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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2024, n. 39685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39685 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39685 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RADDUSA PATERNO' BENEDETTO Data Udienza: 12/09/2024 SENTENZA sul ricorso proposto da l. OS TO, nato ad [...] il [...], anche nella sua qualità di legale rappresentante della società in accomandita semplice Edil 75 e della società in accomandita semplice Edil 79; 2. IS EL, nata a [...] il [...], anche nella qualità di legale rappresentante della FO RL e della società in accomandita semplice OS;
3. OS IN nato a [...] il [...] 4. Di RA FR, nata a [...] il [...] 5. BR AN, nato in [...] 1'8 novembre 1968 6. OS IO, nato a [...] il [...], anche nella qualità di legale rappresentante della AS Srl e di OS RL. avverso il decreto della Corte di appello di Milano dell'l l gennaio 2024 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO l l.Con il decreto descritto in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la confisca di prevenzione adottata dal Tribunale locale ai danni di TO OS, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. l, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011; confisca caduta su diverse utilità (beni immobili, imprese individuali, partecipazioni sociali totalitarie e relativo patrimonio aziendale, beni mobili registrati, gioielli, saldi attivi di prodotti bancari e assicurativi), riscontrate nella titolarità del proposto o nella sua materiale disponibilità, seppur formalmente intestate a soggetti terzi. 2.Con la difesa dell'avvocato Giovambattista Colombo hanno interposto ricorso il proposto, anche nella sua qualità di legale rappresentante della Edil 75 sas e della Edìl 79 sas;
nonché i terzi interessati EL IS, (anche nella qualità di legale rappresentante della FO RL e della OS sas), IN OS, FR Di RA, AN BR. 2.1. Con i primi due motivi di ricorso, si contesta il giudizio di pericolosità sociale perché reso facendo leva : su condanne a pena sospesa, in violazione del disposto di cui all'art. 166 cod. pen.; su emergenze in fatto legate ad un procedimento penale archiviato, peraltro valorizzando intercettazioni non utilizzabili in assenza della allegazione dei relativi atti autorizzativi resi in quel procedimento;
sulla riscontrata sussistenza dì indagini in corso nei confronti del proposto, avviate esclusivamente in esito alla trasmissione degli atti operata dallo stesso Tribunale della prevenzione in esito al primo sequestro applicato ai danni del ricorrente ma non sfociate in alcuna verifica giudiziale, anche solo cautelare. 2.2. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in riferimento all'art 603 cod. proc. pen. perché con motivazione apodittica la Corte del merito, pur acquisendo la consulenza tecnica allegata dalla difesa diretta a mettere in evidenza la liceità della situazione patrimoniale facente capo al proposto e alla sua ex coniuge, EL IS, facendo luce sul quadro perequativo riferibile al proposto e ai terzi interessati alla data delle acquisizioni oggetto di ablazione, del tutto apoditticamente avrebbe pretermesso di approfondire ulteriormente l'istruttoria, escutendo il consulente di parte e disponendo una perizia diretta a verificare le causali sottese agli accrescimenti patrimoniali della IS negli anni dal 2006 al 2022. 2.3. Con il quarto motivo, anche in considerazione delle valutazioni rese da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 8052 del 23/2/2024, la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art 24 del d.lgs n. 159 del 2024 per aver ritenuto non computabili i redditi sottratti al fisco nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014 (data della pronuncia della sentenza PA delle sezioni unite di questa Corte) e il 19 novembre 2017, momento di entrata in vigore dell'attuale disposto della norma citata così come modificata in forza della legge 161 del 2017. 2.4. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa, sempre sotto il versante di asserite violazioni di legge, evidenzia che il profitto illecito correlato ai reati fiscali ascritti al proposto e posto a fondamento del giudizio di pericolosità sociale sarebbe stato determinato sulla base di mere presunzioni tributarie ex artt. 31 e 32 DPR n. 600/73 e 51 DPR 633/27 (quanto agli accertamenti resi per la violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000) o in relazione a violazioni tributarie ( ex art 8 e 10 del citato decreto) di per se stesse non generatrici di alcun profitto illecito. Aspetto 2 ~ ~ ~ ·~ u ejj ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o & u ~ o o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u ·~ "'C ~ t:: o u questo, quello della distanza logico giuridica tra il profitto rimarcato a sostegno della confisca e quello effettivamente concretante il risparmio di imposta conseguente alle condotte illecite del OS, puntualizzato dalla consulenza tecnica allegata nel corso del giudizio di appello ma integralmente pretermesso dalla Corte del merito. 2.5. Nell'interesse dei suddetti ricorrenti, sempre a firma dell'avvocato Colombo, sono stati depositati motivi nuovi con i quali si ribadisce la fondatezza delle prime tre doglianze prospettate con il ricorso originario. 2.6. Altri motivi nuovi motivi, ma solo nell'interesse del proposto, sono stati depositati dall'avvocato AN Staniscia, con i quali si adduce violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi della misura, di matrice soggettiva e oggettiva, quanto ai beni ablati acquisti successivamente al 2011. 3. Ricorso proposto nell'interesse IO OS, anche nella sua qualità di legale rappresentante della AS RL e della OS RL. 3.1. Dopo una premessa metodologica diretta a rappresentare la mera apparenza della motivazione resa dalla Corte di appello nel rispondere ai motivi sollevati con il gravame, atteso che la gran parte dell'argomentare sotteso alla decisione impugnata si sostanzierebbe nella pedissequa trascrizione dei contenuti propri del decreto appellato, ribaditi senza operarne un effettivo vaglio critico, la difesa, con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 26 del citato d.lgs n. 159 del 2011, applicato nel caso senza considerare che le quote della AS RL e della OS RL, oggetto di ablazione, risulterebbe intestate al ricorrente sin dalla data di costituzione delle due società in questione (la più recente risale al 2012), così da apparire evidentemente estranee al perimento temporale considerato dalla citata disposizione normativa (due anni dalla proposta) nel legittimare la presunzione di legge ivi prevista. Né, del resto, risulterebbero addotti adeguati elementi fattuali a supporto della ritenuta fittizietà della intestazione delle dette quote, difetto argomentativo che nel caso finirebbe per assumere decisivo rilievo là dove si consideri l'integrale assenza di qualsivoglia valutazione sulla autonoma capacità reddituale del ricorrente, mai indagato per l'ipotesi di reato di cui all'art 512 bis cod. pen. rispetto agli investimenti veicolati nel partecipare alle dette società. Il tutto alla luce di una confisca adottata in assenza di adeguati indicazioni fattuali destinate a dare riscontro del nesso tra le condotte penali riferite al proposto e l'origine dei beni fatti oggetto di confisca, in contrasto con le indicazioni rese in materia dalla CEDU. 3.2. Con il secondo motivo si adduce violazione di legge con riguardo al profilo della correlazione temporale tra i momenti di espressione della pericolosità sociale del proposto e la data di acquisizione dei beni ablati;
l'erronea valutazione resa quanto al portato dell'attività imprenditoriale resa dalle due citate società, apoditticamente inserite dalla Corte del merito nel sistema illecito asseritamente configurato dal proposto, trascurando le difese del ricorrente dirette a rimarcare l'inconsistenza dell'assunto accusatorio sotteso alla proposta alla luce dei relativi sviluppi imprenditoriali;
il travisamento del dato probatorio valorizzato a sostegno della 3 ritenuta riferibilità sostanziale delle dette società al proposto, ritenuto esclusivo dominus delle due citate realtà imprenditoriali senza considerare l'assenza di effettivi atti di gestione riferibili ad TO OS e senza confrontarsi e superare le diverse chiavi di lettura suggerite dalla difesa del ricorrente sin dal primo grado di giudizio. 3.3. Con una memoria integrativa, la difesa ha ulteriormente ribadito la fondatezza dei due motivi di ricorso, precisando in particolare, con riguardo al secondo, l'autonomia della AS RL e della OS RL rispetto al contesto imprenditoriale di matrice illecita ascritto al proposto, confermato dalla assenza di verifiche, accertamenti e pendenze tributarie riferibili alle dette compagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso del proposto e quelli dei terzi interessati diversi da IO OS sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito;
parimenti è a dirsi quanto al ricorso di IO OS proposto nella qualità di legale rappresentante della AS RL e della OS RL ·quello l interposto da IO OS in proprio riposa, infine, su censure quantomeno infondate e merita in coerenza la reiezione. 2. Preliminarmente, va dichiara la inammissibilità sia dell'impugnazione proposta nell'interesse di MA IS nella qualità di legale rappresentante della FO RL e della società in accomandita semplice OS;
nonchè del ricorso proposto da IO OS quale rappresentante della AS RL e della OS RL. Siffatte posizioni processuali, infatti, risultano accomunate da un evidente vizio di legittimazione, che ne inficia pregiudizialmente le relative prospettazioni. Con riguardo alle dette realtà imprenditoriali, infatti, va rimarcato che la confisca in contestazione - e non poteva essere altrimenti- è caduta sulle singole partecipazioni sociali, comunque riferibili al proposto, pur se intestate ai diversi terzi interessati (tra i quali anche la IS e IO OS, chiamati anche a svolgere un ruolo gestionale e rappresentativo all'interno delle stesse). Per quanto il vincolo apposto in funzione dell'ablazione sia nel caso totalitario, si che lo stesso, finisce, di fatto, per riverberare i propri effetti, indirettamente, sui rispettivi patrimoni aziendali (in ragione di una sorta di traslazione sostanziale,.. ora avallata anche normativa mente .J giustificata dall'esigenza di garantire di immediatezza funzionale all'azione di prevenzione: si veda l'art. 24, comma l-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011), resta comunque ferma la distinzione che corre sul piano della soggettività giuridica tra le partecipazioni, oggetto dell'ablazione, che costituiscono il capitale dell'ente collettivo e quest'ultimo. Ne consegue che legittimati a contraddire rispetto alla misura reale, anche se di portato totalitario, restano sempre i soggetti intestatari delle singole partecipazioni (il proposto e gli eventuali terzi interessati), mai i legali rappresentati delle società il cui patrimonio finisce per restare coinvolto nell'azione di prevenzione quale effetto indiretto della integralità del vincolo 4 caduto sulle prime. 3. Sono parimenti inammissibili, anche se ragioni diverse, le censure proposte dai terzi interessati destinate ad attingere il decreto gravato in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo inerente alla pericolosità sociale di TO OS, anche con riguardo al profilo inerente alla necessaria correlazione temporale che deve correre tra momenti di espressione della detta pericolosità e quelli di acquisizione delle utilità oggetto dell'intervento in prevenzione. Tanto in linea con il prevalente orientamento espresso sul tema da questa Corte, che il Collegio ritiene di condividere, in forza del quale il terzo interessato può ritenersi legittimato a rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione (si veda tra le tante, Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Rv. 286058, punto 3 della motivazione, alle cui argomentazioni si rimanda anche in relazione alla disamina degli orientamenti contrari a quello qui privilegiato e alle ragioni che portano a disattendere tali diverse letture, con particolare riguardo al tema della correlazione temporale). La questione, peraltro, nel caso a mano assume concreto rilievo con esclusivo riferimento alla posizione di IO OS, che ha interposto un autonomo ricorso, giacché, per gli altri ricorrenti terzi interessati, a ben vedere, le contestazioni legate al requisito soggettivo risultano prospettate in modo unitario e indistinto all'interno della medesima impugnazione interposta nell'interesse del proposto, TO OS. Il difetto di legittimazione, dunque, per questi ultimi assume una valenza solo nominale, giacché i relativi rilievi andranno comunque esaminati nel merito per l'assorbente legittimazione sul punto del proposto, nel cui interesse risultano indistintamente proposti. 4. Venendo al tema della pericolosità sociale, la lettura delle due decisioni di merito, sul punto conformi, consente di evidenziare che nel caso il relativo giudizio è stato in primo luogo ancorato alla presenza di più sentenze (esattamente tre) di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., rese ai danni del proposto per diversi illeciti di matrice tributaria realizzati tra il 2003 e il 2011. Per gli anni successivi e sino ad ambiti temporali immediatamente precedenti alla proposta, la valutazione dei giudici del merito ha trovato ulteriore e decisivo conforto nelle emergenze fattuali che hanno portato alla iscrizione nel registro indagati di TO OS per nuove condotte illecite per truffa aggravata ex art 640-bis cod. pen. e 316-ter cod. pen con particolare riguardo a frodi commesse nell'esecuzione fittizia di lavori ammessi a godere dei bonus di matrice edilizia previsti dalla normativa di settore (si veda il decreto di primo grado, richiamato da quello impugnato alla pagina 14) nonché ulteriori illeciti di matrice tributaria (in particolare fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta). 4.1. Né è emerso un quadro di marcata ripetitività di condotte illecite di matrice lucro- genetica, ribadite in termini di significativa continuità (perché estese per quasi un ventennio) e 5 realizzate grazie ad un sistema strutturato in forza di ramificate realtà imprenditoriali, fittiziamente riferibili a terzi ma sempre riconducibili al proposto, tutte strumentalmente funzionali a cooperare unitariamente in direzione dì comuni obiettivi illeciti, in particolare grazie alla realizzazione di proventi indebiti essenzialmente determinati dagli ingenti risparmi
