Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2647
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Decreto cautelare 21 luglio 2020
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Ordinanza cautelare 28 agosto 2020
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Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Erroneità del verbale di sopralluogo per errata misurazione

    Il Collegio ha ritenuto che il giudizio di falso, avviato dagli appellanti, sia stato definito sfavorevolmente e che gli appellanti non abbiano riassunto il giudizio amministrativo nei termini di legge, portando alla dichiarazione di estinzione del processo.

  • Rigettato
    Errata applicazione di legge e motivazione illogica

    Il Collegio ha dichiarato il processo estinto per mancata riassunzione dopo la definizione del giudizio di falso, rendendo impossibile l'esame nel merito.

  • Rigettato
    Errata applicazione di legge e erronea valutazione dei fatti

    Il Collegio ha dichiarato il processo estinto per mancata riassunzione dopo la definizione del giudizio di falso, rendendo impossibile l'esame nel merito.

  • Rigettato
    Errata interpretazione delle risultanze istruttorie e erronea valutazione dei fatti

    Il Collegio ha dichiarato il processo estinto per mancata riassunzione dopo la definizione del giudizio di falso, rendendo impossibile l'esame nel merito.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto dai signori Francesco Riente e Rosella Bulegato avverso la sentenza del TAR per la Valle d'Aosta, n. 24/2020, che aveva respinto il loro ricorso contro un'ordinanza di demolizione del Comune di La Salle. La controversia trae origine da una denuncia di inizio attività del 1999 per la realizzazione di una "opera di fioriera con riporto di terreno", successivamente qualificata come muro di contenimento terra in contrasto con il regolamento edilizio vigente. Nonostante precedenti ordinanze di demolizione e un diniego di sanatoria confermato in sede giudiziale, gli appellanti hanno contestato una nuova ordinanza di demolizione del 2019, emessa a seguito di un sopralluogo del 2018 scaturito dalla segnalazione di un terzo proprietario. Gli appellanti hanno sollevato quattro motivi di appello: il primo riguardava l'erroneità delle misurazioni contenute nel verbale di sopralluogo del 2019, sostenendo che il tecnico comunale non avesse effettuato un rilievo accurato e che fosse stata palesemente falsata la distanza del terrapieno dal confine, motivo per cui avevano proposto querela di falso; il secondo censurava l'errata applicazione dell'art. 77 LR 11/98 e la motivazione illogica del provvedimento, ritenendo che l'abuso fosse di lieve entità e non potesse giustificare l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale; il terzo motivo contestava l'errata valutazione dei fatti in relazione a una scrittura di transazione del 2006 e a una DIA del 2007 per la rimozione di bomboloni di gas, che avevano comportato un livellamento del terreno, sostenendo che il ripristino dello stato originario fosse già avvenuto; il quarto motivo lamentava l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e la mancata ammissione di CTU e testimonianze, che avrebbero dovuto portare a un diverso esito del giudizio. Il Comune di La Salle si è costituito in giudizio, contestando le argomentazioni degli appellanti e chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello, ritenendo inapplicabile l'istituto dell'errore scusabile invocato dagli appellanti. La Sezione ha preliminarmente rilevato che l'ordinanza di sospensione del processo del 28 agosto 2020, basata sulla pendenza di un giudizio di querela di falso, aveva fatto applicazione dell'art. 77, comma 4, c.p.a., comportando l'obbligo di riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 78 c.p.a. a seguito della definizione del giudizio civile. Poiché la sentenza della Corte di Cassazione che aveva definito il primo giudizio di falso (ordinanza n. 23079/2024) non era stata depositata nel presente giudizio entro il termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato (28 marzo 2025), e il giudizio non era stato riassunto, il ricorso doveva essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha escluso la configurabilità dell'errore scusabile, richiamando l'interpretazione restrittiva fornita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sull'art. 37 c.p.a., che richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto. La proposizione di una seconda querela di falso, avvenuta dopo la sentenza della Corte d'Appello di Torino e prima della definizione in Cassazione della prima, è stata considerata una circostanza soggettiva non idonea a giustificare l'errore scusabile. Pertanto, l'accertata violazione dell'art. 78, comma 2, c.p.a. e l'inapplicabilità dell'errore scusabile hanno reso impossibile l'esame nel merito dell'appello. In virtù del principio di soccombenza, gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese legali in favore del Comune di La Salle, liquidate in € 4.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2647
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2647
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo