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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 10218/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3 Pt_1
4 Parte_4
5 Parte_5
6 Parte_6
7 Parte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 02.01.2025 alle ore 08,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. dichiara di avere depositato l'atto di intervento della SI.ra Parte_1 [...]
. Precisa che la discendenza è paterna e post unità D'Italia. Si riporta Parte_7 al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice della lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide la causa come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alla ore 10,05
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 10218/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 10218 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_2
4 Parte_4
5 Parte_5
6 Parte_6
7 Parte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 02.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 23.05.2024
1. , nata a [...]/RS (Brasile) in data 14.07.1987, Parte_1 cittadina brasiliana;
in nome proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori
2. , nato a [...]/RS (Brasile) il Parte_2
13.03.2011
3. nato a [...]/RS (Brasile) il 13.03.2011; Controparte_2 residenti in [...]200, Porto Alegre/RS (Brasile);
4. nata a [...]/RS (Brasile) in Parte_4 data 15.07.1973, cittadina brasiliana;
in nome proprio ed insieme al SI.
[...] nato a [...]/RS (Brasile) il 03.06.1972, cittadino CP_3 brasiliano - in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori
5. nato a [...]/RS (Brasile) il 13.01.2009 Parte_5
6. nato a [...]/RS (Brasile) il 16.08.2014; Parte_6 residenti in [...]. Francisco Trein 507, Porto
Alegre/RS (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di , nata a [...]/RS (Brasile) Parte_1 in data 14.07.1987, e dei figli minori , nato a [...]_2
Alegre/RS (Brasile) il 13.03.2011 e nato a [...]/RS Controparte_2
(Brasile) il 13.03.2011; nata a [...]/RS Parte_4
(Brasile) in data 15.07.1973, e dei figli minori nato a [...]_5
Alegre/RS (Brasile) il 13.01.2009 e nato a [...]/RS Parte_6
(Brasile) il 16.08.2014; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in Controparte_1 Controparte_4 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti“
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano SI. , figlio Persona_1 di e , nato nel Comune di Volpago del Montello (TV), Persona_2 Parte_8 in data 15 aprile 1862 il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, in data data 11 novembre 1886 in Italia nel Comune di Volpago del Montello, il SI. Persona_1
Dott. Giovanni Calasso 3
contraeva matrimonio con la SI.ra Per_1 Persona_3
-dalla loro unione coniugale nasceva a Garibaldi/RS (Brasile), il giorno 7 febbraio 1893 il SI.
che, in data 17 giugno 1916 a Serafina Correa/RS (Brasile), contraeva Parte_9 matrimonio con la SI.ra Persona_4
- dalla loro unione coniugale nasceva a Serafina Correa/RS (Brasile), il giorno 29 giugno 1917 il SI. il quale, in data 28 giugno 1945 a Guaporè/RS Parte_10 (Brasile) contraeva matrimonio con la SI.ra . Dalla loro unione coniugale Persona_5 nascevano due figli:
• a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 12 gennaio 1947 la SI.ra Parte_11
che, in data 23 ottobre 1971 a Porto Alegre/RS (Brasile) contraeva
[...] matrimonio con il SI. Dalla loro unione coniugale nasceva: Parte_12
➢ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 15 luglio 1973 la SI.ra
[...] che, in data 12 marzo 2005 a Porto Alegre/RS (Brasile), Parte_4 contraeva matrimonio con il SI. Dalla loro unione Persona_6 coniugale nascevano due figli:
✓ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 13 gennaio 2009
[...]
Parte_5
✓ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 16 agosto 2014
[...]
Parte_6
• a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 1 agosto 1952 il SI. il quale Parte_13 in data 28 maggio 2018 a Porto Alegre/RS (Brasile), contraeva matrimonio con la SI.ra . Dalla loro unione naturale poi divenuta coniugale Persona_7 nascevano due figli:
➢ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 18 giugno 1981 il SI.
[...]
. Dall'unione coniugale tra il SI. e la SI.ra Pt_14 Parte_14
nasceva: Parte_15
✓ a Rio de Janeiro/RJ (Brasile), il giorno 6 agosto 2004 la SI.ra
Parte_7
➢ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 14 luglio 1987 la SI.ra
[...]
. Dall'unione coniugale tra la SI.ra e il SI. Pt_1 Parte_1 nasceva: Controparte_5
✓ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 13 marzo 2011
[...]
Parte_2
✓ Porto Alegre/RS (Brasile) il 13.03.2011 Controparte_2
[...]
