Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1558
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità atto per omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le ingiunzioni poste a base dell'intimazione, ritualmente notificate, non essendo state impugnate, rendono inopponibile in questa sede ogni eccezione relativa alla fase precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza del diritto

    La notifica delle ingiunzioni e del preavviso di fermo amministrativo ha interrotto i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata indicazione criterio di calcolo interessi e sanzioni

    Tale eccezione è inopponibile in questa sede, essendo relative alla fase precedente le ingiunzioni, che non sono state impugnate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1558
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1558
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo