Decreto cautelare 21 luglio 2020
Ordinanza cautelare 28 agosto 2020
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02647/2026REG.PROV.COLL.
N. 05841/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5841 del 2020, proposto dai signori ES RI e RO GA, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Alberto Raineri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di La Salle, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle D'Aosta, 6 luglio 2020 n. 24, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di La Salle e i documenti prodotti;
Visti il decreto cautelare monocratico della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 21 luglio 2020 n. 4389, con il quale è stata disposta la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado e l’ordinanza collegiale 28 agosto 2020 n. 4910, con la quale la Sezione ha disposto la sospensione del presente processo in costanza di pendenza di giudizio di falso in sede civile;
Esaminate le ulteriori memorie con documenti depositati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. FA SC e uditi, per le parti, gli avvocati ES Ioppoli, in sostituzione dell'avvocato Paolo Alberto Reineri e Severino Berardi, in sostituzione dell'avvocato Gianni Maria Saracco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle D'Aosta, 6 luglio 2020 n. 24 con la quale il predetto TAR ha respinto il ricorso (n. R.g. 42/2019) proposto dai signori ES RI e RO GA al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione 9 agosto 2019 n. 49 adottata dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di La Salle.
2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
- riferiscono i signori ES RI e RO GA di essere proprietari di una unità immobiliare con annesso giardino pertinenziale in uso esclusivo, all’interno di un condominio, sita nel territorio del Comune di La Salle;
- soggiungono di avere presentato in data 23 giugno 1999, ai competenti uffici del predetto comune, una denuncia di inizio attività edilizia per la realizzazione di una “ opera di fioriera con riporto di terreno ” con riferimento alla quale, però, dopo l’ultimazione delle opere, era disposta la demolizione, dapprima con ordinanza n. 48 del 20 agosto 1999 e quindi, in sostituzione di tale provvedimento, con ordinanza 30 agosto 1999 n. 50, poiché il manufatto realizzato era assimilabile ad un muro di contenimento terra, in contrasto con l’art. 33 lett. a), punto 5 del regolamento edilizio all’epoca vigente. A ciò va aggiunto che una successiva procedura di sanatoria si concludeva con esito negativo sia in fase amministrativa sia in fase giudiziale, stante la conferma del diniego di sanatoria (reso con nota comunale n. prot. 9805/X/10 del 20 novembre 2000) con sentenza del TAR per la Valle d’Aosta 18 settembre 2002, che respingeva il ricorso all’epoca proposto dagli odierni appellanti anche con riferimento all’impugnata ordinanza di demolizione n. 50/1999;
- l’esito giudiziale sfavorevole agli odierni appellanti determinava l’adozione di una nuova ordinanza comunale di demolizione (ordinanza n. 5/2003), alla quale seguiva un sopralluogo da parte dei tecnici comunali, in data 30 maggio 2003, nel corso del quale, pur prendendosi atto dell’avvenuta rimozione della muratura costruita in prossimità dei confini sud ed ovest del terreno, costituita da basamento in calcestruzzo e da elementi componibili, si evidenziava che non fosse possibile attestare l’integrale avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, non riscontrandosi la presenza di elementi concordanti per poter dichiarare la corrispondenza tra lo stato attuale dell’area interessata e quello originario, atteso che dall’esame della documentazione relativa agli originali progetti di costruzione dell’immobile “ non risulta alcun elemento utile che attesti la situazione iniziale ”, con particolare riferimento alla comprensione circa “ l’iniziale andamento altimetrico della linea naturale del terreno in prossimità dell’abitazione dei coniugi GA-RI ” (così, testualmente, nel verbale di sopralluogo);
