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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 316/2021 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da inadempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 C.F._1 mandato agli atti, dall'avv. Amelia Giustiniani (c.f. )- indirizzo C.F._2
pec: presso il cui studio, in Avellino, alla via Moccia Email_1
n. 90, è elett.te domiciliata.
ATTRICE
E
(c.f.. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in forza di CP_1 P.IVA_1
mandato agli atti, dagli avv.ti Carmine Monaco (c.f. ) - C.F._3
indirizzo pec: e Cesare Monaco (c.f. Email_2
- indirizzo pec: presso il cui C.F._4 Email_3
studio, in Taurasi AV), alla via Calore, è elett.te domiciliata.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti e da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, la per sentirla condannare, previo CP_1
accertamento del grave inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 10.809,96, oltre IVA ed interessi di mora. Chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento di ogni ulteriore subito da determinarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: che, in data 20.01.2020, aveva stipulato, con la un contratto di appalto per lavori di manutenzione CP_1
straordinaria dell'immobile di sua proprietà, sito in Atripalda (AV) alla via Vincenzo
Vitale n. 19; - che l'inizio dei lavori era stato previsto per il giorno 13.01.2020 e la durata fissata in 30 giorni;
- che era stato pattuito un corrispettivo di Euro 4.918,03, oltre IVA, da corrispondersi in tre rate (dell'ammontare di Euro 1.639,34 ciascuna da versarsi all'inizio dei lavori, a metà dell'opera ed a lavori ultimati); - che i lavori riguardavano il vano cucina-soggiorno e la camera da letto ed erano descritte nel
“verbale di rilascio delle chiavi” redatto in data 4.03.2020 sottoscritto da entrambi i contraenti (demolizione e pedissequo rifacimento di due pareti di circa 13,00 mq;
cartongesso per controsoffittatura lato cucina di circa 15 mq;
rifacimento impianto elettrico cucina/soggiorno, disimpegno e stanzetta;
posa in opera di rivestimento cucina;
demolizione pavimentazione e massetto nella zona cucina/soggiorno e relativa posa in opera;
ripristino di n. 5 mattonelle circa nella stanzetta;
modifica impianto idraulico con spostamento acqua calda e fredda oltre agli scarichi e alla tubazione di gas;
spostamento di due termosifoni;
stuccatura e tinteggiatura decorativa a cucina- soggiorno, disimpegno e stanzetta;
montaggio porta interna, con fornitura di tutto
l'occorrente); - che, per il periodo di esecuzione dei lavori, si era trasferita, unitamente al suo nucleo familiare, presso l'Hotel Malaga Erredi S.r.l.; - che, sin da subito, aveva contestato l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte (l'errata posa in opera della pavimentazione del vano cucina-soggiorno; l'errata pitturazione;
il mancato funzionamento del bagno della camera;
il danneggiamento del piatto doccia, ecc.); - che la società appaltatrice aveva anche violato gli obblighi di correttezza, di trasparenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non avendo fornito la documentazione necessaria per la comunicazione di inizio lavori, con conseguente tardività della;
- Pt_2
che, falliti i tentativi di risoluzione bonaria della controversia, in data 23.02.2020, aveva intimato alla società la risoluzione del contrato per grave inadempimento;
-che si era rivolta ad altre imprese per completare i lavori, eliminare i vizi e presentare la Pt_2
in sanatoria, nonché per lo smaltimento del materiale di risulta, sopportando le relative pag. 2/7 spese come da fatture allegate;
- che i lavori erano terminati in data 22.06.2020, per cui era stata costretta a restare in hotel fino a tale data, sostenendo una spesa di Euro
4.250,00; - che aveva versato alla convenuta i primi due acconti;
-che aveva esperito la procedura di negoziazione assistita, con esito negativo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_2
quale eccepiva l'inammissibilità della domanda, per la carenza del presupposto della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1458 c.c., nonché l'infondatezza attesa la irrepetibilità delle somme già versate. Concludeva per il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e consulenza tecnica d'ufficio. Indi, all'udienza del 15.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che sussistono le condizioni di procedibilità della domanda, atteso l'espletamento della procedura di negoziazione assistita da parte dell'attrice.
Passando al merito, occorre, preliminarmente, qualificare l'azione proposta.
Orbene, l'attrice, assumendo di aver stipulato con la un CP_1
contratto per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile di sua proprietà, ha proposto domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 1453 c.c. per l'inadempimento contrattuale della convenuta.
Non ha chiesto la risoluzione del contratto. Il contratto, infatti, si risolveva per mutuo consenso alla data del 4.03.2020 (come da verbale di riconsegna delle chiavi).
Così qualificata la domanda, va evidenziato, in punto di diritto, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass. civile sez. III, 25/07/2023, n. 22277).
pag. 3/7 Presupposto di entrambe le domande (di risarcimento danni e di risoluzione) è
l'accertamento dell'inadempimento.
Tuttavia, la valutazione della gravità dell'inadempimento è necessaria solo ai fini della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.; invece,
l'inadempimento idoneo a determinare l'accoglimento della domanda risarcitoria può essere di scarsa importanza, incidendo l'importanza dell'inadempimento sulla quantificazione del danno, ma non sul diritto al risarcimento (Cass. 14/12/2000, n.
15779).
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non è necessario nella presente causa valutare il requisito della “gravità” dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c..
Va, poi, rilevato che è pacifica e documentalmente provata la stipulazione del contratto. L'oggetto dei lavori è dettagliatamente descritto nel verbale di rilascio del
4.03.2020, sottoscritto da entrambe le parti;
in tale documento sono evidenziati anche quelli che, secondo i committenti, non sarebbero eseguiti a regola d'arte.
Ebbene, il CTU, sulla base delle risultanze istruttorie in atti, ha accertato la sussistenza dei seguenti vizi delle opere: il distacco di alcune mattonelle del rivestimento del bagno a servizio della camera da letto;
- l'interruzione delle tubazioni di riscaldamento e acqua calda sanitaria, sotto il pavimento, in assenza di collegamento alla caldaia murale posta all'esterno; - l'errato posizionamento del rubinetto del gas in cucina;
- il mal funzionamento del radiatore posto nel disimpegno;
- il montaggio delle mostre interne ed esterne della porta di una stanza (le mostre non risultano rifinite a regola d'arte); - la tinteggiatura nel soggiorno-cucina eseguita senza stuccatura delle superfici murarie;
- la non idoneità dell'impianto idrico a servizio della cucina;
-
l'inversione delle tubazioni dell'acqua caldo/freddo; - la mancata coincidenza delle fughe del battiscopa del disimpegno, in corrispondenza della parete della cucina;
- il montaggio erroneo del battiscopa (non perfettamente aderente alla parete).
Il CTU non ha inserito tra i vizi non riscontrati, non indicati nella CTP e descritti nel verbale del 4.03.2020 in modo generico ( i dislivelli, il danneggiamento della pavimentazione del balcone e del piatto doccia).
pag. 4/7 Ad avviso del Giudicante, le conclusioni del CTU vanno condivise, vista la mancanza di elementi istruttori ulteriori (progetto ed altro documento tecnico di dettaglio), nonché la modifica dello stato dei luoghi.
I lavori descritti nel verbale di riconsegna delle chiavi al committente, sopra più volte indicato, sono opere di manutenzione straordinaria cd. leggera, in quanto necessarie per rinnovare e sostituire parti non strutturali degli edifici.
I lavori venivano eseguiti senza un progetto tecnico, senza un computo metrico e senza la nomina di un DL, che ne certificasse il collaudo e/o la regolare esecuzione. Inoltre, non veniva effettuata la come previsto all'art. 6 bis D.P.R. 380/2001 (recepito Pt_2
dalla Legge Regionale n. 6/2016). La veniva istruita in sanatoria solo a Pt_2
conclusione dei lavori in data 25.02.2020 e, poi, sospesa dall'UTC, su richiesta della committente, perché priva della documentazione richiesta dalla normativa vigente.
Così ricostruita la vicenda contrattuale e i vizi delle opere, il CTU ha proceduto alla quantificazione delle spese occorrenti per l'eliminazione dei vizi, avvalendosi del prezzario lavori pubblici della Regione Campania in materia di edilizia del 2020.
In particolare, il CTU ha riscontrato sia che la committente ha effettuato le riparazioni avvalendosi di altre imprese, sia l'effettiva esecuzione di tutti i lavori descritti nelle fatture rilasciate da tali imprese. Tuttavia, ha ritenuto che il corrispettivo richiesto da tali imprese terze non sia utilizzabile per la liquidazione del danno, essendo superiori notevolmente sia alle tariffe del prezzario regionale, sia ai prezzi di mercato dell'anno di riferimento. Il corrispettivo richiesto sarebbe, infatti, maggiore dell'importo complessivo dei lavori pattuito nel contratto in lite.
Tale conclusione del CTU è condivisibile, non rilevando in senso contrario il preventivo dall'impresa che è subentrata nell'esecuzione dei lavori, in quanto di formazione unilaterale.
Ebbene, il CTU ha, correttamente rideterminato i costi dei lavori occorsi per l'eliminazione dei vizi accertati, descrivendo dettagliatamente le opere, le ore di lavoro ed il relativo costo nella consulenza alle pagine da n. 13 a 17.
In definitiva, le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi ammontano ad Euro
1.426,72 (oltre IVA se dovuta).
Risulta, poi, dovuto all'attrice il risarcimento dei danni conseguenti sia alla prolungata permanenza presso l'Hotel Malaga per l'esecuzione delle riparazioni.
pag. 5/7 Infatti, i lavori rendevano impossibile abitare nell'immobile: le riparazioni hanno riguardato anche il ripristino degli impianti termico ed idrico, comportando lo sgombero di cucina e zona letto, vani indispensabili per il normale svolgimento della vita quotidiana.
Tuttavia, le spese alberghiere sono state richieste dall'attrice in modo eccessivo nella somma di Euro 4.250,00 per il periodo decorrente dall'11 gennaio 2020 al 26 giugno 2020.
Il diritto al rimborso va riconosciuto limitatamente alla minor somma di Euro 1.680,00.
Va detratto il lasso di tempo che sarebbe occorso per l'esecuzione dei lavori contrattuali
(pari a n. 30 giorni dal 13.01.2020 al 13.02.2020) e quello compreso tra il 22.03.2020 al
4.05.2020, attesa l'interruzione temporanea del cantiere per l'emergenza dovuta all'epidemia da COVID-19, che costituisce una causa di sospensione dei lavori obbligatoria non addebitabile alla convenuta.
In riferimento a tali periodi, le spese sostenute non possono ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale.
Si ritiene, poi, che non sussista il diritto dell'attrice al rimborso del compenso corrisposto al Direttore dei Lavori pari alla somma di Euro 1.268,80.
La prestazione del suindicato professionista, consistita, essenzialmente, nella predisposizione e presentazione della CILA in sanatoria, non è in correlazione causale con i lavori di riparazione, ma costituisce una violazione originaria della normativa edilizia da parte del committente. Il committente avrebbe comunque dovuto sopportare le spese del DL ed è solidalmente responsabile, con gli altri soggetti individuati dalla normativa edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, per il pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione della normativa suindicata. Né può ritenersi esente da responsabilità, mancando la prova che sia attivato tempestivamente per ottenere la documentazione necessaria per la . Pt_2
Nessun rimborso va riconosciuto all'attrice per la spesa relativa all'analisi ed allo smaltimento dei materiali di risulta, quantificati in Euro 253,16, in quanto manca la prova certa che la committente abbia effettuato il pagamento.
Le conclusioni del CTU sono fatte proprie dal Tribunale, attesa la completezza di analisi tecnica e l'esaustività delle risposte ai quesiti ed alle osservazioni dei CCTTPP.
pag. 6/7 Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, la domanda va parzialmente accolta, con il riconoscimento all'attrice di un risarcimento dell'ammontare complessivo di Euro 3.392,06 (di cui Euro 1.426,72, oltre IVA se dovuta ed Euro 1.680, per spese alberghiere).
Vanno riconosciuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data delle fatture all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attrice, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al
D.M.147/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento in base al “decisum” (da
Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00) ed applicando valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni deversa istanza, così provvede: Parte_1
1. accoglie parzialmente la domanda;
2. per l'effetto, condanna la convenuta società al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 3.392,06 (oltre IVA se dovuta sull'importo di Euro
1.426,72), oltre interessi come in motivazione;
3. condanna la al pagamento in favore dell'attrice, delle spese del CP_1
giudizio, che liquida nella somma di Euro 2.552,00, oltre Euro 264,00, per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore alle liti avv. Amelia Giustiniani, dichiaratasi antistataria;
4. pone definitivamente le spese di CTU a carico della società convenuta, con l'obbligo di quest'ultima di rimborsare all'attrice le somme eventualmente corrisposte a titolo provvisorio al CTU.
Avellino, il 30.01.2025
Il Giudice
Teresa Cianciulli
pag. 7/7