Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1012/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. GHIZZONI
[...] C.F._2
MONIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 9
2) la GL minore rimane affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno concordemente la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della GL, stabilendo altresì di comune accordo la residenza abituale della medesima. Le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita verranno assunte dal genitore che ha con sé la GL in quel momento;
3)la GL minore e il figlio , maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente indipendente in quanto studente, rimarranno a vivere presso l'abitazione materna ove manterranno la residenza anagrafica;
4)la casa familiare, sita in Corlo di Formigine Via Luigi Galvani n. 2/b, di proprietà esclusiva della SI.ra rimane assegnata alla medesima proprietaria con Pt_2 tutti gli arredi e corredi che la compongono. Il SI. ha già provveduto a Pt_1 trasferirsi presso altra abitazione sita in Corlo di Fomigine (MO) Via Torricelli n.
11;
5)le parti danno atto che le attuali abitudini di vita e modalità di gestione della GL minore sono le seguenti: Per_1
RA frequenta la classe prima presso il Liceo Formiggini di Sassuolo, dal lunedì al sabato, dalle ore 7,55 alle ore 13,00 e al momento non svolge alcuna attività extrascolastica pomeridiana;
-in considerazione degli impegni lavorativi del padre e della consolidata gestione della GL minore concordemente attuata dai coniugi dal momento del trasferimento del SI. presso l'attuale abitazione, posta nelle vicinanze Pt_1 della casa familiare, vede il padre nella fascia oraria serale circa due Per_1 volte a settimana.
In considerazione di quanto sopra esposto, i coniugi concordano che il padre possa vedere ogni qual volta vuole, previo accordo con la madre e Per_1 compatibilmente alle eSIenze e impegni scolastici, sportivi ed educativi della minore. Egli inoltre terrà con sé la GL un fine settimana a settimane alterne e pagina 2 di 9 due sera a settimana, per la cena, indicativamente dalle 19,30 alle 22,00, in giornata da concordare con la madre con almeno un giorno di anticipo.
I periodi di vacanza verranno così suddivisi:
-due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori durante le vacanze estive con impegno delle parti a concordare la decorrenza dei rispettivi periodi entro il mese di maggio di ogni anno;
-durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno della Vigilia, il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, i giorni del 31/12, del 01/01 e del 06/01, con impegno delle parti a concordare l'alternanza entro il 01/12 ;
-durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
I coniugi potranno sempre, di comune accordo, modificare i periodi di permanenza presso l'uno e presso l'altro nel rispetto delle eSIenze e delle aspettative della minore, avendo comunque sempre cura di garantire un adeguata frequentazione con entrambi i genitori;
6) il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 25 del Pt_1 Parte_2 mese, quale contributo nel mantenimento dei figli la somma mensile di euro
1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente in base all'indice istat. I genitori concordano che l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli venga riconosciuto nella misura del 100% alla SI.ra con rinuncia da Pt_2 parte del SI. alla ripartizione al 50% tra i due genitori Pt_1
Le spese di carattere straordinario saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il prontuario dell'intestato Tribunale di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 3 di 9 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
I coniugi concordano che tra le spese straordinarie da concordare preventivamente e da sostenere nella misura del 50% ciascuno vengano ricomprese anche le spese per l'acquisizione della patente di guida, per l'acquisto, manutenzione e gestione dell'autovettura.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
pagina 4 di 9 7) in ordine agli aspetti economici e patrimoniali tra i coniugi, questi danno atto dell'esistenza dei seguenti rapporti e proprietà:
- appartamento sito a Corlo di Fomigine Via Borgo n. 10/12A intestato quanto al
70% della piena proprietà a e al 30% a Parte_2 Parte_1 concesso in locazione ad un canone mensile attuale di euro 512,00. Le parti riconoscono e danno atto che il canone di locazione di tale appartamento viene utilizzato per pagare il canone mensile della locazione dell'immobile condotto dal SI. Pt_1
- conto corrente n 8500189128 presso Banca Generali cointestato ai coniugi;
- contratto di mutuo intestato formalmente a con garante Parte_2 [...]
acceso con IN RE, con debito residuo di circa euro 55.000,00 Pt_1
(scadenza gennaio 2034), contratto per finanziare la spesa della sopraelevazione della casa familiare intestata alla SI.ra ; Parte_2
- assicurazione su un mutuo contratto con Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza estinto anticipatamente, per un importo residuo di circa euro 1.000,00 addebitato mensilmente sul conto della SI.ra (rata mensile Parte_2 euro 14,00);
- le parti riconoscono e danno atto che il SI. ha investito propri denari Pt_1 nella sopraelevazione e arredo della casa familiare intestata alla sola SI.ra Pt_2 oltre ad avere sostenuto nella misura del 50% la rata mensile di mutuo a far tempo dal 2013;
Al fine di addivenire alla risoluzione del conflitto in essere tra i coniugi mediante la definizione dei rapporti economici/patrimoniali così come dei rispettivi rapporti di debito/credito, le parti concordano quanto segue:
a)la SI.ra si impegna a trasferire la nuda proprietà della Parte_2 propria quota pari al 70% dell'immobile sito in Corlo di Formigine, via Borgo n.
12, ai figli , e , in pari Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 misura tra loro, attribuendo l'usufrutto generale vitalizio sulla medesima quota al SI. Analogamente il SI. si impegna a trasferire ai Parte_1 Parte_1 figli, , e , in pari misura Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 5 di 9 tra loro, la nuda proprietà della propria quota pari al 30% dello stesso immobile, riservando per sé il diritto di usufrutto generale vitalizio.