- riferiscono gli appellanti che circa 15 anni dopo i fatti sopra narrati, nel 2018, un terzo proprietario inviava al Comune di La Salle una nota con la quale segnalava la necessità di “ verificare la conformità del muro e della siepe realizzata dai sig.ri RI e GA sull’area di pertinenza (…) senza mantenere le distanze dalla mia proprietà ”. Seguiva un sopralluogo da parte dei tecnici comunali in data 7 dicembre 2018 all’esito del quale i signori RI e GA venivano diffidati (con provvedimento 28 dicembre 2018 n. 16) “ ad eliminare, entro un termine di novanta giorni (90 gg.) naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento, le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo previsto, consistenti nei seguenti lavori: - Terrapieno ricoperto da geotessuto e da arbusti con base situata a 50 cm di distanza dal centro della recinzione verso il mappale (…) (che si suppone essere il confine di proprietà), alto circa 250 cm e con parte superiore arretrata di circa 170 cm rispetto al confine e sormontata da una siepe di notevole altezza; - Serbatoio interrato di uso non noto e tubazioni fuoriuscenti dal succitato terrapieno, anch’esse di uso non noto che pare scarichino direttamente nella canaletta dell’acqua piovana che corre lungo il confine (…) e quindi ripristinando l’originario andamento del terreno rimuovendo tutto il materiale depositato in assenza di titolo abilitativo ” (così, testualmente, nell’atto di diffida). Il successivo ricorso giurisdizionale avviato ai fini di ottenere l’annullamento del suddetto atto di diffida era respinto dal T.A.R. per la Valle d’Aosta con sentenza 7 agosto 2019 n. 43;
- a questo punto il comune, con ordinanza 9 agosto 2019 n. 49, disponeva la demolizione dei manufatti contestati con la diffida 28 dicembre 2018 n. 16, ordinando il ripristino dell’originario andamento del terreno;
- i signori RI e GA proponevano appello nei confronti della sentenza del TAR per la Valle d’Aosta n. 43/2019, chiedendone la sospensione e nel contempo chiedevano la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 49/2019;
- con ordinanza 29 ottobre 2019 il Consiglio di Stato respingeva la domanda di sospensione della sentenza oggetto di appello e nello stesso giorno i signori RI e GA proponevano ricorso al TAR per ottenere l’annullamento della nuova ordinanza di demolizione n. 49/2019. Nel corso di tale giudizio, dopo che le parti avevano depositato copiosa documentazione, all’udienza del 3 dicembre 1999, i ricorrenti segnalavano la necessità di proporre querela di falso nei confronti delle dichiarazioni rese a verbale dal tecnico comunale, che effettivamente veniva proposta con atto di citazione nei confronti del Comune di La Salle notificato in data 3 dicembre 1999. Il processo poi proseguiva e il ricorso veniva respinto con sentenza 6 luglio 2020 n. 24.
3. - Propongono quindi appello, nei confronti della suddetta sentenza di primo grado, i signori ES RI e RO GA, che ne sostengono la erroneità per quattro complessi motivi di appello preceduti da una “premessa chiarificatrice” sui presupposti di fatto, nell’ambito della quale gli appellanti, dopo avere brevemente riassunto le vicende che hanno preceduto il presente contenzioso, segnalano come oggetto di quest’ultimo è la legittimità o meno delle opere edilizie consistenti in un “ modesto riporto di terra utilizzato per riempire la scarpata ” (così, testualmente, a pag. 8 dell’atto di appello). In sintesi la descrizione dei motivi di appello può così tratteggiarsi:
I) con una prima censura gli appellanti lamentano l’erroneità delle affermazioni contenute nel verbale di sopralluogo del 25 novembre 2019 (dal quale è poi derivato il provvedimento principalmente impugnato nel primo grado del presente giudizio) nella parte in cui il tecnico comunale ha ritenuto “ che è tuttora presente il terrapieno ricoperto da geotessuto e da arbusti con base situata a 50 cm di distanza dal confine con il mappale 600 ed alto circa 250 cm; la parte superiore è arretrata di circa 170 cm rispetto al confine (…) ”, mentre “ (d)alle foto scattate il 28/11/2019 riproducenti la scarpata RI/GA (doc. 29 a-h) e dalle relazioni dell’ing. OV (…) si evince che la misura di cm 170 indicata dal tecnico comunale è errata e che l’attuale distanza della sommità della scarpata dal confine, corrisponde alla distanza della sommità della scarpata dal confine ante posa fioriera, così come riportata dal geom. Rabbia nelle sezioni C-D di rilievo indicate nel progetto depositato in Comune (…) ” (così, testualmente, a pag. 8 dell’atto di appello). Puntualizzano gli appellanti che il palese errore nasce, in realtà, “ dal fatto che il tecnico comunale non ha mai effettuato un rilievo accedendo alla proprietà degli esponenti ma ha compiuto le operazioni peritali agendo dall’appezzamento del vicino peraltro separato da una fitta rete metallica di confine. Considerato che il verbale di sopralluogo dei tecnici comunali costituisce atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso, i sig.ri RI/GA, stante la palese falsità della misurazione dichiarata, sono stati costretti a notificare atto di citazione per querela di falso (…) ” (così, testualmente, a pag. 9 dell’atto di appello). Posto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della conclusione del giudizio di falso pendente e che comunque i signori RI e GA avevano chiesto che fosse ammessa CTU nel giudizio amministrativo in corso, il TAR ha doppiamente errato non avendo né sospeso il giudizio né completato l’istruttoria disponendo CTU, ma respingendo incomprensibilmente la domanda giudiziale proposta dai ricorrenti;
II) un secondo ordine di censure attiene alla errata applicazione di legge con riferimento all’art. 77 LR 11/98 e alla motivazione illogica del provvedimento impugnato. Posto che nel caso di specie l’abuso consisterebbe nella realizzazione di una modestissima striscia di terreno di riporto (peraltro già ripristinata) che non ha e non può avere le caratteristiche di una entità immobiliare indipendente, l’amministrazione comunale non avrebbe potuto disporre l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente locale dell’area sulla quale insiste il presunto abuso;
III) Errata applicazione di legge – Erronea valutazione dei fatti. Con un terzo ordine di censure gli appellanti ricordano che per mezzo di scrittura di transazione del 13 dicembre 2006 i condomini del complesso residenziale avevano specificato che nell’angolo sud ovest del giardino dei signori ES RI e RO GA esistevano dei bomboloni di gas, in un avvallamento del terreno, che AS avrebbe rimosso a propria cura e spese con conseguente sistemazione livellare con il terreno circostante AS presentava al Comune di La Salle la DIA n. 507 del 4 luglio 2007 al fine di rimuovere (come poi è effettivamente avvenuto) i bomboloni di cui sopra riportando il terreno fino a livellarlo alla quota soprastante. Non a caso nella predetta DIA si legge testualmente che “ in occasione della rimozione dei tre serbatoi da 1650 lt CAD si provvederà al riempimento con un riporto di circa 30 metri cubi di terra per raccordare la quota attuale alla quota del terreno circostante preesistente ”. Dal progetto e dalle foto riproducenti l’opera compiuta si evince l’avvenuto livellamento del terreno, sicché la contestazione a carico dei signori ES RI e RO GA nella parte in cui si imputa loro la non riconduzione del livellamento del terreno allo stato quo ante è nei fatti errato, con la conseguenza che il TAR ha incomprensibilmente trascurato di dare rilievo alla decisiva circostanza per cui vi era perfetta corrispondenza tra l’area in cui gli odierni appellanti avrebbero realizzato l’abuso e l’area con riferimento alla quale il comune contesta loro di non avere effettuato il livellamento del terreno per riportarlo allo stato originario, inutilmente visto che quella parte di terreno era stata livellata al momento della rimozione dei bomboloni del gas da parte della AS;
IV) Errata interpretazione delle risultanze istruttorie – Erronea valutazione dei fatti. Il TAR ha ritenuto che “ non risulterebbe assolto l’onere probatorio gravante sui ricorrenti in considerazione dell’assenza di evidenze certe in ordine allo stato dai luoghi antecedente alla realizzazione dell’intervento abusivo ” (così, testualmente, a pag. 12 dell’atto di appello). La copiosa documentazione progettuale e le fotografie prodotte in primo grado avrebbero dovuto indurre il TAR a non appiattirsi sulla posizione dell’amministrazione e comunque avrebbero dovuto indurre il giudice, trattandosi di un robusto principio di prova circa la fondatezza dell’assunto di parte ricorrente, a ammettere le richieste istruttorie (testimoniali e CTU) suggerite dai signori ES RI e RO GA. Anche per tale ragione la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Alla luce di quanto sopra gli appellanti chiedevano che il giudice di appello ammettesse i mezzi istruttori la cui rilevanza era stata trascurata dal giudice di prime cure e all’esito, riformando la sentenza di primo grado, procedesse all’annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.
4. – Si è costituito nella presente sede di appello il Comune di La Salle contestando analiticamente le avverse prospettazioni e confermando la legittimità del provvedimento principalmente impugnato in primo grado, stante la correttezza del procedimento sviluppato dagli uffici comunali.
Il comune appellato ha, inoltre, ribadito la condivisibilità del percorso logico giuridico tracciato dal giudice di primo grado per come emerge dalla sentenza qui oggetto di appello, chiedendo, quindi, la reiezione del mezzo di gravame proposto.
5. – Con decreto cautelare monocratico della Sezione 21 luglio 2020 n. 4389 è stata disposta la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado e con ordinanza collegiale 28 agosto 2020 n. 4910 è stato sospeso il processo in costanza di pendenza di giudizio di falso in sede civile e fino alla sua definizione, ai sensi dell’art. 77, ultimo comma, c.p.a. attenendo detto giudizio all’asserita falsità di documenti posti a fondamento dell’ordinanza comunale n. 49/2019, impugnata in primo grado e confermata nella sua legittimità con la sentenza qui oggetto di appello.
Detto giudizio di querela di falso (proposto dal signor RI) nei confronti del verbale di sopralluogo prot. n. 0010201/X/11 del 25 novembre 2019, con ordinanza della Corte di Cassazione, I Sezione civile, 26 agosto 2024 n. 23079, era definito sfavorevolmente, confermando la reiezione del ricorso già disposta dal Tribunale civile di Aosta, con sentenza n. 383/2021, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 681/2023.
Risulta in atti che, una volta definito il giudizio civile di querela di falso, gli appellanti non lo hanno riassunto nei termini di legge, di talché, con comunicazione tramessa alle parti (e per gli appellanti al nuovo difensore costituito in giudizio in sostituzione del patrocinatore originario) in data 4 novembre 2025, la Sezione ha fissato l’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 “ ai fini della valutazione circa l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito della definizione del giudizio in Cassazione ”.
6. – Mentre il Comune di La Salle depositava una memoria con la quale instava per la dichiarazione di estinzione del giudizio, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, gli appellanti, con memoria di replica:
- rendevano noto che, successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 681/2023 della Corte d’Appello di Torino essi, oltre a proporre ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia, ebbero a promuovere, in data 24 luglio 2023 un ulteriore giudizio per querela di falso dinanzi al Tribunale di Aosta avverso il verbale di sopralluogo del 7 dicembre 2018, la diffida n. 16/2018 e l’ordinanza di demolizione n. 49/2019, in quanto tutti tali atti si fondavano, richiamavano o riproducevano l’erronea misurazione della distanza del terrapieno dal confine), evidenziando diversi profili di falsità negli atti in questione;
- segnalavano che, con sentenza 10 luglio 2024 n. 133, il Tribunale di Aosta aveva respinto le domande proposte dai signori RI e GA, sicché veniva proposto appello avverso detta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Torino e tale giudizio è attualmente pendente;
- osservavano quindi che, posto che il giudizio di falso al quale fa riferimento l’ordinanza del Consiglio di Stato 28 agosto 2020 n. 4910 deve considerarsi ancora pendente, non vi è spazio, allo stato, per definire il presente giudizio di appello, tenuto anche conto che all’epoca della proposizione della nuova querela di falso il primo giudizio non era stato neppure definito in Cassazione;
- contestano, quindi, che sussistano i presupposti per la pronuncia di estinzione del presente giudizio di appello, oltre alla circostanza che “ una siffatta pronuncia sarebbe estremamente ingiusta e foriera di conseguenze irreparabili per i ricorrenti, in quanto determinerebbe il “consolidamento” dell’ordinanza di demolizione n. 49/2019 ” (così, testualmente, a pag. 12 della memoria di replica), richiamando a conforto le risultanze del giudizio penale innanzi al G.U.P. presso il Tribunale di Aosta e al contenuto della sentenza n. 292/2022 pronunciata in quella sede;
