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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. EL CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2127/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. STELLA ANGELO Parte_1 P.IVA_1
e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Bocchi in Vicenza, Piazza
Biade nr. 11
ATTRICE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VI UC e dall'avv. BENETTI SERGIO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Vicenza, via Battaglione Framarin n.
14
CONVENUTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
si insiste nelle richieste tutte di cui all'atto introduttivo nonché nelle richieste istruttorie di cui alle me-morie integrative ex art.171 ter cpc nn.1, 2 e 3
depositate, impugnando e contestando ogni avverso dedotto ed eccepito.
PER LA PARTE CONVENUTA:
NEL MERITO
1. Rigettarsi le domande di perché prescritte e, comunque, Parte_2
infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA
1. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., che di seguito si riportano.
“Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. “Vero che il 13 settembre 2019 la pressa-piegatrice mod. B3.320-4250
acquistata da è stata messa in funzione presso la sede di quest'ultima Parte_1
e che nel corso delle prove di collaudo sono state eseguite prove di piegatura con diversi materiali e le misurazioni manuali degli angoli delle piegature realizzate con il sistema AMS di misurazione dell'angolo di piega erano uguali ai valori di piegatura impostati sulla macchina per tutte le lamiere testate, salvo che per le lamiere zincate di colore bianco consegnate da per Parte_1
l'esecuzione delle prove” (testi: ) Testimone_1
pagina 2 di 9 2. "Vero che il 13 settembre 2019 presso in occasione dello Parte_1
svolgimento delle prove di collaudo della pressa-piegatrice, il tecnico di ha eseguito test di funzionamento dell'AMS descritti nel Controparte_1
doc. 3 che mi viene esibito sui materiali ivi descritti e che sul materiale 'zincato bianco' fornito da per la prova il tecnico di ha Parte_1 Controparte_1
rilevato una espansione del fascio luminoso dell'AMS riflesso su tale lamiera e una lettura inesatta dell'angolo di piegatura” (testi: Testimone_1
3. “Vero che a metà ottobre 2019 personale di ha Parte_3
effettuato alcune prove di funzionamento presso la propria sede su di un AMS
identico a quello installato sulla macchina venduta a e le cui Parte_1
risultanze sono riportate nel report di cui al doc. 4, che mi viene esibito,
utilizzando materiale zincato di 3mm di spessore inviate da e che i Parte_1
risultati di tali prove sono stati riportati nella tabella di cui al medesimo doc. 4
che esamino” (testi: ) Testimone_2
4. “Vero che in fase di trattativa precontrattuale in data 3.1.2019 Parte_1
trasmise via email a solamente i disegni che mi vengono Controparte_2
esibiti quali doc. 5, doc. 6 e doc. 7 chiedendo un'offerta per una pressa-
piegatrice per eseguire le pieghe ivi descritte” (testi: ) Testimone_3
5. “Vero che a luglio 2020 tecnici di sono intervenuti Controparte_1
presso ove hanno svolto test di funzionamento dell'AMS sulla Parte_1
pressa-piegatrice utilizzando strisce di materiale decapato e zincato utilizzando matrici di larghezza 22mm e che gli angoli di piegatura misurati manualmente sui pezzi lavorati coincidevano con quelli registrati dall'AMS” (teste: Tes_4
,
[...] Testimone_1
pagina 3 di 9 6. “Vero che all'esito delle prove di luglio 20202 presso Parte_1 [...]
