CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2023, n. 13236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13236 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI PE RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/04/2022 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GA NO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. FABIO ALBINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/04/2022 il Giudice di pace di Campobasso ha condannato PE RI IA alla pena di euro 400 di multa per il delitto di diffamazione commesso nei confronti di DR D'MI, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Montagano, il 4 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019, attraverso alcune lettere nelle quali la persona offesa (non costituitasi parte civile) era stata accusata di gestire il proprio ufficio in violazione della legge e del dovere di imparzialità, nell'interesse di privati. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 13236 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 23/02/2023 2. L'imputato ha proposto appello, che è stato convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Campobasso, sul rilievo che si tratta di condanna alla sola pena pecuniaria, senza pronuncia sul risarcimento dei danni (art. 37 d. Igs. 274/2000). 2.1. Il primo motivo lamenta l'erronea valutazione da parte del Giudice di pace della c.d. exceptio veritatis prevista dall'art. 596, terzo comma, cod. pen. Deduce che le lettere ritenute diffamatorie si riferiscono ad un permesso di costruire, rilasciato dalla persona offesa nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e dunque pubblico ufficiale, permesso la cui illegittimità sarebbe stata provata nel corso del processo, in particolare attraverso una consulenza tecnica, svolta su incarico del pubblico ministero in un diverso procedimento penale. Il ricorrente invoca dunque l'applicazione dell'art. 596, terzo comma, cod. pen. lamentando che le argomentazioni sul punto, consegnate ad una memoria difensiva depositata nel giudizio, non siano state considerate dalla sentenza impugnata. 2.2. Il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica: premesso che il ricorrente aveva buone ragioni per ritenere illegittimo il permesso di costruire, sulla base della citata consulenza tecnica, e che tale provvedimento amministrativo indubbiamente favoriva i privati che lo avevano ottenuto, le espressioni utilizzate dal ricorrente sarebbero rispettose dei limiti della continenza. 2.3. Il terzo motivo lamenta l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di pace laddove ha ritenuto integrata la diffamazione. La prima lettera era diretta alla medesima persona offesa ,oltre che per conoscenza) all'amministrazione comunale: mancherebbe il requisito della comunicazione con più persone, non potendosi l'agente rappresentare che, per prassi interna all'ufficio, l'addetta al protocollo avrebbe diffuso lo scritto alle tre figure di maggior rilievo del Comune (circostanza che sarebbe emersa «dai verbali di udienza»: pag. 8 dell'atto di impugnazione). La seconda lettera era invece diretta al sindaco ed ai consiglieri di minoranza, ma questi ultimi non ne sarebbero venuti a conoscenza, mentre ne sarebbe venuta a conoscenza la persona offesa. 2.4. Il quarto motivo deduce che l'illecito eventualmente commesso possa essere al più qualificato come ingiuria, penalmente irrilevante in ragione dell'intervento normativo realizzato con d. Igs. 5 gennaio 2016 n. 7, proprio perché la persona offesa, in quanto destinataria della lettera, doveva considerarsi presente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per ragioni logiche va esaminato anzitutto il terzo motivo (cui è correlato il quarto), poiché il suo eventuale accoglimento porterebbe a ritenere insussistente il fatto tipico della contestata diffamazione. Il motivo, tuttavia, è manifestamente infondato e dunque,inammissibile. Va premesso che la ricostruzione operata dal ricorrente circa le persone che hanno in concreto preso visione delle lettere da lui inviate non può essere valutata dalla Corte: non si dedùce travisamento della prova, ed in ogni caso manca l'indicazione specifica delle fonti di prova che accrediterebbero una ricostruzione diversa, in fatto, da quella fatta propria dalla sentenza impugnata, dalla quale invero risulta che entrambe le lettere siano state indirizzate a più persone (la prima alla stessa persona offesa, ma anche per conoscenza all'amministrazione comunale;
