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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7216/2021
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attrice e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Convenuti
Controparte_3
CP_4 CP_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
Terzi chiamati
Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 13.00, innanzi al Giudice Dott.ssa AI LF, sono comparsi:
per l'Avv. LETTER ANDREA e L'Avv. IN GIULIO Parte_1
per e per l'Avv. TESSERIN CARLO ALBERTO Controparte_1 Controparte_1
per l'Avv. VINCI PIELUIGI CP_2
per l'Avv. DIANIN CRISTINA in sostituzione dell'Avv. Controparte_3
NI UR per l'Avv. PALMA UR Controparte_9
per l'Avv. GARALDI UC Controparte_6
pagina 1 di 24 per l'Avv. VILLANOVA RENZO Controparte_7
per l'Avv. BOCCUNI COSIMO Controparte_8
E' altresì presente ai fini della pratica forense il Dott. Palma Luca
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si richiamano a tutti gli scritti difensivi depositati in atti, con particolare riferimento alle comparse conclusive e alle memorie di repliche e note di precisazione delle conclusioni da ultimo depositate, e chiedono l'accoglimento delle domande ivi formulate.
L'Avv. Tesserin precisa le conclusioni come da note del 3.7.2025 e l'Avv. Garaldi come da note del
4.7.2025.
I procuratori delle parti rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.
Alle ore 13.13. il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore ___ il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa AI LF
pagina 2 di 24 R.G. n. 7216/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa AI LF, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Stradella dei Munari n. 6, presso e nello studio dell'Avv.
IN IO, dell'Avv. IN GIULIO e dell'Avv. LETTER ANDREA del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Stra (VE), Piazza Controparte_1 C.F._1
Marconi n. 28, presso e nello studio dell'Avv. TESSERIN CARLO ALBERTO del Foro di Venezia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Stra (VE), Piazza Marconi Controparte_1 C.F._2
n. 28, presso e nello studio dell'Avv. TESSERIN CARLO ALBERTO del Foro di Venezia, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
pagina 3 di 24 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_2
), società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Borgo Scroffa n. 37, presso e nello P.IVA_2
studio dell'Avv. VINCI PIERLUIGI del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Convenuta
e con la chiamata in causa di
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(C.F.: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza, contra' Mure Porta Nova n. 32, P.IVA_3
presso e nello studio dell'Avv. NI UR, del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata e di in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_10
), società elettivamente domiciliata in Montecchio Maggiore (VI), Via Giuriolo n. 1, presso P.IVA_4
e nello studio dell'Avv. PALMA UR del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata e di in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_6 P.IVA_5
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Piazza Pontelandolfo n. 6, presso e nello studio dell'Avv.
LD UC del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, unico mandatario a seguito della rinuncia in data 27.6.2023 dell'Avv.
RO EN parimenti del Foro di Vicenza
Terza chiamata e di in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_7
), società elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 51, presso e P.IVA_6
pagina 4 di 24 nello studio dell'Avv. VILLANOVA GIUSEPPE RENZO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata e di in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_8
, società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Viale Verdi n. 24, presso e nello studio P.IVA_7
dell'Avv. BOCCUNI COSIMO ROBERTO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Contratto di appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Parte_1
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove delle altre parti e rigettate tutte le eccezioni ex adverso formulate e accertati i gravi vizi e difetti presenti negli impianti e nell'immobile di Creazzo in Via Piazzon 40 di proprietà dell'attrice, nonché le loro cause, l'entità dei danni causati da tali gravi vizi e difetti, i costi per la loro eliminazione e l'entità dei danni e dei costi diretti ed indiretti sopportati dall'attrice, voglia il Tribunale di Vicenza condannare i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice la somma di € 261.160,58 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data della richiesta al saldo come per legge, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_1
telematicamente, così chiedendo:
“In principalità, respingersi tutte le domande proposte da e dalle altre parti contro l'arch. Parte_1 siccome inammissibili in rito e infondate in fatto e in diritto, per non aver ella Controparte_1 rivestito il ruolo di direttrice dei lavori impiantistici e per tutte le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., e in ogni caso per intervenuta prescrizione;
in subordine, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte da
[...] contro la convenuta arch. e tenuto conto degli esiti della C.T.U., contrariis Pt_1 Controparte_1 reiectis, accertarsi e dichiararsi che e sono Controparte_6 Controparte_2 integralmente responsabili dei danni lamentati dall'attrice, ciascuna per la quota che eventualmente il
pagina 5 di 24 Giudice riterrà di giustizia, e conseguentemente, nel caso di condanna in solido anche dell'arch.
accertarsi e dichiararsi il diritto di regresso dell'arch. nei Controparte_1 Controparte_1 confronti di e e, quindi, condannarsi le stesse terze Controparte_6 Controparte_2 chiamate a tenerla integralmente indenne e manlevata per quanto la stessa fosse tenuta a pagare in favore dell'attrice; in ogni caso, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte da
[...] contro la convenuta arch. condannarsi la terza chiamata Pt_1 Controparte_1 [...]
a tenere l'arch. completamente indenne e manlevata per quanto Controparte_7 Controparte_11 fosse eventualmente tenuta a pagare a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese tutte, ivi comprese le eventuali spese di soccombenza;
con integrale vittoria delle spese di causa anche per rimborso spese generali, accessori e rifusione del contributo unificato”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, Controparte_1
così chiedendo:
“In principalità, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'arch. , sia Controparte_1 perché non nominato direttore dei lavori, sia perché l'incarico di direzione (affidato soltanto all'arch.
non comprendeva i lavori riguardanti gli impianti;
CP_1 in subordine, respingersi ogni contraria domanda, deduzione od eccezione avanzata da qualsiasi altra parte contro l'arch. perché inammissibile in rito o comunque infondata in fatto e in Controparte_1 diritto e rigettarsi tutte le domande contro di egli proposte da siccome infondate in fatto e in Parte_1 diritto e in ogni caso per intervenuta prescrizione, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e di risposta e nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c.; con integrale vittoria delle spese di causa anche per rimborso spese generali e accessori”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_2
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e, di riflesso, la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima e, conseguentemente,
[...] estromettere la suddetta convenuta dal presente giudizio con sentenza parziale;
nel merito: in via principale: rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto escludendo qualsivoglia responsabilità nei confronti;
Controparte_2 in via subordinata ed in ogni caso: A) nella non creduta ipotesi venisse riconosciuta una responsabilità/corresponsabilità anche soltanto parziale, in capo a nel procedimento in epigrafe, accertare e Controparte_2 dichiarare che la società̀ quale esecutrice materiale delle opere idrauliche, è tenuta a Controparte_6 manlevare da ogni responsabilità̀ non essendovi alcun collegamento, Controparte_2 né nesso di causalità, tra i progetti termoidraulici e termofluidici di quest'ultima e le tubazioni posate
pagina 6 di 24 da oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, condannarla a pagare a parte attrice Controparte_6
e/o ai terzi convenuti qualsiasi eventuale importo derivante dal presente procedimento del quale
verrà̀ ritenuta debitrice, anche a titolo di spese processuali ed Controparte_2 accessorie;
B) nella denegata ipotesi venisse riconosciuta una responsabilità/corresponsabilità anche soltanto parziale, in capo a nel procedimento in epigrafe, accertare e Controparte_2 dichiarare che la Direzione dei Lavori, quale soggetto contrattualmente tenuto alla preventiva approvazione dei materiali da utilizzare in cantiere ex art. 7 del contratto di appalto (di cui al doc. 2 di parte attrice), è tenuta in ogni caso a manlevare da ogni Controparte_2 responsabilità̀ non essendovi alcun collegamento, né nesso di causalità, tra i progetti termoidraulici e termofluidici di quest'ultima e le tubazioni posate da oggetto del presente giudizio e, Controparte_6 per l'effetto, condannare la Direzione dei Lavori a pagare a parte attrice e/o ai terzi convenuti qualsiasi eventuale importo derivante dal presente procedimento del quale Controparte_2 verrà̀ ritenuta debitrice, anche a titolo di spese processuali ed accessorie;
in via ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi venisse accertata una qualche responsabilità in capo a Controparte_12
ridursi tale responsabilità̀ nei limiti di legge e di giustizia e comunque di quanto risulterà
[...] dall'istruttoria esperita e circoscriverla nei limiti della sola sua quota in concorso con gli altri convenuti, ovvero con soli quelli ritenuti eventualmente corresponsabili, esclusa in ogni caso qualsiasi condanna solidale con gli altri convenuti;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. Controparte_3
depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito,
dichiarare preliminarmente inammissibili (tardivi) i nuovi titoli della domanda della chiamante arch. , come allegati nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1) c.p.c., nonché le Controparte_1 domande o eccezioni articolate dalle controparti nei riguardi dell'esponente oltre il termine dell'udienza ex art. 183 c.p.c., e le attività assertive articolate oltre il termine ex art. 183 sesto comma n. 1) c.p.c.;
rigettare comunque le domande proposte dalle chiamanti arch. e Controparte_1 [...]
e, in ogni caso, le domande che risultassero essere state in denegata tesi proposte da Controparte_10 altre parti del giudizio nei riguardi dell'esponente , a tal riguardo Controparte_3 anche:
• accertando che l'esecuzione degli impianti posti a servizio dell'edificio di Creazzo non era inclusa e non poteva essere inclusa nel contratto d'appalto sub doc. 2 fasc. attoreo e, in ogni caso, che l'esponente non ha mai preso parte né alla progettazione né alla esecuzione degli impianti de quibus (come accertato in sede di C.T.U.), accertando altresì (occorrendo) l'inesistentenza o nullità (ex D.M. 37/2008) d'un subappalto fra l'esponente e CP_4 Controparte_10
• in subordine: i) dichiarando l'incompetenza del tribunale conoscere di domande che possano trovare fonte nel contratto d'appalto sub doc. 2 fasc. attoreo, in dipendenza della convenzione arbitrale sub art.
pagina 7 di 24 16 del contratto;
ii) accertando che l'appaltatore operò in cantiere in veste di Controparte_3 nudus minister (senza autonomia operativa); iii) accertando la carenza di legittimazione delle chiamanti
o proponenti rispetto a domande riconducibili al disposto ex art. 1669 c.c. ovvero, in subordine, accertando e dichiarando la decadenza del committente e delle chiamanti o proponenti per omessa denuncia dei problemi agli impianti nel termine di un anno dal collaudo dell'intero edificio (18.02.2013) o, in ulteriore subordine, la prescrizione annuale di ogni azione rispetto alla notifica del ricorso per A.T.P. avvenuto in data 4.10.2021, accertando altresì la prescrizione annuale, quinquennale e decennale di ogni pretesa, anche aquiliana;
in subordine, contenere la pretesa delle chiamanti o proponenti nella effettiva quota di responsabilità in denegata tesi riconducibile a;
Controparte_3 spese e competenze di causa rifuse”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. Controparte_13
depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare nel rito,
- riservata ogni eccezione, disporre che la sia estromessa dal presente Controparte_10 giudizio per le ragioni già esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e comunque dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'Arch. e passiva della stessa Controparte_1 per le ragioni dedotte;
Controparte_10
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Vicenza dichiarando la competenza del Collegio Arbitrale come previsto dall'art.16 del contratto di appalto a cui la si richiama;
Controparte_10 nel merito:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni via preliminare, per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti, accertata l'assenza di responsabilità da parte per i fatti di causa, respingere ogni Controparte_10 domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per l'intervenuta decadenza e prescrizione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, dichiarato che non sussiste solidarietà tra le parti, accertare e dichiarare che la non è Controparte_10 responsabile dei danni lamentati da e conseguentemente respingere ogni domanda di Parte_1 condanna al risarcimento anche per quota;
- respingere altresì ogni domanda di regresso svolta dall'Arch. e dalle altre parti Controparte_1 convenute e chiamate in causa non avendo la alcuna responsabilità e, in Controparte_10 subordine, per essere queste decadute e prescritto ogni diritto;
in via riconvenzionale,
- accertare e dichiarare che la responsabilità per i danni lamentati dall'attrice è da riconoscersi in capo a , a e all'Arch. , e comunque alle Controparte_2 Controparte_6 Controparte_1 altre parti del processo, e conseguentemente, in ipotesi di condanna in solido, o disgiunta, dell'odierna terza chiamata, dichiarare che la ha diritto di regresso nei confronti degli Controparte_10 altri convenuti o terzi chiamati, e quindi condannarli a tenerla indenne di ogni risarcimento che fosse tenuta a corrispondere all'attrice. in ogni caso, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte da
[...] contro la convenuta Arch. , e comunque contro gli altri convenuti e chiamati, Pt_1 Controparte_1 condannarsi la terza chiamata a tenere la Controparte_8 Controparte_10
pagina 8 di 24 completamente indenne e manlevata per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice o alle parti convenute e chiamate;
- spese e compensi di causa rifusi”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_6
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza dalle domande azionate (sia in via contrattuale, sia in via extracontrattuale) da e Controparte_1 Controparte_14 Controparte_10 nei confronti di mandando conseguentemente assolta la convenuta da qualsiasi
[...] Controparte_6 pretesa;
nel merito e in principalità, disattesa ogni avversa istanza, deduzione o eccezione: rigettarsi le domande azionate da nei confronti di siccome Controparte_1 Controparte_6 infondate in fatto e in diritto e in ogni caso per intervenuta prescrizione dei diritti dalla stessa azionati;
rigettarsi le domande azionate da nei confronti di Controparte_14 Controparte_6 siccome infondate in fatto e in diritto e in ogni caso per intervenuta prescrizione dei diritti dalla stessa azionati;
rigettarsi le domande azionate da nei confronti di siccome Controparte_10 Controparte_6 infondate in fatto e in diritto e in ogni caso per intervenuta prescrizione dei diritti dalla stessa azionati;
in subordine: nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte da Controparte_1
e/o da e/o da nei confronti di Controparte_14 Controparte_10 CP_6
ridursi le somme se del caso dovute da in esito al giudizio, secondo la quota di
[...] Controparte_6 responsabilità che eventualmente risulterà in corso di causa, ovvero secondo giustizia;
in ogni caso, spese e competenze professionali rifuse, con la maggiorazione del 30% prevista ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1 bis introdotto dal D.M. n. 37/2018”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_7
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova, 1) rigettarsi ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta arch. Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettarsi ogni domanda da quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_7
2) in ogni caso, rigettarsi ogni domanda formulata dalla convenuta arch. nei Controparte_1 confronti di perché infondata in fatto e in diritto, anche per inoperatività Controparte_7 della polizza;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande attoree nei confronti dell'arch. e di ritenuta operatività della polizza assicurativa riferita a Controparte_1 [...]
dichiararsi detta Compagnia tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. Controparte_7 CP_1
pagina 9 di 24 unicamente nei limiti di polizza e con espressa esclusione degli importi di franchigia e di scoperti, gravanti direttamente sull'assicurata; 4) spese di lite rifuse”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_8
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare di rito, accertata la sussistenza della competenza arbitrale, dichiararsi inammissibile la chiamata in causa di e, per l'effetto, di
Controparte_10 Controparte_8 nel merito, in via principale, rigettata le domande tutte nei confronti di nulla disporsi
Controparte_10 sulla domanda di manleva nei confronti di essendone la pronuncia Controparte_8 assorbita dal suddetto rigetto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi che vengano accolte in tutto od in parte le domande svolte da tutte le parti nei confronti di rigettarsi le domande svolte nei
Controparte_10 confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_8 nel merito, in via di ulteriore subordine, nell'ulteriormente denegata ipotesi che venga ritenuta operante la copertura assicurativa a favore di contenersi l'indennizzo nei limiti tutti di
Controparte_10 contratto, da cui detrarsi comunque la franchigia contrattuale a carico dell'assicurata e ferma la limitazione dell'indennizzo alla sola quota di responsabilità della stessa;
spese di lite rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, breviter, esponeva: di essere Parte_1 Pt_1
proprietaria di un edificio direzionale in Creazzo, realizzato tra il 2011 e il 2012 da Controparte_3
su progetto dell'Arch. e dell'Arch. , nominati poi anche
[...] Controparte_1 Controparte_1
Direttori dei Lavori;
che l'apparato impiantistico era stato progettato da affidato Controparte_2
poi a e realizzato in subappalto da la quale all'esito ne aveva Controparte_15 Controparte_6
dichiarato la conformità in data 6.4.2012; che in data 16.9.2020 erano comparse al piano terra fuoriuscite d'acqua in corrispondenza delle tubature interrate, denunciate a tutti i soggetti coinvolti nella costruzione dell'edificio già in data 21.9.2020; che il perito di parte aveva riscontrato quale causa della problematica il deterioramento per ossidazione delle tubature, l'errata installazione delle stesse e la presenza di raccordi in ghisa sferoidale zincata non previsti nel progetto e inadatti al loro scopo.
Chiedeva dunque la condanna dei convenuti , e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
a risarcire il danno cagionato nella misura di € 261.160,58 corrispondente agli esborsi da sostenere per l'installazione dell'impianto sostitutivo medio tempore realizzato.
Costituitosi in giudizio, replicava: che la progettazione e direzione dei lavori per la Controparte_1
pagina 10 di 24 parte edile era stata commissionata alla sola , mentre quella per la parte Controparte_1
impiantistica era stata commissionata a che infatti solo a tali due soggetti era stata Controparte_2
indirizzata la denuncia dei vizi del 21.9.2020; che tra la sottoscrizione del contratto d'opera professionale in data 3.1.2011 e la formalizzazione della denuncia avvenuta nei suoi confronti solo in data 14.1.2021 era intercorso un periodo superiore al decennio prescrizionale, non potendosi riconoscere valenza interruttiva alla notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in quanto lo stesso era stato dichiarato inammissibile. Contestata la sussistenza dei vizi e la quantificazione del risarcimento dedotte dalla società attrice, chiedeva che venisse disposta la propria estromissione Controparte_1
dal giudizio in ragione del difetto di legittimazione passiva e che la pretesa attorea venisse dichiarata prescritta e comunque rigettata anche nel merito.
Costituitasi parimenti in giudizio, confermava di essere stata nominata OG e Controparte_1
Direttrice dei Lavori solo per le opere edili, avendo svolto con riguardo alle opere impiantistiche mere attività di coordinamento con e non avendo ricevuto infatti alcun compenso con Controparte_2
riguardo alla realizzazione delle opere medesime. Eccepiva poi la prescrizione del diritto di garanzia avanzato dalla società attrice, essendo trascorso un termine superiore a quello decennale tra il conferimento dell'incarico professionale con contratto del 3.1.2011 e la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo risalente al 4.1.2021, e non potendosi riconoscere efficacia interruttiva alla comunicazione del 21.9.2020 in quanto avente un mero contenuto informativo.
Contestata la sussistenza dei vizi e la quantificazione del risarcimento dedotte dalla società attrice,
chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la condanna in Controparte_1
manleva o in garanzia di di di di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_10
e di previa autorizzazione alla loro chiamata in causa. Controparte_6 Controparte_7
Si costituiva in giudizio anche (di seguito, breviter, , replicando: di aver Controparte_2 CP_2
accettato, sottoscrivendo il contratto del 4.2.2011, l'incarico di redigere non il progetto esecutivo dell'apparato impiantistico, ma il c.d. as built per fotografare quanto realizzato da di Controparte_6
non aver comunque indicato, nella relazione prodromica alla stipulazione del rapporto contrattuale con la committente, l'installazione di tubature diverse da quelle poi posate e contestate;
che se il deterioramento delle stesse era dipeso dall'umidità del sito di posa doveva sussistere allora un vizio di natura edilizia. Chiedeva dunque che venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e di Pt_1
pagina 11 di 24 legittimazione passiva di che venissero rigettate le domande avversarie e, in subordine, che la CP_2
pretesa risarcitoria della società attrice venisse ridotta secondo giustizia, con accertamento delle quote di corresponsabilità dei soggetti coinvolti e condanna alla manleva da pronunciarsi a carico di previa autorizzazione della sua chiamata in causa. Controparte_6
Venivano quindi accolte le istanze di estensione del contraddittorio proposte dalle parti convenute.
Si costituiva quindi in giudizio (di seguito, breviter, Controparte_3 CP_3
), la quale respingeva la contestazione inerente alla propria responsabilità nella causazione dei
[...]
danni dedotti in causa in quanto, secondo i termini del contratto di appalto, la stessa aveva l'obbligo di attenersi alle indicazioni del Direttore Lavori, anche per quanto riguardava la selezione dei materiali, e comunque in quanto non si era occupata dell'installazione degli impianti, non disponendo nemmeno della relativa abilitazione di cui all'art. 3 D.M. 37/2008 e figurando formalmente quale subcommittente solo perché aveva preteso la redazione di una contabilità di cantiere unitaria. Affermava per Pt_1
contro di aver eseguito a regola d'arte le opere edili, le quali infatti non erano in contestazione e che comunque potevano essere contestate solo in sede arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta nel medesimo contratto di appalto predetto. Eccepiva comunque la decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c., in quanto era stato denunciato un vizio di natura palese. Chiedeva dunque, previa pronuncia sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari di compromesso, di difetto di legittimazione, di decadenza e di prescrizione, che venissero rigettate le domande avversarie e, in subordine, che la corresponsabilità per vizi eventualmente riscontrati venisse ripartita pro quota.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, ) eccepiva la carenza di Controparte_10 CP_4
legittimazione attiva della parte chiamante con la quale non era stato instaurato Controparte_1
alcun rapporto negoziale, con conseguente carenza anche della legittimazione passiva dell'impresa, che doveva così essere estromessa dal processo. Sottolineava comunque che il suo ruolo nel cantiere de quo era stato di mera intermediazione tra e . Contestava la sussistenza dei vizi CP_2 CP_6
denunciati e anche la loro riconducibilità all'operato delle parti convenute, stanti alcuni interventi effettuati nel 2018. Chiedeva dunque, oltre all'accoglimento delle eccezioni di compromesso, di decadenza, di prescrizione e di estromissione, che venissero rigettate tanto le domande attoree quanto quelle di regresso e, in via subordinata, che venisse ridotto il quantum risarcitorio in base alle effettive quote di corresponsabilità, con condanna in manleva di di di , CP_2 Controparte_3 CP_6
pagina 12 di 24 nonché con condanna in garanzia di previa autorizzazione alla loro Controparte_8
chiamata in causa.
Costituitasi parimenti in giudizio, (di seguito, breviter, ) eccepiva in via Controparte_6 CP_6
preliminare la decadenza e prescrizione delle domande di manleva svolte da e da Controparte_1
mentre nel merito rilevava: che i vizi contestati non erano qualificabili quali gravi difetti ai CP_2
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c.; che si era occupata dell'installazione CP_4
dell'impianto elettrico, subappaltandole la realizzazione solo di quello termoidraulico, per la cui posa erano stati utilizzati materiali noti ai subcommittenti e ai Direttori Lavori;
che questi ultimi dovevano essere individuati nell'Arch. e nell'Arch. anche per quanto Controparte_1 Controparte_1
riguardava la realizzazione - su progetto esecutivo di Master - della parte impiantistica;
che non erano mai stati demandati a Master, invece, gli elaborati as built; che la dichiarazione di conformità era stata emessa all'esito del collaudo positivo degli impianti;
che se gli stessi risultavano deteriorati per effetto di un fenomeno di condensa e di umidità di risalita la relativa causa scaturiva allora da un difetto del progetto edilizio. Contestata la sussistenza dei vizi denunciati, l'efficacia dei rimedi proposti e la quantificazione del danno indicata ex parte actoris, chiedeva, ferma la verifica della CP_6
decadenza e prescrizione così come eccepite, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da e da oppure in subordine la riduzione del quantum risarcitorio alla sola Controparte_1 CP_2
quota di corresponsabilità ad essa riferibile.
Si costituiva in giudizio anche aderendo alle difese nel merito Controparte_7
dell'assicurata e, con riguardo alla garanzia assicurativa, eccependo che la polizza Controparte_1
copriva solo i danni conseguenti a rovina o gravi difetti di edifici e solo la quota di responsabilità dell'assicurato, comunque con una franchigia pari a € 2.500,00. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e della manleva in garanzia, in subordine riducendo l'estensione di quest'ultima secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, veniva autorizzata la chiamata in causa dei soggetti ulteriormente indicati da . Questi ribadivano le medesime difese esposte nelle comparse di CP_4
costituzione e risposta già depositate. eccepiva inoltre la decadenza e prescrizione della CP_6
domanda in manleva proposta appunto da , sottolineava che anche tale società aveva CP_4
sottoscritto la dichiarazione di conformità degli impianti, senza contestarne il contenuto, e infine pagina 13 di 24 replicava che gli interventi eseguiti nel 2018 erano di mera manutenzione e non riguardavano in alcun modo le contestazioni attoree.
Si costituiva infine in giudizio aderendo alle eccezioni e difese svolte Controparte_8
dall'assicurata e rilevando inoltre che la polizza prevedeva uno scoperto del 10% con un CP_4
minimo di € 500,00 e non copriva i vizi dell'opera né i costi di rifacimento degli impianti, e che la copertura assicurativa riguardava solo la quota di responsabilità riconducibile all'operato del soggetto assicurato. Chiedeva quindi che venisse dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa del soggetto assicurato medesimo in ragione della clausola compromissoria pattuita con la committente, che venissero comunque rigettate le domande svolte nei confronti di e quelle da questa CP_4
svolte in garanzia nei confronti della compagnia assicurativa e, in subordine, che l'indennizzo assicurativo venisse ridotto in base alle condizioni di polizza e alla quota di effettiva corresponsabilità del soggetto assicurato.
All'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare dichiarava Pt_1
che non intendeva estendere le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati in causa, mentre e contestavano l'inammissibilità delle domande trasversali Controparte_1 Controparte_1
formulate nei loro confronti da e da , la causa veniva istruita mediante espletamento CP_2 CP_4
di C.T.U., sulla cui base il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., cui aderivano tutte le parti costituite in causa ad eccezione di Rigettate tutte le ulteriori istanze CP_2
istruttorie formulate in atti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine ridotto a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di legge di venti giorni per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente. Successivamente, la causa veniva rimessa sul ruolo per acquisire dal C.T.U. i chiarimenti di cui all'ordinanza del 21.11.2025, cui faceva seguito la fissazione in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa medesima ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, occorre in primo luogo prendere in esame l'eccezione pregiudiziale di incompetenza
(exceptio compromissi) sollevata da e da in ragione delle clausole arbitrali Controparte_3 CP_4
contenute nei rispettivi contratti d'appalto. Trattasi di eccezione inaccoglibile, in quanto i rapporti processuali che coinvolgono le due menzionate società sono accessori e dipendenti rispetto alle pagina 14 di 24 domande principali proposte da nei confronti di , di e di Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
la cui cognizione è pacificamente devoluta all'adito Tribunale (senza tralasciare di considerare CP_2
che ha espressamente dichiarato, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., di non voler Pt_1
estendere le proprie pretese nei confronti di e di ). Controparte_3 CP_4
In secondo luogo vanno invece esaminate le eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione svolte, in particolare, dalle difese di , di , di , di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e di (per quanto, quest'ultima, solo rispetto alle domande di manleva svolte nei suoi CP_6
confronti dai due soggetti designati dalla società attrice quali Progettisti e Direttori Lavori).
Il vaglio di tali eccezioni presuppone la corretta qualificazione dei vizi denunciati dalla società attrice.
Ritiene il giudicante che gli stessi, sia ex ante in base alla prospettazione attorea sia ex post in base agli accertamenti peritali svolti in corso di causa, vadano qualificati alla stregua di “gravi difetti” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c., in quanto gli stessi appaiono tali da compromettere l'utilizzabilità dell'impianto termoidraulico così come era stato progettato e dunque appaiono, in definitiva, tali da ridurre in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale fruizione in relazione alla sua funzione economica e pratica, e secondo la sua intrinseca natura (Cass. n.
24230/2018).
Applicando l'art. 1669 c.c., le predette eccezioni di prescrizione e di decadenza non risultano meritevoli di accoglimento.
In primis, i dieci anni entro il quale deve emergere il grave difetto rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c. decorre, ai sensi del primo comma della medesima disposizione, “dal compimento dell'opera”, compimento che nel caso di specie - in assenza peraltro di diverse indicazioni da parte dei soggetti processuali interessati - va individuato in corrispondenza della dichiarazione di conformità, successiva all'esito positivo del collaudo, dell'impianto termoidraulico in questione, risalente al 6.4.2012 (doc. 4 attoreo). Ebbene, entro il decennio di cui sopra in scadenza al 6.4.2022, ha riscontrato, in data Pt_1
16.9.2020, la manifestazione del grave vizio per cui è causa.
Dalla scoperta del vizio decorreva il termine annuale di cui all'art. 1669, c. 1, c.c. per la denuncia del vizio medesimo, effettivamente intervenuta con la comunicazione datata 21.9.2020 (doc. 5 attoreo).
Non è condivisibile l'eccezione della difesa di secondo la quale la predetta Controparte_1
comunicazione non sarebbe idonea a integrare gli estremi di una formale denuncia ai sensi della pagina 15 di 24 menzionata disposizione, perché il suo contenuto avrebbe avuto una finalità meramente informativa: al contrario, non solo il guasto descritto viene qualificato ai sensi dell'art. 1669 c.c., ma proprio in forza di tale disposizione i destinatari vengono altresì espressamente intimati ad approntare i necessari interventi di ripristino e a risarcire i danni cagionati.
Non può aver seguito nemmeno la contestazione sviluppata ancora nella propria comparsa conclusionale da secondo la quale la comunicazione del 21.9.2020 non sarebbe tempestiva, CP_6
non essendo certo il momento effettivo della scoperta del vizio ed anzi essendo stato riferito dalla stessa società attrice che già nel corso del 2018 erano stati segnalati allagamenti in tesi riconducibili a un precoce deterioramento delle tubature dell'impianto termoidraulico per cui è lite. Si osserva infatti che è proprio che afferma, nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_6
data 24.2.2023, che “nessuna rilevanza assumono in punto responsabilità di i fatti occorsi CP_6
nel 2018” e che “il fatto occorso nel 2018 è estraneo al thema decidendum e non appare rilevante rispetto ai fatti di causa” (pag. 14). Fermo restando che per scoperta del vizio ai sensi dell'art. 1669 c.c. si deve intendere assunzione di una ragionevole consapevolezza anche in ordine alle cause del vizio medesimo e all'individuazione del soggetto potenzialmente responsabile (e allo stato l'unico rilievo documentale in tal senso coincide con la prima perizia di parte datata al 19.11.2020 – doc. 6 attoreo). E fermo restando che, in caso di formulazione dell'eccezione di decadenza da parte dell'appaltatore è quest'ultimo a dover dimostrare che il committente aveva scoperto il vizio anteriormente a quanto dichiarato (Cass. n. 18409/2025): prova che nella presente fattispecie non è stata fornita da alcuna delle parti convenute o terze chiamate che hanno formulato l'eccezione de qua.
Successivamente alla denuncia del vizio, il committente doveva poi esercitare giudizialmente il proprio diritto alla garanzia entro il termine prescrizionale di un anno ai sensi del secondo comma dell'art. 1669 c.c., e così è avvenuto con la proposizione in data 11.12.2020 di un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (doc. 7 attoreo). L'instaurazione di tale procedimento mantiene efficacia interruttiva della prescrizione, a parere del giudicante, in quanto il suo rigetto in data 7.6.2021
(doc. 8 attoreo) è avvenuto per una causa sopravvenuta nel corso del procedimento medesimo, ovverosia la realizzazione tra il 9.12.2020 e il 16.3.2021 (doc. 11 attoreo) di un impianto suppletivo che faceva venir meno le ragioni di urgenza che sostenevano la domanda lato sensu cautelare. Ebbene, poiché dal tenore dello stesso provvedimento di rigetto, rectius di inammissibilità, pronunciato dal pagina 16 di 24 Tribunale di Vicenza nel giudizio iscritto con R.G. n. 7306/2020 si desume che al momento del ricorso sussisteva un fumus boni iuris di accoglibilità del ricorso medesimo, e posto che l'estensione dei tempi processuali (nella fattispecie per consentire le plurime chiamate in causa di soggetti terzi, quali erano state chieste dalle parti resistenti in quel giudizio per A.T.P.) non può compromettere un diritto sostanziale del medesimo soggetto che invoca la tutela giudiziale, ritiene lo scrivente Giudice che l'instaurazione del procedimento in questione mantenga la propria tipica efficacia interruttiva a prescindere dal successivo esito di inammissibilità (diverse considerazioni avrebbe meritato tale vicenda se il ricorso de quo fosse stato fin dal principio intrinsecamente inammissibile, ma – come visto
– non è questo il caso di specie).
Tempestivamente poi ha provveduto a esperire, nel dicembre 2021, una nuova azione giudiziaria, Pt_1
instaurando il presente giudizio.
Le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione testè esaminate vanno dunque respinte.
Lo stesso dicasi per le eccezioni di prescrizione sollevate specificamente da e da Controparte_1
per il decorso dell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.: infatti, anche se Controparte_1
si applicasse tale disposizione (ma così non è, perché anche ai progettisti e direttori lavori di applica l'art. 1669 c.c. - cfr. Cass. n. 17874/2013) il dies a quo si collocherebbe comunque in corrispondenza del giorno dal quale “il diritto può essere fatto valere” ex art. 2935 c.c., e dunque non in corrispondenza del conferimento degli incarichi professionali di cui trattasi in data 3.1.2011, come vorrebbero i convenuti, ma piuttosto in corrispondenza dell'insorgenza del vizio in data 16.9.2020. E rispetto a tale decorso risulta tempestivamente inoltrata la denuncia sia a in data 21.9.2020 (doc. Controparte_1
5 attoreo) sia a in data 14.1.2021 (doc. 7 ), con la notifica in tale secondo caso del Controparte_1 CP_1
ricorso per accertamento tecnico preventivo per cui valgono le considerazioni di cui sopra.
Passando ora ad esaminare le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva formulate dalle difese di , di di e di , va subito osservato che le Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
stesse vanno invero qualificate, invece che quali eccezioni pregiudiziali in rito (appunto di difetto di legittimazione), piuttosto quali eccezioni preliminari di merito attinenti alla titolarità dei rapporti giuridici dedotti nel processo (da formulare dunque correttamente in termini di difetto di titolarità delle posizioni giuridiche controverse (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Il vaglio di tali difese non può prescindere dall'esame delle conclusioni della C.T.U. disposta in corso di pagina 17 di 24 causa, le quali appaiono condividibili con riguardo ai profili di seguito esposti.
Ebbene, il C.T.U. ha riscontrato la fuoriuscita di acqua dalle tubature dell'impianto termoidraulico installato presso l'edificio direzionale sito in Creazzo, confermando così la sussistenza del vizio denunciato dalla società attrice (cfr. pag. 79 dell'elaborato peritale). La causa di tale evento è stata ravvisata nell'inadeguatezza della guaina di protezione delle tubature predette (cfr. pag. 88 dell'elaborato peritale). In particolare, è stato segnalato l'inadeguato utilizzo di stoppa nelle giunture tra guaine e l'inadeguata sovrapposizione tra guaine di tipo differente (cfr. pag. 89-90 dell'elaborato peritale). Sono state quindi censurate la scelta delle tipologie di guaine impiegate e la realizzazione delle giunzioni tra i pezzi di guaina applicati (cfr. pag. 94 dell'elaborato peritale). Tali errori hanno comportato l'ossidazione delle tubature, a causa della condensa di umidità ingenerata dalle guaine inadeguate (cfr. pag. 95 dell'elaborato peritale). Si trattava di un fenomeno prevedibile ed evitabile, direttamente cagionato da un'imperita progettazione dell'impianto e da una realizzazione dello stesso in contrasto con le regole dell'arte (cfr. pag. 96 dell'elaborato peritale).
È stato appurato dal C.T.U. che il progetto dell'impianto è stato redatto da (cfr. pag. 80 CP_2
dell'elaborato peritale), mentre non è contestato in causa che l'installazione dello stesso sia stato effettuato da . La prima va dunque ritenuta responsabile per inadempimento contrattuale, CP_6
avendo erroneamente progettato le guaine di protezione delle tubature dell'impianto, mentre la seconda va ritenuta responsabile, parimenti per inadempimento contrattuale, per aver dato esecuzione a un progetto la cui contrarietà alle regole dell'arte era percepibile a un operatore professionale del settore di riferimento.
Segnatamente, quanto al profilo di responsabilità imputabile a va precisato, anche alla luce CP_2
delle argomentazioni difensive svolte da ancora nella propria comparsa conclusionale, che la CP_2
causa del vizio non risiede nella previsione e/o installazione di una tipologia di tubatura non adeguata: sia le tubature Geberit Mapress sia le tubature infatti, sarebbero incorse nel Persona_1
medesimo fenomeno di corrosione a causa del vizio delle guaine protettive, anche se con tempistiche diverse in dipendenza della diversa resistenza del metallo rispettivamente impiegato per la loro fabbricazione (cfr. pag. 98 dell'elaborato peritale).
Quanto invece al profilo di responsabilità imputabile a , va precisato che le difese svolte in CP_6
comparsa conclusionale non scalfiscono il giudizio di riconducibilità del vizio e dei conseguenti danni pagina 18 di 24 all'attività della predetta impresa, la quale ha posato le guaine delle tubature in maniera difforme dalle regole dell'arte (irrilevanti rivelandosi tutte le argomentazioni che mirano a contestare ulteriori e diverse parti della relazione peritale, della quale peraltro predica infondatamente la nullità CP_6
in forza di un'applicazione asseritamente erronea di regole tecniche, ma in tal caso non di nullità si tratterebbe, e in forza di un'asserita violazione del contraddittorio, non corredata però dalla puntuale deduzione dell'incidenza causale della pretesa violazione sulle conclusioni raggiunte dal C.T.U. - Cass. n.
15383/2023 e Cass. n. 3893/2017).
Con riguardo al riparto interno di responsabilità, ritiene il giudicante che il danno subito dalla società attrice vada imputato al progettista e all'installatore dell'impianto in misura paritaria, non ravvisandosi ragioni per ritenere il ruolo dell'uno – e le possibilità concrete di emendare all'errore tecnico riscontrato – preponderante rispetto al ruolo dell'altro nella causazione dei danni risarcibili.
Guardando allora alle domande proposte nel presente giudizio, si deve concludere l'esame del profilo dell'an debeatur statuendo: 1) il rigetto delle domande attoree svolte nei confronti di
[...]
e di;
2) il conseguente assorbimento delle domande di manleva svolte da CP_1 Controparte_1
nei confronti di di , di , di e di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_6
3) il conseguente assorbimento delle domande di manleva svolte da Controparte_7
nei confronti di di , di e di CP_4 CP_2 Controparte_3 CP_6 Controparte_8
4) l'accoglimento della domanda svolta da nei confronti di 5) il parziale accoglimento della Pt_1 CP_2
domanda di manleva svolta da nei confronti di , nel rispetto della percentuale di CP_2 CP_6
riparto interno di responsabilità.
Con riguardo al profilo sopra riportato sub 1), non si ravvisa nel caso di specie la responsabilità dei soggetti designati da quali Direttori Lavori, nonostante gli obblighi tipicamente riconducibili a tale Pt_1
qualifica professionale, in quanto il contratto d'opera del 3.1.2011 stipulato tra la società attrice e i due professionisti convenuti espressamente escludeva dall'incarico conferito - a prescindere dalla formulazione non grammaticalmente né sintatticamente ineccepibile - il “calcolo” (quindi, si deve presumere, il progetto) di tutta la parte impiantistica (doc. 1 e doc. 1 . Il progetto della CP_1 CP_1
medesima parte impiantistica veniva invece affidato a con una separata scrittura negoziale CP_2
(doc. 2 e doc. 2 . Così il conferimento da parte di di due incarichi contestuali e CP_1 CP_1 Pt_1
paralleli, con esplicita esclusione di reciproca interferenza, delimita due distinti ambiti di competenza:
pagina 19 di 24 e si occupavano della progettazione e della direzione delle opere Controparte_1 Controparte_1
edili, realizzate da , mentre si occupava della progettazione e “assistenza Controparte_3 CP_2
tecnica in cantiere” delle opere impiantistiche, realizzate da (quanto all'impianto elettrico) e CP_4
da (quanto all'impianto termoidraulico). In altri termini, essendo stata prevista una CP_6
professionalità specifica per l'installazione degli impianti, si deve ritenere che i Direttori Lavori delle opere edili non avessero assunto obblighi contrattuali anche per tale settore, come d'altronde esplicitato nel contratto, sia perché al di fuori delle loro specifiche competenze, sia per evitare duplicazioni di compiti e di ruoli. A tali conclusioni porta proprio la valutazione nella presenta fattispecie di quella diligentia quam in concreto invocata dalla difesa di nelle proprie difese CP_2
finali (Cass. n. 2913/2020 e Cass. n. 16987/2025). Per contro, ritiene il giudicante che i precedenti giurisprudenziali citati nelle medesime difese (tra cui Cass. n. 27045/2024 e Cass. n. 9572/2024), senz'altro condivisibili con riguardo ai principi di diritto ivi espressi, tuttavia non siano pertinenti in quanto relativi a vicende in cui non si realizzava il netto riparto di ambiti di competenze tecniche delineatosi invece nel caso di specie.
Inoltre, e ad abundantiam, coglie nel segno l'argomentazione difensiva dei convenuti secondo la quale
– se gli stessi avessero assunto anche l'incarico di dirigere i lavori di installazione degli impianti – il loro compenso sarebbe stato calcolato sul valore complessivo dell'opera, e non sul predetto valore complessivo decurtato del valore delle opere impiantistiche.
Va confermata dunque l'esenzione da responsabilità, nella presente fattispecie, di e Controparte_1
, a prescindere dalla disamina del ruolo effettivamente ricoperto da quest'ultimo. Controparte_1
Solo Master dovrà essere condannata a risarcire in favore di l'intero danno, potendo poi rivalersi Pt_1
nei confronti di in ragione del 50% dell'esborso. CP_6
Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento del danno, occorre premettere che sia in Pt_1
atto di citazione sia nelle successive memorie di trattazione della causa, ha individuato e circoscritto il pregiudizio da risarcire parametrandolo all'esborso sostenuto per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento a soffitto, realizzato per sopperire ai difetti di funzionamento di quello inizialmente installato a pavimento. Non ha invece mai chiesto la rifusione del costo da sostenere per emendare l'impianto a pavimento dai vizi ivi riscontrati.
Tale precisa opzione difensiva emerge non solo dalla quantificazione risarcitoria proposta (pari a €
pagina 20 di 24 261.160,58 e quindi pari alla spesa calcolata dal tecnico di parte appunto per gli interventi effettuati per l'installazione del nuovo impianto - doc. 11 attoreo), ma altresì dalla breve esposizione difensiva rubricata come “Il danno” e contenuta nell'atto di citazione, poi non modificata né integrata nelle successive memorie depositate nel rispetto delle preclusioni assertive processuali. Si legge infatti, nel predetto paragrafo, che il tecnico di parte aveva rilevato che “La situazione riscontrata permette di considerare solo l'ipotesi di una ristrutturazione completa dell'impianto … e tenuto conto che il rifacimento dell'impianto sottotraccia (a pavimento) avrebbe comportato costi e disagi piuttosto ingenti, si è optato per una … soluzione che prevede la posa di linee aeree principali all'estradosso del controsoffitto del corridoio principale con relative diramazioni nei locali e calate sui convettori terminali” (doc. 6 attoreo). Dunque, al momento dell'instaurazione del presente giudizio la società attrice riteneva verosimilmente che l'unica soluzione tecnica percorribile fosse quella di mutare la collocazione dell'impianto: per tale motivo ha quindi chiesto la rifusione delle spese necessarie per compiere siffatto intervento, specificando peraltro tali spese nelle righe immediatamente successive allo stralcio sopra riportato (pag.
9-10 dell'atto di citazione).
Mai – se non negli atti difensivi successivi al deposito della C.T.U. in corso di causa, e quindi tardivamente – aveva chiesto la rimessione in pristino dell'impianto originario e la quantificazione Pt_1
del relativo costo. O meglio, in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (e quindi comunque tardivamente), la società attrice aveva chiesto che al C.T.U. venisse conferito l'incarico di “quantificare i danni e le spese necessarie al ripristino a regola d'arte”, salvo poi proseguire specificando che tale quantificazione doveva avvenire “accertando se le spese già sostenute da per il rifacimento Parte_1
dell'impianto siano congrue” (la parte richiedente cioè specifica le modalità con le quali dovrebbe avvenire la quantificazione in questione), per cui si tratta della medesima pretesa già avanzata in atto di citazione (non potrebbe essere interpretato diversamente l'utilizzo del gerundio presente del verbo
“accertare”, trattandosi di un modo verbale funzionale a descrivere un'azione contestuale e le modalità in cui la stessa si svolge o si deve svolgere, azione contestuale che appunto nel caso concreto
è quella di “quantificazione” demandata al C.T.U.).
Né la specifica richiesta di rimessione in pristino dell'impianto originario può essere desunta dalle generiche conclusioni rassegnate da fin dal proprio atto di citazione, non essendo una simile Pt_1
richiesta assimilabile né alla pretesa di accertare i costi per l'eliminazione dei “gravi vizi e difetti”, in pagina 21 di 24 quanto tale eliminazione si ottiene anche tramite l'installazione dell'impianto a soffitto funzionante
(soprattutto laddove non viene esplicitato nell'atto che l'intenzione è quella di ripristinare il funzionamento dell'impianto originario), né essendo riconducibile alla pretesa di ottenere il pagamento della somma indicata “o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa”, in quanto tale espressione riguarda il profilo quantitativo del danno risarcibile, non quello qualitativo che attiene alla sua esatta identificazione.
Si deve guardare dunque alla C.T.U. nella parte in cui ha accertato che i costi da considerarsi congrui per la realizzazione dell'impianto a soffitto sono pari a € 83.683,87 (cfr. pag. 122 dell'elaborato peritale), mente il danno risarcibile - tenuto conto anche delle ulteriori spese che dovrà sostenere Pt_1
in conseguenza dei vizi riscontrati e accertati - ammontata € 89.798,53 oltre i.v.a. di legge e oltre interessi dalla messa in mora (in tal senso dovendo intendersi la “richiesta” indicata come decorrenza degli interessi medesimi nelle conclusioni attoree) al saldo.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio di soccombenza, è tenuta a versare le spese in questione in favore di Pt_1 [...]
e di , nonché in favore di la cui evocazione in CP_1 Controparte_1 Controparte_7
giudizio è causalmente dipendente dalla domanda infondatamente proposta proprio da nei Pt_1
confronti di . Tali spese vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_1
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa
(da € 260.000 a € 520.000), con riduzione ai minimi tariffari per e per Controparte_1 [...]
in quanto costituitisi in giudizio con il medesimo difensore e presentando difese CP_1
parzialmente sovrapponibili.
deve invece versare le spese di lite in favore di , di e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
conseguentemente di in quanto le domande svolte nei suoi confronti da Controparte_8
non giustificavano la chiamata in causa del costruttore edile e dell'installatore dell'impianto Pt_1
elettrico, con conseguente scissione del relativo nesso causale. Tali spese vanno parimenti liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della domanda (da € 260.000 a € 520.000).
Sempre in forza del principio della soccombenza, deve rifondere le spese di lite in favore di CP_2
sulla base però dello scaglione di riferimento per il valore del decisum e non del petitum (da € Pt_1
pagina 22 di 24 52.000 a € 260.000). E sulla base del medesimo scaglione di valore vanno liquidate a carico di le spese di lite che questa deve rifondere in favore di in forza dell'accoglimento CP_6 CP_2
parziale della domanda di manleva formulata dalla società convenuta, previa compensazione tra le stesse delle medesime spese di lite.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di
[...]
e in ragione della metà ciascuno. Controparte_2 Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2. rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3. condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_2 Parte_1
89.798,53 oltre i.v.a. di legge e oltre interessi dalla messa in mora al saldo;
4. condanna a tenere indenne della metà di Controparte_6 Controparte_2
quanto questa è tenuta a pagare a in forza del precedente capo sub 3); Parte_1
5. dichiara assorbite le domande svolte da e nei confronti delle altre parti costituite in causa;
6. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
1.241,00 per esborsi e in € 11.229,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
7. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
11.299,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
8. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_7
liquidate in € 22.457,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
9. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Controparte_3
liquidate in € 22.457,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
pagina 23 di 24 10. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Controparte_10
liquidate in € 22.457,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
11. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Controparte_8
liquidate in € 22.457,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
12. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_2 Parte_1
liquidate in € 1.214,00 per esborsi e in 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
13. compensa per la metà le spese di lite tra e e Controparte_2 Controparte_6
condanna quest'ultima a rifondere in favore dell'Avv. Vinci Pierluigi, dichiaratosi antistatario, il residuo mezzo, per la frazione liquidato in € 607,00 per esborsi e in € 7.051,50 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
14. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
[...]
e in ragione della metà ciascuna, condannando le stesse Controparte_2 Controparte_6
a rifondere alle controparti quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AI LF
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TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attrice e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Convenuti
Controparte_3
CP_4 CP_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
Terzi chiamati
Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 13.00, innanzi al Giudice Dott.ssa AI LF, sono comparsi:
per l'Avv. LETTER ANDREA e L'Avv. IN GIULIO Parte_1
per e per l'Avv. TESSERIN CARLO ALBERTO Controparte_1 Controparte_1
per l'Avv. VINCI PIELUIGI CP_2
per l'Avv. DIANIN CRISTINA in sostituzione dell'Avv. Controparte_3
NI UR per l'Avv. PALMA UR Controparte_9
per l'Avv. GARALDI UC Controparte_6
pagina 1 di 24 per l'Avv. VILLANOVA RENZO Controparte_7
per l'Avv. BOCCUNI COSIMO Controparte_8
E' altresì presente ai fini della pratica forense il Dott. Palma Luca
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si richiamano a tutti gli scritti difensivi depositati in atti, con particolare riferimento alle comparse conclusive e alle memorie di repliche e note di precisazione delle conclusioni da ultimo depositate, e chiedono l'accoglimento delle domande ivi formulate.