-con istanza depositata in data 06.11.2024 è intervenuta , Parte_7 nata a [...]/RJ (Brasile) in data 06.08.2004, cittadina brasiliana;
residente in [...]
Carlos Reverbel 200, Porto Alegre/RS (Brasile) formulando le medesime conclusioni dei ricorrenti
II. Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 4
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune SInificative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
figlio di e , nato nel Persona_1 Persona_2 Parte_8
Comune di Volpago del Montello (TV), in data 15 aprile 1862 prima della nascita del Regno
d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto con Regio Decreto 3300 del 04.11.1866 e non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
figlio di e , nato nel Comune di
[...] Persona_2 Parte_8
Volpago del Montello (TV), in data 15 aprile 1862
Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
Dott. Giovanni Calasso 5
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Rileva altresì questo Tribunale che:
- attiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti dagli artt. da 1 a 5 della L. 91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona;
e a quella del giudice amministrativo la domanda nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo (Cass. Civ. Ord. Sez. U
Num. 29297 Anno 2021);
- trattasi, di conseguenza, di un procedimento inerente lo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario
(Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008); Ciò premesso occorre verificare se le istanze finalizzate ad ottenere la cittadinanza italiana al
Consolato competente sono una condizione di procedibilità della domanda.
Con la parola procedibilità si indicano quelle condizioni processuali richieste perché un procedimento possa aver corso e cioè un atto espressamente previsto come necessario nella sequenza procedimentale con la conseguenza che, in mancanza, nessuna sanzione può essere applicata. Nel caso di specie la norma di riferimento non prevede detta condizione, come accade in altri casi (vedasi procedimento di mediazione obbligatoria contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti questioni:
▪ di condomino;
▪ di locazione;
▪ di comodato;
▪ di affitto di azienda;
▪ di diritti reali;
▪ di divisioni;
▪ di successioni ereditarie;
▪ di patti di famiglia;
▪ di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
▪ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
▪ di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
▪ associazione in partecipazione;
▪ ; CP_6
▪ franchising;
▪ opera;
▪ rete;
▪ somministrazione;
▪ società di persone e subfornitura).
Detta elencazione non può considerarsi suscettibile di estensione o applicazione analogica atteso che la mediazione obbligatoria è un'ipotesi di giurisdizione condizionata che, limitando il diritto delle parti di agire in giudizio, costituisce una deroga ai principi del nostro ordinamento, ed in quanto tale deve essere limitata alle fattispecie espressamente individuate dal legislatore. Nel caso di specie la norma, conferendo al il potere di accertare il diritto richiesto, CP_1 prevede un atto dell'amministrazione cui è demandata la valutazione dei documenti
Dott. Giovanni Calasso 6
comprovanti le condizioni personali del ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ad altra situazione e allo stato di invalidità, l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999 n. 912). Una corretta lettura della citata norma regolamentare per la quale il può Controparte_1 riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana, in base alla documentazione allegata dall'istante, comprendente ogni documento idoneo a dimostrare legalmente tale stato, induce a ritenere che la certificazione possa negarsi, solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il eserciti la sua facoltà di chiedere CP_1 altri documenti. Tanto in quanto l'unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_1 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato finalizzati a provare l'essere cittadino italiano. A tal riguardo la stessa Avvocatura Distrettuale che rappresenta e difende il
[...]
precisa: CP_1 È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di vista Controparte_1 sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Alla luce di quanto sopra, sussiste la facoltà alternativa di ottenere il riconoscimento in via amministrativa o giudiziale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti di inerenti lo status della persona. A ciò si aggiunge che la domanda inoltrata al Consolato competente non è altro che una
“fictio” sia perché nelle occasioni in cui l'amministrazione comunica il numero al ricorrente non porta mai a compimento la pratica in termini ragionevoli, sia perché con il nuovo sistema di prenotazione on-line, di fatto, il ricorrente non riesce mai a prenotare. Detti aspetti non risultano mai essere stati confutati dal per cui devono ritenersi come Controparte_1 veritieri e assodati Peraltro è fatto notorio che le domande inoltrate al non si concludono in tempi Pt_16 ragionevoli e il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. A tal riguardo la S.C. ha più volte affermato che, comportando una deroga al principio dispositivo, deve essere inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 14063/2014).
