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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14888 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
ricorrente con l'Avv. Andrea Ruocco contro
Controparte_1
resistente, con gli Avv.ti Andrea Conso, Roberto Mantegazza, Roberto Ferretti e Francesco Onofri
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2025 e perciò, per parte resistente, come da conclusioni contenute nel ricorso introduttivo e, per parte resistente, come da conclusioni contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Parte_1
Tribunale allegando: di avere stipulato con la in data 7 gennaio 2013, nell'ambito del CP_1
rapporto di conto corrente n. 3289186 del 2 novembre 2007, il contratto di finanziamento “Carta
Extra”; che con il medesimo contratto veniva concessa una linea di credito mediante rilascio di carta pagina 1 di 5 revolving;
che le clausole relative alla misura dei tassi di interessi erano carenti della forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi degli articoli 1284, comma 3, cc e 117 TUB.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva, in principalità, la dichiarazione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi, in quanto priva della forma scritta in violazione degli articoli 117 TUB e
1284 c.c. (non essendo riportati nel contratto sottoscritto il tasso di interesse e il TEAG) ed il conseguente diritto della ricorrente alla restituzione delle somme ricevute a titolo di apertura di credito ai tassi BOT, ovvero ai tassi legali;
in via subordinata chiedeva fosse accertata la illegittima applicazione da parte della mutuante dello jus variandi, avendo aumentato unilateralmente CP_1
il tasso di interesse in violazione dell'art. 118 TUB, non avendo dato preventiva comunicazione alla cliente delle variazioni e del motivo che le avrebbe giustificate.
La resistente si costituiva tempestivamente nel presente giudizio, contestando CP_1
integralmente la fondatezza delle pretese e delle domande ex adverso formulate, delle quali chiedeva l'integrale rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni;
quindi, si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La nullità della clausola di determinazione degli interessi
Afferma la parte ricorrente che le clausole di determinazione degli interessi del contratto di finanziamento sottoscritto sarebbero nulle in quanto prive della forma scritta richiesta ad substantiam.
Tale doglianza è infondata.
In merito alla pattuizione degli interessi ultra-legali, l'articolo 1284, comma 3, cc richiede che la convenzione sia stipulata in forma scritta, in mancanza della quale si devono applicare gli interessi nella misura legale.
La giurisprudenza chiarisce che la convenzione relativa agli interessi ultra legali soddisfi la condizione posta dall'art. 1284 c.c., comma 3, allorché, pur non recando l'indicazione in cifra del tasso di interesse, contenga il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabili dell'oggetto del contratto (così, tra le più recenti: Cass. 30 marzo 2018,
n. 8028; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3480; Cass. 27 novembre 2014, n. 25205; Cass. 29 gennaio 2013, n.
2072; Cass. 19 maggio 2010, n. 12276). pagina 2 di 5 Tale orientamento si coordina con la disciplina dell'art. 117 t.u.b., che, al comma 3, impone l'indicazione nel contratto del tasso d'interesse e di ogni altro onere applicato, inclusi eventuali maggiori costi in caso di mora.
Il comma 4 del medesimo articolo sancisce la nullità delle clausole che rinviano agli usi per la determinazione dei tassi o che prevedano condizioni peggiorative rispetto a quelle pubblicizzate.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che detta disciplina non precluda alle parti di identificare per relationem il saggio di interesse, purché ovviamente i contraenti non facciano riferimento agli usi.
Tale conclusione può essere senz'altro condivisa, trovando in primo luogo conferma nello stesso art. 117, comma 6, t.u.b., che vieta esclusivamente il rinvio agli usi, presupponendo così implicitamente la possibilità di un rinvio ad altri elementi esterni, purché chiari e determinabili (cfr. Cass. 26 giugno
2019, n. 17110).
Tale lettura della disposizione risulta altresì confermata dalla ratio della disciplina.
La ratio della norma risiede infatti nell'esigenza di garantire la trasparenza contrattuale e tutelare il cliente dalle asimmetrie informative, assicurandogli la possibilità di conoscere con certezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni e le condizioni del rapporto bancario.
Tale finalità può essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso nel contratto, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.
In senso contrario deve invece negarsi che il rinvio a fonti esterne possa operare quando il saggio di interesse sia fatto dipendere dalla determinazione unilaterale successiva dell'istituto di credito, rappresentando in tal senso lo strumento attraverso cui viene celata una condizione economica del rapporto.
In particolare a tale proposito si segnala Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2072 del 29 gennaio 2013, che afferma la validità della clausola che individua il tasso di interesse per relationem mediante rinvio al tasso vigente, alla data di stipulazione del contratto medesimo, per il tipo di operazione che ne è oggetto, effettuata da quel particolare istituto mutuante.