- sostengono, in subordine, che possa farsi applicazione dell’istituto dell’errore scusabile, avendo gli appellanti confidato nella duplice circostanza della permanenza degli effetti della sospensione del presente giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato e dell’avere proposto la seconda querela di falso, certo non per ragioni dilatorie, ben prima che si formasse il giudicato (in ordine al primo giudizio per querela di falso) nei confronti della sentenza n. 681/2023 della Corte d’Appello di Torino, avendo nei confronti di quest’ultima proposto ricorso in Cassazione. Deve ritenersi, infatti, come si sia al cospetto di un caso riconducibile alla previsione dell’art. 37 c.p.a. a mente del quale “ il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto ”;
- puntualizzano che l’errore in cui sarebbero incorsi sarebbe stato provocato – e perciò dovrebbe essere considerato ampiamente “scusabile” – dalla incertezza evidente del quadro normativo riferibile alle norme del codice del processo amministrativo. Infatti, “ la formulazione degli artt. 77, comma 4, c.p.a., e 80, comma 1, c.p.a. (che fanno riferimento alla definizione del giudizio di falso), ha ingenerato la convinzione che la sospensione del giudizio sarebbe perdurata fino alla “definizione del giudizio di falso” attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Torino, instaurato dagli esponenti ben prima della pronuncia della Corte di Cassazione dell’agosto 2024 e di cui gli esponenti hanno compiutamente e tempestivamente depositato atti e provvedimenti nel fascicolo telematico del presente giudizio ” (così, testualmente, a pag. 15 della memoria di replica).
Gli appellanti, comunque, insistono sulla fondatezza nel merito dell’appello proposto.
7. – Il Collegio, in via preliminare, osserva come sia conclamato in atti che:
- l’ordinanza di questa Sezione del Consiglio di Stato 28 agosto 2020 n. 4910 abbia fatto espressamente applicazione della previsione recata dall’art. 77, comma 4, c.p.a. che così recita “ Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso ”;
- la sospensione del processo per la contemporanea pendenza del giudizio civile di querela di falso produce, inevitabilmente, l’applicazione del successivo art. 78 c.p.a. a mente del quale “ Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria ” (comma 1) e “ Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato ” (comma 2);
- la definizione del giudizio di falso (avviato con atto di citazione nei confronti del Comune di La Salle notificato in data 3 dicembre 1999) che ha provocato la sospensione del presente processo è intervenuta per effetto della ordinanza della Prima sezione civile della Corte di cassazione n. 23079 del 26 agosto 2024 che non risulta sia stata mai depositata nel presente giudizio.
Conseguentemente non avendo gli appellanti depositato copia della decisione conclusiva del giudizio per querela di falso nel termine di 90 giorni (26 giugno 2025) dal suo passaggio in giudicato, avvenuto in data 28 marzo 2025 e non avendo neppure riassunto il giudizio, in applicazione della chiara previsione recata dall’art. 78, comma 2, c.p.a. il ricorso non può che essere dichiarato estinto.
D’altronde che il processo avrebbe dovuto essere riassunto su proposizione degli odierni appellanti è circostanza non dubitabile in quanto la previsione recata dall’art. 78 c.p.a. è espressamente rivolta alla pendenza di un giudizio in sede civile avviato con querela di falso e è specificamente dettata per il processo amministrativo, di talché non è derogata neppure “ dalle disposizioni del codice di procedura civile in materia di sospensione del processo, le quali sono richiamate dall'articolo 79 cod. proc. amm. ” (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. II, 25 agosto 2025 n. 7099).
8. – Gli appellanti sostengono, nondimeno, che la non perspicuità delle disposizioni codicistiche sopra richiamate, insieme con la pendenza di un secondo giudizio civile avviato con una seconda querela di falso, prima ancora che si pronunciasse la Corte di cassazione sul primo giudizio di falso, costituiscono indici di una situazione di precarietà interpretativa circa la non necessarietà del (tempestivo) deposito nel presente giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato della sentenza della Corte di cassazione che aveva definito l’originaria querela di falso che dovrebbero indurre il giudice di appello a fare buon uso dell’istituto dell’errore di fatto, plasticamente applicabile al caso di specie.
Segnala il Collegio che l’art. 37 c.p.a. (il quale, come è noto, recita: “ il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto ”) è stato condivisibilmente interpretato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 21 dicembre 2010 n. 3 nel senso che con tale previsione normativa il legislatore non ha inteso discostarsi sensibilmente dai precedenti indirizzi giurisprudenziali sicché, al pari della previgente disciplina processuale dell’istituto dell’errore scusabile, l’art. 37 “ è una norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti (art. 2, comma 1, del Codice del processo amministrativo), sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale ”.
Non può sfuggire, dunque, come la funzione dell’istituto dell’errore scusabile sia quella di temperare la rigidità della disciplina in tema di perentorietà dei termini processuali, con la conseguenza che la sua operatività è subordinata non già ad un particolare stato soggettivo, quanto al riscontro di una oggettiva situazione di incertezza normativa o di grave impedimento di fatto. Sul punto l’Adunanza plenaria nella sentenza sopra citata ricorda, tenendo conto della (allora) recentissima introduzione dell’art. 37 c.p.a., che “ Non a caso la giurisprudenza formatasi nella costanza del “vecchio” regime processuale era pacificamente nel senso di considerare la rimessione in termini per errore scusabile un istituto di carattere eccezionale (tra le tante decisioni sul punto, si citano, a mero titolo d’esempio, Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6599; id., 12 marzo 2001, n. 1407, ma ancor prima, a dimostrazione della natura consolidata dell’indirizzo, Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 1980, n. 273), posto che esso delineava una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa; l’attuale art. 37 non offre elementi per giungere a una differente conclusione ”.
9. - In proposito il Collegio ritiene utile rammentare come la stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 22 marzo 2024 n. 4, pur affrontando il diverso tema della c.d. sospensione impropria, ha sancito i seguenti principi rilevanti ai fini della presente decisione:
- l'art. 80 c.p.a. dispone che, in caso di sospensione del processo, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione, senza fare distinzione tra i diversi casi di sospensione del processo e tra i casi di ordinanze che fisiologicamente non fissano l'udienza di prosecuzione e i casi di ordinanze che patologicamente non fissano la data della nuova udienza. Ne consegue che deve escludersi che l'onere di parte di chiedere la fissazione dell'udienza, anche quando l'ordinanza di sospensione sia illegittima, possa essere supplito da un impulso d'ufficio e tale evidenza normativa non è incisa dalla previsione recata dall'art. 80, comma 3-bis, c.p.a., che comunque non confligge con la perdurante regola secondo cui è onere della parte proseguire o riassumere il giudizio sospeso o interrotto, entro un termine imposto a pena di estinzione del processo (art. 80, commi 1, 2, 3, c.p.a.; art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.), con la natura dispositiva del processo e con il principio di parità delle parti, con l'eccezionalità della rimessione in termini di una parte per un adempimento processuale, che postula il presupposto dell'errore scusabile, interpretato in senso restrittivo dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 27 luglio 2017 n. 22, 10 dicembre 2014 n. 33 e n. 3/2010, cit.);
- tenuto conto di quanto sopra, una volta accertato che la causa di sospensione è cessata, e acclarato che sono decorsi i tre mesi che costituiscono lo spatium deliberandi per l'impulso di parte, la previsione di cui all’art. 80, comma 3- bis , c.p.a. non consente di sostituire con un'iniziativa d'ufficio l'onere di impulso di parte per la riattivazione del processo a seguito della cessazione di una causa di sospensione del processo, atteso che la fissazione di ufficio dell'udienza di cui all’art. 80, comma 3- bis , c.p.a. è finalizzata non già necessariamente alla prosecuzione del processo, ma alla verifica da parte del collegio se la causa di sospensione sia effettivamente cessata e se l'inerzia delle parti sia o meno giustificata; ove ingiustificata, ne consegue l'estinzione del processo per mancata tempestiva prosecuzione;
