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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/12/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 714/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 16/12/2025, alle ore 11:52, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. REPOSSI PIETRO. Parte_1 Per l'Avv. GRASSO SIMON in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
ZI IO OB, giusta delega scritta che deposita. Sono presenti anche i familiari della ricorrente. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto questione di diritto,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Insiste come in atti;
vi sarebbe da un lato la contrarietà del regolamento alla normativa europea e alla L. del 2021 che aveva lasciato facoltà di limitare gli Stati Membri della Ue;
richiama la corte costituzionale del 2022. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. REPOSSI Parte_1 C.F._1 dio è e in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 eletti ciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/08/2025, premesso di essere cittadina indiana, Parte_1 residente in territorio italiano, titolare di permesso di soggiorno CO Lavoro in attesa di occupazione, di aver presentato in data 17.04.2024 domanda per l'ottenimento dell'assegno unico e universale, rigettata dal convenuto in data 19.02.2025 con la seguente motivazione: “non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno”, del riesame avverso la reiezione e comunicazione negativa del seguente tenore:
“[…] il permesso di soggiorno “Attesa occupazione” non rientra tra i titoli validi per il diritto all'GN CO” e “[…] ad oggi non ci sono disposizioni dell'Istituto in merito al riconoscimento dell'AUU per chi è in possesso di un permesso di soggiorno in attesa occupazione. Si è in attesa di un parere da parte del […]”, dell'illegittimità del diniego a Controparte_2 fronte del possesso dei requisiti territoriali, di residenza, di soggiorno della ricorrente (madre esercente la responsabilità genitoriale di figlio minorenne a carico nato in [...] italiano, convivente con la madre, con padre residente in territorio italiano), ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti conclusioni, ivi trascritte: “in via principale e nel
CP_1 merito: - Accerti e dichiari il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' e consistente nell'avere negato il diritto
CP_1 della ricorrente all'GN CO Universale per la figlia minorenne , a causa della titolarità, Parte_1 Persona_1 in capo alla ricorrente, del permesso di sog-giorno per attesa occupazione;
- Accerti e dichiari l'illegittimità del rigetto dell
CP_1 in data 25.2.2025 relativo alla domanda di n. protocollo 4927.17/04/2024 – 7591388 ; - Accerti e dichiari il
CP_1 diritto di a percepire l'AUU a decorrere dal mese di maggio 2024 nella misura di spettanza sulla base della Parte_1
1 documentazione allegata alla domanda;
- Condanni l' alle spese del giudizio”. CP_1
Si è ritualmente costituito in giudizio esponendo che il permesso di soggiorno “Attesa Occupazione” CP_1 posseduto dalla ricorrente non rientrerebbe nel novero dei titoli validi per il diritto all'GN CO, anche se reca la dicitura “permesso unico lavoro”, menzionando la normativa in materia e invocando la Circolare n.
23/2022, dell'attesa della risposta al quesito proposto da parte del , contestando i Controparte_2 connotati discriminatori della condotta tenuta in conformità alla legge (dacché, secondo la tesi, se una PA tiene una condotta vincolata dalla legge, per ciò solo non esisterebbe discriminazione laddove il provvedimento fosse emesso in applicazione di una norma di fonte primaria), affermando che la prestazione richiesta sarebbe accessoria e integrativa del reddito, citando precedenti di merito favorevoli (Tribunale di
Monza del 19.02.2025 prodotto in atti, Tribunale di Arezzo del 3.11.2011), contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti, trattandosi di questione di diritto e documentale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Parte ricorrente agisce nel presente giudizio per il riconoscimento del beneficio dell'GN CO e
Universale per i figli a carico regolato dagli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 230/2021 e dalla legge delega n. 46/2021.
È opportuno riepilogare i seguenti fatti rilevanti ai fini del decidere.
, cittadina di nazionalità indiana, residente in territorio italiano, presentava in data 17.04.2024 Parte_1 domanda di assegno unico e universale per figli a carico, producendo la documentazione prevista dalla legge e il permesso di soggiorno “Attesa Occupazione” “CO Lavoro” n. rilasciato dalla Questura di Numero_1 CP_1 in data 19.10.2023 (docc. nn. 1 e 2 ric.; doc. n. 4 res.).
sede di rigettava la richiesta con comunicazione del 19.02.2025, prot. CP_1 CP_1
4927.18/03/2025.0033587, avente la seguente motivazione: “non risultano soddisfatti i requisiti di CP_1 cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno” (doc. n. 3 ric.; n. 1 res.).
La ricorrente presentava istanza di riesame avverso la comunicazione negativa, prendendo contatto con funzionari dell' , i quali fornivano il seguente riscontro: “il permesso di soggiorno “Attesa occupazione” non CP_3 rientra tra i titoli validi per il diritto all'GN CO” e “[…] ad oggi non ci sono disposizioni dell'Istituto in merito al riconoscimento dell'AUU per chi è in possesso di un permesso di soggiorno in attesa occupazione. Si è in attesa di un parere da parte del ” (doc. n. 4 ric.). Controparte_2
nel non prendere specifica posizione sugli altri requisiti della ricorrente (da ritenersi incontestati ai CP_1 sensi dell'art. 115 primo co. c.p.c.), reitera in giudizio quanto espresso in sede amministrativa, ovvero che la ricorrente non sarebbe titolare di un valido titolo, ma di un “permesso di soggiorno” per “Attesa Occupazione”.
Richiama atti interni all' , segnatamente, il messaggio del Direttore Generale n. 2951 del 25.07.2022, CP_3
2 che, per quel che rileva, fornisce la seguente informazione: “[…] non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi: Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni;
art. CP_ 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)[…]” (doc. n. 5 e la Circolare n. 23 del 9.02.2022, CP_1 avente ad oggetto il “decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti” che, per quel che rileva, prevede: “[…] ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto della direttiva 2011/98/UE (attuata con il
D.lgs 4 marzo 2014, n. 40), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di seguito T.U.), nonché di tutte le ulteriori disposizioni di seguito citate, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura: gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale); i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108); i lavoratori di Marocco,
Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo CP_ da quello dipendente […]”, senza fornire menzione del titolo posseduto dalla ricorrente (doc. n. 3 .
In questa sede non può che condividersi e richiamare in quanto precedente conforme, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto motivato in maniera condivisibile dal Tribunale di Milano, sentenza del 6.11.2025, r.g.
n. 1870/2025: “la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) nota come Carta di Nizza del 7 dicembre
2000, poi adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonché le Direttive 2003/109/CE, 2011/98/UE, sanciscono il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE
883/2004.
Ai fini di causa viene senza dubbio in rilievo la disciplina di cui alla Dir. 2011/98/CE.
In particolare, al 20° “Considerando” della direttiva in questione, è chiaramente previsto che “Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare,
i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del
Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio
3 di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
L'art. 3 della Dir 2011/98/CE dispone peraltro che essa si applichi “(…), b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
Nell'emanare il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40, il legislatore italiano ha quindi disciplinato il permesso unico di soggiorno nello
Stato dell'Unione senza avvalersi della facoltà di introdurre deroghe alla Direttiva, mantenendo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
La Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 2 settembre 2021, causa C 350/20), nel rispondere a una sollecitazione della
Corte costituzionale, ha poi avuto modo di chiarire che: “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”.
Dal quadro giuridico nazione e sovranazionale poco sopra tratteggiato, ben si desume sia che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1, della Dir. 2011/98, debba determinarsi alla luce del Regolamento 883/2004, sia che esso trova applicazione tanto nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, quanto in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ed ai quali “è consentito lavorare (…)” (art. 3, comma 1, lett. b, Dir. 2011/98) secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali
L'AUU costituisce senza dubbio prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.
L'art. 2 della legge 1° aprile 2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale (AUU), alla lett. f): “con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in
Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di un “permesso di soggiorno per motivi di lavoro” (lett. f, n. 1) non può essere intesa come limitata alla sola
4 titolarità di permessi di lavoro, ponendosi una simile interpretazione in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne (la cui lettura ed applicazione deve comunque tenere conto del principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea).
Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3, comma 1, lett. a), della Dir. 2011/98, l'ambito dei cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, non fa più riferimento al “permesso per motivi di lavoro” bensì al “permesso unico di lavoro”. Tale espressione, per non contrastare con il dettato costituzionale (come reso dalla sentenza della Corte cost. 4 marzo
2022, n. 54: “La parità di trattamento non è dunque circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante” -Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa
C-350/20, punto 49) e con la Direttiva 2011/98/UE, non può che intendersi riferita anche ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla medesima Direttiva e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”.
Tale è senza dubbio il permesso in attesa di occupazione di cui risulta titolare il ricorrente.
Sono esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva
(quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Merita altresì richiamare quanto argomentato in tema dalla Corte di Cassazione -con motivazione che qui si intende richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 disp.att. c.p.c.- che, in fattispecie sovrapponibile alla presente, ha avuto modo di chiarire quanto segue: “Infatti, secondo la Giurisprudenza di questa Corte, "Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 125,
a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dalla L. n. 238 del
2021, art. 3, comma 4), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002" (Cass. n. 32606/22).” (C.
Cass.sez. lav., 15 febbraio 2023, n. 4686)”.
Dall'applicazione dei suesposti principi sanciti dal precedente conforme, non può che concludersi per l'accoglimento della domanda della ricorrente, in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in relazione al periodo a decorrere dal mese di maggio 2024.
Quanto ai conteggi, non sussiste tra le parti alcuna contestazione e può prendersi a riferimento quanto emergente dalla documentazione prodotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
5 La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta di consistente nell'aver negato CP_1 alla ricorrente il diritto all'GN CO Universale per la figlia minorenne a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione e per l'effetto,
a. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il predetto GN CO Universale
a decorrere dal mese di maggio del 2024,
2) condanna altresì al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
6
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 16/12/2025, alle ore 11:52, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. REPOSSI PIETRO. Parte_1 Per l'Avv. GRASSO SIMON in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
ZI IO OB, giusta delega scritta che deposita. Sono presenti anche i familiari della ricorrente. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto questione di diritto,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Insiste come in atti;
vi sarebbe da un lato la contrarietà del regolamento alla normativa europea e alla L. del 2021 che aveva lasciato facoltà di limitare gli Stati Membri della Ue;
richiama la corte costituzionale del 2022. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. REPOSSI Parte_1 C.F._1 dio è e in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 eletti ciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/08/2025, premesso di essere cittadina indiana, Parte_1 residente in territorio italiano, titolare di permesso di soggiorno CO Lavoro in attesa di occupazione, di aver presentato in data 17.04.2024 domanda per l'ottenimento dell'assegno unico e universale, rigettata dal convenuto in data 19.02.2025 con la seguente motivazione: “non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno”, del riesame avverso la reiezione e comunicazione negativa del seguente tenore:
“[…] il permesso di soggiorno “Attesa occupazione” non rientra tra i titoli validi per il diritto all'GN CO” e “[…] ad oggi non ci sono disposizioni dell'Istituto in merito al riconoscimento dell'AUU per chi è in possesso di un permesso di soggiorno in attesa occupazione. Si è in attesa di un parere da parte del […]”, dell'illegittimità del diniego a Controparte_2 fronte del possesso dei requisiti territoriali, di residenza, di soggiorno della ricorrente (madre esercente la responsabilità genitoriale di figlio minorenne a carico nato in [...] italiano, convivente con la madre, con padre residente in territorio italiano), ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti conclusioni, ivi trascritte: “in via principale e nel
CP_1 merito: - Accerti e dichiari il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' e consistente nell'avere negato il diritto
CP_1 della ricorrente all'GN CO Universale per la figlia minorenne , a causa della titolarità, Parte_1 Persona_1 in capo alla ricorrente, del permesso di sog-giorno per attesa occupazione;
- Accerti e dichiari l'illegittimità del rigetto dell
CP_1 in data 25.2.2025 relativo alla domanda di n. protocollo 4927.17/04/2024 – 7591388 ; - Accerti e dichiari il
CP_1 diritto di a percepire l'AUU a decorrere dal mese di maggio 2024 nella misura di spettanza sulla base della Parte_1
1 documentazione allegata alla domanda;
- Condanni l' alle spese del giudizio”. CP_1
Si è ritualmente costituito in giudizio esponendo che il permesso di soggiorno “Attesa Occupazione” CP_1 posseduto dalla ricorrente non rientrerebbe nel novero dei titoli validi per il diritto all'GN CO, anche se reca la dicitura “permesso unico lavoro”, menzionando la normativa in materia e invocando la Circolare n.
23/2022, dell'attesa della risposta al quesito proposto da parte del , contestando i Controparte_2 connotati discriminatori della condotta tenuta in conformità alla legge (dacché, secondo la tesi, se una PA tiene una condotta vincolata dalla legge, per ciò solo non esisterebbe discriminazione laddove il provvedimento fosse emesso in applicazione di una norma di fonte primaria), affermando che la prestazione richiesta sarebbe accessoria e integrativa del reddito, citando precedenti di merito favorevoli (Tribunale di
Monza del 19.02.2025 prodotto in atti, Tribunale di Arezzo del 3.11.2011), contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti, trattandosi di questione di diritto e documentale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Parte ricorrente agisce nel presente giudizio per il riconoscimento del beneficio dell'GN CO e
Universale per i figli a carico regolato dagli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 230/2021 e dalla legge delega n. 46/2021.
È opportuno riepilogare i seguenti fatti rilevanti ai fini del decidere.
, cittadina di nazionalità indiana, residente in territorio italiano, presentava in data 17.04.2024 Parte_1 domanda di assegno unico e universale per figli a carico, producendo la documentazione prevista dalla legge e il permesso di soggiorno “Attesa Occupazione” “CO Lavoro” n. rilasciato dalla Questura di Numero_1 CP_1 in data 19.10.2023 (docc. nn. 1 e 2 ric.; doc. n. 4 res.).
sede di rigettava la richiesta con comunicazione del 19.02.2025, prot. CP_1 CP_1
4927.18/03/2025.0033587, avente la seguente motivazione: “non risultano soddisfatti i requisiti di CP_1 cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno” (doc. n. 3 ric.; n. 1 res.).
La ricorrente presentava istanza di riesame avverso la comunicazione negativa, prendendo contatto con funzionari dell' , i quali fornivano il seguente riscontro: “il permesso di soggiorno “Attesa occupazione” non CP_3 rientra tra i titoli validi per il diritto all'GN CO” e “[…] ad oggi non ci sono disposizioni dell'Istituto in merito al riconoscimento dell'AUU per chi è in possesso di un permesso di soggiorno in attesa occupazione. Si è in attesa di un parere da parte del ” (doc. n. 4 ric.). Controparte_2
nel non prendere specifica posizione sugli altri requisiti della ricorrente (da ritenersi incontestati ai CP_1 sensi dell'art. 115 primo co. c.p.c.), reitera in giudizio quanto espresso in sede amministrativa, ovvero che la ricorrente non sarebbe titolare di un valido titolo, ma di un “permesso di soggiorno” per “Attesa Occupazione”.
Richiama atti interni all' , segnatamente, il messaggio del Direttore Generale n. 2951 del 25.07.2022, CP_3
2 che, per quel che rileva, fornisce la seguente informazione: “[…] non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi: Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni;
art. CP_ 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)[…]” (doc. n. 5 e la Circolare n. 23 del 9.02.2022, CP_1 avente ad oggetto il “decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti” che, per quel che rileva, prevede: “[…] ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto della direttiva 2011/98/UE (attuata con il
D.lgs 4 marzo 2014, n. 40), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di seguito T.U.), nonché di tutte le ulteriori disposizioni di seguito citate, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura: gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale); i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108); i lavoratori di Marocco,
Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo CP_ da quello dipendente […]”, senza fornire menzione del titolo posseduto dalla ricorrente (doc. n. 3 .
