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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1468/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1468/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gabriele Germano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nato Siracusa il 14/07/2002, ivi residente Parte_2 C.F._2 in viale Teocrito n. 34, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Valentina
Mangiafico, che lo rappresentata e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso del 19.5.2025 proposto congiuntamente le parti sopraindicate hanno domandato la ratifica della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (il 15.5.2023) e ai diritti ad essa afferenti. Per_1
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte, le parti hanno chiesto la ratifica della concordata regolamentazione, di seguito riportata:
“1. Assegnare la casa coniugale sita in Siracusa viale Teocrito n. 34 paio 5° condotta in locazione alla signora con tutti i mobili e suppellettili che Parte_1
l'arredano;
2. affidare in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
3. disporre che il sig. versi alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00 entro il giorno
15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie;
4. disporre che la signora percepisca per intero l'importo Parte_1 dell'assegno unico erogato dall'Inps per con conseguente rinuncia del Persona_2 sig. a percepire il 50% dello stesso;
Parte_2
5. disporre che il sig. potrà tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo Parte_2 Per_1 desideri previo accordo con la signora , compatibilmente con le Parte_1 esigenze del minore. Ad ogni buon conto, nel caso di disaccordo tra le parti si stabiliscono le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita del padre: tre pomeriggi la settimana, dalle ore 16.30 alle ore 19.00. a settimane alterne il padre potrà tenere con sé il figlio minore la domenica. Considerata la tenera età del minore allo stato attuale non si prevede il pernottamento dello stesso con il padre;
in occasione delle festività natalizie il padre e la madre avranno diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore, ogni anno, alternativamente. Conseguentemente, il figlio minore trascorrerà il 24 ed il 31 dicembre con il padre;
il 25 dicembre e l'uno gennaio con la madre e l'anno successivo viceversa;
il padre in occasione delle festività
pagina 2 di 4 pasquali, avrà il diritto di tenere con sé il figlio minore la domenica ed il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre;
trascorrerà la festa della mamma ed Per_1 il compleanno di costei con la madre, mentre trascorrerà con il padre la festa del papà ed il suo compleanno;
il figlio trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre tutte le altre festività dell'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, ecc.);
6. disporre e concedersi il reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi i genitori e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida per l'espatrio”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 22.10.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice delegato ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire a l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i Per_1 principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1468/2025
V.G.:
pagina 3 di 4 omologa le condizioni concordate dalle parti in causa inerenti al figlio minore, meglio indicate in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il
24/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1468/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gabriele Germano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nato Siracusa il 14/07/2002, ivi residente Parte_2 C.F._2 in viale Teocrito n. 34, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Valentina
Mangiafico, che lo rappresentata e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso del 19.5.2025 proposto congiuntamente le parti sopraindicate hanno domandato la ratifica della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (il 15.5.2023) e ai diritti ad essa afferenti. Per_1
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte, le parti hanno chiesto la ratifica della concordata regolamentazione, di seguito riportata:
“1. Assegnare la casa coniugale sita in Siracusa viale Teocrito n. 34 paio 5° condotta in locazione alla signora con tutti i mobili e suppellettili che Parte_1
l'arredano;
2. affidare in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
3. disporre che il sig. versi alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00 entro il giorno
15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie;
4. disporre che la signora percepisca per intero l'importo Parte_1 dell'assegno unico erogato dall'Inps per con conseguente rinuncia del Persona_2 sig. a percepire il 50% dello stesso;
Parte_2
5. disporre che il sig. potrà tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo Parte_2 Per_1 desideri previo accordo con la signora , compatibilmente con le Parte_1 esigenze del minore. Ad ogni buon conto, nel caso di disaccordo tra le parti si stabiliscono le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita del padre: tre pomeriggi la settimana, dalle ore 16.30 alle ore 19.00. a settimane alterne il padre potrà tenere con sé il figlio minore la domenica. Considerata la tenera età del minore allo stato attuale non si prevede il pernottamento dello stesso con il padre;
in occasione delle festività natalizie il padre e la madre avranno diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore, ogni anno, alternativamente. Conseguentemente, il figlio minore trascorrerà il 24 ed il 31 dicembre con il padre;
il 25 dicembre e l'uno gennaio con la madre e l'anno successivo viceversa;
il padre in occasione delle festività
pagina 2 di 4 pasquali, avrà il diritto di tenere con sé il figlio minore la domenica ed il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre;
trascorrerà la festa della mamma ed Per_1 il compleanno di costei con la madre, mentre trascorrerà con il padre la festa del papà ed il suo compleanno;
il figlio trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre tutte le altre festività dell'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, ecc.);
6. disporre e concedersi il reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi i genitori e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida per l'espatrio”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 22.10.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice delegato ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire a l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i Per_1 principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1468/2025
V.G.:
pagina 3 di 4 omologa le condizioni concordate dalle parti in causa inerenti al figlio minore, meglio indicate in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il
24/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4