Art. 27.
La lettera d) dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , come modificato dall' art. 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e' sostituita dalla seguente:
"d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in localita' isolate".
La decorrenza 1 dicembre 1977, prevista dall' art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 , per l'aumento delle misure delle indennita' di trasferta deve intendersi riferita a tutte le disposizioni introdotte con gli stessi provvedimenti, con esclusione della disposizione di cui all'art. 18 della stessa legge n. 417.
Il limite percentuale per la rideterminazione annuale delle misure delle indennita' di trasferta stabilite dall' art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , dall' art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 , e dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 , e' elevato dal 10 al 12 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1982.
La lettera d) dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , come modificato dall' art. 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e' sostituita dalla seguente:
"d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in localita' isolate".
La decorrenza 1 dicembre 1977, prevista dall' art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 , per l'aumento delle misure delle indennita' di trasferta deve intendersi riferita a tutte le disposizioni introdotte con gli stessi provvedimenti, con esclusione della disposizione di cui all'art. 18 della stessa legge n. 417.
Il limite percentuale per la rideterminazione annuale delle misure delle indennita' di trasferta stabilite dall' art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , dall' art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 , e dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 , e' elevato dal 10 al 12 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1982.