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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
LI GE, RE
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazza G. Falcone, N. 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUP. n. TW9CR2900052 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
per il ricorrente: previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
"annullare l'atto di recupero di recupero n. TW9CR2200052/2024, per il recupero di crediti utilizzati in compensazione nell'anno 2022, notificato a mezzo messaggio di posta elettronica certificata il 12 novembre 2024, per il quale è stato infruttuosamente esperito il tentativo di accertamento con adesione.
In estremo subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia adita disapplicare le sanzioni per la ricorrenza delle obiettive condizioni di incertezza".
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese di giudizio.
-----------
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'atto di recupero n. TW9CR2200052/2024, per il recupero di crediti utilizzati in compensazione nell'anno 2022, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 12 novembre 2024, per il quale è stato infruttuosamente esperito il tentativo di accertamento con adesione.
Con l'atto di recupero oggetto del presente ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Sassari richiede alla società ricorrente il riversamento della somma complessiva di
€ 311.350,46 (oltre sanzioni e interessi) maturata all'esito dei progetti di ricerca e sviluppo posti in essere negli anni 2017, 2018 e 2019 e compensata nell'anno 2022 e, in relazione ai quali la ricorrente afferma che non sono in contestazione le spese che hanno dato origine all'agevolazione né sono stati sollevati dubbi in ordine alla veridicità della documentazione relativa - il ricorso é corredato da documentazione in merito-agli investimenti e, pertanto, il credito non può essere che qualificato come “non spettante”.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione- sostenendo e depositando che l'atto di recupero impugnato trae origine da un controllo fiscale concluso il 25 luglio 2023 con la redazione e notifica di un
PVC in cui venivano richiamati i motivi del disconoscimento del credito R&S vantato dalla ricorrente. Nel caso specifico, l'Ufficio faceva presente che tale mancato riconoscimento di crediti d'imposta era conseguenza della verificata assenza di elementi essenziali quali la novità, la creatività, l'incertezza, la sistematicità e trasferibilità, richiesti ai fini del riconoscimento del credito.
Nelle more del giudizio si é instaurato un contraddittorio tra le parti, definito con la proposta di conciliazione n.TW9500155/2025 in data 11.12.2025, cui parte ricorrente ha aderito.
Concludeva, pertanto, l'Ufficio per la dichiarazione di cessata materia con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione la ricorrente dichiara di rinunciare all'istanza cui ha fatto seguito l'Ordinanza n. 297/25 depositata il 4.11.2025 di questo giudice di N.L.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
all'esito degli atti processuali e delle conclusioni rassegnate dalle parti in causa,
preso atto della proposta di conciliazione in data 09.12.2025 n.500155 con la quale l'Agenzia delle Entrate-
ADE- a fronte della somma contestata nell'atto di recupero impugnato per € 622.700,92 ha rideterminato la pretesa tributaria in € 206.305,33 oltre interessi per €26.457,05, per la somma complessiva di € 232.762,38;
che con nota depositata in atti l'ADE ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti;
visto l'art.46 del D.Lgs. n.546/31.12.1992 e la relativa documentazione prodotta in causa,
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
LI GE, RE
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazza G. Falcone, N. 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUP. n. TW9CR2900052 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
per il ricorrente: previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
"annullare l'atto di recupero di recupero n. TW9CR2200052/2024, per il recupero di crediti utilizzati in compensazione nell'anno 2022, notificato a mezzo messaggio di posta elettronica certificata il 12 novembre 2024, per il quale è stato infruttuosamente esperito il tentativo di accertamento con adesione.
In estremo subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia adita disapplicare le sanzioni per la ricorrenza delle obiettive condizioni di incertezza".
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese di giudizio.
-----------
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'atto di recupero n. TW9CR2200052/2024, per il recupero di crediti utilizzati in compensazione nell'anno 2022, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 12 novembre 2024, per il quale è stato infruttuosamente esperito il tentativo di accertamento con adesione.
Con l'atto di recupero oggetto del presente ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Sassari richiede alla società ricorrente il riversamento della somma complessiva di
€ 311.350,46 (oltre sanzioni e interessi) maturata all'esito dei progetti di ricerca e sviluppo posti in essere negli anni 2017, 2018 e 2019 e compensata nell'anno 2022 e, in relazione ai quali la ricorrente afferma che non sono in contestazione le spese che hanno dato origine all'agevolazione né sono stati sollevati dubbi in ordine alla veridicità della documentazione relativa - il ricorso é corredato da documentazione in merito-agli investimenti e, pertanto, il credito non può essere che qualificato come “non spettante”.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione- sostenendo e depositando che l'atto di recupero impugnato trae origine da un controllo fiscale concluso il 25 luglio 2023 con la redazione e notifica di un
PVC in cui venivano richiamati i motivi del disconoscimento del credito R&S vantato dalla ricorrente. Nel caso specifico, l'Ufficio faceva presente che tale mancato riconoscimento di crediti d'imposta era conseguenza della verificata assenza di elementi essenziali quali la novità, la creatività, l'incertezza, la sistematicità e trasferibilità, richiesti ai fini del riconoscimento del credito.
Nelle more del giudizio si é instaurato un contraddittorio tra le parti, definito con la proposta di conciliazione n.TW9500155/2025 in data 11.12.2025, cui parte ricorrente ha aderito.
Concludeva, pertanto, l'Ufficio per la dichiarazione di cessata materia con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione la ricorrente dichiara di rinunciare all'istanza cui ha fatto seguito l'Ordinanza n. 297/25 depositata il 4.11.2025 di questo giudice di N.L.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
all'esito degli atti processuali e delle conclusioni rassegnate dalle parti in causa,
preso atto della proposta di conciliazione in data 09.12.2025 n.500155 con la quale l'Agenzia delle Entrate-
ADE- a fronte della somma contestata nell'atto di recupero impugnato per € 622.700,92 ha rideterminato la pretesa tributaria in € 206.305,33 oltre interessi per €26.457,05, per la somma complessiva di € 232.762,38;
che con nota depositata in atti l'ADE ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti;
visto l'art.46 del D.Lgs. n.546/31.12.1992 e la relativa documentazione prodotta in causa,
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento. Spese compensate.