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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.2153 / 2025 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
All'udienza del 19.11.2025 è presente per parte ricorrente l'avv. Crocefissa Daniela SO per delega dell'avv. Franco Lento;
per l' è presente l'avv. Valeria Grandizio. CP_1
Le procuratrici si riportano ai rispettivi atti e a tutte le eccezioni, argomentazioni e richieste anche istruttorie ivi formulate.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio e, all'esito della stessa, invita le parti alla discussione all'esito della quale pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nel procedimento iscritto al n. 2153 del R.G. dell'anno 2025 vertente tra Parte_1
(24.12.1963 – c.f.: domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 per procura in calce al ricorso dall'avv. Franco Lento del Foro di Reggio Calabria) e l in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_2
come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da va dichiarato improcedibile per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
1 A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'ottenimento della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) o in subordine dell'assegno mensile di invalidità civile (art. 13 L. 118/1971) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, la stessa ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di aver presentato in data 15.3.2024 domanda amministrativa per ottenere la pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) o in subordine l'assegno mensile di invalidità civile (art. 13 L.
118/1971);
- che l'istituto previdenziale con provvedimento del 3.6.2024 le ha comunicato il mancato riconoscimento di tale prestazione, stante la supposta inesistenza del prescritto requisito sanitario;
- di avere quindi promosso dinanzi a questo stesso Tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. (incardinato con il N.R.G. 5651/2024);
- che il giudice designato, dott.ssa Paola Gargano, in data 5.12.2024 ha emesso decreto di fissazione udienza disponendo la comparizione delle parti per l'udienza del 15.1.2025;
- di aver effettuato tardivamente solo in data 23.12.2024 la notifica del ricorso ex art. 3 bis
L.53/1994;
- che in data 15.1.2025 lo stesso giudicante ha disposto la concessione dei termini per la rinotifica, che però per mero errore non veniva effettuata;
- che, in data 4.4.2025 è stato quindi emesso decreto di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti;
- di avere comunque interesse ad agire per il riconoscimento e l'ottenimento della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno mensile di invalidità civile.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' costituendosi in giudizio, ha chiesto in via pregiudiziale ed assorbente la CP_1
declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso perché non preceduto dall'esperimento della fase dell'accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, ha concluso per l'infondatezza dello stesso stante la dedotta assenza dei requisiti per la concessione delle prestazioni richieste.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2 2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il Tribunale osserva quanto segue.
L'art.445 bis co.1 c.p.c. statuisce che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma
6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”.
Il successivo comma 2 statuisce che “l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
Ritiene il giudicante, pur nella consapevolezza della giurisprudenza di legittimità che considera validamente espletato l'a.t.p.o. addirittura in presenza di declaratoria di inammissibilità dello stesso (“l'ordinanza d'inammissibilità del ricorso per a.t.p.o. per difetto dei relativi presupposti non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale (e non è pertanto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.) trattandosi di provvedimento comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario comunque giunto a conclusione, con la conseguente possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito” (Cass.,
8932/2015; Cass., 16685/2018) che il mancato integrarsi del contraddittorio nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio – chiaramente ricorrente nella fattispecie in esame, non essendo di fatto mai stato evocato in giudizio l' in tale sede – impedisca di CP_1 ritenere “espletato” tale accertamento.
Militano in tal senso un dato letterale ed uno sistematico.
3 Il primo è il riferimento, appunto, all'“espletamento” da intendersi come un procedimento compiutamente concluso, e quindi con una pronuncia resa nel pieno contraddittorio delle parti.
Il secondo è che, a voler ritenere “espletato” l'a.t.p.o. mediante il semplice deposito del ricorso cui non fa seguito la regolare notifica del decreto di fissazione udienza all' si CP_1
finirebbe, in pratica, per svuotare di significato detto accertamento tecnico preventivo obbligatorio – e le finalità ad esso sottese – trasformandolo in un vuoto simulacro formale.
Da ciò discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto da , con Parte_1
assegnazione del termine di giorni quindici per la proposizione di apposita istanza ex art.445 bis c.p.c. per come previsto dal codice di rito.
3. Spese da dichiararsi irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_2
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese ex art.152 disp. att. c.p.c.
Provvedimento letto in udienza
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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