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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 11334 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE ricorrente
CONTRO
( Controparte_1 Controparte_2
[...]
Con l'avv. IGNAZZITTO ANTONINO
Controparte_3
,
[...]
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
CP_4
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistenti
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 07/07/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_3
1 in parziale accoglimento del proposto ricorso:
--- condanna l' al pagamento della somma lorda di € 37.513,98 oltre interessi CP_1
o maggior danno da svalutazione come per legge sino al saldo;
--- condanna l' alla regolarizzazione contributiva;
CP_1
--- condanna l' al pagamento del TFR, come indicato in parte motiva, con CP_1
accessori come per legge;
--- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida, nei confronti di CP_1
parte ricorrente, in € 3.200,00 per onorari, € 379,50 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
GRECO EMANUELE GIUSEPPE;
--- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida, nei confronti CP_1
dell' in € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per CP_4 legge se dovute;
--- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, nei confronti dell' Controparte_3
, in € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge se dovute;
--- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, liquidate in CP_1 corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 10/11/2022 la ricorrente in epigrafe esponeva di avere lavorato presso l'ERSU come lavoratrice socialmente utile (ex
“Pip”) nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la
[...]
dal 29.10.201 al 16.05.2013; che il rapporto era continuato in via Controparte_5 di fatto con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato anche successivamente al venire meno di dette convenzioni, con impegno orario di 30 ore settimanali e mansioni di addetta al centralino di cui al livello A1 del CCRL.
Concludeva nei termini seguenti: “In via principale Accertare e dichiarare che dal
29.10.2010 ad oggi la sig.ra ha svolto per conto e di fatto alle Parte_1 dipendenze dell' resistente, sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni di CP_2 centralinista appartenente alla Categoria A1 del CCRL di riferimento (versato in atti), quanto l'attività svolta è caratterizzata da conoscenza di tipo operativo generale con contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi amministravi ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare che la ricorrente, somministrato dall Controparte_2
fin dal 29.10.2010, ha svolto mansioni identiche a quelle degli altri
[...]
2 dipendenti dell' resistente al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente CP_2
assunto dalla resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCRL di appartenenza;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra la sig.ra e l' resistente ha assunto, Parte_1 CP_2
dopo l'iniziale periodo formativo, le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, dunque, che la sig.ra ha diritto Parte_1
a percepire le differenze retributive per aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell' resistente dal 29.10.2010 ad oggi, tenendo in considerazione CP_2 esattamente quanto percepito dalla ricorrente nel corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di operatore appartenente alla Categoria A1 del CCRL di riferimento (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni superiori svolte che eventualmente verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
Condannare gli Enti Resistenti, in solido, al pagamento della complessiva somma di €.72.528,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dalla sig.ra nel corso del predetto Parte_1 periodo e quanto alla stessa sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di operatore tecnico specializzato del CCRL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso e quant'altro connesso;
Condannare parti resistenti in solido, per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente CP_4 dovuti ed omessi in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra la ricorrente e parte resistente;
Riconoscere, inoltre, l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente;
In via subordinata: Accertare e dichiarare, che dal 29.10.2010 ad oggi la sig.ra
ha svolto, per conto e di fatto alle dipendenze dell' Parte_1 CP_1 resistente, sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni di centralinista riconducibile alla Categoria A1 del CCRL applicabile (versato in atti), ovvero quelle diverse superiori mansioni che eventualmente verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, che la ricorrente, somministrato dalla Regione
Siciliana all' sin dal 29.10.2010 ha svolto, comunque ed in ogni caso, mansioni CP_1 diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione e quindi della somministrazione, svolgendo
3 invero mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti dell' al fine di sopperire CP_1
alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente;
condannare in solido gli
Enti resistenti al pagamento della complessiva somma di € 72.528,60 di cui € 59.247,82 a titolo di differenze retributive ed € 13.280,78 a titolo di TFR maturato sulla base delle predette differenze sino al 31.05.2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dalla sig.ra nel corso Parte_1
del predetto periodo e quanto alla stessa sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di operatore tecnico specializzato del CCRL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso e quant'altro connesso;
In ogni caso: Condannare parti resistenti in solido, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo di €.22.409,10 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno per i motivi, tutti, di cui al punto 6) del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio: l' CP_1
eccependo la nullità della notifica, il proprio difetto di legittimazione passiva,
l'infondatezza del ricorso e comunque l'intervenuta prescrizione del credito;
l'assessorato alla famiglia, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva,
l'infondatezza del ricorso e comunque l'intervenuta prescrizione del credito;
l' che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque si CP_4 dichiarava pronto a percepire eventuali contributi non prescritti;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza contabile, all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che devono intendersi richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, le pronunce rese del Tribunale adito, anche in diversa composizione, in analoga materia;
- rilevato che la ricorrente afferma, in via principale, che il rapporto oggetto del presente giudizio deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile della ricorrente nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il
4 soggetto passivo deve essere individuato nell'Ente che ha di fatto utilizzato la prestazione;
- rilevato, pertanto, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'assessorato resistente deve ritenersi fondata;
- rilevato che, con riferimento all'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo sollevata dall' , deve dichiararsene l'infondatezza, avendo in CP_1 ogni caso la notifica raggiunto lo scopo ed essendosi l'ente tempestivamente costituito;
- rilevato che, nel merito, si osserva – come già in altre pronunce rese dal Tribunale adito – che, secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte in atti siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data 30.04.2013, la Controparte_5 ricorrente abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del
D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la
5 Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporto di lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004;
Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2021, n. 11768).
Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c.- il diritto ad eventuali differenze retributive, e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000),
l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale
e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n.
22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022 cit);
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo alla ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto le medesime mansioni, pacificamente inquadrabili nel livello A del CCNR, con orario settimanale di 30 ore, ed alle relative contribuzioni;
6 - rilevato poi che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata dalle parti resistenti, deve osservarsi innanzi tutto che, secondo il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per
i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.” (Cassazione civile, sez. un., 28/12/2023, n. 36197);
- rilevato inoltre che non può ritenersi valido atto interruttivo quello prodotto da parte ricorrente sub doc. 9, non indirizzato all' , così che devono CP_1
necessariamente ritenersi prescritti tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente al 11.01.2018, tenuto conto della notifica del 11.01.2023;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, con le seguenti precisazioni:
1. l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata per le argomentazioni sopra riportate, mentre non è contestato che la ricorrente sia fuoriuscita dal bacino, e non più utilizzata dall'ERSU, dal 01.12.2023;
2. deve ritenersi corretta l'integrazione della CTU laddove viene modificato l'importo percepito dalla ricorrente nel 2023 (€ 957,80 mensili)
3. per il periodo 11.01.2018/30.11.2023 è dovuto il TFR. La retribuzione utile per il calcolo si rinviene nella CTU e nei suoi allegati. Da tale somma dovrà poi essere sottratto l'importo pacificamente percepito dalla ricorrente a titolo di indennità per la fuoriuscita dal bacino (avendo parte resistente puntualmente indicato il titolo di erogazione, sostanzialmente compatibile con la ratio che impone la corresponsione del TFR), pari ad € 16.059,19
4. per il medesimo periodo 11.01.2018/30.11.2023 sono dovuti i contributi, e la somma di seguito indicata deve intendersi al lordo di tutti gli oneri;
6. sulla somma sono dovuti soltanto gli interessi, trattandosi di pubblico impiego privatizzato;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, con conseguente condanna dell' , che per le ragioni già esposte deve ritenersi CP_1
l'unico legittimato passivo, al pagamento della somma di € 37.513,98 oltre interessi
7 o maggior danno da svalutazione come per legge sino al saldo.
Condanna altresì l' alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento del CP_1
TFR, con accessori come per legge;
- rilevato, infine, che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine;
- rilevato che le spese di lite tra ricorrente ed e seguono il principio CP_1 CP_4 della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. GRECO EMANUELE GIUSEPPE, che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 11334 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE ricorrente
CONTRO
( Controparte_1 Controparte_2
[...]
