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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2217/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Stefania Schiava Parte_1
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T., Controparte_1
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione feriale;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto, nonché la conseguente condanna della stessa al CP_2
Pag. 1 a 8 pagamento delle differenze stipendiali maturate dal luglio 2007 al dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.1 A sostegno della domanda, ha esposto di essere dipendente della
[...]
dal 01/05/1988, con mansione di operatore tecnico (parametro Controparte_1
170A del CCNL Autoferrotranvieri); che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, è stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento
Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20/02/2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute dal ricorrente, periodi durante i quali il dipendente ha ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal
CCNL autoferrotranvieri.
2. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio (effettuata a mezzo pec in data 27/1/2025), non si è costituita l'odierna parte resistente, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
3. La domanda è fondata nei termini che seguono.
4. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario.
4.1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le
Pag. 2 a 8 ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte Giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
4.2. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di
Cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
5. Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
5.1. Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale avente la qualifica rivestita dal ricorrente (parametro 170): indennità sost. trasferta giornaliera, manovra rotabili + spinta, nuova ind. di presenza.
5.2. La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005 (cfr. tabelle
Pag. 3 a 8 del 20/02/2007, allegate all'ipotesi di accordo del 13/02/2007); mentre, con accordo del 17/10/2011, si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell'ERAS, prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte (ossia: moltiplicazione, mese per mese, del numero dei giorni lavorati nel mese precedente per il valore dell'ERAS B – c.d. –, aumento del 20% del prodotto ottenuto e, Parte_2
dal totale così calcolato, sottrazione del valore accumulo trasferte).
5.3. In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
5.4. Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto. Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
Pag. 4 a 8 5.5. Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
5.6. Analoghi rilievi valgono per l'indennità di presenza (ugualmente ricompresa nel calcolo della quota A dell'ERAS): invero, detta indennità, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale del lavoratore risultando correlata alla di lui mera presenza in servizio, laddove si è visto sopra che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro;
non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore (così Corte d'appello Bari, sez. lav., sent. n. 17/2025).
5.7. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la piena computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_2
5.8. Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
6. In ordine al quantum debeatur, le somme rivendicate dal ricorrente devono essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore.
6.1. Richiamando, in questa sede, le motivazioni rese da Corte d'appello di
Catanzaro – sez. lav. (sent. n. 692/2024) e la giurisprudenza ivi citata, occorre, infatti, operare una distinzione tra i giorni di ferie annuali minimi di quattro settimane garantiti per legge e i giorni eccedenti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva (come nel caso di specie, in cui il CCNL
Autoferrotranvieri stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un numero di giorni di ferie superiore ai 28 giorni annuali – cfr. artt. 10 CCNL 12.3.1980, 5 CCNL
27.11.2000, 1 accordo interconfederale 27.7.1978, 29 CCNL 28.11.2015 e 16
CCNL 23.7.1976): nell'un caso, la retribuzione da erogare al lavoratore deve coincidere con quella che percepisce nei giorni di normale occupazione, mentre, nel
Pag. 5 a 8 secondo caso, questa deve avvicinarsi quanto più possibile a quella fruita normalmente dal lavoratore, in modo da non costituire un deterrente al godimento del diritto alle ferie, diritto irrinunciabile del lavoratore.
6.2. Solo nella seconda ipotesi, dunque, l'eventuale contrarietà a tale principio delle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedano una base di calcolo diversa dalla retribuzione ordinaria normalmente erogata al prestatore, va valutata in concreto, avuto riguardo all'effettiva incidenza della decurtazione rispetto al normale trattamento. In tale ottica, pertanto, l'impatto che la mancata fruizione della singola voce retributiva nel periodo di godimento delle ferie ha sul piano teleologico (ossia, in termini di disincentivo del lavoratore alla fruizione delle ferie) riguarda solo i giorni di ferie che esulano dal periodo stabilito dalla legge.
6.3. In definitiva, è solo per i giorni eccedenti il numero di 28 che va valutata l'incidenza dell'esclusione della voce retributiva in esame sul diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie annuali.
6.4. Fatta tale precisazione, deve evidenziarsi che – nel caso di specie – manca l'allegazione e la prova che la esclusione dell'ERAS dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale non garantisce – per i giorni eccedenti il numero di 28 – una retribuzione sufficiente ad assicurare al ricorrente una esistenza libera e dignitosa e costituisce, quindi, un disincentivo alla fruizione delle ferie, non trovando la predetta circostanza alcun riscontro negli atti (in analoga fattispecie, Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216).
6.5. Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie effettivamente goduti dal ricorrente, non eccedenti i 28 giorni annui, così come risultanti dal prospetto di calcolo versato in atti, relativo al periodo luglio
2007 – dicembre 2013.
6.6. Il fatto che la pretesa creditoria si arresti a dicembre 2013, inoltre, rende irrilevante, nel caso in esame, la circostanza che, a far data dal 1° luglio 2022, l'art. 4, comma 2, del Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL
Pag. 6 a 8 del 10.5.2022 (doc. n. 3 del Controparte_3 fascicolo di parte resistente) ha previsto l'istituzione, di una nuova “indennità retribuzione ferie”, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
6.7. La disposizione contrattuale appena richiamata, infatti, non è destinata a trovare applicazione all'odierna fattispecie.
7. Epurato, dunque, il conteggio del ricorrente dalle somme che, alla stregua delle precedenti riflessioni, non sono dovute, al lavoratore deve essere riconosciuta,
a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di € 3.512,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, come da conteggio elaborato da parte ricorrente che tiene conto, per l'ERAS A, di un valore pari ad €
12,19 giornaliere;
per l' , di un importo pari ad € 7,42 giornaliere fino al Pt_2
2011 ed € 6,28 giornaliere dal 2012 in poi (come indicato anche nelle buste paga prodotte dal ricorrente), sempre nel limite di 28 giorni di ferie annue.
8. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della causa, del suo valore (€ 3.512,02, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un valore prossimo ai minimi tariffari, alla luce dei profili di serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Pag. 7 a 8 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia della parte resistente;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 3.512,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.079,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2217/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Stefania Schiava Parte_1
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T., Controparte_1
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione feriale;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto, nonché la conseguente condanna della stessa al CP_2
Pag. 1 a 8 pagamento delle differenze stipendiali maturate dal luglio 2007 al dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.1 A sostegno della domanda, ha esposto di essere dipendente della
[...]
dal 01/05/1988, con mansione di operatore tecnico (parametro Controparte_1
170A del CCNL Autoferrotranvieri); che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, è stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento
Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20/02/2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute dal ricorrente, periodi durante i quali il dipendente ha ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal
CCNL autoferrotranvieri.
2. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio (effettuata a mezzo pec in data 27/1/2025), non si è costituita l'odierna parte resistente, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
3. La domanda è fondata nei termini che seguono.
4. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario.
4.1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le
Pag. 2 a 8 ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte Giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
4.2. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di
Cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
5. Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
5.1. Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale avente la qualifica rivestita dal ricorrente (parametro 170): indennità sost. trasferta giornaliera, manovra rotabili + spinta, nuova ind. di presenza.
5.2. La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005 (cfr. tabelle
Pag. 3 a 8 del 20/02/2007, allegate all'ipotesi di accordo del 13/02/2007); mentre, con accordo del 17/10/2011, si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell'ERAS, prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte (ossia: moltiplicazione, mese per mese, del numero dei giorni lavorati nel mese precedente per il valore dell'ERAS B – c.d. –, aumento del 20% del prodotto ottenuto e, Parte_2
dal totale così calcolato, sottrazione del valore accumulo trasferte).
5.3. In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
5.4. Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto. Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
Pag. 4 a 8 5.5. Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
5.6. Analoghi rilievi valgono per l'indennità di presenza (ugualmente ricompresa nel calcolo della quota A dell'ERAS): invero, detta indennità, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale del lavoratore risultando correlata alla di lui mera presenza in servizio, laddove si è visto sopra che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro;
non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore (così Corte d'appello Bari, sez. lav., sent. n. 17/2025).
5.7. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la piena computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_2
5.8. Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
6. In ordine al quantum debeatur, le somme rivendicate dal ricorrente devono essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore.
6.1. Richiamando, in questa sede, le motivazioni rese da Corte d'appello di
Catanzaro – sez. lav. (sent. n. 692/2024) e la giurisprudenza ivi citata, occorre, infatti, operare una distinzione tra i giorni di ferie annuali minimi di quattro settimane garantiti per legge e i giorni eccedenti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva (come nel caso di specie, in cui il CCNL
Autoferrotranvieri stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un numero di giorni di ferie superiore ai 28 giorni annuali – cfr. artt. 10 CCNL 12.3.1980, 5 CCNL
27.11.2000, 1 accordo interconfederale 27.7.1978, 29 CCNL 28.11.2015 e 16
CCNL 23.7.1976): nell'un caso, la retribuzione da erogare al lavoratore deve coincidere con quella che percepisce nei giorni di normale occupazione, mentre, nel
Pag. 5 a 8 secondo caso, questa deve avvicinarsi quanto più possibile a quella fruita normalmente dal lavoratore, in modo da non costituire un deterrente al godimento del diritto alle ferie, diritto irrinunciabile del lavoratore.
6.2. Solo nella seconda ipotesi, dunque, l'eventuale contrarietà a tale principio delle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedano una base di calcolo diversa dalla retribuzione ordinaria normalmente erogata al prestatore, va valutata in concreto, avuto riguardo all'effettiva incidenza della decurtazione rispetto al normale trattamento. In tale ottica, pertanto, l'impatto che la mancata fruizione della singola voce retributiva nel periodo di godimento delle ferie ha sul piano teleologico (ossia, in termini di disincentivo del lavoratore alla fruizione delle ferie) riguarda solo i giorni di ferie che esulano dal periodo stabilito dalla legge.
6.3. In definitiva, è solo per i giorni eccedenti il numero di 28 che va valutata l'incidenza dell'esclusione della voce retributiva in esame sul diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie annuali.
6.4. Fatta tale precisazione, deve evidenziarsi che – nel caso di specie – manca l'allegazione e la prova che la esclusione dell'ERAS dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale non garantisce – per i giorni eccedenti il numero di 28 – una retribuzione sufficiente ad assicurare al ricorrente una esistenza libera e dignitosa e costituisce, quindi, un disincentivo alla fruizione delle ferie, non trovando la predetta circostanza alcun riscontro negli atti (in analoga fattispecie, Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216).
6.5. Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie effettivamente goduti dal ricorrente, non eccedenti i 28 giorni annui, così come risultanti dal prospetto di calcolo versato in atti, relativo al periodo luglio
2007 – dicembre 2013.
6.6. Il fatto che la pretesa creditoria si arresti a dicembre 2013, inoltre, rende irrilevante, nel caso in esame, la circostanza che, a far data dal 1° luglio 2022, l'art. 4, comma 2, del Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL
Pag. 6 a 8 del 10.5.2022 (doc. n. 3 del Controparte_3 fascicolo di parte resistente) ha previsto l'istituzione, di una nuova “indennità retribuzione ferie”, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
6.7. La disposizione contrattuale appena richiamata, infatti, non è destinata a trovare applicazione all'odierna fattispecie.
7. Epurato, dunque, il conteggio del ricorrente dalle somme che, alla stregua delle precedenti riflessioni, non sono dovute, al lavoratore deve essere riconosciuta,
a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di € 3.512,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, come da conteggio elaborato da parte ricorrente che tiene conto, per l'ERAS A, di un valore pari ad €
12,19 giornaliere;
per l' , di un importo pari ad € 7,42 giornaliere fino al Pt_2
2011 ed € 6,28 giornaliere dal 2012 in poi (come indicato anche nelle buste paga prodotte dal ricorrente), sempre nel limite di 28 giorni di ferie annue.
8. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della causa, del suo valore (€ 3.512,02, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un valore prossimo ai minimi tariffari, alla luce dei profili di serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Pag. 7 a 8 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia della parte resistente;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 3.512,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.079,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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