la seconda al sindaco e per conoscenza ai consiglieri di minoranza: cfr. pag. 2 della sentenza). Dunque, è manifestamente infondata la doglianza del ricorrente, secondo la quale mancherebbe il requisito della comunicazione a più persone. E' appena il caso di ricordare che, dal raffronto tra l'art. 594 cod. pen. (norma che prevede la . fattispecie di ingiuria, oggi non costituente più illecito penale a seguito dell'art. 1, comma 1 lett. c) d. Igs. 15/01/2016 n. 7) e M'art. 595 cod. pen., «si ottiene che: - l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
- l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;
se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione;
- l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione» (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814). E dunque, quando una nnissiva è diretta contemporaneamente sia all'offeso che ad almeno altri due destinatari, si realizza la diffamazione (Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016, Laganà, Rv. 266827; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044). Nel caso di specie, come si è detto, una delle lettere era diretta all'offeso e a diverse altre persone, mentre la seconda era diretta (solo) a persone diverse dall'offeso. 2. Il motivo inerente la sussistenza del diritto di critica è fondato. Esso assorbe il motivo relativo alla c.d. exceptio veritatis poiché anche la denuncia di un fatto vero deve, per poter essere penalmente irrilevante in quanto 3 scriminata dal diritto di critica, essere esposta nei termini che dottrina e giurisprudenza ritengono indispensabili affinché la causa di giustificazione ricorra (cfr., per la sua chiarezza, Sez. 5, n. 19148 del 19/04/2006, Reccagni, Rv. 234430), vale a dire entro i limiti della continenza verbale. Del resto, la scriminante può essere invocata solo laddove il fatto su cui vede l'affermazione diffamatoria sia vero, quantorneno putativamente. Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente ritenesse davvero, e con un certo fondamento, che il permesso di costruire di cui si discute fosse illegittimo: in ciò era confortato dal parere di un tecnico, versato in una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in un procedimento penale. Tale consulenza si era espressa nel senso di una palese illegittimità del permesso di costruire e si era spinta ad affermare l'incomprensibilità della decisione del D'MI, a fronte di tale illegittimità, di non revocare il permesso medesimo e di rendere un parere secondo il quale gli interventi da realizzare non necessitavano di alcun permesso. Tale parere, secondo il consulente del pubblico ministero, era «inspiegabile, soprattutto se reso da un Responsabile di un Ufficio Tecnico Comunale». A seguito della consulenza tecnica e delle altre indagini esperite, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del D'MI per il delitto previsto dall'art. 477 cod. pen. Di fronte alla fondatamente ritenuta illegittimità, il ricorrente ha inoltrato due missive di denuncia del fatto, una delle quali diretta anche all'interessato (cioè a colui che egli riteneva responsabile dell'illegittimità), per sollecitare in tono veemente la modifica della situazione. E «nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione» (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145). Non può non assumere rilievo la circostanza che le due lettere siano state volte a stigmatizzare la situazione, non senza ragione almeno apparente o ragionevolmente ritenuta, e per reclamare una risposta ed una riconduzione della fattispecie concreta ad una piena legittimità dal punto di vista amministrativo. In tale contesto i toni usati, certamente accesi, non sono sfociati in una gratuita aggressione personale: se il permesso di costruire era fondatamente ritenuto illegittimo e se indubbiamente dalla condotta del pubblico ufficiale persona offesa traevano vantaggio i titolari del permesso, affermare che quel pubblico ufficiale ha agito "per favorire" quei titolari (attribuendogli dunque non solo una 4 condotta in grado di favorirli oggettivamente, bensì l'intenzione di favorirli, illegittimamente) costituisce una critica accesa, ma non trasmodante rispetto ai limiti del diritto riconosciuto a chi sia o si senta leso da una condotta amministrativa fondatamente ritenuta non conforme alle regole. 