TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 19994 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19994 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto cumulativo di separazione personale e scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO MARIA LUISA presso la C.F._1 quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI CAPRIO ROSA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art. 473 bis
49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 15/11/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi anche lo scioglimento di matrimonio in relazione al matrimonio
[...]
1 da loro contratto in PO il 29/12/2022 (atto n. 79, P. I, sez. G, anno 2022), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata.
Il Collegio rileva che, giusta sentenza di separazione n. 174/2025, pubblicata in data 10/02/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(14/01/2025) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“le parti rinunciano all'assegno di mantenimento per se stessi perché si dichiarano economicamente indipendenti;
la sig.ra accetta la somma di € 1.000,00 dal sig. , Parte_1 CP_1 corrisposta entro la data del 13/01/2025, a tacitazione di ogni pretesa e dichiarano di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi ragione, diritto o titolo reciprocamente rilasciandosi ampia quietanza”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché, comunque, le condizioni non sono contrarie a norme imperative e hanno ad oggetto diritti disponibili, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a PO il 29/12/2022 (atto Parte_1 CP_1
n. 79, P. I, sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2022);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
2 Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli in cui fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19994 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto cumulativo di separazione personale e scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO MARIA LUISA presso la C.F._1 quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI CAPRIO ROSA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art. 473 bis
49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 15/11/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi anche lo scioglimento di matrimonio in relazione al matrimonio
[...]
1 da loro contratto in PO il 29/12/2022 (atto n. 79, P. I, sez. G, anno 2022), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata.
Il Collegio rileva che, giusta sentenza di separazione n. 174/2025, pubblicata in data 10/02/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(14/01/2025) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“le parti rinunciano all'assegno di mantenimento per se stessi perché si dichiarano economicamente indipendenti;
la sig.ra accetta la somma di € 1.000,00 dal sig. , Parte_1 CP_1 corrisposta entro la data del 13/01/2025, a tacitazione di ogni pretesa e dichiarano di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi ragione, diritto o titolo reciprocamente rilasciandosi ampia quietanza”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché, comunque, le condizioni non sono contrarie a norme imperative e hanno ad oggetto diritti disponibili, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a PO il 29/12/2022 (atto Parte_1 CP_1
n. 79, P. I, sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2022);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
2 Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli in cui fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
3