3. OS IN nato a [...] il [...] 4. Di RA FR, nata a [...] il [...] 5. BR AN, nato in [...] 1'8 novembre 1968 6. OS IO, nato a [...] il [...], anche nella qualità di legale rappresentante della AS Srl e di OS RL. avverso il decreto della Corte di appello di Milano dell'l l gennaio 2024 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO l l.Con il decreto descritto in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la confisca di prevenzione adottata dal Tribunale locale ai danni di TO OS, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. l, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011; confisca caduta su diverse utilità (beni immobili, imprese individuali, partecipazioni sociali totalitarie e relativo patrimonio aziendale, beni mobili registrati, gioielli, saldi attivi di prodotti bancari e assicurativi), riscontrate nella titolarità del proposto o nella sua materiale disponibilità, seppur formalmente intestate a soggetti terzi. 2.Con la difesa dell'avvocato Giovambattista Colombo hanno interposto ricorso il proposto, anche nella sua qualità di legale rappresentante della Edil 75 sas e della Edìl 79 sas;
nonché i terzi interessati EL IS, (anche nella qualità di legale rappresentante della FO RL e della OS sas), IN OS, FR Di RA, AN BR. 2.1. Con i primi due motivi di ricorso, si contesta il giudizio di pericolosità sociale perché reso facendo leva : su condanne a pena sospesa, in violazione del disposto di cui all'art. 166 cod. pen.; su emergenze in fatto legate ad un procedimento penale archiviato, peraltro valorizzando intercettazioni non utilizzabili in assenza della allegazione dei relativi atti autorizzativi resi in quel procedimento;
sulla riscontrata sussistenza dì indagini in corso nei confronti del proposto, avviate esclusivamente in esito alla trasmissione degli atti operata dallo stesso Tribunale della prevenzione in esito al primo sequestro applicato ai danni del ricorrente ma non sfociate in alcuna verifica giudiziale, anche solo cautelare. 2.2. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in riferimento all'art 603 cod. proc. pen. perché con motivazione apodittica la Corte del merito, pur acquisendo la consulenza tecnica allegata dalla difesa diretta a mettere in evidenza la liceità della situazione patrimoniale facente capo al proposto e alla sua ex coniuge, EL IS, facendo luce sul quadro perequativo riferibile al proposto e ai terzi interessati alla data delle acquisizioni oggetto di ablazione, del tutto apoditticamente avrebbe pretermesso di approfondire ulteriormente l'istruttoria, escutendo il consulente di parte e disponendo una perizia diretta a verificare le causali sottese agli accrescimenti patrimoniali della IS negli anni dal 2006 al 2022. 2.3. Con il quarto motivo, anche in considerazione delle valutazioni rese da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 8052 del 23/2/2024, la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art 24 del d.lgs n. 159 del 2024 per aver ritenuto non computabili i redditi sottratti al fisco nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014 (data della pronuncia della sentenza PA delle sezioni unite di questa Corte) e il 19 novembre 2017, momento di entrata in vigore dell'attuale disposto della norma citata così come modificata in forza della legge 161 del 2017. 2.4. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa, sempre sotto il versante di asserite violazioni di legge, evidenzia che il profitto illecito correlato ai reati fiscali ascritti al proposto e posto a fondamento del giudizio di pericolosità sociale sarebbe stato determinato sulla base di mere presunzioni tributarie ex artt. 31 e 32 DPR n. 600/73 e 51 DPR 633/27 (quanto agli accertamenti resi per la violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000) o in relazione a violazioni tributarie ( ex art 8 e 10 del citato decreto) di per se stesse non generatrici di alcun profitto illecito. Aspetto 2 ~ ~ ~ ·~ u ejj ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o & u ~ o o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u ·~ "'C ~ t:: o u questo, quello della distanza logico giuridica tra il profitto rimarcato a sostegno della confisca e quello effettivamente concretante il risparmio di imposta conseguente alle condotte illecite del OS, puntualizzato dalla consulenza tecnica allegata nel corso del giudizio di appello ma integralmente pretermesso dalla Corte del merito. 2.5. Nell'interesse dei suddetti ricorrenti, sempre a firma dell'avvocato Colombo, sono stati depositati motivi nuovi con i quali si ribadisce la fondatezza delle prime tre doglianze prospettate con il ricorso originario. 2.6. Altri motivi nuovi motivi, ma solo nell'interesse del proposto, sono stati depositati dall'avvocato AN Staniscia, con i quali si adduce violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi della misura, di matrice soggettiva e oggettiva, quanto ai beni ablati acquisti successivamente al 2011. 3. Ricorso proposto nell'interesse IO OS, anche nella sua qualità di legale rappresentante della AS RL e della OS RL. 3.1. Dopo una premessa metodologica diretta a rappresentare la mera apparenza della motivazione resa dalla Corte di appello nel rispondere ai motivi sollevati con il gravame, atteso che la gran parte dell'argomentare sotteso alla decisione impugnata si sostanzierebbe nella pedissequa trascrizione dei contenuti propri del decreto appellato, ribaditi senza operarne un effettivo vaglio critico, la difesa, con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 26 del citato d.lgs n. 159 del 2011, applicato nel caso senza considerare che le quote della AS RL e della OS RL, oggetto di ablazione, risulterebbe intestate al ricorrente sin dalla data di costituzione delle due società in questione (la più recente risale al 2012), così da apparire evidentemente estranee al perimento temporale considerato dalla citata disposizione normativa (due anni dalla proposta) nel legittimare la presunzione di legge ivi prevista. Né, del resto, risulterebbero addotti adeguati elementi fattuali a supporto della ritenuta fittizietà della intestazione delle dette quote, difetto argomentativo che nel caso finirebbe per assumere decisivo rilievo là dove si consideri l'integrale assenza di qualsivoglia valutazione sulla autonoma capacità reddituale del ricorrente, mai indagato per l'ipotesi di reato di cui all'art 512 bis cod. pen. rispetto agli investimenti veicolati nel partecipare alle dette società. Il tutto alla luce di una confisca adottata in assenza di adeguati indicazioni fattuali destinate a dare riscontro del nesso tra le condotte penali riferite al proposto e l'origine dei beni fatti oggetto di confisca, in contrasto con le indicazioni rese in materia dalla CEDU. 3.2. Con il secondo motivo si adduce violazione di legge con riguardo al profilo della correlazione temporale tra i momenti di espressione della pericolosità sociale del proposto e la data di acquisizione dei beni ablati;
l'erronea valutazione resa quanto al portato dell'attività imprenditoriale resa dalle due citate società, apoditticamente inserite dalla Corte del merito nel sistema illecito asseritamente configurato dal proposto, trascurando le difese del ricorrente dirette a rimarcare l'inconsistenza dell'assunto accusatorio sotteso alla proposta alla luce dei relativi sviluppi imprenditoriali;
il travisamento del dato probatorio valorizzato a sostegno della 3 ritenuta riferibilità sostanziale delle dette società al proposto, ritenuto esclusivo dominus delle due citate realtà imprenditoriali senza considerare l'assenza di effettivi atti di gestione riferibili ad TO OS e senza confrontarsi e superare le diverse chiavi di lettura suggerite dalla difesa del ricorrente sin dal primo grado di giudizio. 3.3. Con una memoria integrativa, la difesa ha ulteriormente ribadito la fondatezza dei due motivi di ricorso, precisando in particolare, con riguardo al secondo, l'autonomia della AS RL e della OS RL rispetto al contesto imprenditoriale di matrice illecita ascritto al proposto, confermato dalla assenza di verifiche, accertamenti e pendenze tributarie riferibili alle dette compagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso del proposto e quelli dei terzi interessati diversi da IO OS sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito;
parimenti è a dirsi quanto al ricorso di IO OS proposto nella qualità di legale rappresentante della AS RL e della OS RL ·quello l interposto da IO OS in proprio riposa, infine, su censure quantomeno infondate e merita in coerenza la reiezione. 2. Preliminarmente, va dichiara la inammissibilità sia dell'impugnazione proposta nell'interesse di MA IS nella qualità di legale rappresentante della FO RL e della società in accomandita semplice OS;