In questa sede non può che condividersi e richiamare in quanto precedente conforme, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto motivato in maniera condivisibile dal Tribunale di Milano, sentenza del 6.11.2025, r.g.
n. 1870/2025: “la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) nota come Carta di Nizza del 7 dicembre
2000, poi adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonché le Direttive 2003/109/CE, 2011/98/UE, sanciscono il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE
883/2004.
Ai fini di causa viene senza dubbio in rilievo la disciplina di cui alla Dir. 2011/98/CE.
In particolare, al 20° “Considerando” della direttiva in questione, è chiaramente previsto che “Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare,
i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del
Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio
3 di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
L'art. 3 della Dir 2011/98/CE dispone peraltro che essa si applichi “(…), b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
Nell'emanare il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40, il legislatore italiano ha quindi disciplinato il permesso unico di soggiorno nello
Stato dell'Unione senza avvalersi della facoltà di introdurre deroghe alla Direttiva, mantenendo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
La Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 2 settembre 2021, causa C 350/20), nel rispondere a una sollecitazione della
Corte costituzionale, ha poi avuto modo di chiarire che: “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”.
Dal quadro giuridico nazione e sovranazionale poco sopra tratteggiato, ben si desume sia che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1, della Dir. 2011/98, debba determinarsi alla luce del Regolamento 883/2004, sia che esso trova applicazione tanto nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, quanto in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ed ai quali “è consentito lavorare (…)” (art. 3, comma 1, lett. b, Dir. 2011/98) secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali
L'AUU costituisce senza dubbio prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.
L'art. 2 della legge 1° aprile 2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale (AUU), alla lett. f): “con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in
Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di un “permesso di soggiorno per motivi di lavoro” (lett. f, n. 1) non può essere intesa come limitata alla sola
4 titolarità di permessi di lavoro, ponendosi una simile interpretazione in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne (la cui lettura ed applicazione deve comunque tenere conto del principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea).
Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3, comma 1, lett. a), della Dir. 2011/98, l'ambito dei cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, non fa più riferimento al “permesso per motivi di lavoro” bensì al “permesso unico di lavoro”. Tale espressione, per non contrastare con il dettato costituzionale (come reso dalla sentenza della Corte cost. 4 marzo
2022, n. 54: “La parità di trattamento non è dunque circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante” -Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa
C-350/20, punto 49) e con la Direttiva 2011/98/UE, non può che intendersi riferita anche ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla medesima Direttiva e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”.
Tale è senza dubbio il permesso in attesa di occupazione di cui risulta titolare il ricorrente.
Sono esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva
(quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Merita altresì richiamare quanto argomentato in tema dalla Corte di Cassazione -con motivazione che qui si intende richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 disp.att. c.p.c.- che, in fattispecie sovrapponibile alla presente, ha avuto modo di chiarire quanto segue: “Infatti, secondo la Giurisprudenza di questa Corte, "Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 125,
a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dalla L. n. 238 del
2021, art. 3, comma 4), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002" (Cass. n. 32606/22).” (C.
Cass.sez. lav., 15 febbraio 2023, n. 4686)”.
Dall'applicazione dei suesposti principi sanciti dal precedente conforme, non può che concludersi per l'accoglimento della domanda della ricorrente, in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in relazione al periodo a decorrere dal mese di maggio 2024.
Quanto ai conteggi, non sussiste tra le parti alcuna contestazione e può prendersi a riferimento quanto emergente dalla documentazione prodotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
5 La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta di consistente nell'aver negato CP_1 alla ricorrente il diritto all'GN CO Universale per la figlia minorenne a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione e per l'effetto,
a. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il predetto GN CO Universale
a decorrere dal mese di maggio del 2024,
2) condanna altresì al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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