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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 7997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7997 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 38183/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024
da 1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino italiano C.F.: ) C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Faugiana del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
nei confronti di 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Colantonio del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 28/11/1989 (anno 1989, atto n. 0703, reg.1, parte 1) in regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n. 3303/2025 emessa il 09.04.2025 e pubblicata il 17.04.2025
Pagina 1 di 3 FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 30.10.2024, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 28 novembre 1989 con alle condizioni Controparte_2 ivi indicate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.02.2025 si è costituita Controparte_2 in giudizio e, aderendo alle richieste pronunce di separazione e divorzio, ha formulato domanda riconvenzionale di assegno divorzile. All'udienza del 12 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la pronuncia di scioglimento di matrimonio, chiedendo quindi procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. con rinuncia alle domande accessorie e alle istanze istruttorie formulate in atti. Le parti hanno altresì chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis. 51 III c.p.c. Con sentenza n. 3303/2025 emessa il 09.04.2025 e pubblicata il 17.04.2025 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con successiva ordinanza emessa in pari data ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Delegato per la pronuncia della sentenza di divorzio, con assegnazione di termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Con successive note scritte le parti hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di divorzio (solo status) ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 28.11.1989 tra
[...]
e Rita Coen Sedgh;
Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15 ottobre 2025
Pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024
da 1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino italiano C.F.: ) C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Faugiana del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
nei confronti di 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Colantonio del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 28/11/1989 (anno 1989, atto n. 0703, reg.1, parte 1) in regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n. 3303/2025 emessa il 09.04.2025 e pubblicata il 17.04.2025
Pagina 1 di 3 FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 30.10.2024, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 28 novembre 1989 con alle condizioni Controparte_2 ivi indicate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.02.2025 si è costituita Controparte_2 in giudizio e, aderendo alle richieste pronunce di separazione e divorzio, ha formulato domanda riconvenzionale di assegno divorzile. All'udienza del 12 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la pronuncia di scioglimento di matrimonio, chiedendo quindi procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. con rinuncia alle domande accessorie e alle istanze istruttorie formulate in atti. Le parti hanno altresì chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis. 51 III c.p.c. Con sentenza n. 3303/2025 emessa il 09.04.2025 e pubblicata il 17.04.2025 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con successiva ordinanza emessa in pari data ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Delegato per la pronuncia della sentenza di divorzio, con assegnazione di termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Con successive note scritte le parti hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di divorzio (solo status) ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 28.11.1989 tra
[...]
e Rita Coen Sedgh;
Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15 ottobre 2025
Pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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