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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/07/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1709/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Alessandra Piliego Presidente rel.
- dott. Oronzo Putignano Consigliere
- dott. Giuseppina Dinisi GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1709/2021 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari, prima sezione civile, n. 3215/2021 emessa il 07.09.2021 e pubblicata il 10.09.2021
TRA
(Avv. Martino Teodoro) Parte_1
(appellante)
E
(Avv. Lamorgese Giovanni) CP_1
(appellata)
All'udienza dell'8.04.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
Con atto di citazione notificato il 21.06.2013, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Bari la sorella Controparte_2
Esponeva di essere figlio di (deceduto in TT il 24.04.2006) e Controparte_3 Persona_1
(deceduta in Bari il 13.09.2009) e coerede legittimo del padre insieme alla madre (fintantoché in
[...]
vita) ed alla germana.
Chiedeva, quindi, con riferimento all'eredità paterna: l'accertamento della propria qualità di erede di
, la determinazione dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario del de cuius e lo Controparte_3
scioglimento della relativa massa ereditaria con condanna della convenuta alla restituzione dei beni mobili della massa ereditaria paterna nonché dei frutti non percepiti, anche sotto forma di mancato guadagno. pagina 1 di 5 Con riferimento all'eredità materna chiedeva accertarsi la propria qualità di erede di Persona_1
con conseguente attribuzione della quota lui spettante per legge;
in via subordinata, chiedeva la riduzione delle donazioni con reintegrazione della sua quota legittima;
lo scioglimento della comunione ereditaria materna;
la condanna della convenuta alla restituzione dei frutti non percepiti, anche sotto forma di mancato guadagno. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva contestando la fondatezza delle avverse domande di cui chiedeva il Controparte_2
rigetto.
Il Tribunale di Bari con la sentenza n. 3215/2021 pubblicata il 10.09.2021, dichiarava che:
- l'eredità di si era devoluta per legge in favore di , Controparte_3 Persona_1 CP_3
e in misura di un terzo ciascuno;
[...] Controparte_2
- l'eredità di si era devoluta per legge in favore dei figli e Persona_1 Parte_1
nella misura di un mezzo;
Controparte_2
- condannava al pagamento in favore del germano della somma di €5.694,18 Controparte_2 oltre interessi al saggio legale dall'apertura della successione materna (13.09.2009) sino all'effettivo adempimento.
Rigettava la domanda di divisione per mancanza dei titoli di provenienza degli immobili e condannava alla rifusione, in favore di di spese e competenze di giudizio, così Parte_1 Controparte_2
come liquidate in dispositivo, ed al pagamento delle spese di CTU.
Avverso detta pronuncia proponeva appello principale e appello incidentale Parte_1 CP_2
[...]
Con sentenza parziale resa all'esito della camera di consiglio del 24.10.2023, questa Corte rigettava l'appello incidentale nonché tutti i motivi dell'appello principale fatta eccezione per quello sub 2) con cui era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui, richiamando un indirizzo giurisprudenziale ormai superato (da ultimo Cass. n. 6228/2023, cui “adde” Cass. n. 21938/2021, specialmente le pagg. 7 e segg. della motivazione), aveva rigettato la domanda di divisione per mancanza dei titoli di provenienza degli immobili.
In parziale riforma della sentenza appellata, accertava il diritto alla divisione delle masse ereditarie di e di , disponeva procedersi alle relative operazioni come da separata Controparte_3 Persona_1
ordinanza, rimettendo la regolamentazione delle spese alla definizione del giudizio .
Veniva, quindi, nominato CTU l'ing. perché, accertata l'esistenza dei titoli di Persona_2
provenienza nonché la regolarità edilizia ed urbanistica dei beni immobili ricadenti nelle masse ereditarie di e di , fosse predisposto un progetto di divisione. Controparte_3 Persona_1
pagina 2 di 5 Il CTU nominato da questa Corte, nell'elaborato depositato in data 28.03.2025, ha preliminarmente ricostruito le masse ereditarie di e , sulla scorta delle valutazioni Controparte_3 Persona_1
estimative e delle indagini già condotte dal precedente CTU, ing. . Persona_3
Ha stimato la massa ereditaria complessiva di inizialmente in € 110.710,83 e poi Controparte_3 definitivamente, in sede di elaborato integrativo all'esito delle osservazioni delle parti, in € 105.176,35 calcolando in € 35.058,78 il valore della quota (pari ad 1/3) spettante a ciascuno dei tre eredi
( , e ). Persona_1 Parte_1 Controparte_2
Ha proceduto nel medesimo modo con riferimento alla massa ereditaria di Persona_1 inizialmente quantificata in€ 19.379,77 e poi definitivamente in € 21.224,60 calcolando in € 10.612,
30 il valore della quota (pari ad ½) spettante a ciascuno dei due eredi ( e Controparte_3 CP_2
.
[...]
La quota di eredità complessiva spettante agli eredi è pari ad € 45.671,08 (€ 35.058,78 + 10.612,30).
Come precisato dal CTU in sede di valutazione delle osservazioni delle parti, a spetta, Controparte_3 altresì, la restituzione di metà dell'importo delle spese funerarie dallo stesso anticipate pari ad € 850,00 con la conseguenza che la quota ereditaria spettante al predetto erede è di €46.521,08 (45.671,08 +
850,00).
Ha predisposto un progetto di divisione al fine di assegnare a ciascun erede la quota complessiva
(eredità paterna + eredità materna) a lui spettante, assegnando i singoli beni immobili contenendo al minimo i conguagli in denaro.
Il progetto di divisione è stato riportato schematicamente tabella n. 7 a pag. 27 della CTU dove con il colore blu sono individuati i diritti immobiliari assegnati a e con il colore magenta Parte_1
quelli assegnati a . Controparte_2
Il progetto prevede l'assegnazione all'erede dei seguenti immobili (riportati sub Parte_1
lettere C) ed F2) della citata tabella n. 7):
- locale deposito in TT (BA) alla via Oberdan n. 153-151, identificato nel N.C.E.U. al Fg.
39, p.lla 82 sub. 1 e p.lla 273, sub. 1 (controvalore in denaro € 35.100,00);
- terreno in agro di TT (BA) alla c.da via Mola, identificato in Catasto Terreni al Fg. 36,
p.lle 169-51 (controvalore in denaro € 12.290,00).
A invece, sono assegnati tutti i restanti diritti immobiliari analiticamente riportati Controparte_2
alle lettere sub A), B), D), E), F1), G1), G2), H), I).
A quest'ultima, invece, sono assegnati i restanti diritti immobiliari.
pagina 3 di 5 In sede di “valutazione sintetica delle osservazioni di parte” il CTU ha definitivamente stimato il controvalore complessivo dei beni assegnati a in € 47.390,00 ed ha quantificato in € Parte_1
868,92 il conguaglio in denaro da versare in favore di Controparte_2
Ritiene questa Corte, invero, che il progetto elaborato dal CTU sia pienamente condivisibile, perché redatto in applicazione di criteri logico-tecnici ineccepibili, in quanto, oltre a garantire, per ciascun condividente, una congrua porzione in natura della massa ereditaria, implica il pagamento di conguagli in denaro in un importo contenuto.
Le parti, in sede di comparse conclusionali, hanno aderito al predetto progetto di divisione.
Tutte questioni reiterate da con la comparsa conclusionale risultano già esaminate Parte_1 nella sentenza parziale resa da questa Corte all'esito della camera di consiglio del 24.10.2023.
L'attribuzione sarà sospensivamente condizionata al versamento del conguaglio in denaro dovuto dall'assegnatario, come determinato nel progetto divisionale indicato e come riportato in dispositivo.
La sostanziale reciproca soccombenza giustifica, in base all'esito globale e definitivo della causa, la compensazione delle spese.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, dispone la divisione delle masse ereditarie di CP_3
(deceduto in TT il 24.04.2006) e (deceduta in Bari il 13.09.2009) in
[...] Persona_1 base al progetto divisionale predisposto dal CTU nell'elaborato depositato in data 28.03.2025 come integrato nella “valutazione sintetica delle osservazioni di parte” depositata in pari data, e per l'effetto:
1) attribuisce a i seguenti beni: Parte_1
- locale deposito in TT (BA) alla via Oberdan n. 153-151, identificato nel N.C.E.U. al Fg.
39, p.lla 82 sub. 1 e p.lla 273, sub. 1:
- terreno in agro di TT (BA) alla c.da via Mola, identificato in Catasto Terreni al Fg. 36,
p.lle 169-51;
2) attribuisce a gli immobili indicati alle lettere sub A), B), D), E), F1), G1), G2), Controparte_2
H), I) della tabella n. 7 riportata a pag. 27 della CTU depositata il 28.03.2025;
3) dispone che sia obbligato al versamento di € 868,92 in favore di Parte_1 CP_2
a titolo di conguaglio, oltre interessi al tasso legale dalla definitività della presente
[...]
pronuncia al saldo;
4) dispone che la somma dovuta a titolo di conguaglio sia garantita da ipoteca legale ex art. 2817
n. 2 cod. civ. sugli immobili attribuiti a;
Parte_1
pagina 4 di 5 5) adempimenti per il compimento delle formalità di pubblicità immobiliare ai fini previsti dagli artt. 2646 e 2834 cod. civ., da eseguirsi presso l'Ufficio dei RR.II. competente ex art. 2663 cod. civ.;
6) Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 8.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Alessandra Piliego Presidente rel.
- dott. Oronzo Putignano Consigliere
- dott. Giuseppina Dinisi GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1709/2021 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari, prima sezione civile, n. 3215/2021 emessa il 07.09.2021 e pubblicata il 10.09.2021
TRA
(Avv. Martino Teodoro) Parte_1
(appellante)
E
(Avv. Lamorgese Giovanni) CP_1
(appellata)
All'udienza dell'8.04.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
Con atto di citazione notificato il 21.06.2013, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Bari la sorella Controparte_2
Esponeva di essere figlio di (deceduto in TT il 24.04.2006) e Controparte_3 Persona_1
(deceduta in Bari il 13.09.2009) e coerede legittimo del padre insieme alla madre (fintantoché in
[...]
vita) ed alla germana.
Chiedeva, quindi, con riferimento all'eredità paterna: l'accertamento della propria qualità di erede di
, la determinazione dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario del de cuius e lo Controparte_3
scioglimento della relativa massa ereditaria con condanna della convenuta alla restituzione dei beni mobili della massa ereditaria paterna nonché dei frutti non percepiti, anche sotto forma di mancato guadagno. pagina 1 di 5 Con riferimento all'eredità materna chiedeva accertarsi la propria qualità di erede di Persona_1
con conseguente attribuzione della quota lui spettante per legge;
in via subordinata, chiedeva la riduzione delle donazioni con reintegrazione della sua quota legittima;
lo scioglimento della comunione ereditaria materna;
la condanna della convenuta alla restituzione dei frutti non percepiti, anche sotto forma di mancato guadagno. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva contestando la fondatezza delle avverse domande di cui chiedeva il Controparte_2
rigetto.
Il Tribunale di Bari con la sentenza n. 3215/2021 pubblicata il 10.09.2021, dichiarava che:
- l'eredità di si era devoluta per legge in favore di , Controparte_3 Persona_1 CP_3
e in misura di un terzo ciascuno;
[...] Controparte_2
- l'eredità di si era devoluta per legge in favore dei figli e Persona_1 Parte_1
nella misura di un mezzo;
Controparte_2
- condannava al pagamento in favore del germano della somma di €5.694,18 Controparte_2 oltre interessi al saggio legale dall'apertura della successione materna (13.09.2009) sino all'effettivo adempimento.
Rigettava la domanda di divisione per mancanza dei titoli di provenienza degli immobili e condannava alla rifusione, in favore di di spese e competenze di giudizio, così Parte_1 Controparte_2
come liquidate in dispositivo, ed al pagamento delle spese di CTU.
Avverso detta pronuncia proponeva appello principale e appello incidentale Parte_1 CP_2
[...]
Con sentenza parziale resa all'esito della camera di consiglio del 24.10.2023, questa Corte rigettava l'appello incidentale nonché tutti i motivi dell'appello principale fatta eccezione per quello sub 2) con cui era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui, richiamando un indirizzo giurisprudenziale ormai superato (da ultimo Cass. n. 6228/2023, cui “adde” Cass. n. 21938/2021, specialmente le pagg. 7 e segg. della motivazione), aveva rigettato la domanda di divisione per mancanza dei titoli di provenienza degli immobili.
In parziale riforma della sentenza appellata, accertava il diritto alla divisione delle masse ereditarie di e di , disponeva procedersi alle relative operazioni come da separata Controparte_3 Persona_1
ordinanza, rimettendo la regolamentazione delle spese alla definizione del giudizio .
Veniva, quindi, nominato CTU l'ing. perché, accertata l'esistenza dei titoli di Persona_2
provenienza nonché la regolarità edilizia ed urbanistica dei beni immobili ricadenti nelle masse ereditarie di e di , fosse predisposto un progetto di divisione. Controparte_3 Persona_1
pagina 2 di 5 Il CTU nominato da questa Corte, nell'elaborato depositato in data 28.03.2025, ha preliminarmente ricostruito le masse ereditarie di e , sulla scorta delle valutazioni Controparte_3 Persona_1
estimative e delle indagini già condotte dal precedente CTU, ing. . Persona_3
Ha stimato la massa ereditaria complessiva di inizialmente in € 110.710,83 e poi Controparte_3 definitivamente, in sede di elaborato integrativo all'esito delle osservazioni delle parti, in € 105.176,35 calcolando in € 35.058,78 il valore della quota (pari ad 1/3) spettante a ciascuno dei tre eredi
( , e ). Persona_1 Parte_1 Controparte_2
Ha proceduto nel medesimo modo con riferimento alla massa ereditaria di Persona_1 inizialmente quantificata in€ 19.379,77 e poi definitivamente in € 21.224,60 calcolando in € 10.612,
30 il valore della quota (pari ad ½) spettante a ciascuno dei due eredi ( e Controparte_3 CP_2
.
[...]
La quota di eredità complessiva spettante agli eredi è pari ad € 45.671,08 (€ 35.058,78 + 10.612,30).
Come precisato dal CTU in sede di valutazione delle osservazioni delle parti, a spetta, Controparte_3 altresì, la restituzione di metà dell'importo delle spese funerarie dallo stesso anticipate pari ad € 850,00 con la conseguenza che la quota ereditaria spettante al predetto erede è di €46.521,08 (45.671,08 +
850,00).
Ha predisposto un progetto di divisione al fine di assegnare a ciascun erede la quota complessiva
(eredità paterna + eredità materna) a lui spettante, assegnando i singoli beni immobili contenendo al minimo i conguagli in denaro.
Il progetto di divisione è stato riportato schematicamente tabella n. 7 a pag. 27 della CTU dove con il colore blu sono individuati i diritti immobiliari assegnati a e con il colore magenta Parte_1
quelli assegnati a . Controparte_2
Il progetto prevede l'assegnazione all'erede dei seguenti immobili (riportati sub Parte_1
lettere C) ed F2) della citata tabella n. 7):
- locale deposito in TT (BA) alla via Oberdan n. 153-151, identificato nel N.C.E.U. al Fg.
39, p.lla 82 sub. 1 e p.lla 273, sub. 1 (controvalore in denaro € 35.100,00);
- terreno in agro di TT (BA) alla c.da via Mola, identificato in Catasto Terreni al Fg. 36,
p.lle 169-51 (controvalore in denaro € 12.290,00).
A invece, sono assegnati tutti i restanti diritti immobiliari analiticamente riportati Controparte_2
alle lettere sub A), B), D), E), F1), G1), G2), H), I).
A quest'ultima, invece, sono assegnati i restanti diritti immobiliari.
pagina 3 di 5 In sede di “valutazione sintetica delle osservazioni di parte” il CTU ha definitivamente stimato il controvalore complessivo dei beni assegnati a in € 47.390,00 ed ha quantificato in € Parte_1
868,92 il conguaglio in denaro da versare in favore di Controparte_2
Ritiene questa Corte, invero, che il progetto elaborato dal CTU sia pienamente condivisibile, perché redatto in applicazione di criteri logico-tecnici ineccepibili, in quanto, oltre a garantire, per ciascun condividente, una congrua porzione in natura della massa ereditaria, implica il pagamento di conguagli in denaro in un importo contenuto.
Le parti, in sede di comparse conclusionali, hanno aderito al predetto progetto di divisione.
Tutte questioni reiterate da con la comparsa conclusionale risultano già esaminate Parte_1 nella sentenza parziale resa da questa Corte all'esito della camera di consiglio del 24.10.2023.
L'attribuzione sarà sospensivamente condizionata al versamento del conguaglio in denaro dovuto dall'assegnatario, come determinato nel progetto divisionale indicato e come riportato in dispositivo.
La sostanziale reciproca soccombenza giustifica, in base all'esito globale e definitivo della causa, la compensazione delle spese.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, dispone la divisione delle masse ereditarie di CP_3
(deceduto in TT il 24.04.2006) e (deceduta in Bari il 13.09.2009) in
[...] Persona_1 base al progetto divisionale predisposto dal CTU nell'elaborato depositato in data 28.03.2025 come integrato nella “valutazione sintetica delle osservazioni di parte” depositata in pari data, e per l'effetto:
1) attribuisce a i seguenti beni: Parte_1
- locale deposito in TT (BA) alla via Oberdan n. 153-151, identificato nel N.C.E.U. al Fg.
39, p.lla 82 sub. 1 e p.lla 273, sub. 1:
- terreno in agro di TT (BA) alla c.da via Mola, identificato in Catasto Terreni al Fg. 36,
p.lle 169-51;
2) attribuisce a gli immobili indicati alle lettere sub A), B), D), E), F1), G1), G2), Controparte_2
H), I) della tabella n. 7 riportata a pag. 27 della CTU depositata il 28.03.2025;
3) dispone che sia obbligato al versamento di € 868,92 in favore di Parte_1 CP_2
a titolo di conguaglio, oltre interessi al tasso legale dalla definitività della presente
[...]
pronuncia al saldo;
4) dispone che la somma dovuta a titolo di conguaglio sia garantita da ipoteca legale ex art. 2817
n. 2 cod. civ. sugli immobili attribuiti a;
Parte_1
pagina 4 di 5 5) adempimenti per il compimento delle formalità di pubblicità immobiliare ai fini previsti dagli artt. 2646 e 2834 cod. civ., da eseguirsi presso l'Ufficio dei RR.II. competente ex art. 2663 cod. civ.;
6) Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 8.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
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