narrazione dei fatti e alla documentazione medica va inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata aggravata dalla consapevolezza della fine del bene-vita, con conseguenze sia sulla sfera personale del sig. che dei Per_1
propri congiunti, con conseguente diritto degli eredi sia al risarcimento del danno biologico jure hereditatis permanente (al 100%), oltre al danno morale ed esistenziale iure hereditatis, nonché dei danni non patrimoniali Jure proprio (da perdita del rapporto parentale).
pagina3 di 20 Chiedevano, dunque:
“1. accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Sig. Per_1
in qualsiasi modo relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e,
[...]
comunque, con riguardo alla condotta e alla responsabilità diretta, vicaria e per fatto altrui, della società resistente e dei suoi danti causa;
2. accertare, incidenter tantum, la condotta penalmente rilevante, in relazione alle norme di cui all'art.589 c.p., per la patologia contratta dal Sig. ; Per_1
3. accertare il nesso di causalità tra le patologie di cui era portatore e Persona_1
gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione;
4. accertare altresì la responsabilità della società convenuta nella causazione delle patologie dell' e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del Per_1 danno non patrimoniale, in favore dei ricorrenti, che si quantificano nel seguente modo: €.
951.893,00, per danno non patrimoniale, comprensiva della maggiorazione del 25% per danno morale e danno esistenziale, o nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria.
5. condannare la società convenuta a pagare per danno morale jure proprio per perdita del rapporto parentale nella misura di € 200.000,00 per la moglie ( Parte_1
) e € 331.920,00 per ciascun figlio ( , ed , o nella
[...] Pt_2 Pt_3 Pt_4
misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria.
6. Dal tutto va detratta la somma che il avrebbe dovuto percepire a titolo di Pt_5 indennizzo dal danno biologico da parte dell'INAIL .
7. Vittoria di spese diritti e onorari di causa da attribuirsi ai procuratori distrattari.”
Si costituiva la che eccepiva preliminarmente la genericità e carenza di CP_1
allegazioni; la inammissibilità delle domande avanzate jure proprio dai ricorrenti oltre all'incompetenza del Giudice del lavoro a decidere degli stessi, e nel merito la totale infondatezza della domanda in fatto ed in diritto.
Concludeva chiedendo: “…rigettare la domanda proposta nei confronti della CP_1
, perchè inammissibile, generica, nulla, prescritta e infondata sia in fatto che in diritto.
[...]
Con vittoria delle spese del giudizio.”
Conferito incarico al ctu, all'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
pagina4 di 20 Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di altri giudici, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Il CTU nominato da questo GL così riferiva: “…Nel nostro caso purtroppo l'esposizione alle fibre di amianto ha determinato l'insorgenza della patologia neoplastica (Mesotelioma
Pleurico sin) sofferto dall' e che ne ha determinato l'exitus è assolutamente Per_1
possibile riconoscere:
1) Il nesso di causa
2) La reale patologia neoplastica sofferta dall (Mesotelioma Pleurico sinistro). Per_1
3) E' doveroso inoltre sottolineare ancora una volta che sulla scorta dello studio della documentazione presente in atti sono presenti elementi qualificanti che possano chiarire la natura e l'entità della neoplasia sofferta dall' . Per_1
Pertanto si conclude affermando che è possibile riconoscere un nesso causale tra la esposizione all'amianto e l'insorgenza della malattia neoplastica sofferta dall' Per_1
(Mesotelioma Pleurico sinistro).”
Dall'esame delle certificazioni Inail e del parere Contarp emerge che l ha svolto Per_1 attività lavorativa che ha comportato esposizione all'amianto dal 30.05.72 al 10.10.1990.
E' noto che il nesso causale tra mesotelioma pleurico e esposizione all'amianto è da tempo acclarato dalla letteratura epidemiologica;
il mesotelioma è malattia tabellata in lista
1, tanto che il rapporto etiopatogenetico è stato acclarato anche dall'Inail che ha riconosciuto la riconducibilità della malattia all'esposizione all'amianto.
La circostanza evidenziata dalla società resistente, relativa ad una impossibilità di attribuire un nesso di causalità esclusiva tra danno ed evento al periodo lavorato è priva di pregio, essendo meramente esplorativa e non supportata da alcun dato concreto.
