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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1558/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15568/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179341117823141 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1553/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 12 settembre 2025 alla Regione Campania e a Municipia S.p. A., concessionaria per la riscossione delle entrate della Regione Campania, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2025 0002179341117823141 notificata il 29 agosto 2025, relativa alle ingiunzioni n.
534070413449 dell'8 marzo 2021 e n. 534182228177 del 15 marzo 2021 concernenti tassa auto dell'anno
2015 per l'importo complessivo di € 782,00.
Ha eccepito: 1) l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione e decadenza del diritto, anche degli interessi e sanzioni;
3) la mancata indicazione del criterio di calcolo di interessi e sanzioni.
Si è costituita Municipia S.p.A., la quale ha prodotto documentazione in ordine alla notifica di precedenti atti interruttivi della prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è parimenti costituita la Regione Campania, producendo documentazione in ordine alla notifica dei prodromici avvisi di accertamento, delle susseguenti ingiunzioni e intimazioni di pagamento, nonché di preavviso di fermo e di comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sono state prodotte le ingiunzioni poste a base dell'odierna intimazione, che risultano ritualmente notificate ai sensi della legge 890/82 mediante consegna al destinatario. In particolare, l'ingiunzione n. 534070413449 è stata consegnata al contribuente il 18 marzo 2021, mentre l'ingiunzione n. 534182228177 è stata consegnata il successivo 22 marzo 2021.
Le suddette ingiunzioni non sono state impugnate, per cui ogni eccezione relativa alla fase ad esse precedente, quale la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e sanzioni, nonché l'eventuale prescrizione/decadenza fino al quel momento maturate, non è più opponibile in questa sede.
2. Per effetto della notifica degli atti in parola è stato interrotto il termine triennale di prescrizione, ulteriormente interrotto dalla notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 2022 0002084010867240838 del 17 settembre 2022, avvenuta con notifica diretta a mezzo raccomandata consegnata l'11 gennaio 2023, il cui avviso di ricevimento reca a fronte il detto numero identificativo del fermo.
3. Le spese si liquidano secondo il principio di soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in favore di ciascuna parte resistente in € 280,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, cui devono aggiungersi Iva
e Cpa se dovute in favore del procuratore di Municipia S.p.A..
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15568/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179341117823141 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1553/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 12 settembre 2025 alla Regione Campania e a Municipia S.p. A., concessionaria per la riscossione delle entrate della Regione Campania, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2025 0002179341117823141 notificata il 29 agosto 2025, relativa alle ingiunzioni n.
534070413449 dell'8 marzo 2021 e n. 534182228177 del 15 marzo 2021 concernenti tassa auto dell'anno
2015 per l'importo complessivo di € 782,00.
Ha eccepito: 1) l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione e decadenza del diritto, anche degli interessi e sanzioni;
3) la mancata indicazione del criterio di calcolo di interessi e sanzioni.
Si è costituita Municipia S.p.A., la quale ha prodotto documentazione in ordine alla notifica di precedenti atti interruttivi della prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è parimenti costituita la Regione Campania, producendo documentazione in ordine alla notifica dei prodromici avvisi di accertamento, delle susseguenti ingiunzioni e intimazioni di pagamento, nonché di preavviso di fermo e di comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sono state prodotte le ingiunzioni poste a base dell'odierna intimazione, che risultano ritualmente notificate ai sensi della legge 890/82 mediante consegna al destinatario. In particolare, l'ingiunzione n. 534070413449 è stata consegnata al contribuente il 18 marzo 2021, mentre l'ingiunzione n. 534182228177 è stata consegnata il successivo 22 marzo 2021.
Le suddette ingiunzioni non sono state impugnate, per cui ogni eccezione relativa alla fase ad esse precedente, quale la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e sanzioni, nonché l'eventuale prescrizione/decadenza fino al quel momento maturate, non è più opponibile in questa sede.
2. Per effetto della notifica degli atti in parola è stato interrotto il termine triennale di prescrizione, ulteriormente interrotto dalla notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 2022 0002084010867240838 del 17 settembre 2022, avvenuta con notifica diretta a mezzo raccomandata consegnata l'11 gennaio 2023, il cui avviso di ricevimento reca a fronte il detto numero identificativo del fermo.
3. Le spese si liquidano secondo il principio di soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in favore di ciascuna parte resistente in € 280,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, cui devono aggiungersi Iva
e Cpa se dovute in favore del procuratore di Municipia S.p.A..