TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 796/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 796/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma Parte_1 P.IVA_1
Via G. Grezar n. 14, in persona del Responsabile Contenzioso Piemonte Dr. CP_1 come da procura Notaio di Roma del 28/04/22 (rep. 177893 racc. 11776)
[...] Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Petrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Biella, Via Repubblica n. 41,
PARTE ATTRICE
C O N T R O
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Folino Parte_2 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Domodossola, Via Trabucchi n.
35,
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente, pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 23/1/2023, Rep. 37590,
Raccolta n. 7131, per atti Dott. Notaio in Roma dall'Avv. Franco Pasut, Persona_2
pagina 1 di 8 C.F. ) (già in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20,
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4
tempore, con sede legale in Milano, Via Disciplini n. 3
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per : Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
Dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito trattandosi di fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatosi antecedentemente alla fase esecutiva, con conseguente devoluzione al Giudice Tributario;
NEL MERITO:
Previa qualifica del presente ricorso quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 2° co. cpc;
Dichiararlo inammissibile in quanto tardivamente presentato;
Rigettarsi la richiesta di non conformità dell'indirizzo pec dell'intimazione di pagamento 138 2017 9000036105000, in quanto trattasi di atto non impugnato e comunque ed in ogni caso non propedeutico all'avvio della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi e ritualmente notificata;
Preso atto che l'atto impugnato deve intendersi il ppt 138 84 2022 00000075000;
Rigettarsi l'istanza di annullamento dell'intimazione di pagamento 138 2022 9000060369000 in quanto atto non impugnato e comunque ed in ogni caso poichÈ infondata;
Rigettarsi ogni domanda avente ad oggetto l'attività propria dell'Agente per la Riscossione in quanto infondata e confermarsi come pienamente valida ed efficace l'attività di ppt con conferma dell'assegnazione già disposta all'esito della fase cautelare e con assegnazione di ulteriori ed eventuali somme dichiarate dai terzi pignorati;
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese del presente giudizio, anche relativi alla fase cautelare, che debbono seguire la soccombenza, di cui si chiede la distrazione”.
pagina 2 di 8 Per Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- In via pregiudiziale, accertata la non conformità dell'indirizzo PEC di notifica della intimazione di pagamento del 2017 (13820179000036105000) rispetto a quelli pubblicati sui pubblici registri, pubblicati dall'allora Agente della Riscossione, dichiarare la inesistenza, nullità e/o invalidità e/o inefficacia del presente atto;
A- in via principale, nel merito, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13820229000060369000, in quanto illegittimo e/o infondato, comunque viziato, per i motivi tutti di cui in premessa, in primis per l'avvenuta prescrizione delle cartelle azionate sottoposte alla valutazione del tribunale di Verbania;
B- -con vittoria di spese e competenza di causa ex DM 55/2014 a favore dell'antistatario legale.
C- In via subordinata, stante le questioni correlate alla vicenda, in caso di accoglimento delle domande di controparte, voglia disporre la compensazione delle spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' con atto notificato in data 16.5.2022 ha promosso Parte_1
espropriazione forzata presso terzi ex art. 543 c.p.c. nei confronti di , sulla base Parte_2
di 45 cartelle di pagamento e 5 avvisi di addebito, per l'importo complessivo di euro
7.297.558,66, sottoponendo a pignoramento le somme dovute all'esecutata da CP_4
[...]
Con ricorso depositato in data 7.6.2022, la debitrice ha proposto opposizione, in cui ha Pt_2
dedotto che per una cartella di pagamento (n. 13820080003992820000), inclusa nel pignoramento, era intervenuta sentenza del Tribunale di Verbania che aveva dichiarato la prescrizione del credito e che la maggior parte delle cartelle o avvisi di addebito azionati erano già oggetto di contenzioso instaurato avanti al Giudice Tributario. Nella prospettiva dell'opponente, non era intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione tra il 2009 e il
2017 ed era, altresì, contestata la validità della notifica dell'intimazione di pagamento del 2017
(atto n. 13820179000036105000). Era stata, quindi, eccepita la prescrizione delle cartelle azionate ed era stata allegata l'invalidità delle notifiche eseguite dall' Parte_1 impiegando un indirizzo PEC non inserito nei registri pubblici. L'opponente aveva, quindi,
pagina 3 di 8 rassegnato le seguenti conclusioni “- in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte, stante l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come è evidente dall'entità del gravame, azionate nella odierna procedura esecutiva
e riferita alla intimazione di pagamento n. 13820229000060369000 impugnata e conseguentemente di tutte le cartelle ivi indicate;
- In via pregiudiziale, accertata la non conformità dell'indirizzo PEC di notifica della intimazione di pagamento del 2017 (13820179000036105000) rispetto a quelli pubblicati sui pubblici registri, pubblicati dall'allora Agente della Riscossione, dichiarare la inesistenza, nullità e/o invalidità e/o inefficacia del presente atto;
- in via principale, nel merito, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
13820229000060369000, in quanto illegittimo e/o infondato, comunque viziato, per i motivi tutti di cui in premessa, in primis per l'avvenuta prescrizione delle cartelle azionate sottoposte alla valutazione del tribunale di Verbania”.
Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 27.12.2022, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e aveva assegnato ad i crediti Parte_1
pignorati, ovvero euro 699,83 giacenti sul conto corrente acceso presso Controparte_4
oltre alle successive somme eventualmente accreditate sul medesimo conto corrente fino alla data dell'ordinanza, concedendo termine alle parti il termine per l'introduzione del merito oppositivo.
Nel termine concesso, il creditore opposto , sebbene non Parte_1
fosse stata concessa la sospensione dell'esecuzione, aveva introdotto la fase di merito dell'opposizione con atto di citazione, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e, per contro, la conferma della validità e efficacia dell'attività esecutiva promossa nonché svolgendo domanda di assegnazione delle ulteriori ed eventuali somme accreditate sul conto corrente della debitrice presso e giacenti sulla polizza titoli a custodia CP_4 contenenti quote di . In seguito, è stata formulata rinuncia agli atti del CP_5
giudizio nei confronti di quest'ultima.
pagina 4 di 8 Si è costituita in giudizio, altresì, l' chiedendo il rigetto di ogni pretesa nei confronti CP_6 dell'Ente.
Con ordinanza del 21.4.2023 il Giudice aveva disposto il mutamento del rito con passaggio al ruolo delle controversie in materia di lavoro, argomentando che le cartelle avevano ad oggetto pretese di natura previdenziale. Successivamente, il Giudice del lavoro con ordinanza del 26.7.2024 ha rilevato che solo una parte delle cartelle e degli avvisi concernevano crediti di natura previdenziale, disponendo la separazione e la conversione del rito ex art. 427 c.p.c. per la trattazione dell'opposizione esecutiva relative alle cartelle concernenti pretese di natura tributaria. Il presente giudizio, pertanto, sebbene sia stato iscritto al n.R.G. 796/2024, rappresenta una prosecuzione del giudizio n.R.G. 160/23 e ha ad oggetto, a seguito della separazione disposta con ordinanza del 26.7.2024, soltanto le cartelle e gli avvisi relativi a crediti di carattere tributario.
A seguito dell'udienza del 15.1.2024, è stata sollevata d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario nei confronti della giurisdizione del Giudice tributario e ex art. 101, comma 2, c.p.c. è stato assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 25.6.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
Occorre premettere che l'opposizione originariamente proposta da deve essere Parte_2 correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione, in quanto diretta a far valere la prescrizione dei crediti azionati.
Nel ricorso introduttivo la debitrice ha, infatti, dedotto l'inesistenza delle notifiche a mezzo
PEC eseguite mediante indirizzo non ufficiale con riferimento all'intimazione di pagamento n. 13820179000036105000, al fine di dimostrare l'inidoneità dell'atto a interrompere la prescrizione. Non è stata, invece, contestata la regolarità della notifica dell'intimazione di pagina 5 di 8 pagamento del 2022 quale atto presupposto del pignoramento per farne derivare la nullità dello stesso, posto che nelle conclusioni formulate nel ricorso non era stato richiesto l'accertamento della nullità del pignoramento, ma soltanto l'accertamento negativo dei crediti di cui all'intimazione di pagamento n. 13820229000060369000.
