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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 11/12/2024 al n. 1050 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 11/09/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Dall'asta Francesco Maria Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Iero Luca e l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Foramiti Franco Maria CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Ripetizione di indebito”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: annullarsi l'opposto provvedimento nella parte in cui si chiede il pagamento delle erogazioni dell'anno 2024 per totali € 2.333,21, condannando l a restituire al ricorrente le somme eventualmente percepite nelle CP_1 more del giudizio maggiorate degli interessi legali. Con rifusione delle spese di lite.
In caso di soccombenza: Il ricorrente chiede di non essere condannato al pagamento delle spese legali. Si produce dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. cpc e si dichiara a tale fine che la presente causa ha valore pari ad €
2.333,21”.
Per la parte resistente: “Rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/12/2024 impugnava il Parte_1 provvedimento di rideterminazione n. 24PDOA40181360 del 30.09.24 limitatamente alla parte con la quale l' chiedeva la restituzione degli importi erogati nell'anno CP_1
2024 e pari ad €. 2333,21.
1 A tal fine allegava che l'avviso di pagamento in questione portava originariamente il maggiore importo di euro 6136,46 sulla base di un ricalcolo della pensione numero
044860007099744 Cat INVCIV dal 1° gennaio 2021 a luglio 2024 in forza della comunicazione dei redditi per l'anno 2021.
Le tabelle allegate al provvedimento indicavano come non dovute prestazioni minime obbligatorie per legge di totali euro 3.803,15 per l'anno 2022 ed euro 2.333,21 per l'anno 2024.
Il ricorrente aveva proposto il prescritto ricorso amministrativo avverso l'avviso di CP_ pagamento e l , in parziale accoglimento del gravame, con provvedimento del 23 ottobre 2024 aveva provveduto in autotutela allo stralcio di quanto richiesto per l'anno
2022, ossia euro 3.803,15.
L'avvocato ricorrente allegava di essere sempre stato in regola con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle proprie dichiarazioni dei redditi entro i termini all'uopo prescritti e richiamava la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia di cui si tratta ed in particolare il precedente di questo stesso Tribunale del 28 novembre
2023.
2. Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto delle domande attoree e CP_1 specificando che era titolare della prestazione n. 07099744 cat. Parte_1
INVCIV, con decorrenza 1° agosto 2020.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
All'udienza dell'11.09.25 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
4. È incontestato tra le parti e comunque documentato che percepisce Parte_1 una pensione di invalidità civile ed ha goduto anche della maggiorazione prevista dalla legge finanziaria del 2002.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che “….in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione
2 sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento….” (cfr. Cass. 13915/21).
Ritiene, pertanto, il Giudice che sia la maggiorazione prevista dall'art. 38 della l. n.
448 del 2001 (legge finanziaria del 2002) che la prestazione cui accede (pensione di invalidità) abbiano entrambe natura assistenziale e, quindi, ad esse non si applichi la disciplina relativa all'indebito previdenziale (art. 52, comma secondo della L. n.
88/1989 e art. 13, commi primo e secondo della L. n. 412/1991), bensì quella dell'indebito assistenziale.
In merito, la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771), esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “…l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito…”.
Ancora, dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 28771/18 pare desumersi che il dolo dell'accipiens - dolo che, come detto sopra, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale - non è configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi (in particolare, nel caso oggetto di Cass. n. 28771/18, la Corte territoriale, con decisione non censurata
3 in sede di legittimità, aveva ritenuto che il dolo del beneficiario “nel caso di specie non sussisteva avendo la R. comunicato sia nel 2007, sia nel 2008 (per il 2006 e il
2007) i propri redditi all' ). CP_1
Ancora più esplicitamente, poi, la Corte di Cassazione ha statuito che “….in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)….” (cfr. Cass. 13223/20).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito in casi similari a quello per cui è processo (cfr. Trib. Frosinone Sez. lavoro, Sent., 09/03/2023, Tribunale Foggia Sez. lavoro, Sent., 03/05/2023 Tribunale Palermo Sez. lavoro, Sent., 21/06/2023), va, poi, evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i suoi redditi alla P.A. ed essi fossero, perciò, conoscibili da al quale già l'art. 42 D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del CP_1
2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 D.L. n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
4 Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio da CP_1 in via telematica.
Lo stesso principio risulta ribadito e rafforzato dall'art.13, D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 D.L. n. 78 del 2010 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare a soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ciò conferma che essi non devono comunicare all la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei
BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati a . CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata da e che quindi esso l' già conosce. CP_1 CP_2
5 In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003) onera della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere.
Inoltre, come già detto, l'art. 13, D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l del Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse."
Ebbene, nel caso per cui è processo, l'indebito si è determinato poiché nel 2024, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, si è verificata la variazione dei redditi di parte ricorrente, che ha determinato, quindi, il ricalcolo della pensione.
In particolare, l ha lamentato che il ricorrente non avrebbe dichiarato all' CP_1 CP_1 stesso i redditi derivanti dall'attività professionale di avvocato, né la pensione percepita da dicembre 2023 dalla Cassa Forense.
Risulta, però, che i redditi del ricorrente fossero integralmente conoscibili da parte dell'ente previdenziale, poichè l'avv. aveva trasmesso regolarmente le proprie Pt_1 dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 4 e 5 del ricorrente).
Pertanto, applicando i sopra richiamati principi giurisprudenziali ed escluso il dolo dell'odierno ricorrente, l'indebito assistenziale per carenza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui è intervenuto il provvedimento che ha
6 accertato il venir meno delle condizioni di legge, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti.
Nel caso di specie, le somme richieste alla parte ricorrente si riferiscono a periodi (da gennaio 2022 fino a luglio 2024) antecedenti rispetto alla comunicazione di rettifica della prestazione che reca la data del 30.09.24 per superamento del limite reddituale e, pertanto, l'avviso di pagamento impugnato è illegittimo anche nella parte in cui chiede la restituzione della residua somma non già stralciata e pari ad €. 2333,21.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico di e liquidate come da dispositivo secondo quanto previsto nei minimi CP_1 dal D.M. 55/14 per le cause di valore da €. 1101,00 a € 5200,00, esclusa la fase istruttoria che sostanzialmente non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione della prestazione n.
044-860007099744 Cat. INVCIV nella parte in cui chiede la restituzione dell'importo di €. 2333,31, importo da qualificarsi come irripetibile, e condanna l al rimborso in favore del ricorrente delle somme eventualmente percepite CP_1
a tale titolo con accessori come per legge;
2) condanna l all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute CP_1 dal ricorrente, spese che liquida in €. 886,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge
Udine, 11/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 11/12/2024 al n. 1050 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 11/09/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Dall'asta Francesco Maria Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Iero Luca e l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Foramiti Franco Maria CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Ripetizione di indebito”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: annullarsi l'opposto provvedimento nella parte in cui si chiede il pagamento delle erogazioni dell'anno 2024 per totali € 2.333,21, condannando l a restituire al ricorrente le somme eventualmente percepite nelle CP_1 more del giudizio maggiorate degli interessi legali. Con rifusione delle spese di lite.
In caso di soccombenza: Il ricorrente chiede di non essere condannato al pagamento delle spese legali. Si produce dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. cpc e si dichiara a tale fine che la presente causa ha valore pari ad €
2.333,21”.
Per la parte resistente: “Rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/12/2024 impugnava il Parte_1 provvedimento di rideterminazione n. 24PDOA40181360 del 30.09.24 limitatamente alla parte con la quale l' chiedeva la restituzione degli importi erogati nell'anno CP_1
2024 e pari ad €. 2333,21.
1 A tal fine allegava che l'avviso di pagamento in questione portava originariamente il maggiore importo di euro 6136,46 sulla base di un ricalcolo della pensione numero
044860007099744 Cat INVCIV dal 1° gennaio 2021 a luglio 2024 in forza della comunicazione dei redditi per l'anno 2021.
Le tabelle allegate al provvedimento indicavano come non dovute prestazioni minime obbligatorie per legge di totali euro 3.803,15 per l'anno 2022 ed euro 2.333,21 per l'anno 2024.
Il ricorrente aveva proposto il prescritto ricorso amministrativo avverso l'avviso di CP_ pagamento e l , in parziale accoglimento del gravame, con provvedimento del 23 ottobre 2024 aveva provveduto in autotutela allo stralcio di quanto richiesto per l'anno
2022, ossia euro 3.803,15.
L'avvocato ricorrente allegava di essere sempre stato in regola con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle proprie dichiarazioni dei redditi entro i termini all'uopo prescritti e richiamava la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia di cui si tratta ed in particolare il precedente di questo stesso Tribunale del 28 novembre
2023.
2. Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto delle domande attoree e CP_1 specificando che era titolare della prestazione n. 07099744 cat. Parte_1
INVCIV, con decorrenza 1° agosto 2020.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
All'udienza dell'11.09.25 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
4. È incontestato tra le parti e comunque documentato che percepisce Parte_1 una pensione di invalidità civile ed ha goduto anche della maggiorazione prevista dalla legge finanziaria del 2002.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che “….in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione
2 sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento….” (cfr. Cass. 13915/21).
Ritiene, pertanto, il Giudice che sia la maggiorazione prevista dall'art. 38 della l. n.
448 del 2001 (legge finanziaria del 2002) che la prestazione cui accede (pensione di invalidità) abbiano entrambe natura assistenziale e, quindi, ad esse non si applichi la disciplina relativa all'indebito previdenziale (art. 52, comma secondo della L. n.
88/1989 e art. 13, commi primo e secondo della L. n. 412/1991), bensì quella dell'indebito assistenziale.
In merito, la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771), esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “…l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito…”.
Ancora, dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 28771/18 pare desumersi che il dolo dell'accipiens - dolo che, come detto sopra, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale - non è configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi (in particolare, nel caso oggetto di Cass. n. 28771/18, la Corte territoriale, con decisione non censurata
3 in sede di legittimità, aveva ritenuto che il dolo del beneficiario “nel caso di specie non sussisteva avendo la R. comunicato sia nel 2007, sia nel 2008 (per il 2006 e il
2007) i propri redditi all' ). CP_1
Ancora più esplicitamente, poi, la Corte di Cassazione ha statuito che “….in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)….” (cfr. Cass. 13223/20).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito in casi similari a quello per cui è processo (cfr. Trib. Frosinone Sez. lavoro, Sent., 09/03/2023, Tribunale Foggia Sez. lavoro, Sent., 03/05/2023 Tribunale Palermo Sez. lavoro, Sent., 21/06/2023), va, poi, evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i suoi redditi alla P.A. ed essi fossero, perciò, conoscibili da al quale già l'art. 42 D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del CP_1
2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 D.L. n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
4 Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio da CP_1 in via telematica.
Lo stesso principio risulta ribadito e rafforzato dall'art.13, D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 D.L. n. 78 del 2010 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare a soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ciò conferma che essi non devono comunicare all la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei
BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati a . CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata da e che quindi esso l' già conosce. CP_1 CP_2
5 In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003) onera della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere.
Inoltre, come già detto, l'art. 13, D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l del Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse."
Ebbene, nel caso per cui è processo, l'indebito si è determinato poiché nel 2024, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, si è verificata la variazione dei redditi di parte ricorrente, che ha determinato, quindi, il ricalcolo della pensione.
In particolare, l ha lamentato che il ricorrente non avrebbe dichiarato all' CP_1 CP_1 stesso i redditi derivanti dall'attività professionale di avvocato, né la pensione percepita da dicembre 2023 dalla Cassa Forense.
Risulta, però, che i redditi del ricorrente fossero integralmente conoscibili da parte dell'ente previdenziale, poichè l'avv. aveva trasmesso regolarmente le proprie Pt_1 dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 4 e 5 del ricorrente).
Pertanto, applicando i sopra richiamati principi giurisprudenziali ed escluso il dolo dell'odierno ricorrente, l'indebito assistenziale per carenza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui è intervenuto il provvedimento che ha
6 accertato il venir meno delle condizioni di legge, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti.
Nel caso di specie, le somme richieste alla parte ricorrente si riferiscono a periodi (da gennaio 2022 fino a luglio 2024) antecedenti rispetto alla comunicazione di rettifica della prestazione che reca la data del 30.09.24 per superamento del limite reddituale e, pertanto, l'avviso di pagamento impugnato è illegittimo anche nella parte in cui chiede la restituzione della residua somma non già stralciata e pari ad €. 2333,21.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico di e liquidate come da dispositivo secondo quanto previsto nei minimi CP_1 dal D.M. 55/14 per le cause di valore da €. 1101,00 a € 5200,00, esclusa la fase istruttoria che sostanzialmente non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione della prestazione n.
044-860007099744 Cat. INVCIV nella parte in cui chiede la restituzione dell'importo di €. 2333,31, importo da qualificarsi come irripetibile, e condanna l al rimborso in favore del ricorrente delle somme eventualmente percepite CP_1
a tale titolo con accessori come per legge;
2) condanna l all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute CP_1 dal ricorrente, spese che liquida in €. 886,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge
Udine, 11/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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