3. La sentenza va dunque annullata senza rinvio, perché il fatto tipico non è antigiuridico e dunque non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 23/02/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GA NO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. FABIO ALBINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/04/2022 il Giudice di pace di Campobasso ha condannato PE RI IA alla pena di euro 400 di multa per il delitto di diffamazione commesso nei confronti di DR D'MI, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Montagano, il 4 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019, attraverso alcune lettere nelle quali la persona offesa (non costituitasi parte civile) era stata accusata di gestire il proprio ufficio in violazione della legge e del dovere di imparzialità, nell'interesse di privati. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 13236 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 23/02/2023 2. L'imputato ha proposto appello, che è stato convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Campobasso, sul rilievo che si tratta di condanna alla sola pena pecuniaria, senza pronuncia sul risarcimento dei danni (art. 37 d. Igs. 274/2000). 2.1. Il primo motivo lamenta l'erronea valutazione da parte del Giudice di pace della c.d. exceptio veritatis prevista dall'art. 596, terzo comma, cod. pen. Deduce che le lettere ritenute diffamatorie si riferiscono ad un permesso di costruire, rilasciato dalla persona offesa nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e dunque pubblico ufficiale, permesso la cui illegittimità sarebbe stata provata nel corso del processo, in particolare attraverso una consulenza tecnica, svolta su incarico del pubblico ministero in un diverso procedimento penale. Il ricorrente invoca dunque l'applicazione dell'art. 596, terzo comma, cod. pen. lamentando che le argomentazioni sul punto, consegnate ad una memoria difensiva depositata nel giudizio, non siano state considerate dalla sentenza impugnata. 2.2. Il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica: premesso che il ricorrente aveva buone ragioni per ritenere illegittimo il permesso di costruire, sulla base della citata consulenza tecnica, e che tale provvedimento amministrativo indubbiamente favoriva i privati che lo avevano ottenuto, le espressioni utilizzate dal ricorrente sarebbero rispettose dei limiti della continenza. 2.3. Il terzo motivo lamenta l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di pace laddove ha ritenuto integrata la diffamazione. La prima lettera era diretta alla medesima persona offesa ,oltre che per conoscenza) all'amministrazione comunale: mancherebbe il requisito della comunicazione con più persone, non potendosi l'agente rappresentare che, per prassi interna all'ufficio, l'addetta al protocollo avrebbe diffuso lo scritto alle tre figure di maggior rilievo del Comune (circostanza che sarebbe emersa «dai verbali di udienza»: pag. 8 dell'atto di impugnazione). La seconda lettera era invece diretta al sindaco ed ai consiglieri di minoranza, ma questi ultimi non ne sarebbero venuti a conoscenza, mentre ne sarebbe venuta a conoscenza la persona offesa. 2.4. Il quarto motivo deduce che l'illecito eventualmente commesso possa essere al più qualificato come ingiuria, penalmente irrilevante in ragione dell'intervento normativo realizzato con d. Igs. 5 gennaio 2016 n. 7, proprio perché la persona offesa, in quanto destinataria della lettera, doveva considerarsi presente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per ragioni logiche va esaminato anzitutto il terzo motivo (cui è correlato il quarto), poiché il suo eventuale accoglimento porterebbe a ritenere insussistente il fatto tipico della contestata diffamazione. Il motivo, tuttavia, è manifestamente infondato e dunque,inammissibile. Va premesso che la ricostruzione operata dal ricorrente circa le persone che hanno in concreto preso visione delle lettere da lui inviate non può essere valutata dalla Corte: non si dedùce travisamento della prova, ed in ogni caso manca l'indicazione specifica delle fonti di prova che accrediterebbero una ricostruzione diversa, in fatto, da quella fatta propria dalla sentenza impugnata, dalla quale invero risulta che entrambe le lettere siano state indirizzate a più persone (la prima alla stessa persona offesa, ma anche per conoscenza all'amministrazione comunale;