- pertanto, ove venga adottata un'ordinanza di sospensione impropria (ma questo vale ancor di più in caso di sospensione “necessaria” come è quella prevista dall’art. 77 c.p.a.) tale ordinanza, se non contestata con i rimedi che l'ordinamento appresta, onera le parti di presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. (ovvero ai sensi dell’art. 78, commi 1 e 2 , c.p.a.);
- il termine per la prosecuzione del processo previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a. (e tanto più se la sospensione è stata disposta ai sensi dell’art. 77 c.p.a.) ha natura perentoria, atteso che il dato letterale dell’intera formulazione della norma (che pur non reca espressioni qualificatorie circa la perentorietà del termine), laddove stabilisce che l'istanza di fissazione dell'udienza “deve” essere presentata entro il detto termine conduce a tale qualificazione, oltre al fatto che l'art. 79, comma 1, c.p.a., richiama, per la sospensione del processo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile. Orbene, poiché quindi ogni lacuna o dubbio esegetico inerente le norme sulla sospensione del processo, contenute nel codice del processo amministrativo, va colmato mediante ricorso alla disciplina recata dal codice di procedura civile, l’eventuale dubbio scompare constatando come, l'art. 297 comma 1, c.p.c. (che, poi, costituisce norma speculare dell'art. 80, comma 1, c.p.a., pur recando le due norme una minima differenza sulla durata del termine), dispone che, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro un termine espressamente qualificato come "perentorio". Ne consegue che, per evidenti ragioni di coerenza dell'ordinamento normativo nel suo complesso, non può che ritenersi che il termine per l'istanza di fissazione di udienza finalizzata alla prosecuzione del processo a seguito di sua sospensione, abbia la stessa natura nel processo civile e nel processo amministrativo, e dunque sia perentorio anche nel processo amministrativo essendo tale nel processo civile. In entrambi i casi il principio di ragionevole durata del processo e quello di leale collaborazione delle parti, in una con il divieto di abuso del processo, esigono che il processo non subisca stasi irragionevoli e che gli adempimenti delle parti siano tempestivi.
Nel caso di specie, dunque, dovendosi escludere che le norme in questione non fossero di chiara interpretazione e applicazione e risultato evidente che nel caso dell’art. 78 c.p.a. quando il legislatore impone l’onere, in capo alla parte interessata, di riassumere il processo depositando entro il termine perentorio di novanta giorni la sentenza che ha concluso il giudizio avente oggetto una querela di falso relativa a un documento rilevante nel processo amministrativo in corso, fa evidente riferimento alla sentenza che ha concluso il giudizio civile la cui pendenza ha provocato l’adozione dell’ordinanza di sospensione del processo dinanzi al giudice amministrativo, senza che nessun rilievo possa avere, neppure al fine di invocare l’applicazione della remissione in termini per errore di fatto, la circostanza che la medesima parte interessata abbia notificato un nuovo atto di citazione al fine di avviare un ulteriore giudizio di querela di falso, trattandosi, per tutta evidenza, di una circostanza soggettivo e nient’affatto oggettiva che non può giustificare l’applicazione di un istituto di carattere eccezionale come è quello disciplinato dall’art. 37 c.p.a..
10. – L’appurata violazione della previsione contenuta nell’art. 78, comma 2, c.p.a. da parte degli appellanti e l’acclarata inapplicabilità dell’istituto dell’errore scusabile rendono impossibile scrutinare nel merito il mezzo di gravame proposto, stante la inevitabile dichiarazione di estinzione del processo.
Posto che il comportamento processuale della parte appellante ha decisamente condizionato l’esito del processo, deve farsi applicazione del principio della soccombenza, espresso dall’art. 91 c.p.c., per come richiamato testualmente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., sicché i signori ES RI e RO GA vanno condannati a rifondere le spese del presente grado di appello in favore del Comune di La Salle che possono essere liquidate nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 5841/2020), come indicato in epigrafe, lo dichiara estinto.
Condanna i signori ES RI e RO GA a rifondere le spese del presente grado di appello in favore del Comune di La Salle, in persona del Sindaco pro tempore , liquidandole nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De LI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
FA SC, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA SC | ER De LI |
IL SEGRETARIO