nonchè del ricorso proposto da IO OS quale rappresentante della AS RL e della OS RL. Siffatte posizioni processuali, infatti, risultano accomunate da un evidente vizio di legittimazione, che ne inficia pregiudizialmente le relative prospettazioni. Con riguardo alle dette realtà imprenditoriali, infatti, va rimarcato che la confisca in contestazione - e non poteva essere altrimenti- è caduta sulle singole partecipazioni sociali, comunque riferibili al proposto, pur se intestate ai diversi terzi interessati (tra i quali anche la IS e IO OS, chiamati anche a svolgere un ruolo gestionale e rappresentativo all'interno delle stesse). Per quanto il vincolo apposto in funzione dell'ablazione sia nel caso totalitario, si che lo stesso, finisce, di fatto, per riverberare i propri effetti, indirettamente, sui rispettivi patrimoni aziendali (in ragione di una sorta di traslazione sostanziale,.. ora avallata anche normativa mente .J giustificata dall'esigenza di garantire di immediatezza funzionale all'azione di prevenzione: si veda l'art. 24, comma l-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011), resta comunque ferma la distinzione che corre sul piano della soggettività giuridica tra le partecipazioni, oggetto dell'ablazione, che costituiscono il capitale dell'ente collettivo e quest'ultimo. Ne consegue che legittimati a contraddire rispetto alla misura reale, anche se di portato totalitario, restano sempre i soggetti intestatari delle singole partecipazioni (il proposto e gli eventuali terzi interessati), mai i legali rappresentati delle società il cui patrimonio finisce per restare coinvolto nell'azione di prevenzione quale effetto indiretto della integralità del vincolo 4 caduto sulle prime. 3. Sono parimenti inammissibili, anche se ragioni diverse, le censure proposte dai terzi interessati destinate ad attingere il decreto gravato in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo inerente alla pericolosità sociale di TO OS, anche con riguardo al profilo inerente alla necessaria correlazione temporale che deve correre tra momenti di espressione della detta pericolosità e quelli di acquisizione delle utilità oggetto dell'intervento in prevenzione. Tanto in linea con il prevalente orientamento espresso sul tema da questa Corte, che il Collegio ritiene di condividere, in forza del quale il terzo interessato può ritenersi legittimato a rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione (si veda tra le tante, Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Rv. 286058, punto 3 della motivazione, alle cui argomentazioni si rimanda anche in relazione alla disamina degli orientamenti contrari a quello qui privilegiato e alle ragioni che portano a disattendere tali diverse letture, con particolare riguardo al tema della correlazione temporale). La questione, peraltro, nel caso a mano assume concreto rilievo con esclusivo riferimento alla posizione di IO OS, che ha interposto un autonomo ricorso, giacché, per gli altri ricorrenti terzi interessati, a ben vedere, le contestazioni legate al requisito soggettivo risultano prospettate in modo unitario e indistinto all'interno della medesima impugnazione interposta nell'interesse del proposto, TO OS. Il difetto di legittimazione, dunque, per questi ultimi assume una valenza solo nominale, giacché i relativi rilievi andranno comunque esaminati nel merito per l'assorbente legittimazione sul punto del proposto, nel cui interesse risultano indistintamente proposti. 4. Venendo al tema della pericolosità sociale, la lettura delle due decisioni di merito, sul punto conformi, consente di evidenziare che nel caso il relativo giudizio è stato in primo luogo ancorato alla presenza di più sentenze (esattamente tre) di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., rese ai danni del proposto per diversi illeciti di matrice tributaria realizzati tra il 2003 e il 2011. Per gli anni successivi e sino ad ambiti temporali immediatamente precedenti alla proposta, la valutazione dei giudici del merito ha trovato ulteriore e decisivo conforto nelle emergenze fattuali che hanno portato alla iscrizione nel registro indagati di TO OS per nuove condotte illecite per truffa aggravata ex art 640-bis cod. pen. e 316-ter cod. pen con particolare riguardo a frodi commesse nell'esecuzione fittizia di lavori ammessi a godere dei bonus di matrice edilizia previsti dalla normativa di settore (si veda il decreto di primo grado, richiamato da quello impugnato alla pagina 14) nonché ulteriori illeciti di matrice tributaria (in particolare fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta). 4.1. Né è emerso un quadro di marcata ripetitività di condotte illecite di matrice lucro- genetica, ribadite in termini di significativa continuità (perché estese per quasi un ventennio) e 5 realizzate grazie ad un sistema strutturato in forza di ramificate realtà imprenditoriali, fittiziamente riferibili a terzi ma sempre riconducibili al proposto, tutte strumentalmente funzionali a cooperare unitariamente in direzione dì comuni obiettivi illeciti, in particolare grazie alla realizzazione di proventi indebiti essenzialmente determinati dagli ingenti risparmi