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Articolo 2 della Legge 5 dicembre 1955, n. 1261
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Legge 5 dicembre 1955, n. 1261
Articolo 2 della Legge 5 dicembre 1955, n. 1261
Versione
5 gennaio 1956
Art. 2.
E' autorizzata l'inclusione della linea predetta nella rete statale dopo l'intervenuta risoluzione della concessione.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1956
Vedi fonte istituzionale
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