la seconda al sindaco e per conoscenza ai consiglieri di minoranza: cfr. pag. 2 della sentenza). Dunque, è manifestamente infondata la doglianza del ricorrente, secondo la quale mancherebbe il requisito della comunicazione a più persone. E' appena il caso di ricordare che, dal raffronto tra l'art. 594 cod. pen. (norma che prevede la . fattispecie di ingiuria, oggi non costituente più illecito penale a seguito dell'art. 1, comma 1 lett. c) d. Igs. 15/01/2016 n. 7) e M'art. 595 cod. pen., «si ottiene che: - l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
- l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;
se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione;
- l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione» (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814). E dunque, quando una nnissiva è diretta contemporaneamente sia all'offeso che ad almeno altri due destinatari, si realizza la diffamazione (Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016, Laganà, Rv. 266827; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044). Nel caso di specie, come si è detto, una delle lettere era diretta all'offeso e a diverse altre persone, mentre la seconda era diretta (solo) a persone diverse dall'offeso. 2. Il motivo inerente la sussistenza del diritto di critica è fondato. Esso assorbe il motivo relativo alla c.d. exceptio veritatis poiché anche la denuncia di un fatto vero deve, per poter essere penalmente irrilevante in quanto 3 scriminata dal diritto di critica, essere esposta nei termini che dottrina e giurisprudenza ritengono indispensabili affinché la causa di giustificazione ricorra (cfr., per la sua chiarezza, Sez. 5, n. 19148 del 19/04/2006, Reccagni, Rv. 234430), vale a dire entro i limiti della continenza verbale. Del resto, la scriminante può essere invocata solo laddove il fatto su cui vede l'affermazione diffamatoria sia vero, quantorneno putativamente. Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente ritenesse davvero, e con un certo fondamento, che il permesso di costruire di cui si discute fosse illegittimo: in ciò era confortato dal parere di un tecnico, versato in una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in un procedimento penale. Tale consulenza si era espressa nel senso di una palese illegittimità del permesso di costruire e si era spinta ad affermare l'incomprensibilità della decisione del D'MI, a fronte di tale illegittimità, di non revocare il permesso medesimo e di rendere un parere secondo il quale gli interventi da realizzare non necessitavano di alcun permesso. Tale parere, secondo il consulente del pubblico ministero, era «inspiegabile, soprattutto se reso da un Responsabile di un Ufficio Tecnico Comunale». A seguito della consulenza tecnica e delle altre indagini esperite, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del D'MI per il delitto previsto dall'art. 477 cod. pen. Di fronte alla fondatamente ritenuta illegittimità, il ricorrente ha inoltrato due missive di denuncia del fatto, una delle quali diretta anche all'interessato (cioè a colui che egli riteneva responsabile dell'illegittimità), per sollecitare in tono veemente la modifica della situazione. E «nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione» (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145). Non può non assumere rilievo la circostanza che le due lettere siano state volte a stigmatizzare la situazione, non senza ragione almeno apparente o ragionevolmente ritenuta, e per reclamare una risposta ed una riconduzione della fattispecie concreta ad una piena legittimità dal punto di vista amministrativo. In tale contesto i toni usati, certamente accesi, non sono sfociati in una gratuita aggressione personale: se il permesso di costruire era fondatamente ritenuto illegittimo e se indubbiamente dalla condotta del pubblico ufficiale persona offesa traevano vantaggio i titolari del permesso, affermare che quel pubblico ufficiale ha agito "per favorire" quei titolari (attribuendogli dunque non solo una 4 condotta in grado di favorirli oggettivamente, bensì l'intenzione di favorirli, illegittimamente) costituisce una critica accesa, ma non trasmodante rispetto ai limiti del diritto riconosciuto a chi sia o si senta leso da una condotta amministrativa fondatamente ritenuta non conforme alle regole. 3. La sentenza va dunque annullata senza rinvio, perché il fatto tipico non è antigiuridico e dunque non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 23/02/2023