L'Avv. Tesserin precisa le conclusioni come da note del 3.7.2025 e l'Avv. Garaldi come da note del
4.7.2025.
I procuratori delle parti rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.
Alle ore 13.13. il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore ___ il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa AI LF
pagina 2 di 24 R.G. n. 7216/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa AI LF, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Stradella dei Munari n. 6, presso e nello studio dell'Avv.
IN IO, dell'Avv. IN GIULIO e dell'Avv. LETTER ANDREA del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Stra (VE), Piazza Controparte_1 C.F._1
Marconi n. 28, presso e nello studio dell'Avv. TESSERIN CARLO ALBERTO del Foro di Venezia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Stra (VE), Piazza Marconi Controparte_1 C.F._2
n. 28, presso e nello studio dell'Avv. TESSERIN CARLO ALBERTO del Foro di Venezia, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
pagina 3 di 24 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_2
), società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Borgo Scroffa n. 37, presso e nello P.IVA_2
studio dell'Avv. VINCI PIERLUIGI del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Convenuta
e con la chiamata in causa di
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(C.F.: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza, contra' Mure Porta Nova n. 32, P.IVA_3
presso e nello studio dell'Avv. NI UR, del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata e di in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_10
), società elettivamente domiciliata in Montecchio Maggiore (VI), Via Giuriolo n. 1, presso P.IVA_4
e nello studio dell'Avv. PALMA UR del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata e di in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_6 P.IVA_5
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Piazza Pontelandolfo n. 6, presso e nello studio dell'Avv.
LD UC del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, unico mandatario a seguito della rinuncia in data 27.6.2023 dell'Avv.
RO EN parimenti del Foro di Vicenza
Terza chiamata e di in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_7
), società elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 51, presso e P.IVA_6
pagina 4 di 24 nello studio dell'Avv. VILLANOVA GIUSEPPE RENZO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata e di in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_8
, società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Viale Verdi n. 24, presso e nello studio P.IVA_7
dell'Avv. BOCCUNI COSIMO ROBERTO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Contratto di appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Parte_1
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove delle altre parti e rigettate tutte le eccezioni ex adverso formulate e accertati i gravi vizi e difetti presenti negli impianti e nell'immobile di Creazzo in Via Piazzon 40 di proprietà dell'attrice, nonché le loro cause, l'entità dei danni causati da tali gravi vizi e difetti, i costi per la loro eliminazione e l'entità dei danni e dei costi diretti ed indiretti sopportati dall'attrice, voglia il Tribunale di Vicenza condannare i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice la somma di € 261.160,58 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data della richiesta al saldo come per legge, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_1
telematicamente, così chiedendo:
“In principalità, respingersi tutte le domande proposte da e dalle altre parti contro l'arch. Parte_1 siccome inammissibili in rito e infondate in fatto e in diritto, per non aver ella Controparte_1 rivestito il ruolo di direttrice dei lavori impiantistici e per tutte le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., e in ogni caso per intervenuta prescrizione;
in subordine, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte da
[...] contro la convenuta arch. e tenuto conto degli esiti della C.T.U., contrariis Pt_1 Controparte_1 reiectis, accertarsi e dichiararsi che e sono Controparte_6 Controparte_2 integralmente responsabili dei danni lamentati dall'attrice, ciascuna per la quota che eventualmente il
pagina 5 di 24 Giudice riterrà di giustizia, e conseguentemente, nel caso di condanna in solido anche dell'arch.
accertarsi e dichiararsi il diritto di regresso dell'arch. nei Controparte_1 Controparte_1 confronti di e e, quindi, condannarsi le stesse terze Controparte_6 Controparte_2 chiamate a tenerla integralmente indenne e manlevata per quanto la stessa fosse tenuta a pagare in favore dell'attrice; in ogni caso, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte da
[...] contro la convenuta arch. condannarsi la terza chiamata Pt_1 Controparte_1 [...]
a tenere l'arch. completamente indenne e manlevata per quanto Controparte_7 Controparte_11 fosse eventualmente tenuta a pagare a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese tutte, ivi comprese le eventuali spese di soccombenza;
con integrale vittoria delle spese di causa anche per rimborso spese generali, accessori e rifusione del contributo unificato”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, Controparte_1
così chiedendo:
“In principalità, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'arch. , sia Controparte_1 perché non nominato direttore dei lavori, sia perché l'incarico di direzione (affidato soltanto all'arch.
non comprendeva i lavori riguardanti gli impianti;
CP_1 in subordine, respingersi ogni contraria domanda, deduzione od eccezione avanzata da qualsiasi altra parte contro l'arch. perché inammissibile in rito o comunque infondata in fatto e in Controparte_1 diritto e rigettarsi tutte le domande contro di egli proposte da siccome infondate in fatto e in Parte_1 diritto e in ogni caso per intervenuta prescrizione, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e di risposta e nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c.; con integrale vittoria delle spese di causa anche per rimborso spese generali e accessori”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_2
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e, di riflesso, la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima e, conseguentemente,
[...] estromettere la suddetta convenuta dal presente giudizio con sentenza parziale;
nel merito: in via principale: rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto escludendo qualsivoglia responsabilità nei confronti;
Controparte_2 in via subordinata ed in ogni caso: A) nella non creduta ipotesi venisse riconosciuta una responsabilità/corresponsabilità anche soltanto parziale, in capo a nel procedimento in epigrafe, accertare e Controparte_2 dichiarare che la società̀ quale esecutrice materiale delle opere idrauliche, è tenuta a Controparte_6 manlevare da ogni responsabilità̀ non essendovi alcun collegamento, Controparte_2 né nesso di causalità, tra i progetti termoidraulici e termofluidici di quest'ultima e le tubazioni posate
pagina 6 di 24 da oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, condannarla a pagare a parte attrice Controparte_6
e/o ai terzi convenuti qualsiasi eventuale importo derivante dal presente procedimento del quale
verrà̀ ritenuta debitrice, anche a titolo di spese processuali ed Controparte_2 accessorie;
B) nella denegata ipotesi venisse riconosciuta una responsabilità/corresponsabilità anche soltanto parziale, in capo a nel procedimento in epigrafe, accertare e Controparte_2 dichiarare che la Direzione dei Lavori, quale soggetto contrattualmente tenuto alla preventiva approvazione dei materiali da utilizzare in cantiere ex art. 7 del contratto di appalto (di cui al doc. 2 di parte attrice), è tenuta in ogni caso a manlevare da ogni Controparte_2 responsabilità̀ non essendovi alcun collegamento, né nesso di causalità, tra i progetti termoidraulici e termofluidici di quest'ultima e le tubazioni posate da oggetto del presente giudizio e, Controparte_6 per l'effetto, condannare la Direzione dei Lavori a pagare a parte attrice e/o ai terzi convenuti qualsiasi eventuale importo derivante dal presente procedimento del quale Controparte_2 verrà̀ ritenuta debitrice, anche a titolo di spese processuali ed accessorie;
in via ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi venisse accertata una qualche responsabilità in capo a Controparte_12
ridursi tale responsabilità̀ nei limiti di legge e di giustizia e comunque di quanto risulterà
[...] dall'istruttoria esperita e circoscriverla nei limiti della sola sua quota in concorso con gli altri convenuti, ovvero con soli quelli ritenuti eventualmente corresponsabili, esclusa in ogni caso qualsiasi condanna solidale con gli altri convenuti;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. Controparte_3
depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito,
dichiarare preliminarmente inammissibili (tardivi) i nuovi titoli della domanda della chiamante arch. , come allegati nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1) c.p.c., nonché le Controparte_1 domande o eccezioni articolate dalle controparti nei riguardi dell'esponente oltre il termine dell'udienza ex art. 183 c.p.c., e le attività assertive articolate oltre il termine ex art. 183 sesto comma n. 1) c.p.c.;
rigettare comunque le domande proposte dalle chiamanti arch. e Controparte_1 [...]
e, in ogni caso, le domande che risultassero essere state in denegata tesi proposte da Controparte_10 altre parti del giudizio nei riguardi dell'esponente , a tal riguardo Controparte_3 anche:
• accertando che l'esecuzione degli impianti posti a servizio dell'edificio di Creazzo non era inclusa e non poteva essere inclusa nel contratto d'appalto sub doc. 2 fasc. attoreo e, in ogni caso, che l'esponente non ha mai preso parte né alla progettazione né alla esecuzione degli impianti de quibus (come accertato in sede di C.T.U.), accertando altresì (occorrendo) l'inesistentenza o nullità (ex D.M. 37/2008) d'un subappalto fra l'esponente e CP_4 Controparte_10
• in subordine: i) dichiarando l'incompetenza del tribunale conoscere di domande che possano trovare fonte nel contratto d'appalto sub doc. 2 fasc. attoreo, in dipendenza della convenzione arbitrale sub art.
pagina 7 di 24 16 del contratto;
ii) accertando che l'appaltatore operò in cantiere in veste di Controparte_3 nudus minister (senza autonomia operativa); iii) accertando la carenza di legittimazione delle chiamanti
o proponenti rispetto a domande riconducibili al disposto ex art. 1669 c.c. ovvero, in subordine, accertando e dichiarando la decadenza del committente e delle chiamanti o proponenti per omessa denuncia dei problemi agli impianti nel termine di un anno dal collaudo dell'intero edificio (18.02.2013) o, in ulteriore subordine, la prescrizione annuale di ogni azione rispetto alla notifica del ricorso per A.T.P. avvenuto in data 4.10.2021, accertando altresì la prescrizione annuale, quinquennale e decennale di ogni pretesa, anche aquiliana;
in subordine, contenere la pretesa delle chiamanti o proponenti nella effettiva quota di responsabilità in denegata tesi riconducibile a;
Controparte_3 spese e competenze di causa rifuse”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. Controparte_13
depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare nel rito,
- riservata ogni eccezione, disporre che la sia estromessa dal presente Controparte_10 giudizio per le ragioni già esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e comunque dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'Arch. e passiva della stessa Controparte_1 per le ragioni dedotte;
Controparte_10
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Vicenza dichiarando la competenza del Collegio Arbitrale come previsto dall'art.16 del contratto di appalto a cui la si richiama;
Controparte_10 nel merito:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni via preliminare, per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti, accertata l'assenza di responsabilità da parte per i fatti di causa, respingere ogni Controparte_10 domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per l'intervenuta decadenza e prescrizione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, dichiarato che non sussiste solidarietà tra le parti, accertare e dichiarare che la non è Controparte_10 responsabile dei danni lamentati da e conseguentemente respingere ogni domanda di Parte_1 condanna al risarcimento anche per quota;
- respingere altresì ogni domanda di regresso svolta dall'Arch. e dalle altre parti Controparte_1 convenute e chiamate in causa non avendo la alcuna responsabilità e, in Controparte_10 subordine, per essere queste decadute e prescritto ogni diritto;
in via riconvenzionale,
- accertare e dichiarare che la responsabilità per i danni lamentati dall'attrice è da riconoscersi in capo a , a e all'Arch. , e comunque alle Controparte_2 Controparte_6 Controparte_1 altre parti del processo, e conseguentemente, in ipotesi di condanna in solido, o disgiunta, dell'odierna terza chiamata, dichiarare che la ha diritto di regresso nei confronti degli Controparte_10 altri convenuti o terzi chiamati, e quindi condannarli a tenerla indenne di ogni risarcimento che fosse tenuta a corrispondere all'attrice. in ogni caso, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte da
[...] contro la convenuta Arch. , e comunque contro gli altri convenuti e chiamati, Pt_1 Controparte_1 condannarsi la terza chiamata a tenere la Controparte_8 Controparte_10
pagina 8 di 24 completamente indenne e manlevata per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice o alle parti convenute e chiamate;
- spese e compensi di causa rifusi”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_6
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza dalle domande azionate (sia in via contrattuale, sia in via extracontrattuale) da e Controparte_1 Controparte_14 Controparte_10 nei confronti di mandando conseguentemente assolta la convenuta da qualsiasi
[...] Controparte_6 pretesa;
nel merito e in principalità, disattesa ogni avversa istanza, deduzione o eccezione: rigettarsi le domande azionate da nei confronti di siccome Controparte_1 Controparte_6 infondate in fatto e in diritto e in ogni caso per intervenuta prescrizione dei diritti dalla stessa azionati;
rigettarsi le domande azionate da nei confronti di Controparte_14 Controparte_6 siccome infondate in fatto e in diritto e in ogni caso per intervenuta prescrizione dei diritti dalla stessa azionati;
rigettarsi le domande azionate da nei confronti di siccome Controparte_10 Controparte_6 infondate in fatto e in diritto e in ogni caso per intervenuta prescrizione dei diritti dalla stessa azionati;
in subordine: nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte da Controparte_1
e/o da e/o da nei confronti di Controparte_14 Controparte_10 CP_6
ridursi le somme se del caso dovute da in esito al giudizio, secondo la quota di
[...] Controparte_6 responsabilità che eventualmente risulterà in corso di causa, ovvero secondo giustizia;
in ogni caso, spese e competenze professionali rifuse, con la maggiorazione del 30% prevista ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1 bis introdotto dal D.M. n. 37/2018”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_7
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova, 1) rigettarsi ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta arch. Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettarsi ogni domanda da quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_7
2) in ogni caso, rigettarsi ogni domanda formulata dalla convenuta arch. nei Controparte_1 confronti di perché infondata in fatto e in diritto, anche per inoperatività Controparte_7 della polizza;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande attoree nei confronti dell'arch. e di ritenuta operatività della polizza assicurativa riferita a Controparte_1 [...]
dichiararsi detta Compagnia tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. Controparte_7 CP_1
pagina 9 di 24 unicamente nei limiti di polizza e con espressa esclusione degli importi di franchigia e di scoperti, gravanti direttamente sull'assicurata; 4) spese di lite rifuse”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_8
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare di rito, accertata la sussistenza della competenza arbitrale, dichiararsi inammissibile la chiamata in causa di e, per l'effetto, di
Controparte_10 Controparte_8 nel merito, in via principale, rigettata le domande tutte nei confronti di nulla disporsi
Controparte_10 sulla domanda di manleva nei confronti di essendone la pronuncia Controparte_8 assorbita dal suddetto rigetto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi che vengano accolte in tutto od in parte le domande svolte da tutte le parti nei confronti di rigettarsi le domande svolte nei
Controparte_10 confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_8 nel merito, in via di ulteriore subordine, nell'ulteriormente denegata ipotesi che venga ritenuta operante la copertura assicurativa a favore di contenersi l'indennizzo nei limiti tutti di
Controparte_10 contratto, da cui detrarsi comunque la franchigia contrattuale a carico dell'assicurata e ferma la limitazione dell'indennizzo alla sola quota di responsabilità della stessa;
spese di lite rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, breviter, esponeva: di essere Parte_1 Pt_1
proprietaria di un edificio direzionale in Creazzo, realizzato tra il 2011 e il 2012 da Controparte_3
su progetto dell'Arch. e dell'Arch. , nominati poi anche
[...] Controparte_1 Controparte_1
Direttori dei Lavori;
che l'apparato impiantistico era stato progettato da affidato Controparte_2
poi a e realizzato in subappalto da la quale all'esito ne aveva Controparte_15 Controparte_6
dichiarato la conformità in data 6.4.2012; che in data 16.9.2020 erano comparse al piano terra fuoriuscite d'acqua in corrispondenza delle tubature interrate, denunciate a tutti i soggetti coinvolti nella costruzione dell'edificio già in data 21.9.2020; che il perito di parte aveva riscontrato quale causa della problematica il deterioramento per ossidazione delle tubature, l'errata installazione delle stesse e la presenza di raccordi in ghisa sferoidale zincata non previsti nel progetto e inadatti al loro scopo.
Chiedeva dunque la condanna dei convenuti , e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
a risarcire il danno cagionato nella misura di € 261.160,58 corrispondente agli esborsi da sostenere per l'installazione dell'impianto sostitutivo medio tempore realizzato.
Costituitosi in giudizio, replicava: che la progettazione e direzione dei lavori per la Controparte_1
pagina 10 di 24 parte edile era stata commissionata alla sola , mentre quella per la parte Controparte_1
impiantistica era stata commissionata a che infatti solo a tali due soggetti era stata Controparte_2
indirizzata la denuncia dei vizi del 21.9.2020; che tra la sottoscrizione del contratto d'opera professionale in data 3.1.2011 e la formalizzazione della denuncia avvenuta nei suoi confronti solo in data 14.1.2021 era intercorso un periodo superiore al decennio prescrizionale, non potendosi riconoscere valenza interruttiva alla notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in quanto lo stesso era stato dichiarato inammissibile. Contestata la sussistenza dei vizi e la quantificazione del risarcimento dedotte dalla società attrice, chiedeva che venisse disposta la propria estromissione Controparte_1
dal giudizio in ragione del difetto di legittimazione passiva e che la pretesa attorea venisse dichiarata prescritta e comunque rigettata anche nel merito.
Costituitasi parimenti in giudizio, confermava di essere stata nominata OG e Controparte_1
Direttrice dei Lavori solo per le opere edili, avendo svolto con riguardo alle opere impiantistiche mere attività di coordinamento con e non avendo ricevuto infatti alcun compenso con Controparte_2
riguardo alla realizzazione delle opere medesime. Eccepiva poi la prescrizione del diritto di garanzia avanzato dalla società attrice, essendo trascorso un termine superiore a quello decennale tra il conferimento dell'incarico professionale con contratto del 3.1.2011 e la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo risalente al 4.1.2021, e non potendosi riconoscere efficacia interruttiva alla comunicazione del 21.9.2020 in quanto avente un mero contenuto informativo.
Contestata la sussistenza dei vizi e la quantificazione del risarcimento dedotte dalla società attrice,
chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la condanna in Controparte_1
manleva o in garanzia di di di di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_10
e di previa autorizzazione alla loro chiamata in causa. Controparte_6 Controparte_7
Si costituiva in giudizio anche (di seguito, breviter, , replicando: di aver Controparte_2 CP_2
accettato, sottoscrivendo il contratto del 4.2.2011, l'incarico di redigere non il progetto esecutivo dell'apparato impiantistico, ma il c.d. as built per fotografare quanto realizzato da di Controparte_6
non aver comunque indicato, nella relazione prodromica alla stipulazione del rapporto contrattuale con la committente, l'installazione di tubature diverse da quelle poi posate e contestate;
che se il deterioramento delle stesse era dipeso dall'umidità del sito di posa doveva sussistere allora un vizio di natura edilizia. Chiedeva dunque che venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e di Pt_1
pagina 11 di 24 legittimazione passiva di che venissero rigettate le domande avversarie e, in subordine, che la CP_2
pretesa risarcitoria della società attrice venisse ridotta secondo giustizia, con accertamento delle quote di corresponsabilità dei soggetti coinvolti e condanna alla manleva da pronunciarsi a carico di previa autorizzazione della sua chiamata in causa. Controparte_6
Venivano quindi accolte le istanze di estensione del contraddittorio proposte dalle parti convenute.
Si costituiva quindi in giudizio (di seguito, breviter, Controparte_3 CP_3
), la quale respingeva la contestazione inerente alla propria responsabilità nella causazione dei
[...]
danni dedotti in causa in quanto, secondo i termini del contratto di appalto, la stessa aveva l'obbligo di attenersi alle indicazioni del Direttore Lavori, anche per quanto riguardava la selezione dei materiali, e comunque in quanto non si era occupata dell'installazione degli impianti, non disponendo nemmeno della relativa abilitazione di cui all'art. 3 D.M. 37/2008 e figurando formalmente quale subcommittente solo perché aveva preteso la redazione di una contabilità di cantiere unitaria. Affermava per Pt_1
contro di aver eseguito a regola d'arte le opere edili, le quali infatti non erano in contestazione e che comunque potevano essere contestate solo in sede arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta nel medesimo contratto di appalto predetto. Eccepiva comunque la decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c., in quanto era stato denunciato un vizio di natura palese. Chiedeva dunque, previa pronuncia sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari di compromesso, di difetto di legittimazione, di decadenza e di prescrizione, che venissero rigettate le domande avversarie e, in subordine, che la corresponsabilità per vizi eventualmente riscontrati venisse ripartita pro quota.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, ) eccepiva la carenza di Controparte_10 CP_4
legittimazione attiva della parte chiamante con la quale non era stato instaurato Controparte_1
alcun rapporto negoziale, con conseguente carenza anche della legittimazione passiva dell'impresa, che doveva così essere estromessa dal processo. Sottolineava comunque che il suo ruolo nel cantiere de quo era stato di mera intermediazione tra e . Contestava la sussistenza dei vizi CP_2 CP_6
denunciati e anche la loro riconducibilità all'operato delle parti convenute, stanti alcuni interventi effettuati nel 2018. Chiedeva dunque, oltre all'accoglimento delle eccezioni di compromesso, di decadenza, di prescrizione e di estromissione, che venissero rigettate tanto le domande attoree quanto quelle di regresso e, in via subordinata, che venisse ridotto il quantum risarcitorio in base alle effettive quote di corresponsabilità, con condanna in manleva di di di , CP_2 Controparte_3 CP_6
pagina 12 di 24 nonché con condanna in garanzia di previa autorizzazione alla loro Controparte_8
chiamata in causa.
Costituitasi parimenti in giudizio, (di seguito, breviter, ) eccepiva in via Controparte_6 CP_6
preliminare la decadenza e prescrizione delle domande di manleva svolte da e da Controparte_1
mentre nel merito rilevava: che i vizi contestati non erano qualificabili quali gravi difetti ai CP_2
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c.; che si era occupata dell'installazione CP_4
dell'impianto elettrico, subappaltandole la realizzazione solo di quello termoidraulico, per la cui posa erano stati utilizzati materiali noti ai subcommittenti e ai Direttori Lavori;
che questi ultimi dovevano essere individuati nell'Arch. e nell'Arch. anche per quanto Controparte_1 Controparte_1
riguardava la realizzazione - su progetto esecutivo di Master - della parte impiantistica;
che non erano mai stati demandati a Master, invece, gli elaborati as built; che la dichiarazione di conformità era stata emessa all'esito del collaudo positivo degli impianti;
che se gli stessi risultavano deteriorati per effetto di un fenomeno di condensa e di umidità di risalita la relativa causa scaturiva allora da un difetto del progetto edilizio. Contestata la sussistenza dei vizi denunciati, l'efficacia dei rimedi proposti e la quantificazione del danno indicata ex parte actoris, chiedeva, ferma la verifica della CP_6
decadenza e prescrizione così come eccepite, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da e da oppure in subordine la riduzione del quantum risarcitorio alla sola Controparte_1 CP_2
quota di corresponsabilità ad essa riferibile.
Si costituiva in giudizio anche aderendo alle difese nel merito Controparte_7
dell'assicurata e, con riguardo alla garanzia assicurativa, eccependo che la polizza Controparte_1
copriva solo i danni conseguenti a rovina o gravi difetti di edifici e solo la quota di responsabilità dell'assicurato, comunque con una franchigia pari a € 2.500,00. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e della manleva in garanzia, in subordine riducendo l'estensione di quest'ultima secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, veniva autorizzata la chiamata in causa dei soggetti ulteriormente indicati da . Questi ribadivano le medesime difese esposte nelle comparse di CP_4
costituzione e risposta già depositate. eccepiva inoltre la decadenza e prescrizione della CP_6
domanda in manleva proposta appunto da , sottolineava che anche tale società aveva CP_4
sottoscritto la dichiarazione di conformità degli impianti, senza contestarne il contenuto, e infine pagina 13 di 24 replicava che gli interventi eseguiti nel 2018 erano di mera manutenzione e non riguardavano in alcun modo le contestazioni attoree.
Si costituiva infine in giudizio aderendo alle eccezioni e difese svolte Controparte_8
dall'assicurata e rilevando inoltre che la polizza prevedeva uno scoperto del 10% con un CP_4
minimo di € 500,00 e non copriva i vizi dell'opera né i costi di rifacimento degli impianti, e che la copertura assicurativa riguardava solo la quota di responsabilità riconducibile all'operato del soggetto assicurato. Chiedeva quindi che venisse dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa del soggetto assicurato medesimo in ragione della clausola compromissoria pattuita con la committente, che venissero comunque rigettate le domande svolte nei confronti di e quelle da questa CP_4
svolte in garanzia nei confronti della compagnia assicurativa e, in subordine, che l'indennizzo assicurativo venisse ridotto in base alle condizioni di polizza e alla quota di effettiva corresponsabilità del soggetto assicurato.
All'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare dichiarava Pt_1
che non intendeva estendere le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati in causa, mentre e contestavano l'inammissibilità delle domande trasversali Controparte_1 Controparte_1
formulate nei loro confronti da e da , la causa veniva istruita mediante espletamento CP_2 CP_4
di C.T.U., sulla cui base il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., cui aderivano tutte le parti costituite in causa ad eccezione di Rigettate tutte le ulteriori istanze CP_2
istruttorie formulate in atti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine ridotto a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di legge di venti giorni per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente. Successivamente, la causa veniva rimessa sul ruolo per acquisire dal C.T.U. i chiarimenti di cui all'ordinanza del 21.11.2025, cui faceva seguito la fissazione in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa medesima ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, occorre in primo luogo prendere in esame l'eccezione pregiudiziale di incompetenza
(exceptio compromissi) sollevata da e da in ragione delle clausole arbitrali Controparte_3 CP_4
contenute nei rispettivi contratti d'appalto. Trattasi di eccezione inaccoglibile, in quanto i rapporti processuali che coinvolgono le due menzionate società sono accessori e dipendenti rispetto alle pagina 14 di 24 domande principali proposte da nei confronti di , di e di Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
la cui cognizione è pacificamente devoluta all'adito Tribunale (senza tralasciare di considerare CP_2
che ha espressamente dichiarato, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., di non voler Pt_1
estendere le proprie pretese nei confronti di e di ). Controparte_3 CP_4
In secondo luogo vanno invece esaminate le eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione svolte, in particolare, dalle difese di , di , di , di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e di (per quanto, quest'ultima, solo rispetto alle domande di manleva svolte nei suoi CP_6
confronti dai due soggetti designati dalla società attrice quali Progettisti e Direttori Lavori).
Il vaglio di tali eccezioni presuppone la corretta qualificazione dei vizi denunciati dalla società attrice.
Ritiene il giudicante che gli stessi, sia ex ante in base alla prospettazione attorea sia ex post in base agli accertamenti peritali svolti in corso di causa, vadano qualificati alla stregua di “gravi difetti” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c., in quanto gli stessi appaiono tali da compromettere l'utilizzabilità dell'impianto termoidraulico così come era stato progettato e dunque appaiono, in definitiva, tali da ridurre in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale fruizione in relazione alla sua funzione economica e pratica, e secondo la sua intrinseca natura (Cass. n.
24230/2018).
Applicando l'art. 1669 c.c., le predette eccezioni di prescrizione e di decadenza non risultano meritevoli di accoglimento.
In primis, i dieci anni entro il quale deve emergere il grave difetto rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c. decorre, ai sensi del primo comma della medesima disposizione, “dal compimento dell'opera”, compimento che nel caso di specie - in assenza peraltro di diverse indicazioni da parte dei soggetti processuali interessati - va individuato in corrispondenza della dichiarazione di conformità, successiva all'esito positivo del collaudo, dell'impianto termoidraulico in questione, risalente al 6.4.2012 (doc. 4 attoreo). Ebbene, entro il decennio di cui sopra in scadenza al 6.4.2022, ha riscontrato, in data Pt_1
16.9.2020, la manifestazione del grave vizio per cui è causa.
Dalla scoperta del vizio decorreva il termine annuale di cui all'art. 1669, c. 1, c.c. per la denuncia del vizio medesimo, effettivamente intervenuta con la comunicazione datata 21.9.2020 (doc. 5 attoreo).
Non è condivisibile l'eccezione della difesa di secondo la quale la predetta Controparte_1
comunicazione non sarebbe idonea a integrare gli estremi di una formale denuncia ai sensi della pagina 15 di 24 menzionata disposizione, perché il suo contenuto avrebbe avuto una finalità meramente informativa: al contrario, non solo il guasto descritto viene qualificato ai sensi dell'art. 1669 c.c., ma proprio in forza di tale disposizione i destinatari vengono altresì espressamente intimati ad approntare i necessari interventi di ripristino e a risarcire i danni cagionati.
Non può aver seguito nemmeno la contestazione sviluppata ancora nella propria comparsa conclusionale da secondo la quale la comunicazione del 21.9.2020 non sarebbe tempestiva, CP_6
non essendo certo il momento effettivo della scoperta del vizio ed anzi essendo stato riferito dalla stessa società attrice che già nel corso del 2018 erano stati segnalati allagamenti in tesi riconducibili a un precoce deterioramento delle tubature dell'impianto termoidraulico per cui è lite. Si osserva infatti che è proprio che afferma, nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_6
data 24.2.2023, che “nessuna rilevanza assumono in punto responsabilità di i fatti occorsi CP_6
nel 2018” e che “il fatto occorso nel 2018 è estraneo al thema decidendum e non appare rilevante rispetto ai fatti di causa” (pag. 14). Fermo restando che per scoperta del vizio ai sensi dell'art. 1669 c.c. si deve intendere assunzione di una ragionevole consapevolezza anche in ordine alle cause del vizio medesimo e all'individuazione del soggetto potenzialmente responsabile (e allo stato l'unico rilievo documentale in tal senso coincide con la prima perizia di parte datata al 19.11.2020 – doc. 6 attoreo). E fermo restando che, in caso di formulazione dell'eccezione di decadenza da parte dell'appaltatore è quest'ultimo a dover dimostrare che il committente aveva scoperto il vizio anteriormente a quanto dichiarato (Cass. n. 18409/2025): prova che nella presente fattispecie non è stata fornita da alcuna delle parti convenute o terze chiamate che hanno formulato l'eccezione de qua.
Successivamente alla denuncia del vizio, il committente doveva poi esercitare giudizialmente il proprio diritto alla garanzia entro il termine prescrizionale di un anno ai sensi del secondo comma dell'art. 1669 c.c., e così è avvenuto con la proposizione in data 11.12.2020 di un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (doc. 7 attoreo). L'instaurazione di tale procedimento mantiene efficacia interruttiva della prescrizione, a parere del giudicante, in quanto il suo rigetto in data 7.6.2021
(doc. 8 attoreo) è avvenuto per una causa sopravvenuta nel corso del procedimento medesimo, ovverosia la realizzazione tra il 9.12.2020 e il 16.3.2021 (doc. 11 attoreo) di un impianto suppletivo che faceva venir meno le ragioni di urgenza che sostenevano la domanda lato sensu cautelare. Ebbene, poiché dal tenore dello stesso provvedimento di rigetto, rectius di inammissibilità, pronunciato dal pagina 16 di 24 Tribunale di Vicenza nel giudizio iscritto con R.G. n. 7306/2020 si desume che al momento del ricorso sussisteva un fumus boni iuris di accoglibilità del ricorso medesimo, e posto che l'estensione dei tempi processuali (nella fattispecie per consentire le plurime chiamate in causa di soggetti terzi, quali erano state chieste dalle parti resistenti in quel giudizio per A.T.P.) non può compromettere un diritto sostanziale del medesimo soggetto che invoca la tutela giudiziale, ritiene lo scrivente Giudice che l'instaurazione del procedimento in questione mantenga la propria tipica efficacia interruttiva a prescindere dal successivo esito di inammissibilità (diverse considerazioni avrebbe meritato tale vicenda se il ricorso de quo fosse stato fin dal principio intrinsecamente inammissibile, ma – come visto
– non è questo il caso di specie).
Tempestivamente poi ha provveduto a esperire, nel dicembre 2021, una nuova azione giudiziaria, Pt_1
instaurando il presente giudizio.
Le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione testè esaminate vanno dunque respinte.
Lo stesso dicasi per le eccezioni di prescrizione sollevate specificamente da e da Controparte_1
per il decorso dell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.: infatti, anche se Controparte_1
si applicasse tale disposizione (ma così non è, perché anche ai progettisti e direttori lavori di applica l'art. 1669 c.c. - cfr. Cass. n. 17874/2013) il dies a quo si collocherebbe comunque in corrispondenza del giorno dal quale “il diritto può essere fatto valere” ex art. 2935 c.c., e dunque non in corrispondenza del conferimento degli incarichi professionali di cui trattasi in data 3.1.2011, come vorrebbero i convenuti, ma piuttosto in corrispondenza dell'insorgenza del vizio in data 16.9.2020. E rispetto a tale decorso risulta tempestivamente inoltrata la denuncia sia a in data 21.9.2020 (doc. Controparte_1
5 attoreo) sia a in data 14.1.2021 (doc. 7 ), con la notifica in tale secondo caso del Controparte_1 CP_1
ricorso per accertamento tecnico preventivo per cui valgono le considerazioni di cui sopra.
Passando ora ad esaminare le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva formulate dalle difese di , di di e di , va subito osservato che le Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
stesse vanno invero qualificate, invece che quali eccezioni pregiudiziali in rito (appunto di difetto di legittimazione), piuttosto quali eccezioni preliminari di merito attinenti alla titolarità dei rapporti giuridici dedotti nel processo (da formulare dunque correttamente in termini di difetto di titolarità delle posizioni giuridiche controverse (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Il vaglio di tali difese non può prescindere dall'esame delle conclusioni della C.T.U. disposta in corso di pagina 17 di 24 causa, le quali appaiono condividibili con riguardo ai profili di seguito esposti.
Ebbene, il C.T.U. ha riscontrato la fuoriuscita di acqua dalle tubature dell'impianto termoidraulico installato presso l'edificio direzionale sito in Creazzo, confermando così la sussistenza del vizio denunciato dalla società attrice (cfr. pag. 79 dell'elaborato peritale). La causa di tale evento è stata ravvisata nell'inadeguatezza della guaina di protezione delle tubature predette (cfr. pag. 88 dell'elaborato peritale). In particolare, è stato segnalato l'inadeguato utilizzo di stoppa nelle giunture tra guaine e l'inadeguata sovrapposizione tra guaine di tipo differente (cfr. pag. 89-90 dell'elaborato peritale). Sono state quindi censurate la scelta delle tipologie di guaine impiegate e la realizzazione delle giunzioni tra i pezzi di guaina applicati (cfr. pag. 94 dell'elaborato peritale). Tali errori hanno comportato l'ossidazione delle tubature, a causa della condensa di umidità ingenerata dalle guaine inadeguate (cfr. pag. 95 dell'elaborato peritale). Si trattava di un fenomeno prevedibile ed evitabile, direttamente cagionato da un'imperita progettazione dell'impianto e da una realizzazione dello stesso in contrasto con le regole dell'arte (cfr. pag. 96 dell'elaborato peritale).
È stato appurato dal C.T.U. che il progetto dell'impianto è stato redatto da (cfr. pag. 80 CP_2
dell'elaborato peritale), mentre non è contestato in causa che l'installazione dello stesso sia stato effettuato da . La prima va dunque ritenuta responsabile per inadempimento contrattuale, CP_6
avendo erroneamente progettato le guaine di protezione delle tubature dell'impianto, mentre la seconda va ritenuta responsabile, parimenti per inadempimento contrattuale, per aver dato esecuzione a un progetto la cui contrarietà alle regole dell'arte era percepibile a un operatore professionale del settore di riferimento.
Segnatamente, quanto al profilo di responsabilità imputabile a va precisato, anche alla luce CP_2
delle argomentazioni difensive svolte da ancora nella propria comparsa conclusionale, che la CP_2
causa del vizio non risiede nella previsione e/o installazione di una tipologia di tubatura non adeguata: sia le tubature Geberit Mapress sia le tubature infatti, sarebbero incorse nel Persona_1
medesimo fenomeno di corrosione a causa del vizio delle guaine protettive, anche se con tempistiche diverse in dipendenza della diversa resistenza del metallo rispettivamente impiegato per la loro fabbricazione (cfr. pag. 98 dell'elaborato peritale).
Quanto invece al profilo di responsabilità imputabile a , va precisato che le difese svolte in CP_6
comparsa conclusionale non scalfiscono il giudizio di riconducibilità del vizio e dei conseguenti danni pagina 18 di 24 all'attività della predetta impresa, la quale ha posato le guaine delle tubature in maniera difforme dalle regole dell'arte (irrilevanti rivelandosi tutte le argomentazioni che mirano a contestare ulteriori e diverse parti della relazione peritale, della quale peraltro predica infondatamente la nullità CP_6
in forza di un'applicazione asseritamente erronea di regole tecniche, ma in tal caso non di nullità si tratterebbe, e in forza di un'asserita violazione del contraddittorio, non corredata però dalla puntuale deduzione dell'incidenza causale della pretesa violazione sulle conclusioni raggiunte dal C.T.U. - Cass. n.
15383/2023 e Cass. n. 3893/2017).
Con riguardo al riparto interno di responsabilità, ritiene il giudicante che il danno subito dalla società attrice vada imputato al progettista e all'installatore dell'impianto in misura paritaria, non ravvisandosi ragioni per ritenere il ruolo dell'uno – e le possibilità concrete di emendare all'errore tecnico riscontrato – preponderante rispetto al ruolo dell'altro nella causazione dei danni risarcibili.
Guardando allora alle domande proposte nel presente giudizio, si deve concludere l'esame del profilo dell'an debeatur statuendo: 1) il rigetto delle domande attoree svolte nei confronti di
[...]
e di;
2) il conseguente assorbimento delle domande di manleva svolte da CP_1 Controparte_1
nei confronti di di , di , di e di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_6
3) il conseguente assorbimento delle domande di manleva svolte da Controparte_7
nei confronti di di , di e di CP_4 CP_2 Controparte_3 CP_6 Controparte_8
4) l'accoglimento della domanda svolta da nei confronti di 5) il parziale accoglimento della Pt_1 CP_2
domanda di manleva svolta da nei confronti di , nel rispetto della percentuale di CP_2 CP_6
riparto interno di responsabilità.
Con riguardo al profilo sopra riportato sub 1), non si ravvisa nel caso di specie la responsabilità dei soggetti designati da quali Direttori Lavori, nonostante gli obblighi tipicamente riconducibili a tale Pt_1
qualifica professionale, in quanto il contratto d'opera del 3.1.2011 stipulato tra la società attrice e i due professionisti convenuti espressamente escludeva dall'incarico conferito - a prescindere dalla formulazione non grammaticalmente né sintatticamente ineccepibile - il “calcolo” (quindi, si deve presumere, il progetto) di tutta la parte impiantistica (doc. 1 e doc. 1 . Il progetto della CP_1 CP_1
medesima parte impiantistica veniva invece affidato a con una separata scrittura negoziale CP_2
(doc. 2 e doc. 2 . Così il conferimento da parte di di due incarichi contestuali e CP_1 CP_1 Pt_1
paralleli, con esplicita esclusione di reciproca interferenza, delimita due distinti ambiti di competenza:
pagina 19 di 24 e si occupavano della progettazione e della direzione delle opere Controparte_1 Controparte_1
edili, realizzate da , mentre si occupava della progettazione e “assistenza Controparte_3 CP_2
tecnica in cantiere” delle opere impiantistiche, realizzate da (quanto all'impianto elettrico) e CP_4
da (quanto all'impianto termoidraulico). In altri termini, essendo stata prevista una CP_6
professionalità specifica per l'installazione degli impianti, si deve ritenere che i Direttori Lavori delle opere edili non avessero assunto obblighi contrattuali anche per tale settore, come d'altronde esplicitato nel contratto, sia perché al di fuori delle loro specifiche competenze, sia per evitare duplicazioni di compiti e di ruoli. A tali conclusioni porta proprio la valutazione nella presenta fattispecie di quella diligentia quam in concreto invocata dalla difesa di nelle proprie difese CP_2
finali (Cass. n. 2913/2020 e Cass. n. 16987/2025). Per contro, ritiene il giudicante che i precedenti giurisprudenziali citati nelle medesime difese (tra cui Cass. n. 27045/2024 e Cass. n. 9572/2024), senz'altro condivisibili con riguardo ai principi di diritto ivi espressi, tuttavia non siano pertinenti in quanto relativi a vicende in cui non si realizzava il netto riparto di ambiti di competenze tecniche delineatosi invece nel caso di specie.
Inoltre, e ad abundantiam, coglie nel segno l'argomentazione difensiva dei convenuti secondo la quale
– se gli stessi avessero assunto anche l'incarico di dirigere i lavori di installazione degli impianti – il loro compenso sarebbe stato calcolato sul valore complessivo dell'opera, e non sul predetto valore complessivo decurtato del valore delle opere impiantistiche.
Va confermata dunque l'esenzione da responsabilità, nella presente fattispecie, di e Controparte_1
, a prescindere dalla disamina del ruolo effettivamente ricoperto da quest'ultimo. Controparte_1
Solo Master dovrà essere condannata a risarcire in favore di l'intero danno, potendo poi rivalersi Pt_1
nei confronti di in ragione del 50% dell'esborso. CP_6
Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento del danno, occorre premettere che sia in Pt_1
atto di citazione sia nelle successive memorie di trattazione della causa, ha individuato e circoscritto il pregiudizio da risarcire parametrandolo all'esborso sostenuto per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento a soffitto, realizzato per sopperire ai difetti di funzionamento di quello inizialmente installato a pavimento. Non ha invece mai chiesto la rifusione del costo da sostenere per emendare l'impianto a pavimento dai vizi ivi riscontrati.
Tale precisa opzione difensiva emerge non solo dalla quantificazione risarcitoria proposta (pari a €
pagina 20 di 24 261.160,58 e quindi pari alla spesa calcolata dal tecnico di parte appunto per gli interventi effettuati per l'installazione del nuovo impianto - doc. 11 attoreo), ma altresì dalla breve esposizione difensiva rubricata come “Il danno” e contenuta nell'atto di citazione, poi non modificata né integrata nelle successive memorie depositate nel rispetto delle preclusioni assertive processuali. Si legge infatti, nel predetto paragrafo, che il tecnico di parte aveva rilevato che “La situazione riscontrata permette di considerare solo l'ipotesi di una ristrutturazione completa dell'impianto … e tenuto conto che il rifacimento dell'impianto sottotraccia (a pavimento) avrebbe comportato costi e disagi piuttosto ingenti, si è optato per una … soluzione che prevede la posa di linee aeree principali all'estradosso del controsoffitto del corridoio principale con relative diramazioni nei locali e calate sui convettori terminali” (doc. 6 attoreo). Dunque, al momento dell'instaurazione del presente giudizio la società attrice riteneva verosimilmente che l'unica soluzione tecnica percorribile fosse quella di mutare la collocazione dell'impianto: per tale motivo ha quindi chiesto la rifusione delle spese necessarie per compiere siffatto intervento, specificando peraltro tali spese nelle righe immediatamente successive allo stralcio sopra riportato (pag.
9-10 dell'atto di citazione).
Mai – se non negli atti difensivi successivi al deposito della C.T.U. in corso di causa, e quindi tardivamente – aveva chiesto la rimessione in pristino dell'impianto originario e la quantificazione Pt_1
del relativo costo. O meglio, in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (e quindi comunque tardivamente), la società attrice aveva chiesto che al C.T.U. venisse conferito l'incarico di “quantificare i danni e le spese necessarie al ripristino a regola d'arte”, salvo poi proseguire specificando che tale quantificazione doveva avvenire “accertando se le spese già sostenute da per il rifacimento Parte_1
dell'impianto siano congrue” (la parte richiedente cioè specifica le modalità con le quali dovrebbe avvenire la quantificazione in questione), per cui si tratta della medesima pretesa già avanzata in atto di citazione (non potrebbe essere interpretato diversamente l'utilizzo del gerundio presente del verbo
“accertare”, trattandosi di un modo verbale funzionale a descrivere un'azione contestuale e le modalità in cui la stessa si svolge o si deve svolgere, azione contestuale che appunto nel caso concreto
è quella di “quantificazione” demandata al C.T.U.).
Né la specifica richiesta di rimessione in pristino dell'impianto originario può essere desunta dalle generiche conclusioni rassegnate da fin dal proprio atto di citazione, non essendo una simile Pt_1
richiesta assimilabile né alla pretesa di accertare i costi per l'eliminazione dei “gravi vizi e difetti”, in pagina 21 di 24 quanto tale eliminazione si ottiene anche tramite l'installazione dell'impianto a soffitto funzionante
(soprattutto laddove non viene esplicitato nell'atto che l'intenzione è quella di ripristinare il funzionamento dell'impianto originario), né essendo riconducibile alla pretesa di ottenere il pagamento della somma indicata “o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa”, in quanto tale espressione riguarda il profilo quantitativo del danno risarcibile, non quello qualitativo che attiene alla sua esatta identificazione.
Si deve guardare dunque alla C.T.U. nella parte in cui ha accertato che i costi da considerarsi congrui per la realizzazione dell'impianto a soffitto sono pari a € 83.683,87 (cfr. pag. 122 dell'elaborato peritale), mente il danno risarcibile - tenuto conto anche delle ulteriori spese che dovrà sostenere Pt_1
in conseguenza dei vizi riscontrati e accertati - ammontata € 89.798,53 oltre i.v.a. di legge e oltre interessi dalla messa in mora (in tal senso dovendo intendersi la “richiesta” indicata come decorrenza degli interessi medesimi nelle conclusioni attoree) al saldo.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio di soccombenza, è tenuta a versare le spese in questione in favore di Pt_1 [...]
e di , nonché in favore di la cui evocazione in CP_1 Controparte_1 Controparte_7
giudizio è causalmente dipendente dalla domanda infondatamente proposta proprio da nei Pt_1
confronti di . Tali spese vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_1
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa
(da € 260.000 a € 520.000), con riduzione ai minimi tariffari per e per Controparte_1 [...]
in quanto costituitisi in giudizio con il medesimo difensore e presentando difese CP_1
parzialmente sovrapponibili.
deve invece versare le spese di lite in favore di , di e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
conseguentemente di in quanto le domande svolte nei suoi confronti da Controparte_8
non giustificavano la chiamata in causa del costruttore edile e dell'installatore dell'impianto Pt_1
elettrico, con conseguente scissione del relativo nesso causale. Tali spese vanno parimenti liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della domanda (da € 260.000 a € 520.000).
Sempre in forza del principio della soccombenza, deve rifondere le spese di lite in favore di CP_2
sulla base però dello scaglione di riferimento per il valore del decisum e non del petitum (da € Pt_1
pagina 22 di 24 52.000 a € 260.000). E sulla base del medesimo scaglione di valore vanno liquidate a carico di le spese di lite che questa deve rifondere in favore di in forza dell'accoglimento CP_6 CP_2
parziale della domanda di manleva formulata dalla società convenuta, previa compensazione tra le stesse delle medesime spese di lite.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di
[...]
e in ragione della metà ciascuno. Controparte_2 Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2. rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3. condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_2 Parte_1
89.798,53 oltre i.v.a. di legge e oltre interessi dalla messa in mora al saldo;
4. condanna a tenere indenne della metà di Controparte_6 Controparte_2
quanto questa è tenuta a pagare a in forza del precedente capo sub 3); Parte_1
5. dichiara assorbite le domande svolte da e nei confronti delle altre parti costituite in causa;
6. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
1.241,00 per esborsi e in € 11.229,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
7. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
11.299,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
8. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_7
liquidate in € 22.457,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
9. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Controparte_3
liquidate in € 22.457,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
pagina 23 di 24 10. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Controparte_10
liquidate in € 22.457,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
11. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Controparte_8
liquidate in € 22.457,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
12. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_2 Parte_1
liquidate in € 1.214,00 per esborsi e in 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
13. compensa per la metà le spese di lite tra e e Controparte_2 Controparte_6
condanna quest'ultima a rifondere in favore dell'Avv. Vinci Pierluigi, dichiaratosi antistatario, il residuo mezzo, per la frazione liquidato in € 607,00 per esborsi e in € 7.051,50 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
14. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
[...]
e in ragione della metà ciascuna, condannando le stesse Controparte_2 Controparte_6
a rifondere alle controparti quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AI LF
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