L'immobile in oggetto è catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Formigine al foglio 27, con i mappali:
496 sub 20, via Borgo SNC, p.2, cat. A/2, cl. 3, vani 3, superficie catastale totale
60 mq, totale escluse aree scoperte 54 mq, RC euro 247,90
496 sub 6, via Borgo SNC, p.S1, cat. C/6, cl. 6 mq 14, superficie catastale totale
16 mq, RC euro 35,43.
L'immobile è pervenuto quanto alla SI.ra in virtù di Parte_2 compravendita a ministero Notaio del 22/10/2019, rep. Persona_3
4078/2816, registrato a Modena il 05/11/2019 al n. 12464 serie 1T, quanto al SI. in virtù di compravendita a ministero Notaio del Parte_1 Persona_4
06/04/2007, rep. 247548/26577, registrato a Carpi il 27/04/2007 al n. 2114
Serie 1T, trascritto a Modena il 03/05/2007 al particolare n. 9603.
Le parti provvederanno a formalizzare i trasferimenti di cui sopra, entro il termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente separazione, presso notaio scelto di comune accordo e con spese a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, analogamente sosterranno nella misura del 50% ciascuna le spese inerenti l'autorizzazione necessaria per l'attribuzione del diritto a favore della GL minore . Le parti Per_1 convengono che il presente accordo patrimoniale, anche per la parte a favore dei figli, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono sin da ora di usufruire delle agevolazioni fiscali previste
“ex lege” per il trasferimento tra coniugi;
b) la SI.ra si impegna a trasferire ai figli Parte_2 Controparte_1
, e , nella misura di un terzo ciascuno,
[...] Controparte_2 Controparte_3 riservando per sé il diritto di usufrutto generale vitalizio, la nuda proprietà della casa familiare sita in Formigine (MO) via Luigi Galvani n. 2/b, catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Formigine al foglio 27, mappale
290 sub 22, p. S1-2-3, cat. A/7, cl. 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 156 mq, totale escluse aree scoperte 154 mq, RC 639,12.
pagina 6 di 9 L'immobile è pervenuto alla SI.ra in virtù di atto di Parte_2 compravendita a ministero Notaio del 17/05/2007, rep. Persona_5
113187/32358.
Il predetto trasferimento verrà formalizzato entro il termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente separazione, presso notaio scelto di comune accordo e con spese a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Analogamente le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuna le spese per l'autorizzazione necessaria per l'attribuzione del diritto a favore della GL minore . Le parti convengono che il presente Per_1 accordo patrimoniale a beneficio dei figli costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono pertanto sin da ora di usufruire delle agevolazioni fiscali previste “ex lege” per il trasferimento tra coniugi.
Qualora la SI.ra , prima della formalizzazione del predetto Parte_2 trasferimento a favore dei figli, decidesse di alienare la casa familiare, il ricavato residuo dopo l'estinzione del mutuo sarà ripartito quanto al 70% alla SI.ra
[...]
, quanto al 30% al SI. Parte_2 Pt_1
c)il canone mensile, attualmente di euro 512,00, relativo all'appartamento sito a
Corlo di Formigine via Borgo n. 12, di cui al punto a), concesso in locazione, verrà corrisposto integralmente al SI. che si farà carico in via esclusiva Parte_1 di ogni adempimento amministrativo e fiscale inerente il contratto di locazione in essere, assumendone altresì i relativi costi ed oneri. In ogni caso il SI. si Pt_1 impegna a rimborsare alla SI.ra eventuali somme che la Parte_2 medesima dovesse corrispondere a titolo di imposte/tasse/oneri fiscali derivanti dal predetto contratto di locazione;
d)la rata mensile di euro 14,00 dell'assicurazione sul mutuo contratto con Cassa di Risparmio e di Piacenza, estinto anticipatamente, rimane a carico di entrambi coniugi nella misura del 50% ciascuno;
e)dal mese di dicembre 2024 la SI.ra si accolla integralmente il Parte_2 pagamento del residuo mutuo contratto con IN RE per la sopraelevazione della casa familiare alla medesima intestata. Provvederà pertanto a versare pagina 7 di 9 integralmente la rata mensile dovuta sino all'estinzione. Si impegna altresì ad ottenere dall'istituto bancario mutuante la liberazione del SI. dal proprio Pt_1 ruolo di garante, fatta salva l'eventuale opposizione o non autorizzazione da parte dell'istituto bancario. In ogni caso la SI.ra si impegna a Parte_2 manlevare e a tenere indenne il SI. da qualsivoglia somma che dovesse Pt_1 essere al medesimo richiesta per le predette rate a scadere;
f) il conto corrente cointestato n. 8500189128 presso Banca Generali verrà intestato alla sola SI.ra ovvero si procederà alla sua Parte_2 estinzione;
I coniugi dichiarano e danno atto che con gli accordi di cui al presente punto 7 hanno definito ogni rapporto economico e patrimoniale in essere tra gli stessi e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro oltre a quanto stabilito nel presente atto. In particolare il SI. con le attribuzioni di cui ai punti a) e c) nonché Pt_1 con gli impegni assunti dalla SI.ra di cui ai punti b) ed e), Parte_2 rinuncia ad ogni pretesa e/o rivalsa in ordine ai denari investiti nella sopraelevazione e arredo della casa coniugale, rinunciando espressamente a domandare rimborsi e/o restituzioni di quanto corrisposto per tali titoli e causali o comunque investito nel predetto immobile;
8)i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed in grado di mantenersi autonomamente, rinunciano quindi reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento;
9)i coniugi si prestano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio per sè e per la GL minore”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione pagina 8 di 9 consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/6/2025
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1996 Atto n.73 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 5/6/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
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