ha inviato a il report di cui al doc. 8 del fascicolo della CP_1 Parte_1
convenuta, che mi viene esibito, e che i valori di piegatura indicati nelle tabelle inserite in detto documento sono quelle rilevate manualmente nel corso delle prove di luglio 2020” (testi: , Testimone_4 Testimone_1
7. “Vero che il 12 febbraio 2021 tecnici di sono Controparte_1
intervenuti presso ove hanno svolto test di funzionamento dell'AMS Parte_1
sulla pressa-piegatrice effettuando le registrazioni riportate nella tabella che costituisce il doc. 9, che mi viene esibito” (testi: , , Testimone_4 Testimone_3
Testimone_1
8. “Vero che i test di cui al capitolo di prova 7 che precede sono stati eseguiti sia con lamiere di ferro decapato, sia con lamiere di ferro zincato e che le misurazioni eseguite manualmente dei pezzi lavorati, riportate nel doc. 9 che mi si esibisce, sono risultate conformi a quelle rilevate dall'AMS per le lamiere di ferro decapato, mentre si sono registrati disallineamenti nella misurazione degli angoli per le lamiere di ferro zincato” (testi: , Testimone_4 Tes_3
[...]
Elenco testi:
presso la sede di Testimone_1 Parte_3
, presso la sede di Testimone_4 Controparte_1
, presso la sede di Testimone_2 Parte_3
, presso la sede di Testimone_3 Parte_3
pagina 4 di 9 2. Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi esposti nella memoria ex art. 171-ter, n. 3,
c.p.c.
3. Nel denegato caso di ammissione della prova diretta formulata da Pt_1
si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta, con i medesimi testi indicati a prova diretta nella memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
C giudizio (d'ora in avanti ) al fine di far accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni lamentati per effetto del parziale malfunzionamento del macchinario fornito da quest'ultima e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati nella misura di € 179.535 oltre ad € 60.000 in via equitativa a titolo di refusione del mancato risparmio energetico, nonché per nocumento all'immagine aziendale per impossibilità di acquisizione ordini secondo quantitativi e tempi di consegna imposti dallo specifico mercato di riferimento.
A fondamento delle proprie domande esponeva, in sintesi, quanto Pt_1
segue:
- di essere una azienda metalmeccanica produttrice di sistemi automatizzati per magazzini meccanizzati;
C
- di aver acquistato, nell'aprile 2019, da una innovativa macchina piegatrice che avrebbe dovuto permettere una maggiore qualità e precisione pagina 5 di 9 dimensionale nei manufatti realizzati, nonché un risparmio energetico, stante la possibilità di produrre i componenti in maniera automatica, senza apporto di manodopera, nelle ore notturne, quando il costo dell'energia elettrica è
minore;
- che il macchinario era stato consegnato e messo in funzione il
13.09.2019, come risultava dal verbale di messa in funzione redatto in contraddittorio su cui l'attrice apponeva riserva in quanto “Il controllo dell'angolo di piega non è efficace su lamiere zincate”;
- che, in particolare, come risultava dalla relazione peritale del tecnico di parte ing. talune delle operazioni che il macchinario Persona_1
avrebbe dovuto eseguire in autonomia, nelle ore notturne, non erano possibili,
nonostante le rassicurazioni sul punto di SI e i numerosi scambi di mail intercorsi tra le parti nel tentativo di rimediare al problema;
- che, nel gennaio 2020, la convenuta formulava una proposta di definizione transattiva del contenzioso che non veniva accettata dall'attrice con comunicazione del 17.02.22, in quanto avrebbe comportato un ulteriore esborso per la medesima.
Ciò premesso in fatto chiedeva il risarcimento dei danni subiti per il Pt_1
malfunzionamento del macchinario pari ad € 179.935 per gli extracosti del periodo dal 2020 al settembre 2023 ed € 60.000 quale mancato risparmio energetico per l'impossibilità di effettuare lavorazioni notturne, allorquando la tariffa dell'energia elettrica è minore e quale nocumento all'immagine aziendale.
pagina 6 di 9 II. Si costituiva in giudizio SI eccependo l'intervenuta prescrizione delle domande attoree ex art. 1490 e ss. c.c. per essere decorso oltre un anno dall'ultima comunicazione di contestazione di risalente al 17.02.22. Pt_1
Contestava anche nel merito le domande attoree in punto di fondatezza e quantificazione dei danni concludendo per il loro rigetto.
III. All'esito della prima udienza la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
18.11.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione.
IV. Le domande attoree devono essere rigettate.
IV.