Il datore di lavoro ha violato l'art. 2087 cc in relazione agli artt, 4, 15, 19, 21 e 25 DPR
303/1956 (ora TU 81/08) e in relazione all'art. 7 dpr 626/52 ratione temporis applicabile.
pagina5 di 20 La pericolosità dell'amianto era già nota fin dal 1909 quando il R.D. 14 giugno 1909 n.
442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. A seguire, la legge
455/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, sopra riportato. Fin dal dopoguerra, sono poi stati condotti studi scientifici, sia all'estero che in Italia, che hanno resi noti i rischi connessi all'inalazione di fibre di amianto. Pertanto, tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare.
Quanto alla evitabilità dell'evento di danno, occorre verificare, sulla base di un giudizio prognostico, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato.
A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi,
l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva
(Cass. SSS.UU. 30328/2002).
In ambito civile, al contrario, il criterio di accertamento che deve essere utilizzato è quello del "più probabile che non"; è necessario verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che l'eliminazione mentale della condotta contestata avrebbe evitato il verificarsi dell'evento (cosiddetto giudizio controfattuale). Tale valutazione è strettamente connessa a quella della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento causato dall'esposizione all'amianto.
Come già detto, l'insorgenza della patologia del ricorrente deriva dall'esposizione all'amianto.
Nel caso in esame è indubitabile che tale esposizione di sia verificata in maniera significativa nel corso dell'attività lavorativa come espresso nella ctu.
L'utilizzo delle maschere a filtro esistenti all'epoca avrebbe, se non eliminato, almeno ridotto il rischio di insorgenza della patologia. La condotta alternativa lecita che avrebbe evitato l'evento era senz'altro esigibile, essendo disponibili materiali alternativi all'amianto pagina6 di 20 peraltro utilizzati anche prima dell'introduzione di tale minerale nell'industria cantieristica e successivamente incrementati dalla scienza dell'epoca a partire dagli anni '30.
Al riguardo, non può eccepirsi che la legislazione dell'epoca sino agli inizi degli anni '90 non vietava l'uso dell'amianto, in quanto nell'ambito delle lavorazioni polverose vi era una specifica norma, l'art. 21 del DPR 303/1956, che richiedeva al datore di lavoro di sostituire, ove possibile, il materiale polveroso.
D'altro canto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non giova al datore di lavoro obiettare che il legislatore non aveva sino all'inizio degli anni '90 precluso l'utilizzo dell'amianto.
Quanto sopra esposto appare sufficiente anche al fine di provare la responsabilità penale: la giurisprudenza, come sopra si accennava, ha avuto modo di affermare che gli elementi propri della responsabilità penale vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass.
4184/2006).
Tutte le risultanze istruttorie portano a configurare ipotizzabile l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Nel caso specifico parte ricorrente ha provato l'esistenza del danno (che è stato accertato mediante tutta la documentazione medica e Inail in atti, e tramite la ctu), nonché
l'esistenza del nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa (e, cioè, l'origine professionale della patologia denunciata e la sua ricollegabilità, in termini eziologici, alla riferita prassi di far lavorare i propri dipendenti in condizioni di rischio specifico di inalazione di fibre di amianto, così come evidenziato dai documenti Inail e dalla suindicata consulenza medico-legale).
Il datore di lavoro, invece, non ha fornito la prova della dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, non avendo offerto alcun elemento atto a dimostrare le iniziative poste in essere per porre fine alla prassi predetta e garantire la tutela dell'integrità fisica dei propri dipendenti.
Nel caso di specie nessuna prova di adempimento è stata fornita.
Può, quindi, ritenersi provato il nesso causale tra la malattia professionale con conseguente decesso e l'attività lavorativa svolta nonché il comportamento colposo, omissivo, negligente, imprudente del datore di lavoro il quale, in violazione delle norme e pagina7 di 20 misure di sicurezza sul lavoro più volte richiamate, consentiva che i suoi dipendenti lavorassero in condizioni di rischio.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, si osserva quanto segue. Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, è diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa.
A seguito di ampia elaborazione giurisprudenziale, la Suprema Corte individua ad oggi come pregiudizi risarcibili unicamente le due categorie del: - danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del - danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (sentenze n. 8827 e 8828 del
31.5.2003 della Corte di Cassazione, 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite e n. 233/2003 della Corte Costituzionale).
Il perimetro di valutazione del danno è contrassegnato da due limiti: il divieto di automatismi risarcitori e il divieto di duplicazioni. All'interno si collocano l'integrale riparazione del danno e la esigenza di garantirne la personalizzazione, ove ve ne siano i presupposti.
