Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
AN Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1786/2022 R.G. del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
C.F. 1 ), nata a [...] il [...], Parte 1 (cf: elettivamente domiciliata a Misilmeri, c. da Piano Bona n. 10, presso lo studio dell'avv.
Maria Irene Eliana Guarino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE nei confronti di
(cf: C.F. 2 ), nato a [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato a Palermo, via Libertà n. 159, presso lo studio dell'avv. Franca
Castellino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio trasformato - scioglimento del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'1.4.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2022, Parte 1 domandava al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
30.12.2011, alle condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale omologato dal
Tribunale con decreto del 4.5.2021 (R.G. n. 3814/2019) e, segnatamente: l'affidamento condiviso dei figli minori Per 2 e AN ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, assegnazione della casa coniugale, sita a Ficarazzi in via Calabrese n. 85, in proprio favore, obbligo a carico del resistente di versarle € 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile, ed € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per 2 e AN, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di pagare integralmente il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Con ordinanza del 2.6.2023, il Presidente del Tribunale f.f., preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, confermava le condizioni della separazione consensuale omologate con decreto del 4.5.2021, designando il giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Controparte_1 siNella memoria di costituzione depositata in data 8.10.2024, associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo di confermare le condizioni di cui alla separazione relative all'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, all'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e all'obbligo di versarle l'importo mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. Deduceva, d'altra parte, di non essere tenuto a versare alcunché in favore della ricorrente, domandando al contempo di modificare il regime degli incontri coi figli minori previsto in sede di separazione in ragione dei propri impegni lavorativi.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025, le parti hanno dato conto di aver raggiunto un accordo domandando il mutamento del rito e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, indicate nell'accordo dalle stesse sottoscritto, depositato in data 10.1.2025.
Con ordinanza del 4.2.2025, il giudice istruttore designato ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza collegiale per l'espletamento del tentativo di conciliazione, nel corso della quale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato di voler addivenire al divorzio secondo le condizioni concordate;
la causa è stata dunque posta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: - la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione
(R.G. n. 3814/2019);
-la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto del 4.5.2021;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando, nell'accordo sottoscritto depositato in data
10.1.2025, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
In particolare, hanno stabilito l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'obbligo a carico di Controparte 1 di versare ad Parte 1 la somma mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori PE e AN (€ 500,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
hanno inoltre regolamentato i pregressi rapporti economici obbligandosi ad eseguire dei trasferimenti immobiliari in favore dei figli.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né agli interessi della prole.
Tenuto conto della natura del presente giudizio e dell'intervenuto mutamento del rito, nonché dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 17.7.1999 a Palermo da Parte 1 nata a Palermo il 3.6.1980, e CP 1 CP 1 nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 111, parte II, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni concordate tra le parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025 Il Presidente Il Giudice relatore
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.