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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria
Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 23510/2023,
, rappresentato e difeso dall'avv. promossa da Parte_1
Todisco Arnaldo;
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Canale;
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, . P_
nonché contro
Controparte_3
Partita IVA: P.IVA 1 - in persona del legale.
[...]
ro - tempor
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'invalidità degli avvisi addebito n°37120180002473092000,di n°37120180017389989000, n°37120190003503254000,
n°37120190010247269000, n°37120190010247168000,
n°37120190014887969000, posti a fondamento dell'intimazione di pagamento per omessa notifica secondo modalità di legge;
e per l' effetto dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento notificata in data 24.11.2023, limitatamente agli avvisi nulli, dichiararsi la responsabilità dei resistenti per aver azionato illegittimo procedimento. Esponeva che in data 23.11.2023 | Controparte_1 gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
07120239035368625000, ex art. 50 dpr 602/73, con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 18.987,88 . Evidenziava che tale atto, era in parte correlato al mancato pagamento dei seguenti avvisi di addebito:
• Avviso di addebito n° 37120180002473092000, presuntivamente notificato in data 28/06/2018, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, relativi all' anno 2017-2018, dell'ente CP 2 - Sede di Napoli per importo pari a euro 2.748,67;
• Avviso di addebito n° 37120180017389989000, presuntivamente notificato in data 08/01/2019, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, relativi all'anno 2017-2018 dell'ente P_ - Sede di
Napoli per importo pari a euro 1.337,54;
• Avviso di addebito n° 37120190003503254000, presuntivamente notificato in data 23/07/2019, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme CP_4 e spese di notifica, relativi all' anno 2018-2019, dell'ente P_ - Sede di Napoli per importo pari a euro 2.634,60;
• Avviso di addebito n° 37120190010247168000, presuntivamente notificato in data 08/08/2019, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, relativi alle annualità 2015-2019, dell'ente P_ -
Sede di Napoli per importo pari a euro 3.893,61;
• Avviso di addebito по 37120190010247269000, presuntivamente notificato in data 08/08/2019, ad oggetto. l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica , relativi alle annualità 2013-2014-2019, dell'ente
P_ - Sede di Napoli per importo pari a euro 5.812,60; addebito n°o di 37120190014887969000, presuntivamente notificato in data 05/12/2019, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, relativi all' anno 2018-2019, dell'ente P_ - Sede di Napoli per importo pari a euro 2.560,86.
Deduceva, dunque, che tali avvisi di addebito, posti in parte a fondamento dell'intimazione impugnata, non gli erano mai stati notificati dall' P_ e che le somme ivi iscritte erano prescritte. In data 3.9.2024, I| Controparte_1 ritualmente costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione. seppur ritualmente citate, non si L P_ e l' Controparte_5
C ivano 0.
L'opposizione è fondata. e pertanto deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_3 poiché la cessione e cartolarizzazione dei ' crediti P_ non ha ad oggetto i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006. Dunque i crediti oggetto della presente disamina non rientrano nell'arco temporale previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre
1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
Occorre precisare ulteriormente che in materia di opposizioni intimazioni di pagamento dellavverso Controparte_1 la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] ' sussistere, da sola o,eventualmente, unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. (Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Invece, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere l'inesistenza della pretesa creditoria per mancata notifical degli atti presupposti;
dunque, in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all' ente impositore ovvero all P_ .
Deve, dunque, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_1
Nel merito, occorre precisare che dai documenti versati in atto dalle parti non emerge nessuna prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito evidenziati, posti a fondamento della intimazione impugnata, in quanto atti ad essa presupposti. L P_, infatti, su cui ex art. 2697 c.c. grava l'onere della prova, non costituendosi nel presente giudizio non ha fornito alcuna prova in merito alla notifica degli atti presupposti.
Dunque, l'intimazione impugnata deve essere annullata, attesa la mancanza della prova della notifica degli atti presupposti, rilevante per consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario della sanzione.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale collegato, poiché "affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa." ( sent. Cassazione Sez.un., n. 5791/2008)
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non sussistenza dei presupposti individuati dall CP_6 per l'emissione della censurata intimazione in relazione agli avvisi di addebito evidenziati,
l'opposizione va dunque accolta.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie l'opposizione;
-Annulla l'intimazione di pagamento n. 07120239035368625000, notificata in data 23/11/2023 dall Controparte_1 relativamente agli avvisi di add '
n°37120180017389989000, n°37120190003503254000,
n°37120190010247168000, n°37120190010247269000,
n°37120190014887969000;
- Condanna altresì l' P_ al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data1/7/2025.
Il giudice.
Dott.ssa Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria
Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 23510/2023,
, rappresentato e difeso dall'avv. promossa da Parte_1
Todisco Arnaldo;
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Canale;
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, . P_
nonché contro
Controparte_3
Partita IVA: P.IVA 1 - in persona del legale.
[...]
ro - tempor
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'invalidità degli avvisi addebito n°37120180002473092000,di n°37120180017389989000, n°37120190003503254000,
n°37120190010247269000, n°37120190010247168000,
n°37120190014887969000, posti a fondamento dell'intimazione di pagamento per omessa notifica secondo modalità di legge;
e per l' effetto dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento notificata in data 24.11.2023, limitatamente agli avvisi nulli, dichiararsi la responsabilità dei resistenti per aver azionato illegittimo procedimento. Esponeva che in data 23.11.2023 | Controparte_1 gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
07120239035368625000, ex art. 50 dpr 602/73, con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 18.987,88 . Evidenziava che tale atto, era in parte correlato al mancato pagamento dei seguenti avvisi di addebito:
• Avviso di addebito n° 37120180002473092000, presuntivamente notificato in data 28/06/2018, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, relativi all' anno 2017-2018, dell'ente CP 2 - Sede di Napoli per importo pari a euro 2.748,67;
• Avviso di addebito n° 37120180017389989000, presuntivamente notificato in data 08/01/2019, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, relativi all'anno 2017-2018 dell'ente P_ - Sede di
Napoli per importo pari a euro 1.337,54;
• Avviso di addebito n° 37120190003503254000, presuntivamente notificato in data 23/07/2019, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme CP_4 e spese di notifica, relativi all' anno 2018-2019, dell'ente P_ - Sede di Napoli per importo pari a euro 2.634,60;
• Avviso di addebito n° 37120190010247168000, presuntivamente notificato in data 08/08/2019, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, relativi alle annualità 2015-2019, dell'ente P_ -
Sede di Napoli per importo pari a euro 3.893,61;
• Avviso di addebito по 37120190010247269000, presuntivamente notificato in data 08/08/2019, ad oggetto. l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica , relativi alle annualità 2013-2014-2019, dell'ente
P_ - Sede di Napoli per importo pari a euro 5.812,60; addebito n°o di 37120190014887969000, presuntivamente notificato in data 05/12/2019, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S., somme aggiuntive e spese di notifica, relativi all' anno 2018-2019, dell'ente P_ - Sede di Napoli per importo pari a euro 2.560,86.
Deduceva, dunque, che tali avvisi di addebito, posti in parte a fondamento dell'intimazione impugnata, non gli erano mai stati notificati dall' P_ e che le somme ivi iscritte erano prescritte. In data 3.9.2024, I| Controparte_1 ritualmente costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione. seppur ritualmente citate, non si L P_ e l' Controparte_5
C ivano 0.
L'opposizione è fondata. e pertanto deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_3 poiché la cessione e cartolarizzazione dei ' crediti P_ non ha ad oggetto i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006. Dunque i crediti oggetto della presente disamina non rientrano nell'arco temporale previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre
1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
Occorre precisare ulteriormente che in materia di opposizioni intimazioni di pagamento dellavverso Controparte_1 la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] ' sussistere, da sola o,eventualmente, unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. (Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Invece, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere l'inesistenza della pretesa creditoria per mancata notifical degli atti presupposti;
dunque, in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all' ente impositore ovvero all P_ .
Deve, dunque, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_1
Nel merito, occorre precisare che dai documenti versati in atto dalle parti non emerge nessuna prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito evidenziati, posti a fondamento della intimazione impugnata, in quanto atti ad essa presupposti. L P_, infatti, su cui ex art. 2697 c.c. grava l'onere della prova, non costituendosi nel presente giudizio non ha fornito alcuna prova in merito alla notifica degli atti presupposti.
Dunque, l'intimazione impugnata deve essere annullata, attesa la mancanza della prova della notifica degli atti presupposti, rilevante per consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario della sanzione.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale collegato, poiché "affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa." ( sent. Cassazione Sez.un., n. 5791/2008)
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non sussistenza dei presupposti individuati dall CP_6 per l'emissione della censurata intimazione in relazione agli avvisi di addebito evidenziati,
l'opposizione va dunque accolta.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie l'opposizione;
-Annulla l'intimazione di pagamento n. 07120239035368625000, notificata in data 23/11/2023 dall Controparte_1 relativamente agli avvisi di add '
n°37120180017389989000, n°37120190003503254000,
n°37120190010247168000, n°37120190010247269000,
n°37120190014887969000;
- Condanna altresì l' P_ al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data1/7/2025.
Il giudice.
Dott.ssa Maria Lucantonio