Con l'avv. IGNAZZITTO ANTONINO
Controparte_3
,
[...]
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
CP_4
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistenti
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 07/07/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_3
1 in parziale accoglimento del proposto ricorso:
--- condanna l' al pagamento della somma lorda di € 37.513,98 oltre interessi CP_1
o maggior danno da svalutazione come per legge sino al saldo;
--- condanna l' alla regolarizzazione contributiva;
CP_1
--- condanna l' al pagamento del TFR, come indicato in parte motiva, con CP_1
accessori come per legge;
--- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida, nei confronti di CP_1
parte ricorrente, in € 3.200,00 per onorari, € 379,50 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
GRECO EMANUELE GIUSEPPE;
--- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida, nei confronti CP_1
dell' in € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per CP_4 legge se dovute;
--- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, nei confronti dell' Controparte_3
, in € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge se dovute;
--- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, liquidate in CP_1 corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 10/11/2022 la ricorrente in epigrafe esponeva di avere lavorato presso l'ERSU come lavoratrice socialmente utile (ex
“Pip”) nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la
[...]
dal 29.10.201 al 16.05.2013; che il rapporto era continuato in via Controparte_5 di fatto con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato anche successivamente al venire meno di dette convenzioni, con impegno orario di 30 ore settimanali e mansioni di addetta al centralino di cui al livello A1 del CCRL.
Concludeva nei termini seguenti: “In via principale Accertare e dichiarare che dal
29.10.2010 ad oggi la sig.ra ha svolto per conto e di fatto alle Parte_1 dipendenze dell' resistente, sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni di CP_2 centralinista appartenente alla Categoria A1 del CCRL di riferimento (versato in atti), quanto l'attività svolta è caratterizzata da conoscenza di tipo operativo generale con contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi amministravi ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare che la ricorrente, somministrato dall Controparte_2
fin dal 29.10.2010, ha svolto mansioni identiche a quelle degli altri
[...]
2 dipendenti dell' resistente al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente CP_2
assunto dalla resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCRL di appartenenza;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra la sig.ra e l' resistente ha assunto, Parte_1 CP_2
dopo l'iniziale periodo formativo, le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, dunque, che la sig.ra ha diritto Parte_1
a percepire le differenze retributive per aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell' resistente dal 29.10.2010 ad oggi, tenendo in considerazione CP_2 esattamente quanto percepito dalla ricorrente nel corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di operatore appartenente alla Categoria A1 del CCRL di riferimento (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni superiori svolte che eventualmente verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
Condannare gli Enti Resistenti, in solido, al pagamento della complessiva somma di €.72.528,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dalla sig.ra nel corso del predetto Parte_1 periodo e quanto alla stessa sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di operatore tecnico specializzato del CCRL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso e quant'altro connesso;
Condannare parti resistenti in solido, per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente CP_4 dovuti ed omessi in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra la ricorrente e parte resistente;
Riconoscere, inoltre, l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente;
In via subordinata: Accertare e dichiarare, che dal 29.10.2010 ad oggi la sig.ra
ha svolto, per conto e di fatto alle dipendenze dell' Parte_1 CP_1 resistente, sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni di centralinista riconducibile alla Categoria A1 del CCRL applicabile (versato in atti), ovvero quelle diverse superiori mansioni che eventualmente verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, che la ricorrente, somministrato dalla Regione
Siciliana all' sin dal 29.10.2010 ha svolto, comunque ed in ogni caso, mansioni CP_1 diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione e quindi della somministrazione, svolgendo
3 invero mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti dell' al fine di sopperire CP_1
alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente;
condannare in solido gli
Enti resistenti al pagamento della complessiva somma di € 72.528,60 di cui € 59.247,82 a titolo di differenze retributive ed € 13.280,78 a titolo di TFR maturato sulla base delle predette differenze sino al 31.05.2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dalla sig.ra nel corso Parte_1
del predetto periodo e quanto alla stessa sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di operatore tecnico specializzato del CCRL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso e quant'altro connesso;