In rito poi, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità', proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o
Dott. Giovanni Calasso 7
di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Di qui la non necessità di allegare la domanda inoltrata al Pt_16
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere acc ando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
10,05
Lecce-Venezia, 02.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8
Dott. Giovanni Calasso 9
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 10218/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3 Pt_1
4 Parte_4
5 Parte_5
6 Parte_6
7 Parte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 02.01.2025 alle ore 08,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. dichiara di avere depositato l'atto di intervento della SI.ra Parte_1 [...]
. Precisa che la discendenza è paterna e post unità D'Italia. Si riporta Parte_7 al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice della lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide la causa come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alla ore 10,05
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 10218/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 10218 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_2
4 Parte_4
5 Parte_5
6 Parte_6
7 Parte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 02.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 23.05.2024
1. , nata a [...]/RS (Brasile) in data 14.07.1987, Parte_1 cittadina brasiliana;
in nome proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori
2. , nato a [...]/RS (Brasile) il Parte_2
13.03.2011
3. nato a [...]/RS (Brasile) il 13.03.2011; Controparte_2 residenti in [...]200, Porto Alegre/RS (Brasile);
4. nata a [...]/RS (Brasile) in Parte_4 data 15.07.1973, cittadina brasiliana;
in nome proprio ed insieme al SI.
[...] nato a [...]/RS (Brasile) il 03.06.1972, cittadino CP_3 brasiliano - in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori
5. nato a [...]/RS (Brasile) il 13.01.2009 Parte_5
6. nato a [...]/RS (Brasile) il 16.08.2014; Parte_6 residenti in [...]. Francisco Trein 507, Porto
Alegre/RS (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di , nata a [...]/RS (Brasile) Parte_1 in data 14.07.1987, e dei figli minori , nato a [...]_2
Alegre/RS (Brasile) il 13.03.2011 e nato a [...]/RS Controparte_2
(Brasile) il 13.03.2011; nata a [...]/RS Parte_4
(Brasile) in data 15.07.1973, e dei figli minori nato a [...]_5
Alegre/RS (Brasile) il 13.01.2009 e nato a [...]/RS Parte_6
(Brasile) il 16.08.2014; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in Controparte_1 Controparte_4 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti“
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano SI. , figlio Persona_1 di e , nato nel Comune di Volpago del Montello (TV), Persona_2 Parte_8 in data 15 aprile 1862 il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, in data data 11 novembre 1886 in Italia nel Comune di Volpago del Montello, il SI. Persona_1
Dott. Giovanni Calasso 3
contraeva matrimonio con la SI.ra Per_1 Persona_3
-dalla loro unione coniugale nasceva a Garibaldi/RS (Brasile), il giorno 7 febbraio 1893 il SI.
che, in data 17 giugno 1916 a Serafina Correa/RS (Brasile), contraeva Parte_9 matrimonio con la SI.ra Persona_4
- dalla loro unione coniugale nasceva a Serafina Correa/RS (Brasile), il giorno 29 giugno 1917 il SI. il quale, in data 28 giugno 1945 a Guaporè/RS Parte_10 (Brasile) contraeva matrimonio con la SI.ra . Dalla loro unione coniugale Persona_5 nascevano due figli:
• a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 12 gennaio 1947 la SI.ra Parte_11
che, in data 23 ottobre 1971 a Porto Alegre/RS (Brasile) contraeva
[...] matrimonio con il SI. Dalla loro unione coniugale nasceva: Parte_12
➢ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 15 luglio 1973 la SI.ra
[...] che, in data 12 marzo 2005 a Porto Alegre/RS (Brasile), Parte_4 contraeva matrimonio con il SI. Dalla loro unione Persona_6 coniugale nascevano due figli:
✓ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 13 gennaio 2009
[...]
Parte_5
✓ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 16 agosto 2014
[...]
Parte_6
• a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 1 agosto 1952 il SI. il quale Parte_13 in data 28 maggio 2018 a Porto Alegre/RS (Brasile), contraeva matrimonio con la SI.ra . Dalla loro unione naturale poi divenuta coniugale Persona_7 nascevano due figli:
➢ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 18 giugno 1981 il SI.
[...]
. Dall'unione coniugale tra il SI. e la SI.ra Pt_14 Parte_14
nasceva: Parte_15
✓ a Rio de Janeiro/RJ (Brasile), il giorno 6 agosto 2004 la SI.ra
Parte_7
➢ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 14 luglio 1987 la SI.ra
[...]
. Dall'unione coniugale tra la SI.ra e il SI. Pt_1 Parte_1 nasceva: Controparte_5
✓ a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 13 marzo 2011
[...]