In concreto ciò significa che se le proiezioni negative patite non divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione, il danneggiato non avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris. L'aumento personalizzato del danno non patrimoniale è possibile solo in presenza di allegazione e prova specifica di un pregiudizio eccedente quello normalmente correlabile al tipo di lesione asseritamente subita.
La personalizzazione in ragione della sofferenza morale, può comportare, quindi,
l'applicazione dell'aumento personalizzato. Ma tale aumento può essere riconosciuto solo in presenza di una specifica allegazione e di una specifica prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta.
In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi:
a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
pagina8 di 20 c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata).
La personalizzazione, adeguata all'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche, postula la prova di un pregiudizio specificamente ancorato alla concreta fattispecie. L'automatismo tabellare, pertanto, contraddice la personalizzazione di cui parlano le Sezioni Unite.
Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08: “Esclusa (Cass., S.U., n. 15350 del 2015) la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, questa Corte ha ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. n. 26727 del 2018; n. 21060 del 2016; n. 23183 del 2014; n. 22228 del 2014; n. 15491 del 2014) e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. n.
13537 del 2014; n. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).
Quanto ai criteri di liquidazione, si è specificato (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata,
Cass. n. 18163 del 2007; n. 1877 del 2006) che per la componente di danno biologico la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, mentre per la seconda componente, avente natura peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro - ancorchè sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio, atteso che la lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte.
pagina9 di 20 La Corte territoriale non si è attenuta ai principi appena richiamati in quanto ha liquidato la componente di danno biologico spettante iure hereditatis rapportandola non alla menomazione temporanea dell'integrità psicofisica patita dal D.V. per il periodo di tempo dalla diagnosi al decesso, bensì alla invalidità permanente totale del medesimo, come se quest'ultimo fosse sopravvissuto alla malattia per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita. In conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, ed a cui si intende dare continuità, il danno biologico terminale, trasmissibile agli eredi, deve essere calcolato avendo riguardo alla condizione di invalidità temporanea sofferta nel periodo dalla diagnosi (o dall'evento lesivo) al decesso, con conseguente liquidazione secondo i criteri tabellari riferiti all'invalidità temporanea.”.
Il danno biologico permanente, dal punto di vista medico legale, è nozione che presuppone l'esistenza in vita della vittima, che ha subito una lesione e ha riportato postumi permanenti. Ma se la lesione della salute provocata dal fatto illecito è talmente grave che non può guarire, e conduce a morte la vittima, la sussistenza d'un danno permanente è inconcepibile dal punto di vista logico e naturalistico, prima ancora che giuridico (così Cass. 17 marzo 2015 n. 5197, in motivazione;
Cass. 13 agosto 2015 n.
16788, in motivazione).
La vittima in questi casi ha certamente patito un danno biologico temporaneo, non può patire per definizione un danno biologico permanente.
Al fine della liquidazione del danno c.d. terminale non sono, dunque, utilizzabili le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta ma, allo stesso modo, non sono neppure utilizzabili i normali criteri tabellari di liquidazione del danno biologico temporaneo che tengono conto di una situazione che porta alla guarigione, ovvero ad un consolidamento dei postumi, circostanza, qui, non ravvisabile. Non sono idonee al caso di specie neanche le recenti tabelle sul danno intermittente che regolano l'ipotesi di un danno biologico permanente a cui consegua, però, prima della liquidazione giudiziale, la morte per una causa diversa.
Per danno intermittente si intende il danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita «danno biologico intermittente» poiché è un danno liquidato in un “intervallo” (tra la data della lesione e la data del decesso).
pagina10 di 20 Nell'Assemblea nazionale degli Osservatori svoltasi a Roma nel maggio 2017, si è posta l'attenzione sulla peculiarità strutturale che trattasi di danno subito (irreversibilmente e non in modo intermittente) nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto;
pertanto, dopo un vivace dibattito, si è preferito il nome «danno da premorienza».
Per liquidare il danno bisogna dunque fare riferimento ai valori stabiliti dalle tabelle del
Tribunale di Milano, in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione;
Cass. n. 25485 del 2016; n. 7272 del 2012, secondo le quali "la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.".), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale
(Cass.14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal
Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.).
Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione del danno terminale. In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico- fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO IURE HEREDITATIS
Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico terminale, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che pagina11 di 20 lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus. (Cassazione civile , sez. III , 06/07/2020 , n. 13870).
Ciò posto, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis, con l'aumento personalizzato essendovi idonee allegazioni e prove sul punto. Sono invero provate dai documenti clinici, dalle testimonianze rese e dalla ctu le sofferenze psico-fisiche subite da dalla Persona_1
diagnosi, 31/10/22, fino al decesso del 12.12.2022.
Ciò per gli interventi terapeutici invasivi, per la sofferenza psichica e la depressione endoreattiva, per il dolore cronico severo provato.
Va valutato quindi il danno biologico terminale (ovvero il danno alla salute sofferto dalla vittima nel periodo di tempo intercorso tra le lesioni colpose e la morte, che si qualifica come un danno da inabilità temporanea assoluta) e il danno morale sulla base delle tabelle milanesi, calcolando il numero dei giorni dalla scoperta del mesotelioma alla morte
(31/10/22 - 12.12.2022) come danno biologico temporaneo.
Secondo le tabelle di Milano la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, è prevista l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
L' inabilità temporanea assoluta, da risarcire secondo le tabelle di Milano con 99 € al giorno. Tale somma è personalizzabile fino al 50%, ovvero fino a € 148,5/die in ragione della particolare situazione del caso concreto.
Per il danno terminale le tabelle di Milano prevedono € 30.000 fino al 3° giorno e poi una somma per ciascun giorno di danno dal 4° al 100° giorno. L'eventuale personalizzazione può comportare un aumento sino al 50%: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle pagina12 di 20 circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.
Sulla base di tale tabella, dunque, gli ultimi 42 gg. in cui intensissima è stata la sofferenza e la percezione dell'approssimarsi della fine, possono essere risarciti sulla base del massimo previsto da tale tabella, ossia per i primi 3 giorni € 30.000 + 28736 fino al 42° giorno +29368 per personalizzazione del 50% =€ 88104.
Sussistono invero i presupposti per una personalizzazione del danno come evidenziato sopra e nella ctu. Tale personalizzazione va riconosciuta nella misura massima ovvero al
50% per i giorni dal 4° al 42°.
Si ritiene infine conforme a giustizia calcolare il restante danno biologico temporaneo in
€ 99 al giorno dal 31/10/22 al 12.12.2022 per euro 4158.
Sommando le due poste si avrà la somma finale di € 92.262, somma che appare e idonea a compensare il danno biologico sofferto dal de cuius, sia in termini di sofferenza fisica che morale, stante la piena consapevolezza dell'esito fatale della propria grave situazione di salute durante tutto il tempo della malattia.
Tale danno complessivo quindi, pari a € 92262, va diviso tra i quattro ricorrenti eredi legittimi, porta al riconoscimento di euro € 23065,50 ciascuno iure hereditatis.
Il giudice non ritiene che le somme così calcolate, esclusa la risarcibilità del danno permanente, debbano essere ulteriormente decurtate di quanto percepito dall'INAIL.
La tutela Inail copre il danno da inabilità permanente.
Il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall'Inail e si colloca, pertanto, tra i danni cd. complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo;
inoltre la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato sopra richiamato che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste. Cassazione civile sez. lav., 27/03/2019, (ud. 28/11/2018, dep.
27/03/2019), n.8580.
Nessuna detrazione dovrà, quindi, effettuarsi neanche con riferimento alle somme erogate dall'INAIL a titolo di rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/1965. In base a quest'ultima previsione di legge, se l'infortunio o la malattia professionale ha come conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti, che si trovino nelle condizioni di cui pagina13 di 20 all'art. 106 D.P.R. 1124/65, una rendita ragguagliata al cento per cento della retribuzione determinata secondo le disposizioni degli artt. 116-120 D.P.R. 1124/65. La funzione della rendita, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, "è palesemente quella di sopperire, sostituendo la retribuzione dell'infortunato, alle necessità economiche dei superstiti", mentre "non vi è traccia, nelle citate disposizioni, di una copertura di danni diversi da quelli patrimoniali" (v., in motivazione, Cass. 6480/2000; conf. Cass. 3069/2002, 5910/1998,
859/1997, 6074/1981).
Pertanto, poiché la domanda dei ricorrenti concerne unicamente il danno non patrimoniale spettante iure proprio e iure hereditatis, è evidente che dalla somma determinata a tale titolo non possono essere detratti gli importi corrisposti agli eredi a diverso titolo, come appunto la rendita di cui all'art. 85 D.P.R. 1124/65.