Posto ciò, va osservato che l'azione esecutiva aveva ad oggetto tanto crediti tributari quanto crediti non tributari. Come già illustrato, a seguito della separazione disposta dal Giudice del lavoro, dott. Claudio Michelucci, il presente giudizio concerne le sole cartelle relative a crediti tributari così come indicate nel provvedimento del 26.7.2024 e nella memoria del 4.6.2025 depositata dall' Parte_1
Deve porsi, pertanto, la questione, già sollevata d'ufficio con l'ordinanza del 23.3.2025, del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione all'opposizione all'esecuzione concernente i predetti crediti tributari.
Com'è noto, la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14/04/2020, n.
7822).
pagina 6 di 8 Alla stregua di tale principio, ribadito anche successivamente (cfr. Cass., Sez. Un.,
28/07/2021, n. 21642; 20/07/2021, n. 20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente ove fondata su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata.
Recentemente è stato, inoltre, affermato in giurisprudenza che “spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non
è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (Cfr. Cass. sez. un., 16/10/2024, n.
26817).
Nella specie, è evidente che l'opposizione è formulata alla stregua di un'azione di accertamento negativo dei crediti portati dall'intimazione di pagamento 2022 (di cui non è contestata l'avvenuta notifica) per l'intervenuta prescrizione a tale data. È stato, quindi, fatto valere un fatto estintivo della pretesa tributaria anteriore all'intrapresa esecuzione.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, avendo la presente opposizione all'esecuzione ad oggetto cartelle esattoriali attinenti a crediti tributari.
Le spese di lite vengono compensate, tenuto conto della circostanza che la controversia è stata decisa sulla base di una questione meramente processuale e rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sussistendo la giurisdizione del
Giudice tributario e, per l'effetto, assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa innanzi alla competente della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado territorialmente competente;
pagina 7 di 8 - compensa le spese di lite tra le parti.
Verbania, 24.7.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 796/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma Parte_1 P.IVA_1
Via G. Grezar n. 14, in persona del Responsabile Contenzioso Piemonte Dr. CP_1 come da procura Notaio di Roma del 28/04/22 (rep. 177893 racc. 11776)
[...] Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Petrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Biella, Via Repubblica n. 41,
PARTE ATTRICE
C O N T R O
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Folino Parte_2 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Domodossola, Via Trabucchi n.
35,
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente, pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 23/1/2023, Rep. 37590,
Raccolta n. 7131, per atti Dott. Notaio in Roma dall'Avv. Franco Pasut, Persona_2
pagina 1 di 8 C.F. ) (già in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20,
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4
tempore, con sede legale in Milano, Via Disciplini n. 3
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per : Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
Dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito trattandosi di fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatosi antecedentemente alla fase esecutiva, con conseguente devoluzione al Giudice Tributario;
NEL MERITO:
Previa qualifica del presente ricorso quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 2° co. cpc;
Dichiararlo inammissibile in quanto tardivamente presentato;
Rigettarsi la richiesta di non conformità dell'indirizzo pec dell'intimazione di pagamento 138 2017 9000036105000, in quanto trattasi di atto non impugnato e comunque ed in ogni caso non propedeutico all'avvio della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi e ritualmente notificata;
Preso atto che l'atto impugnato deve intendersi il ppt 138 84 2022 00000075000;
Rigettarsi l'istanza di annullamento dell'intimazione di pagamento 138 2022 9000060369000 in quanto atto non impugnato e comunque ed in ogni caso poichÈ infondata;
Rigettarsi ogni domanda avente ad oggetto l'attività propria dell'Agente per la Riscossione in quanto infondata e confermarsi come pienamente valida ed efficace l'attività di ppt con conferma dell'assegnazione già disposta all'esito della fase cautelare e con assegnazione di ulteriori ed eventuali somme dichiarate dai terzi pignorati;
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese del presente giudizio, anche relativi alla fase cautelare, che debbono seguire la soccombenza, di cui si chiede la distrazione”.
pagina 2 di 8 Per Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- In via pregiudiziale, accertata la non conformità dell'indirizzo PEC di notifica della intimazione di pagamento del 2017 (13820179000036105000) rispetto a quelli pubblicati sui pubblici registri, pubblicati dall'allora Agente della Riscossione, dichiarare la inesistenza, nullità e/o invalidità e/o inefficacia del presente atto;
A- in via principale, nel merito, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13820229000060369000, in quanto illegittimo e/o infondato, comunque viziato, per i motivi tutti di cui in premessa, in primis per l'avvenuta prescrizione delle cartelle azionate sottoposte alla valutazione del tribunale di Verbania;
B- -con vittoria di spese e competenza di causa ex DM 55/2014 a favore dell'antistatario legale.
C- In via subordinata, stante le questioni correlate alla vicenda, in caso di accoglimento delle domande di controparte, voglia disporre la compensazione delle spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' con atto notificato in data 16.5.2022 ha promosso Parte_1
espropriazione forzata presso terzi ex art. 543 c.p.c. nei confronti di , sulla base Parte_2
di 45 cartelle di pagamento e 5 avvisi di addebito, per l'importo complessivo di euro
7.297.558,66, sottoponendo a pignoramento le somme dovute all'esecutata da CP_4
[...]
Con ricorso depositato in data 7.6.2022, la debitrice ha proposto opposizione, in cui ha Pt_2
dedotto che per una cartella di pagamento (n. 13820080003992820000), inclusa nel pignoramento, era intervenuta sentenza del Tribunale di Verbania che aveva dichiarato la prescrizione del credito e che la maggior parte delle cartelle o avvisi di addebito azionati erano già oggetto di contenzioso instaurato avanti al Giudice Tributario. Nella prospettiva dell'opponente, non era intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione tra il 2009 e il
2017 ed era, altresì, contestata la validità della notifica dell'intimazione di pagamento del 2017
(atto n. 13820179000036105000). Era stata, quindi, eccepita la prescrizione delle cartelle azionate ed era stata allegata l'invalidità delle notifiche eseguite dall' Parte_1 impiegando un indirizzo PEC non inserito nei registri pubblici. L'opponente aveva, quindi,
pagina 3 di 8 rassegnato le seguenti conclusioni “- in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte, stante l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come è evidente dall'entità del gravame, azionate nella odierna procedura esecutiva
e riferita alla intimazione di pagamento n. 13820229000060369000 impugnata e conseguentemente di tutte le cartelle ivi indicate;
- In via pregiudiziale, accertata la non conformità dell'indirizzo PEC di notifica della intimazione di pagamento del 2017 (13820179000036105000) rispetto a quelli pubblicati sui pubblici registri, pubblicati dall'allora Agente della Riscossione, dichiarare la inesistenza, nullità e/o invalidità e/o inefficacia del presente atto;
- in via principale, nel merito, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
13820229000060369000, in quanto illegittimo e/o infondato, comunque viziato, per i motivi tutti di cui in premessa, in primis per l'avvenuta prescrizione delle cartelle azionate sottoposte alla valutazione del tribunale di Verbania”.
Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 27.12.2022, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e aveva assegnato ad i crediti Parte_1
pignorati, ovvero euro 699,83 giacenti sul conto corrente acceso presso Controparte_4
oltre alle successive somme eventualmente accreditate sul medesimo conto corrente fino alla data dell'ordinanza, concedendo termine alle parti il termine per l'introduzione del merito oppositivo.
Nel termine concesso, il creditore opposto , sebbene non Parte_1
fosse stata concessa la sospensione dell'esecuzione, aveva introdotto la fase di merito dell'opposizione con atto di citazione, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e, per contro, la conferma della validità e efficacia dell'attività esecutiva promossa nonché svolgendo domanda di assegnazione delle ulteriori ed eventuali somme accreditate sul conto corrente della debitrice presso e giacenti sulla polizza titoli a custodia CP_4 contenenti quote di . In seguito, è stata formulata rinuncia agli atti del CP_5
giudizio nei confronti di quest'ultima.
pagina 4 di 8 Si è costituita in giudizio, altresì, l' chiedendo il rigetto di ogni pretesa nei confronti CP_6 dell'Ente.
Con ordinanza del 21.4.2023 il Giudice aveva disposto il mutamento del rito con passaggio al ruolo delle controversie in materia di lavoro, argomentando che le cartelle avevano ad oggetto pretese di natura previdenziale. Successivamente, il Giudice del lavoro con ordinanza del 26.7.2024 ha rilevato che solo una parte delle cartelle e degli avvisi concernevano crediti di natura previdenziale, disponendo la separazione e la conversione del rito ex art. 427 c.p.c. per la trattazione dell'opposizione esecutiva relative alle cartelle concernenti pretese di natura tributaria. Il presente giudizio, pertanto, sebbene sia stato iscritto al n.R.G. 796/2024, rappresenta una prosecuzione del giudizio n.R.G. 160/23 e ha ad oggetto, a seguito della separazione disposta con ordinanza del 26.7.2024, soltanto le cartelle e gli avvisi relativi a crediti di carattere tributario.
A seguito dell'udienza del 15.1.2024, è stata sollevata d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario nei confronti della giurisdizione del Giudice tributario e ex art. 101, comma 2, c.p.c. è stato assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 25.6.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
Occorre premettere che l'opposizione originariamente proposta da deve essere Parte_2 correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione, in quanto diretta a far valere la prescrizione dei crediti azionati.
Nel ricorso introduttivo la debitrice ha, infatti, dedotto l'inesistenza delle notifiche a mezzo
PEC eseguite mediante indirizzo non ufficiale con riferimento all'intimazione di pagamento n. 13820179000036105000, al fine di dimostrare l'inidoneità dell'atto a interrompere la prescrizione. Non è stata, invece, contestata la regolarità della notifica dell'intimazione di pagina 5 di 8 pagamento del 2022 quale atto presupposto del pignoramento per farne derivare la nullità dello stesso, posto che nelle conclusioni formulate nel ricorso non era stato richiesto l'accertamento della nullità del pignoramento, ma soltanto l'accertamento negativo dei crediti di cui all'intimazione di pagamento n. 13820229000060369000.
Posto ciò, va osservato che l'azione esecutiva aveva ad oggetto tanto crediti tributari quanto crediti non tributari. Come già illustrato, a seguito della separazione disposta dal Giudice del lavoro, dott. Claudio Michelucci, il presente giudizio concerne le sole cartelle relative a crediti tributari così come indicate nel provvedimento del 26.7.2024 e nella memoria del 4.6.2025 depositata dall' Parte_1
Deve porsi, pertanto, la questione, già sollevata d'ufficio con l'ordinanza del 23.3.2025, del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione all'opposizione all'esecuzione concernente i predetti crediti tributari.
Com'è noto, la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14/04/2020, n.
7822).
pagina 6 di 8 Alla stregua di tale principio, ribadito anche successivamente (cfr. Cass., Sez. Un.,
28/07/2021, n. 21642; 20/07/2021, n. 20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente ove fondata su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata.
Recentemente è stato, inoltre, affermato in giurisprudenza che “spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non
è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (Cfr. Cass. sez. un., 16/10/2024, n.
26817).
Nella specie, è evidente che l'opposizione è formulata alla stregua di un'azione di accertamento negativo dei crediti portati dall'intimazione di pagamento 2022 (di cui non è contestata l'avvenuta notifica) per l'intervenuta prescrizione a tale data. È stato, quindi, fatto valere un fatto estintivo della pretesa tributaria anteriore all'intrapresa esecuzione.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, avendo la presente opposizione all'esecuzione ad oggetto cartelle esattoriali attinenti a crediti tributari.
Le spese di lite vengono compensate, tenuto conto della circostanza che la controversia è stata decisa sulla base di una questione meramente processuale e rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sussistendo la giurisdizione del
Giudice tributario e, per l'effetto, assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa innanzi alla competente della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado territorialmente competente;
pagina 7 di 8 - compensa le spese di lite tra le parti.
Verbania, 24.7.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 8 di 8