In ogni caso: Condannare parti resistenti in solido, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo di €.22.409,10 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno per i motivi, tutti, di cui al punto 6) del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio: l' CP_1
eccependo la nullità della notifica, il proprio difetto di legittimazione passiva,
l'infondatezza del ricorso e comunque l'intervenuta prescrizione del credito;
l'assessorato alla famiglia, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva,
l'infondatezza del ricorso e comunque l'intervenuta prescrizione del credito;
l' che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque si CP_4 dichiarava pronto a percepire eventuali contributi non prescritti;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza contabile, all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che devono intendersi richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, le pronunce rese del Tribunale adito, anche in diversa composizione, in analoga materia;
- rilevato che la ricorrente afferma, in via principale, che il rapporto oggetto del presente giudizio deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile della ricorrente nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il
4 soggetto passivo deve essere individuato nell'Ente che ha di fatto utilizzato la prestazione;
- rilevato, pertanto, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'assessorato resistente deve ritenersi fondata;
- rilevato che, con riferimento all'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo sollevata dall' , deve dichiararsene l'infondatezza, avendo in CP_1 ogni caso la notifica raggiunto lo scopo ed essendosi l'ente tempestivamente costituito;
- rilevato che, nel merito, si osserva – come già in altre pronunce rese dal Tribunale adito – che, secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte in atti siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data 30.04.2013, la Controparte_5 ricorrente abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del
D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la
5 Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporto di lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004;
Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2021, n. 11768).
Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c.- il diritto ad eventuali differenze retributive, e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000),
l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale
e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n.
22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022 cit);
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo alla ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto le medesime mansioni, pacificamente inquadrabili nel livello A del CCNR, con orario settimanale di 30 ore, ed alle relative contribuzioni;
6 - rilevato poi che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata dalle parti resistenti, deve osservarsi innanzi tutto che, secondo il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per
i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.” (Cassazione civile, sez. un., 28/12/2023, n. 36197);
- rilevato inoltre che non può ritenersi valido atto interruttivo quello prodotto da parte ricorrente sub doc. 9, non indirizzato all' , così che devono CP_1
necessariamente ritenersi prescritti tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente al 11.01.2018, tenuto conto della notifica del 11.01.2023;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, con le seguenti precisazioni:
1. l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata per le argomentazioni sopra riportate, mentre non è contestato che la ricorrente sia fuoriuscita dal bacino, e non più utilizzata dall'ERSU, dal 01.12.2023;
2. deve ritenersi corretta l'integrazione della CTU laddove viene modificato l'importo percepito dalla ricorrente nel 2023 (€ 957,80 mensili)
3. per il periodo 11.01.2018/30.11.2023 è dovuto il TFR. La retribuzione utile per il calcolo si rinviene nella CTU e nei suoi allegati. Da tale somma dovrà poi essere sottratto l'importo pacificamente percepito dalla ricorrente a titolo di indennità per la fuoriuscita dal bacino (avendo parte resistente puntualmente indicato il titolo di erogazione, sostanzialmente compatibile con la ratio che impone la corresponsione del TFR), pari ad € 16.059,19
4. per il medesimo periodo 11.01.2018/30.11.2023 sono dovuti i contributi, e la somma di seguito indicata deve intendersi al lordo di tutti gli oneri;
6. sulla somma sono dovuti soltanto gli interessi, trattandosi di pubblico impiego privatizzato;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, con conseguente condanna dell' , che per le ragioni già esposte deve ritenersi CP_1
l'unico legittimato passivo, al pagamento della somma di € 37.513,98 oltre interessi
7 o maggior danno da svalutazione come per legge sino al saldo.
Condanna altresì l' alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento del CP_1
TFR, con accessori come per legge;
- rilevato, infine, che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine;
- rilevato che le spese di lite tra ricorrente ed e seguono il principio CP_1 CP_4 della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. GRECO EMANUELE GIUSEPPE, che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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