Parte_2
✓ Porto Alegre/RS (Brasile) il 13.03.2011 Controparte_2
[...]
-con istanza depositata in data 06.11.2024 è intervenuta , Parte_7 nata a [...]/RJ (Brasile) in data 06.08.2004, cittadina brasiliana;
residente in [...]
Carlos Reverbel 200, Porto Alegre/RS (Brasile) formulando le medesime conclusioni dei ricorrenti
II. Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
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Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune SInificative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
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figlio di e , nato nel Persona_1 Persona_2 Parte_8
Comune di Volpago del Montello (TV), in data 15 aprile 1862 prima della nascita del Regno
d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto con Regio Decreto 3300 del 04.11.1866 e non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
figlio di e , nato nel Comune di
[...] Persona_2 Parte_8
Volpago del Montello (TV), in data 15 aprile 1862
Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
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-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Rileva altresì questo Tribunale che:
- attiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti dagli artt. da 1 a 5 della L. 91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona;
e a quella del giudice amministrativo la domanda nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo (Cass. Civ. Ord. Sez. U
Num. 29297 Anno 2021);
- trattasi, di conseguenza, di un procedimento inerente lo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario
(Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008); Ciò premesso occorre verificare se le istanze finalizzate ad ottenere la cittadinanza italiana al
Consolato competente sono una condizione di procedibilità della domanda.
Con la parola procedibilità si indicano quelle condizioni processuali richieste perché un procedimento possa aver corso e cioè un atto espressamente previsto come necessario nella sequenza procedimentale con la conseguenza che, in mancanza, nessuna sanzione può essere applicata. Nel caso di specie la norma di riferimento non prevede detta condizione, come accade in altri casi (vedasi procedimento di mediazione obbligatoria contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti questioni:
▪ di condomino;
▪ di locazione;
▪ di comodato;
▪ di affitto di azienda;
▪ di diritti reali;
▪ di divisioni;
▪ di successioni ereditarie;
▪ di patti di famiglia;
▪ di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
▪ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
▪ di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
▪ associazione in partecipazione;
▪ ; CP_6
▪ franchising;
▪ opera;
▪ rete;
▪ somministrazione;
▪ società di persone e subfornitura).
Detta elencazione non può considerarsi suscettibile di estensione o applicazione analogica atteso che la mediazione obbligatoria è un'ipotesi di giurisdizione condizionata che, limitando il diritto delle parti di agire in giudizio, costituisce una deroga ai principi del nostro ordinamento, ed in quanto tale deve essere limitata alle fattispecie espressamente individuate dal legislatore. Nel caso di specie la norma, conferendo al il potere di accertare il diritto richiesto, CP_1 prevede un atto dell'amministrazione cui è demandata la valutazione dei documenti
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comprovanti le condizioni personali del ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ad altra situazione e allo stato di invalidità, l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999 n. 912). Una corretta lettura della citata norma regolamentare per la quale il può Controparte_1 riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana, in base alla documentazione allegata dall'istante, comprendente ogni documento idoneo a dimostrare legalmente tale stato, induce a ritenere che la certificazione possa negarsi, solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il eserciti la sua facoltà di chiedere CP_1 altri documenti. Tanto in quanto l'unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_1 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato finalizzati a provare l'essere cittadino italiano. A tal riguardo la stessa Avvocatura Distrettuale che rappresenta e difende il
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precisa: CP_1 È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di vista Controparte_1 sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Alla luce di quanto sopra, sussiste la facoltà alternativa di ottenere il riconoscimento in via amministrativa o giudiziale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti di inerenti lo status della persona. A ciò si aggiunge che la domanda inoltrata al Consolato competente non è altro che una
“fictio” sia perché nelle occasioni in cui l'amministrazione comunica il numero al ricorrente non porta mai a compimento la pratica in termini ragionevoli, sia perché con il nuovo sistema di prenotazione on-line, di fatto, il ricorrente non riesce mai a prenotare. Detti aspetti non risultano mai essere stati confutati dal per cui devono ritenersi come Controparte_1 veritieri e assodati Peraltro è fatto notorio che le domande inoltrate al non si concludono in tempi Pt_16 ragionevoli e il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. A tal riguardo la S.C. ha più volte affermato che, comportando una deroga al principio dispositivo, deve essere inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 14063/2014).
In rito poi, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità', proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o
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di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Di qui la non necessità di allegare la domanda inoltrata al Pt_16
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere acc ando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
10,05
Lecce-Venezia, 02.01.2025.
IL GOP
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