Nel caso in esame la ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto ha espressamente dichiarato nella sezione A2 del contratto:
- “di aver ricevuto, in tempo utile, prima della conclusione del presente contratto, il Documento
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (cfr. sez. A2 n. 3);
pagina 3 di 5 - “di aver letto attentamente e compreso i) le condizioni economiche applicabili alla Carta Extra riportate integralmente nel Documento 'Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori' (vers. 1/2011), qui allegato da intendersi quale frontespizio e parte integrante del presente contratto” (cfr. sez. A2 n. 5).
ha dunque messo a disposizione e consegnato alla cliente, anche prima della sottoscrizione CP_1
del contratto, il documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”
Carta Extra, nel quale sono riportati i seguenti elementi obiettivamente predeterminati: l'importo totale del credito (pari ad € 2.000), le modalità di rimborso, il tasso di interesse (pari al 9,95%), ed il tasso annuo effettivo globale (TAEG), pari al 10,52%.
Tali condizioni economiche, che regolano il presente contratto di finanziamento e costituiscono parte integrante del medesimo, sono state integralmente accettate e sottoscritte dalla ricorrente nella sezione
A4 del contratto “accettazione delle condizioni e richiesta di rilascio della Carta”.
Risultano, dunque, pienamente rispettati i requisiti sia di forma che di contenuto prescritti, a pena di nullità, dall'art. 117 t.u.b. e della normativa di attuazione della Banca d'Italia, ivi compresi quelli in tema di determinazione degli interessi individuati per relationem nelle “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
Le domanda di nullità della pattuizione degli interessi e di applicazione del tasso sostitutivo (in realtà, del TAEG sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art 117 t.u.b.) dovrà pertanto essere respinta.
3. La illegittima applicazione dello jus variandi.
Tale doglianza è parimenti infondata.
Appare evidente come parte ricorrente non abbia assolto l'onere della prova, non avendo allegato e provato le asserite violazioni dello jus variandi: sicché si ignora in quali occasioni sia stato modificato il tasso di interesse del contratto di finanziamento, a quali criteri abbiano obbedito i mutamenti delle condizioni contrattuali e quale ne fosse il preciso contenuto.
In considerazione di quanto sopra anche tale doglianza deve essere respinta in quanto del tutto generica e carente di autosufficienza.
4. Le spese
Le spese seguono la soccombenza;
la parte ricorrente va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte pagina 4 di 5 le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta il ricorso presentato da condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della complessiva somma di € 7.616,00=, oltre spese generali, IVA e CP, a titolo di rifusione
[...]
delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia il 6 marzo 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14888 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
ricorrente con l'Avv. Andrea Ruocco contro
Controparte_1
resistente, con gli Avv.ti Andrea Conso, Roberto Mantegazza, Roberto Ferretti e Francesco Onofri
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2025 e perciò, per parte resistente, come da conclusioni contenute nel ricorso introduttivo e, per parte resistente, come da conclusioni contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Parte_1
Tribunale allegando: di avere stipulato con la in data 7 gennaio 2013, nell'ambito del CP_1
rapporto di conto corrente n. 3289186 del 2 novembre 2007, il contratto di finanziamento “Carta
Extra”; che con il medesimo contratto veniva concessa una linea di credito mediante rilascio di carta pagina 1 di 5 revolving;
che le clausole relative alla misura dei tassi di interessi erano carenti della forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi degli articoli 1284, comma 3, cc e 117 TUB.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva, in principalità, la dichiarazione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi, in quanto priva della forma scritta in violazione degli articoli 117 TUB e
1284 c.c. (non essendo riportati nel contratto sottoscritto il tasso di interesse e il TEAG) ed il conseguente diritto della ricorrente alla restituzione delle somme ricevute a titolo di apertura di credito ai tassi BOT, ovvero ai tassi legali;
in via subordinata chiedeva fosse accertata la illegittima applicazione da parte della mutuante dello jus variandi, avendo aumentato unilateralmente CP_1
il tasso di interesse in violazione dell'art. 118 TUB, non avendo dato preventiva comunicazione alla cliente delle variazioni e del motivo che le avrebbe giustificate.
La resistente si costituiva tempestivamente nel presente giudizio, contestando CP_1
integralmente la fondatezza delle pretese e delle domande ex adverso formulate, delle quali chiedeva l'integrale rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni;
quindi, si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La nullità della clausola di determinazione degli interessi
Afferma la parte ricorrente che le clausole di determinazione degli interessi del contratto di finanziamento sottoscritto sarebbero nulle in quanto prive della forma scritta richiesta ad substantiam.
Tale doglianza è infondata.
In merito alla pattuizione degli interessi ultra-legali, l'articolo 1284, comma 3, cc richiede che la convenzione sia stipulata in forma scritta, in mancanza della quale si devono applicare gli interessi nella misura legale.
La giurisprudenza chiarisce che la convenzione relativa agli interessi ultra legali soddisfi la condizione posta dall'art. 1284 c.c., comma 3, allorché, pur non recando l'indicazione in cifra del tasso di interesse, contenga il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabili dell'oggetto del contratto (così, tra le più recenti: Cass. 30 marzo 2018,
n. 8028; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3480; Cass. 27 novembre 2014, n. 25205; Cass. 29 gennaio 2013, n.
2072; Cass. 19 maggio 2010, n. 12276). pagina 2 di 5 Tale orientamento si coordina con la disciplina dell'art. 117 t.u.b., che, al comma 3, impone l'indicazione nel contratto del tasso d'interesse e di ogni altro onere applicato, inclusi eventuali maggiori costi in caso di mora.
Il comma 4 del medesimo articolo sancisce la nullità delle clausole che rinviano agli usi per la determinazione dei tassi o che prevedano condizioni peggiorative rispetto a quelle pubblicizzate.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che detta disciplina non precluda alle parti di identificare per relationem il saggio di interesse, purché ovviamente i contraenti non facciano riferimento agli usi.
Tale conclusione può essere senz'altro condivisa, trovando in primo luogo conferma nello stesso art. 117, comma 6, t.u.b., che vieta esclusivamente il rinvio agli usi, presupponendo così implicitamente la possibilità di un rinvio ad altri elementi esterni, purché chiari e determinabili (cfr. Cass. 26 giugno
2019, n. 17110).
Tale lettura della disposizione risulta altresì confermata dalla ratio della disciplina.
La ratio della norma risiede infatti nell'esigenza di garantire la trasparenza contrattuale e tutelare il cliente dalle asimmetrie informative, assicurandogli la possibilità di conoscere con certezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni e le condizioni del rapporto bancario.
Tale finalità può essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso nel contratto, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.
In senso contrario deve invece negarsi che il rinvio a fonti esterne possa operare quando il saggio di interesse sia fatto dipendere dalla determinazione unilaterale successiva dell'istituto di credito, rappresentando in tal senso lo strumento attraverso cui viene celata una condizione economica del rapporto.
In particolare a tale proposito si segnala Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2072 del 29 gennaio 2013, che afferma la validità della clausola che individua il tasso di interesse per relationem mediante rinvio al tasso vigente, alla data di stipulazione del contratto medesimo, per il tipo di operazione che ne è oggetto, effettuata da quel particolare istituto mutuante.
Nel caso in esame la ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto ha espressamente dichiarato nella sezione A2 del contratto:
- “di aver ricevuto, in tempo utile, prima della conclusione del presente contratto, il Documento
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (cfr. sez. A2 n. 3);
pagina 3 di 5 - “di aver letto attentamente e compreso i) le condizioni economiche applicabili alla Carta Extra riportate integralmente nel Documento 'Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori' (vers. 1/2011), qui allegato da intendersi quale frontespizio e parte integrante del presente contratto” (cfr. sez. A2 n. 5).
ha dunque messo a disposizione e consegnato alla cliente, anche prima della sottoscrizione CP_1
del contratto, il documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”
Carta Extra, nel quale sono riportati i seguenti elementi obiettivamente predeterminati: l'importo totale del credito (pari ad € 2.000), le modalità di rimborso, il tasso di interesse (pari al 9,95%), ed il tasso annuo effettivo globale (TAEG), pari al 10,52%.
Tali condizioni economiche, che regolano il presente contratto di finanziamento e costituiscono parte integrante del medesimo, sono state integralmente accettate e sottoscritte dalla ricorrente nella sezione
A4 del contratto “accettazione delle condizioni e richiesta di rilascio della Carta”.
Risultano, dunque, pienamente rispettati i requisiti sia di forma che di contenuto prescritti, a pena di nullità, dall'art. 117 t.u.b. e della normativa di attuazione della Banca d'Italia, ivi compresi quelli in tema di determinazione degli interessi individuati per relationem nelle “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
Le domanda di nullità della pattuizione degli interessi e di applicazione del tasso sostitutivo (in realtà, del TAEG sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art 117 t.u.b.) dovrà pertanto essere respinta.
3. La illegittima applicazione dello jus variandi.
Tale doglianza è parimenti infondata.
Appare evidente come parte ricorrente non abbia assolto l'onere della prova, non avendo allegato e provato le asserite violazioni dello jus variandi: sicché si ignora in quali occasioni sia stato modificato il tasso di interesse del contratto di finanziamento, a quali criteri abbiano obbedito i mutamenti delle condizioni contrattuali e quale ne fosse il preciso contenuto.
In considerazione di quanto sopra anche tale doglianza deve essere respinta in quanto del tutto generica e carente di autosufficienza.
4. Le spese
Le spese seguono la soccombenza;
la parte ricorrente va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte pagina 4 di 5 le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta il ricorso presentato da condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della complessiva somma di € 7.616,00=, oltre spese generali, IVA e CP, a titolo di rifusione
[...]
delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia il 6 marzo 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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