1. Appare assorbente per la decisione della presente causa l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
Sul tema si osserva che a norma dell'art. 1495 c.c. “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La
denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Risulta principio consolidato in giurisprudenza che in tema di compravendita l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (cfr. Cass. Civ. n. 3926/2023), così come che i termini di decadenza e di pagina 7 di 9 prescrizione di cui al predetto articolo riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancata qualità del bene compravenduto, inclusa,
pertanto, quella di risarcimento dei danni (cfr. Cass. n. 36052/2021: “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e,
pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi. Sez. 2, Sent. n. 10728
del 2001.”).
Ordunque, dalla documentazione in atti, emerge che l'ultima contestazione formulata dall'attrice alla convenuta è del 17.02.22 (doc. 9
attrice) e, pertanto, il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. è
decorso in data 16.02.23, mentre l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato alla convenuta solo il 13.05.24, senza che risultino ulteriori atti interruttivi.
E' da escludersi che SI abbia riconosciuto i vizi formulando la proposta transattiva del 27.01.22 (doc. 8 attrice) in quanto la stessa espressamente evidenziava quanto segue:
E', pertanto, maturata la prescrizione per l'eventuale azione di risoluzione e ripetizione del prezzo versato, nonché, per quanto riguarda l'oggetto del presente procedimento, di risarcimento del danno, con conseguente rigetto delle domande attoree.
Non rileva rispetto alle domande attoree la garanzia convenzionale di 24
C mesi offerta da nella proposta di vendita (all. 1 attrice) in quanto relativa alla pagina 8 di 9 sola sostituzione di componenti difettose con manodopera a carico della convenuta.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
per il valore di causa (scaglione € 52.001-260.000) al parametro medio per le fasi studio e introduttiva e minimo per le fasi istruttoria e decisionale, stante l'istruttoria solo documentale svolta e la discussione ex art. 281sexies c.p.c. con deposito della sola memoria conclusiva.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 9.142 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 21/11/2025
Il Giudice
EL TI
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. EL CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2127/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. STELLA ANGELO Parte_1 P.IVA_1
e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Bocchi in Vicenza, Piazza
Biade nr. 11
ATTRICE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VI UC e dall'avv. BENETTI SERGIO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Vicenza, via Battaglione Framarin n.
14
CONVENUTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
si insiste nelle richieste tutte di cui all'atto introduttivo nonché nelle richieste istruttorie di cui alle me-morie integrative ex art.171 ter cpc nn.1, 2 e 3
depositate, impugnando e contestando ogni avverso dedotto ed eccepito.
PER LA PARTE CONVENUTA:
NEL MERITO
1. Rigettarsi le domande di perché prescritte e, comunque, Parte_2
infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA
1. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., che di seguito si riportano.
“Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. “Vero che il 13 settembre 2019 la pressa-piegatrice mod. B3.320-4250
acquistata da è stata messa in funzione presso la sede di quest'ultima Parte_1
e che nel corso delle prove di collaudo sono state eseguite prove di piegatura con diversi materiali e le misurazioni manuali degli angoli delle piegature realizzate con il sistema AMS di misurazione dell'angolo di piega erano uguali ai valori di piegatura impostati sulla macchina per tutte le lamiere testate, salvo che per le lamiere zincate di colore bianco consegnate da per Parte_1
