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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 28.01.2025 , svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. MESSINA
[...]
MAURIZIO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, Controparte_2
, deduceva che: Parte_2
il proprio figlio, , era titolare dal 2021 di un assegno di accompagnamento, Parte_2 riconosciuto dal Tribunale di Campobasso nell'ambito del procedimento per A.T.P. rubricato al n. 484/21 R.G.; relativamente alla suddetta prestazione assistenziale (n. 0044-
190007050945), l di Campobasso le comunicava, con lett. racc. a.r. del 7.09.2023, CP_1
l'accertamento di un indebito pensionistico pari ad euro 7.889,40 per il periodo compreso dal
1.7.2022 al 30.09.2023, con motivazione del tutto carente (“E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”); con successive lett. racc. a.r. del 13.09.2023 e CP_ del 12.10.2023, l rideterminava l'importo dovuto in favore del minore in euro 324,24 mensili, riconoscendo contestualmente un credito di euro 648,48, trattenuto in acconto a titolo di recupero dell'indebito; dalla lettura della menzionata delibera, ella apprendeva che l'indebito assistenziale derivava dalla presentazione, in data 16.06.2022, di una successiva domanda di “indennità di frequenza” in favore del figlio, incompatibile con il suddetto assegno di accompagnamento.
CP_ Sosteneva che il provvedimento dell' contenente la pretesa di ripetizione delle somme pagate a titolo di assegno di accompagnamento era nullo per carenza di motivazione, con
CP_ conseguente lesione del diritto di difesa, anche perché l' , non avendo fornito alcuna chiara motivazione, non aveva consentito alla ricorrente di esercitare entro i termini di legge il diritto di opzione previsto dall'art 3 della l. n. 289/90 tra le due diverse prestazioni CP_ assistenziali, per cui appariva vessatoria la decisione dell' di abrogare la prestazione assistenziale più favorevole dell'indennità di accompagnamento, senza aver dapprima pienamente informato e dato modo alla parte di esercitare il diritto di opzione.
Precisava, in ogni caso, che con il presente ricorso intendeva impugnare la sola pretesa
CP_ dell' di ripetizione delle somme e non anche la revoca dell'indennità di accompagnamento, questione superata, atteso il riconoscimento in favore del bambino dell'indennità di cieco assoluto.
Deduceva la violazione delle norme procedurali concernenti la revoca della prestazione assistenziale, evidenziando che l'art. 3 della l. n. 289/90, contenente modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento, imponeva espressamente all'Ente erogatore l'obbligo di
“non concedere” l'indennità mensile di frequenza qualora lo stesso minore già beneficiasse dell'indennità di accompagnamento (“L'Indennità' mensile di frequenza è incompatibile con
pagina 2 di 6 qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già' beneficiano dell'indennità di accompagnamento…”), per cui la domanda di frequenza avrebbe dovuto essere valutata inammissibile. Sosteneva, quindi, la totale infondatezza del contestato indebito, vista l'incompatibilità tra le due prestazioni economiche.
Aggiungeva che le due prestazioni assistenziali tra loro incompatibili non erano state mai
CP_ neppure erogate contemporaneamente dall' , per cui non vi era stata alcuna sovrapposizione o duplicazione di pagamenti tale da giustificare il contestato indebito.
Rilevava l'irripetibilità delle somme percepite per assenza del dolo;
sosteneva che la domanda di indennità di frequenza risultava essere stata avviata in modo non pienamente
CP_ consapevole da parte della ricorrente e chiedeva, quindi, di ordinarsi all' la produzione della domanda e dell'intero fascicolo amministrativo. Evidenziava anche la violazione delle CP_ modalità di recupero dell'indebito da parte dell' , non essendo state rispettate le norme sulla ripetizione dell'indebito.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della CP_ somma di € 7.889,40 avanzata dall' ; di accertare e dichiarare l'irrepetibilità dei ratei di indennità di accompagnamento erogati dal 1.7.2022 al 30.09.2023 e di annullare il relativo
CP_ provvedimento restitutorio;
di condannare l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Si costituiva l , evidenziando che l'indebito oggetto di richiesta del 07/09/2023 per € CP_1
7.889,40 era riferito alla pensione cat. INVCIV n.0044-190007050945 (indennità di accompagnamento per il minore) per il periodo 01/07/2022 – 30/09/2023, come si evinceva anche dalle successive comunicazioni del 13/09/2023 e del 12/10/2023 di riliquidazione dell'indennità di frequenza in luogo dell'indennità di accompagnamento, non più spettante a seguito di visita di revisione, con compensazione della somma riliquidata di € 648,48 in detrazione da quella maggiore dovuta per l'indebito maturato.
Osservava che l'indebito si era determinato per motivi sanitari a seguito di visita di revisione e conseguente accertata riduzione della prestazione spettante al minore e che, pertanto, le somme indebitamente percepite erano ripetibili ex art. 37, comma 8, della L. n.448/98.
Nello specifico, l'indebito era riferito a prestazione assistenziale, vale a dire l'indennità di accompagnamento per minore, che era stata revocata in seguito alla visita medica del
02/09/2022 per l'accertata sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, con contestuale accertata sussistenza del requisito sanitario della sola indennità di frequenza (come da verbale sanitario del 02/09/2022); invero, il minore, già titolare di indennità di pagina 3 di 6 accompagnamento dal 2021 perché riconosciuto “MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) - indennità di accompagnamento”, in data 02/09/2022 veniva sottoposto a visita e riconosciuto
“MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) - indennità di frequenza”.
All'esito della visita del 02/09/2022, la competente Commissione sanitaria escludeva, quindi, il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e riconosceva la sussistenza del solo requisito sanitario per l'indennità di frequenza.
Il verbale sanitario è stato puntualmente notificato alla sig.ra quale Parte_1
esercente la potestà sul minore, con nota raccomandata A.R. del 03/09/2022, regolarmente ricevuta il 16/09/2022.
Pertanto, la revoca della prestazione era conseguita all'accertata insussistenza del requisito sanitario, di cui la ricorrente era perfettamente a conoscenza;
la prestazione era quindi ripetibile “dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari”, non rilevando assolutamente la mancata sospensione dell'erogazione.
Quanto, poi, all'asserita carenza di motivazione, rilevava che la comunicazione di indebito era stata preceduta dalla notifica del verbale sanitario di mancata conferma dell'indennità di accompagnamento per il minore con previsione della sola indennità di frequenza, onde la ricorrente era perfettamente a conoscenza delle ragioni dell'indebito; osservava che la comunicazione di indebito del 07/09/2023 conteneva comunque la motivazione che aveva dato luogo all'indebito, presente anche provvedimento di riliquidazione trasmesso in pari data.
Anche la compensazione del maggiore importo indebitamente percepito da parte ricorrente (€
7.889,40) con la minor somma liquidata per l'indennità di frequenza (€ 648,48) era del tutto lecita, trattandosi di credito/debito per somme di denaro certe, liquide ed esigibili, per cui operava la compensazione legale ex art. 1243 c.c.
L' insisteva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
________
Non risultano fondate le censure con cui parte ricorrente sostiene la nullità del provvedimento dell' per difetto di motivazione. CP_1
pagina 4 di 6 Il giudice del lavoro non è, infatti, il giudice dell'atto ma del merito, ed è dunque chiamato a decidere non già sui vizi formali dell'atto amministrativo bensì a vagliare la fondatezza o meno della pretesa con esso fatta valere.
Tanto più ove si consideri che l aveva, in ogni caso, succintamente indicato -nel CP_1
provvedimento del 7.09.2023- il motivo del recupero, evincibile anche in ragione dei successivi provvedimenti del 13/09/2023 e del 12/10/2023 di riliquidazione dell'indennità di frequenza in luogo dell'indennità di accompagnamento, nonché del provvedimento del
1.03.2024 (cfr. all.7 del ricorso introduttivo); peraltro, la ricorrente aveva già ricevuto la notifica del verbale sanitario con cui non era stata confermata l'indennità di accompagnamento per il minore ed era stata riconosciuta la sola indennità di frequenza, per cui era a conoscenza delle ragioni dell'indebito.
Quanto agli altri profili sollevati, si segnala che in materia di indebito assistenziale derivante dalla sopravvenuta assenza del requisito sanitario la S.C. ha chiarito che
"l'indebito assistenziale che si è determinato per il venire meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito del detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento"
(cfr. Cass. n. 24180 del 2022).
La S.C. richiama il principio per cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
pagina 5 di 6 Applicando i principi indicati al caso di specie, può affermarsi che:
è documentato che con verbale del 02/09/2022 la competente Commissione sanitaria riconosceva in favore di la sussistenza del solo requisito sanitario per Parte_2
l'indennità di frequenza;
tale verbale era stato notificato alla madre del minore, sig.ra quale Parte_1
esercente la responsabilità sul minore, con nota raccomandata A.R. del 03/09/2022, regolarmente ricevuta il 16/09/2022; tale verbale non è stato impugnato, con la conseguenza che è divenuto definitivo.
CP_ Di conseguenza, la richiesta di restituzione dell'indebito fatta dall' è legittima a partire dalla mensilità di settembre 2022 inclusa in poi, dovendosi, invece, ritenere non dovuta la ripetizione delle mensilità di luglio 2022 e di agosto 2022.
Risulta del pari ammissibile l'avvenuta compensazione operata dall' , nella ricorrenza dei CP_1
presupposti di legge.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, valutata la acclarata irripetibilità di due mensilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)dichiara irripetibili le somme relative all'indebito maturato per i mesi di luglio 2022 ed agosto
2022, rigettando per il resto il ricorso e, di conseguenza, confermando -per la parte residua- la legittimità del recupero operato dall' ; CP_1
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 6 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 28.01.2025 , svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. MESSINA
[...]
MAURIZIO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, Controparte_2
, deduceva che: Parte_2
il proprio figlio, , era titolare dal 2021 di un assegno di accompagnamento, Parte_2 riconosciuto dal Tribunale di Campobasso nell'ambito del procedimento per A.T.P. rubricato al n. 484/21 R.G.; relativamente alla suddetta prestazione assistenziale (n. 0044-
190007050945), l di Campobasso le comunicava, con lett. racc. a.r. del 7.09.2023, CP_1
l'accertamento di un indebito pensionistico pari ad euro 7.889,40 per il periodo compreso dal
1.7.2022 al 30.09.2023, con motivazione del tutto carente (“E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”); con successive lett. racc. a.r. del 13.09.2023 e CP_ del 12.10.2023, l rideterminava l'importo dovuto in favore del minore in euro 324,24 mensili, riconoscendo contestualmente un credito di euro 648,48, trattenuto in acconto a titolo di recupero dell'indebito; dalla lettura della menzionata delibera, ella apprendeva che l'indebito assistenziale derivava dalla presentazione, in data 16.06.2022, di una successiva domanda di “indennità di frequenza” in favore del figlio, incompatibile con il suddetto assegno di accompagnamento.
CP_ Sosteneva che il provvedimento dell' contenente la pretesa di ripetizione delle somme pagate a titolo di assegno di accompagnamento era nullo per carenza di motivazione, con
CP_ conseguente lesione del diritto di difesa, anche perché l' , non avendo fornito alcuna chiara motivazione, non aveva consentito alla ricorrente di esercitare entro i termini di legge il diritto di opzione previsto dall'art 3 della l. n. 289/90 tra le due diverse prestazioni CP_ assistenziali, per cui appariva vessatoria la decisione dell' di abrogare la prestazione assistenziale più favorevole dell'indennità di accompagnamento, senza aver dapprima pienamente informato e dato modo alla parte di esercitare il diritto di opzione.
Precisava, in ogni caso, che con il presente ricorso intendeva impugnare la sola pretesa
CP_ dell' di ripetizione delle somme e non anche la revoca dell'indennità di accompagnamento, questione superata, atteso il riconoscimento in favore del bambino dell'indennità di cieco assoluto.
Deduceva la violazione delle norme procedurali concernenti la revoca della prestazione assistenziale, evidenziando che l'art. 3 della l. n. 289/90, contenente modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento, imponeva espressamente all'Ente erogatore l'obbligo di
“non concedere” l'indennità mensile di frequenza qualora lo stesso minore già beneficiasse dell'indennità di accompagnamento (“L'Indennità' mensile di frequenza è incompatibile con
pagina 2 di 6 qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già' beneficiano dell'indennità di accompagnamento…”), per cui la domanda di frequenza avrebbe dovuto essere valutata inammissibile. Sosteneva, quindi, la totale infondatezza del contestato indebito, vista l'incompatibilità tra le due prestazioni economiche.
Aggiungeva che le due prestazioni assistenziali tra loro incompatibili non erano state mai
CP_ neppure erogate contemporaneamente dall' , per cui non vi era stata alcuna sovrapposizione o duplicazione di pagamenti tale da giustificare il contestato indebito.
Rilevava l'irripetibilità delle somme percepite per assenza del dolo;
sosteneva che la domanda di indennità di frequenza risultava essere stata avviata in modo non pienamente
CP_ consapevole da parte della ricorrente e chiedeva, quindi, di ordinarsi all' la produzione della domanda e dell'intero fascicolo amministrativo. Evidenziava anche la violazione delle CP_ modalità di recupero dell'indebito da parte dell' , non essendo state rispettate le norme sulla ripetizione dell'indebito.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della CP_ somma di € 7.889,40 avanzata dall' ; di accertare e dichiarare l'irrepetibilità dei ratei di indennità di accompagnamento erogati dal 1.7.2022 al 30.09.2023 e di annullare il relativo
CP_ provvedimento restitutorio;
di condannare l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Si costituiva l , evidenziando che l'indebito oggetto di richiesta del 07/09/2023 per € CP_1
7.889,40 era riferito alla pensione cat. INVCIV n.0044-190007050945 (indennità di accompagnamento per il minore) per il periodo 01/07/2022 – 30/09/2023, come si evinceva anche dalle successive comunicazioni del 13/09/2023 e del 12/10/2023 di riliquidazione dell'indennità di frequenza in luogo dell'indennità di accompagnamento, non più spettante a seguito di visita di revisione, con compensazione della somma riliquidata di € 648,48 in detrazione da quella maggiore dovuta per l'indebito maturato.
Osservava che l'indebito si era determinato per motivi sanitari a seguito di visita di revisione e conseguente accertata riduzione della prestazione spettante al minore e che, pertanto, le somme indebitamente percepite erano ripetibili ex art. 37, comma 8, della L. n.448/98.
Nello specifico, l'indebito era riferito a prestazione assistenziale, vale a dire l'indennità di accompagnamento per minore, che era stata revocata in seguito alla visita medica del
02/09/2022 per l'accertata sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, con contestuale accertata sussistenza del requisito sanitario della sola indennità di frequenza (come da verbale sanitario del 02/09/2022); invero, il minore, già titolare di indennità di pagina 3 di 6 accompagnamento dal 2021 perché riconosciuto “MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) - indennità di accompagnamento”, in data 02/09/2022 veniva sottoposto a visita e riconosciuto
“MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) - indennità di frequenza”.
All'esito della visita del 02/09/2022, la competente Commissione sanitaria escludeva, quindi, il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e riconosceva la sussistenza del solo requisito sanitario per l'indennità di frequenza.
Il verbale sanitario è stato puntualmente notificato alla sig.ra quale Parte_1
esercente la potestà sul minore, con nota raccomandata A.R. del 03/09/2022, regolarmente ricevuta il 16/09/2022.
Pertanto, la revoca della prestazione era conseguita all'accertata insussistenza del requisito sanitario, di cui la ricorrente era perfettamente a conoscenza;
la prestazione era quindi ripetibile “dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari”, non rilevando assolutamente la mancata sospensione dell'erogazione.
Quanto, poi, all'asserita carenza di motivazione, rilevava che la comunicazione di indebito era stata preceduta dalla notifica del verbale sanitario di mancata conferma dell'indennità di accompagnamento per il minore con previsione della sola indennità di frequenza, onde la ricorrente era perfettamente a conoscenza delle ragioni dell'indebito; osservava che la comunicazione di indebito del 07/09/2023 conteneva comunque la motivazione che aveva dato luogo all'indebito, presente anche provvedimento di riliquidazione trasmesso in pari data.
Anche la compensazione del maggiore importo indebitamente percepito da parte ricorrente (€
7.889,40) con la minor somma liquidata per l'indennità di frequenza (€ 648,48) era del tutto lecita, trattandosi di credito/debito per somme di denaro certe, liquide ed esigibili, per cui operava la compensazione legale ex art. 1243 c.c.
L' insisteva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
________
Non risultano fondate le censure con cui parte ricorrente sostiene la nullità del provvedimento dell' per difetto di motivazione. CP_1
pagina 4 di 6 Il giudice del lavoro non è, infatti, il giudice dell'atto ma del merito, ed è dunque chiamato a decidere non già sui vizi formali dell'atto amministrativo bensì a vagliare la fondatezza o meno della pretesa con esso fatta valere.
Tanto più ove si consideri che l aveva, in ogni caso, succintamente indicato -nel CP_1
provvedimento del 7.09.2023- il motivo del recupero, evincibile anche in ragione dei successivi provvedimenti del 13/09/2023 e del 12/10/2023 di riliquidazione dell'indennità di frequenza in luogo dell'indennità di accompagnamento, nonché del provvedimento del
1.03.2024 (cfr. all.7 del ricorso introduttivo); peraltro, la ricorrente aveva già ricevuto la notifica del verbale sanitario con cui non era stata confermata l'indennità di accompagnamento per il minore ed era stata riconosciuta la sola indennità di frequenza, per cui era a conoscenza delle ragioni dell'indebito.
Quanto agli altri profili sollevati, si segnala che in materia di indebito assistenziale derivante dalla sopravvenuta assenza del requisito sanitario la S.C. ha chiarito che
"l'indebito assistenziale che si è determinato per il venire meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito del detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento"
(cfr. Cass. n. 24180 del 2022).
La S.C. richiama il principio per cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
pagina 5 di 6 Applicando i principi indicati al caso di specie, può affermarsi che:
è documentato che con verbale del 02/09/2022 la competente Commissione sanitaria riconosceva in favore di la sussistenza del solo requisito sanitario per Parte_2
l'indennità di frequenza;
tale verbale era stato notificato alla madre del minore, sig.ra quale Parte_1
esercente la responsabilità sul minore, con nota raccomandata A.R. del 03/09/2022, regolarmente ricevuta il 16/09/2022; tale verbale non è stato impugnato, con la conseguenza che è divenuto definitivo.
CP_ Di conseguenza, la richiesta di restituzione dell'indebito fatta dall' è legittima a partire dalla mensilità di settembre 2022 inclusa in poi, dovendosi, invece, ritenere non dovuta la ripetizione delle mensilità di luglio 2022 e di agosto 2022.
Risulta del pari ammissibile l'avvenuta compensazione operata dall' , nella ricorrenza dei CP_1
presupposti di legge.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, valutata la acclarata irripetibilità di due mensilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)dichiara irripetibili le somme relative all'indebito maturato per i mesi di luglio 2022 ed agosto
2022, rigettando per il resto il ricorso e, di conseguenza, confermando -per la parte residua- la legittimità del recupero operato dall' ; CP_1
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 6 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6