Da ultimo sul punto, la sentenza Cass. n. 6603/2022:
“In base al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, e al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1,
n. 2, il danno biologico risarcibile dall'INAIL è solo quello relativo all'inabilità permanente
(v. Cass., sez. lav., n. 4972 del 2018; Cass., sez. lav., n. 20392 del 2018; Cass., sez. III, n.
24474 del 2020). Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 in commento (secondo il testo in vigore dal 14.06.2001), al comma 2, stabilisce, in particolare, che "In caso di danno biologico (...)
l'INAIL, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni(...)". A sua volta, l'art. 66 del T.U. (id est: del D.P.R. n. 1124 del
1965) elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall'INAIL, nelle seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi. Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall' CP_7
si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma
2, T.U. INAIL). Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il "danno biologico temporaneo" che il cd. "danno morale". In relazione a detti pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di "danno biologico terminale" e di "danno morale terminale o catastrofale o catastrofico" (v., sul tema, Cass., Sez.un., n. 15350 del
2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, terzo capoverso;
in seguito, tra le altre, v.
pagina14 di 20 Cass., sez. lav., n. 8580 del 2019), trasmissibili iure hereditatis, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall'INAIL. Di essi si dirà, più diffusamente, con riferimento al motivo che segue.”
IL DANNO IURE PROPRIO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
La giurisprudenza della S.C. riconosce la legittimazione attiva dei parenti qualificabili come "immediati" congiunti, e cioè, oltre al coniuge, tutti i parenti di primo grado (genitori, figli, fratelli). Infatti è logico presumere ai sensi dell'art. 2727 c.c. che, nella stragrande maggioranza dei casi, tra tali soggetti e la vittima del sinistro esista, oltre al legame di parentela, un effettivo e profondo legame affettivo, sul quale il fatto luttuoso va ad incidere, determinando sia un grave e transeunte perturbamento dell'animo (danno da "shock emotivo") sia per il futuro una irreversibile menomazione della loro sfera degli affetti
(danno parentale). Con la sentenza delle Sez. U, n. 26972 del 11/11/2008 in virtu' del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, è stata estesa la tutela risarcitoria ai casi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, è stata ricondotta nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano subito lesioni ai diritti inviolabili della famiglia (artt. 2,29 e 30 Cost.), con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
tale danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona deve essere provato, non essendo lo stesso in re ipsa. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita pagina15 di 20 sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale"
(consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare" (Cassazione civile sez. III,
26/07/2019, n.20287).
Detto pregiudizio quindi si distingue nettamente sia dal danno biologico sia da quello morale soggettivo in quanto non consiste in una lesione dell'integrità psico-fisica della persona, né può ritenersi coincidente con la transeunte sofferenza che naturalmente consegue alla perdita del prossimo congiunto. In tema di danno non patrimoniale - come, peraltro, sottolineato dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nelle note sentenze "gemelle" nn. 269722 6973-2 6974/08, assumono precipuo rilievo le presunzioni, le quali, non costituendo un mezzo di prova di rango inferiore agli altri, possono anche rappresentare l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice. Si legge nella sentenza Cass., 19/11/2018, n. 29784 “(…) ed infatti, come questa
Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire, la prova del danno da perdita dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass. 31 maggio
2003, nn. 8827 e 8828; Cass. 19 agosto 2003, n. 12124; Cass. 15 luglio 2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi precipuo rilievo (v. Cass., Sez. U., 24 marzo 2006, n.
6572); le presunzioni, vale osservare, come affermato in giurisprudenza di legittimità (v.
Cass., Sez. U., n. 6572/2006 cit.) e sostenuto anche in dottrina, non costituiscono uno strumento probatorio di rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova e più debole rispetto alla prova diretta o rappresentativa;
va anche sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale sostanzialmente a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria;
solo affinchè possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al pagina16 di 20 di fuori di dello stretto nucleo familiare (es. nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico;
la presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso - della quale non può escludersi la compiacenza - di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (v. Cass. 13 maggio 2011, n.
10527).
Dunque, la morte di un prossimo congiunto costituisce un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicchè nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi.
Una prova del genere non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sè, dalla convivenza;
e neanche nella lontananza (Cass 3767/2018); la mancanza di convivenza, quindi, non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc. (v. Cass. 21 agosto 2018, n. 20844); anche il legame parentale fra nonno e NI consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la pagina17 di 20 necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (cfr.Cassazione civile , sez. III , 07/12/2017 , n. 29332).
Quindi, riassumendo, secondo la Suprema Corte il danno in esame non è in re ipsa e non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: la parte è - come sempre - gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni;
il giudice deve valutare caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza
(Cass. sentenza n. 25164/2020).
In quest'ottica, il danno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale onnicomprensivo (del danno morale e delle sue ricadute dinamico relazionali) presunto per i congiunti più stretti - tranne prova contraria;
il danno è presunto per gli stretti congiunti sia che convivano, sia che non convivano. Il dato della non convivenza può in tal caso incidere sul quantum ma non sull' an del risarcimento.
E' invece oggetto di prova per i congiunti al di fuori dello stretto nucleo familiare, che dovranno provare la relazione affettiva e la consistenza del legame leso, salvo però in caso di convivenza, ove la presunzione semplice opera come per gli stretti congiunti. In linea con il surriferito orientamento giurisprudenziale di legittimità, il soggetto danneggiato non è tenuto a dare prova del danno non patrimoniale effettivamente subìto, spettando, invece, alla controparte offrire elementi di segno contrario atti a superare la cennata presunzione semplice (cfr., in tal senso, Cass. n. 31590/18 e Cass. n. 4253/12).
Il risarcimento del danno da perdita parentale deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, nonché tenendo conto che l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto si compone sia dell'interiore sofferenza morale soggettiva, sia di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, dovendosi liquidare il pregiudizio tenendo conto della sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale di che trattasi ed apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019, n. 28989).
Le tabelle aggiornate prevedono un minimo e un massimo di risarcimento per la lesione da perdita del rapporto parentale. Il valore monetario, indicato in tabella nella prima colonna, è quello denominato “base”: i valori, di cui alla prima colonna, esprimono la pagina18 di 20 “uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Cassazione n. 12408/2011, salva la prova di un'ulteriore
“aumento personalizzato” fino ai valori massimi, indicato nella seconda colonna della
Tabella che deve essere, invece, applicato dal giudice solo laddove la parte nel processo alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale. Le tabelle prevedono a favore del coniuge (non-separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto nonché del figlio per morte di un genitore il risarcimento da € 168.250,00 a € 336.500,00 .
Appare congruo riconoscere:
- a coniuge convivente di , che nutriva Parte_1 Persona_1
l'aspettativa di continuare a condividere ancora per alcuni anni la propria vita con il marito, una somma pari ad euro 200.000,00;
- a ciascuno dei figli aventi l'età di 42 anni ), 39 anni ( Parte_2 Parte_3
) e 31 anni ( ) al momento del decesso del padre,
[...] Parte_4 appare congruo liquidare una somma pari a € 150.000 ciascuno
Sulle somme riconosciute, liquidate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate alla data dell'evento secondo gli indici ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi.
L'esito della lite giustifica la liquidazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza;
esse sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu sono poste a carico della società resistente e sono liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di unici ed esclusivi eredi di nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto il 12.12.2022 nei confronti della in persona del legale Controparte_8
rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è deceduto per “mesotelioma pleurico Persona_1 maligno”, malattia di origine professionale;
pagina19 di 20 - accerta il nesso di causalità tra le patologie di cui era portatore Per_1
e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato
[...]
addetto sin dalla data di assunzione;
- accertare, incidenter tantum, la condotta penalmente rilevante, in relazione alle norme di cui all'art.589 c.p., per la patologia contratta dal Sig. ; Per_1
- accerta la responsabilità della società convenuta nella causazione delle patologie dell' e, conseguentemente, condanna la stessa al risarcimento del danno Per_1 non patrimoniale, in favore dei ricorrenti € 92.262, pari a € € 23065,50 ciascuno iure hereditatis oltre accessori di legge, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e fino al soddisfo;
- condanna la società convenuta a pagare per danno morale jure proprio per perdita del rapporto parentale nella misura di € 200.000,00 per d'LE
e per , , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 somma di € 150.000 ciascuno, oltre accessori di legge, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e fino al soddisfo
- condanna la al pagamento delle spese processuali che Controparte_8 liquida in € 12.000 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri e accessori come per legge.
-pone le spese di ctu a carico della resistente e liquida le spese di ctu come CP_8
da separato decreto.
Napoli, 15/05/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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