l'esecuzione delle prove” (testi: ) Testimone_1
pagina 2 di 9 2. "Vero che il 13 settembre 2019 presso in occasione dello Parte_1
svolgimento delle prove di collaudo della pressa-piegatrice, il tecnico di ha eseguito test di funzionamento dell'AMS descritti nel Controparte_1
doc. 3 che mi viene esibito sui materiali ivi descritti e che sul materiale 'zincato bianco' fornito da per la prova il tecnico di ha Parte_1 Controparte_1
rilevato una espansione del fascio luminoso dell'AMS riflesso su tale lamiera e una lettura inesatta dell'angolo di piegatura” (testi: Testimone_1
3. “Vero che a metà ottobre 2019 personale di ha Parte_3
effettuato alcune prove di funzionamento presso la propria sede su di un AMS
identico a quello installato sulla macchina venduta a e le cui Parte_1
risultanze sono riportate nel report di cui al doc. 4, che mi viene esibito,
utilizzando materiale zincato di 3mm di spessore inviate da e che i Parte_1
risultati di tali prove sono stati riportati nella tabella di cui al medesimo doc. 4
che esamino” (testi: ) Testimone_2
4. “Vero che in fase di trattativa precontrattuale in data 3.1.2019 Parte_1
trasmise via email a solamente i disegni che mi vengono Controparte_2
esibiti quali doc. 5, doc. 6 e doc. 7 chiedendo un'offerta per una pressa-
piegatrice per eseguire le pieghe ivi descritte” (testi: ) Testimone_3
5. “Vero che a luglio 2020 tecnici di sono intervenuti Controparte_1
presso ove hanno svolto test di funzionamento dell'AMS sulla Parte_1
pressa-piegatrice utilizzando strisce di materiale decapato e zincato utilizzando matrici di larghezza 22mm e che gli angoli di piegatura misurati manualmente sui pezzi lavorati coincidevano con quelli registrati dall'AMS” (teste: Tes_4
,
[...] Testimone_1
pagina 3 di 9 6. “Vero che all'esito delle prove di luglio 20202 presso Parte_1 [...]
ha inviato a il report di cui al doc. 8 del fascicolo della CP_1 Parte_1
convenuta, che mi viene esibito, e che i valori di piegatura indicati nelle tabelle inserite in detto documento sono quelle rilevate manualmente nel corso delle prove di luglio 2020” (testi: , Testimone_4 Testimone_1
7. “Vero che il 12 febbraio 2021 tecnici di sono Controparte_1
intervenuti presso ove hanno svolto test di funzionamento dell'AMS Parte_1
sulla pressa-piegatrice effettuando le registrazioni riportate nella tabella che costituisce il doc. 9, che mi viene esibito” (testi: , , Testimone_4 Testimone_3
Testimone_1
8. “Vero che i test di cui al capitolo di prova 7 che precede sono stati eseguiti sia con lamiere di ferro decapato, sia con lamiere di ferro zincato e che le misurazioni eseguite manualmente dei pezzi lavorati, riportate nel doc. 9 che mi si esibisce, sono risultate conformi a quelle rilevate dall'AMS per le lamiere di ferro decapato, mentre si sono registrati disallineamenti nella misurazione degli angoli per le lamiere di ferro zincato” (testi: , Testimone_4 Tes_3
[...]
Elenco testi:
presso la sede di Testimone_1 Parte_3
, presso la sede di Testimone_4 Controparte_1
, presso la sede di Testimone_2 Parte_3
, presso la sede di Testimone_3 Parte_3
pagina 4 di 9 2. Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi esposti nella memoria ex art. 171-ter, n. 3,
c.p.c.
3. Nel denegato caso di ammissione della prova diretta formulata da Pt_1
si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta, con i medesimi testi indicati a prova diretta nella memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
C giudizio (d'ora in avanti ) al fine di far accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni lamentati per effetto del parziale malfunzionamento del macchinario fornito da quest'ultima e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati nella misura di € 179.535 oltre ad € 60.000 in via equitativa a titolo di refusione del mancato risparmio energetico, nonché per nocumento all'immagine aziendale per impossibilità di acquisizione ordini secondo quantitativi e tempi di consegna imposti dallo specifico mercato di riferimento.
A fondamento delle proprie domande esponeva, in sintesi, quanto Pt_1
segue:
- di essere una azienda metalmeccanica produttrice di sistemi automatizzati per magazzini meccanizzati;
C
- di aver acquistato, nell'aprile 2019, da una innovativa macchina piegatrice che avrebbe dovuto permettere una maggiore qualità e precisione pagina 5 di 9 dimensionale nei manufatti realizzati, nonché un risparmio energetico, stante la possibilità di produrre i componenti in maniera automatica, senza apporto di manodopera, nelle ore notturne, quando il costo dell'energia elettrica è
minore;
- che il macchinario era stato consegnato e messo in funzione il
13.09.2019, come risultava dal verbale di messa in funzione redatto in contraddittorio su cui l'attrice apponeva riserva in quanto “Il controllo dell'angolo di piega non è efficace su lamiere zincate”;
- che, in particolare, come risultava dalla relazione peritale del tecnico di parte ing. talune delle operazioni che il macchinario Persona_1
avrebbe dovuto eseguire in autonomia, nelle ore notturne, non erano possibili,
nonostante le rassicurazioni sul punto di SI e i numerosi scambi di mail intercorsi tra le parti nel tentativo di rimediare al problema;
- che, nel gennaio 2020, la convenuta formulava una proposta di definizione transattiva del contenzioso che non veniva accettata dall'attrice con comunicazione del 17.02.22, in quanto avrebbe comportato un ulteriore esborso per la medesima.
Ciò premesso in fatto chiedeva il risarcimento dei danni subiti per il Pt_1
malfunzionamento del macchinario pari ad € 179.935 per gli extracosti del periodo dal 2020 al settembre 2023 ed € 60.000 quale mancato risparmio energetico per l'impossibilità di effettuare lavorazioni notturne, allorquando la tariffa dell'energia elettrica è minore e quale nocumento all'immagine aziendale.
pagina 6 di 9 II. Si costituiva in giudizio SI eccependo l'intervenuta prescrizione delle domande attoree ex art. 1490 e ss. c.c. per essere decorso oltre un anno dall'ultima comunicazione di contestazione di risalente al 17.02.22. Pt_1
Contestava anche nel merito le domande attoree in punto di fondatezza e quantificazione dei danni concludendo per il loro rigetto.
III. All'esito della prima udienza la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
18.11.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione.
IV. Le domande attoree devono essere rigettate.
IV.
1. Appare assorbente per la decisione della presente causa l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
Sul tema si osserva che a norma dell'art. 1495 c.c. “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La
denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Risulta principio consolidato in giurisprudenza che in tema di compravendita l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (cfr. Cass. Civ. n. 3926/2023), così come che i termini di decadenza e di pagina 7 di 9 prescrizione di cui al predetto articolo riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancata qualità del bene compravenduto, inclusa,
pertanto, quella di risarcimento dei danni (cfr. Cass. n. 36052/2021: “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e,
pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi. Sez. 2, Sent. n. 10728
del 2001.”).
Ordunque, dalla documentazione in atti, emerge che l'ultima contestazione formulata dall'attrice alla convenuta è del 17.02.22 (doc. 9
attrice) e, pertanto, il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. è
decorso in data 16.02.23, mentre l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato alla convenuta solo il 13.05.24, senza che risultino ulteriori atti interruttivi.
E' da escludersi che SI abbia riconosciuto i vizi formulando la proposta transattiva del 27.01.22 (doc. 8 attrice) in quanto la stessa espressamente evidenziava quanto segue:
E', pertanto, maturata la prescrizione per l'eventuale azione di risoluzione e ripetizione del prezzo versato, nonché, per quanto riguarda l'oggetto del presente procedimento, di risarcimento del danno, con conseguente rigetto delle domande attoree.
Non rileva rispetto alle domande attoree la garanzia convenzionale di 24
C mesi offerta da nella proposta di vendita (all. 1 attrice) in quanto relativa alla pagina 8 di 9 sola sostituzione di componenti difettose con manodopera a carico della convenuta.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
per il valore di causa (scaglione € 52.001-260.000) al parametro medio per le fasi studio e introduttiva e minimo per le fasi istruttoria e decisionale, stante l'istruttoria solo documentale svolta e la discussione ex art. 281sexies c.p.c. con deposito della sola memoria conclusiva.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 9.142 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 21/11/2025
Il Giudice
EL TI
pagina 9 di 9