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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, Avv.ta AR ZI, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3462/2018 del R.G.C.A. e vertente
tra
(C.f. ), residente a Napoli, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Giardini ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Silvi (TE), alla Via Giovanni Falcone, n. 3, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(C.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con sede in Silvi (TE), alla Via E. Romani, n. 40, elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Vittorio Veneto, n. 12, presso e nello studio dell'Avv.ta Gelsomina Marsilii, che lo rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuto -
Oggetto: azione di risarcimento danni ex artt. 2051 - 2043 c.c.
Conclusioni delle parti:
Attrice, “accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051
[...]
(patrimoniali e non) subiti dalla sig.ra in conseguenza dell'occorso Parte_1 verificatosi in data 24.08.2017 all'interno del cortile per l'effetto, condannare CP_3 l'Ente di gestione convenuto, in persona amm.re p.t., a re della deducente, a titolo di risarcimento del pregiudizio complessivamente patito, la somma di euro 42.274,42 s.e.&o., comprensiva del compenso del collaboratore domestico e di quello per l'assistenza legale stragiudiziale, come dianzi quantificati, ovvero e comunque di quella differente maggiore o
1 minore somma che l'Ill.mo Magistrato riterrà di giustizia per le voci di pregiudizio esplicitate, all'esito dell'espletamento di CTU medico -legale nonché, e comunque, della Sua prudente determinazione al riguardo;
in ogni caso, contenendo l'importo nel limite di € 43.000,00 e gravandolo della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalla data dell'incidente al saldo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”. Convenuto, “affinché Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis - in via principale dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
- In via subordinata determinare il risarcimento dovuto secondo la gravità della colpa dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, con compensazione delle spese di lite posta la reciproca soccombenza”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmemte notificato conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Trinale il al fine di vederlo ivi condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni dalla medesima patiti in data 24.8.2017, allorquando, quale proprietaria di un appartamento ubicato nel complesso residenziale del CP_1 medesimo, nel mentre percorreva a piedi il cortile condominiale, rimaneva coinvolta in un incidente causato da un dislivellamento verso l'alto del piano di calpestio, asseritamente provocato dalle radici delle piante ivi allocate.
Deduceva ed eccepiva: i) in data 24.8.2017, quale proprietaria di un appartamento ubicato nel complesso residenziale del condominio medesimo, nel mentre percorreva a piedi il cortile condominiale, rimaneva coinvolta in un incidente causato da un dislivellamento verso l'alto del piano di calpestio, provocato dalle radici delle piante ivi allocate;
ii) soccorsa presso il nosocomio di TR (TE) , riportava la diagnosi di “trauma buccale con ematoma regione mentoniera regione periorale con microfratture dentarie, sub -lussazione dell'incisivo centrale e laterale superiore ed irregolarità coronale 11, 12,
13. Frattura composta epifisi distale radio e stiloide ulnare dx e frattura composta rotula sn”; iii) pertanto, il ricorrere dei presupposti della domanda risarcitoria avanzata.
Costituitisi in giudizio, parte convenuta eccepiva e deduceva, in sintesi, la mancanza dei presupposti sottesa alla responsabilità di cose in custodia ex art. 2051e meglio descritte in atti.
Istruita la causa mediante per mezzo documentale, prove orali e espletata consulenza medico legale, trasmesso il fascicolo all'odierno giudicante che fissava udienza di
2 precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
La domanda è fondata solo in parte, pertanto merita l'accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Va osservato che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n.
15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010;
Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito. Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011;
Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Va, in particolare, ricordato altresì che, secondo principi affermati nella giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Tribunale con riferimento alla responsabilità da custodia (ma validi, a maggior ragione, anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 c.c.: Cass. 20/1/2014, n.
999; ovvero nell'adempimento di una obbligazione contrattuale), il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero
3 addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente all'obbligo di manutenzione del bene. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (si veda, ad esempio, Cass. 24/2/2011, n. 4476). Ed in questa prospettiva si è precisato non solo che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 5/2/2013, n. 2660; 13/3/2013, n. 6306); ma anche che il custode di un bene destinato al pubblico uso risponde ai sensi dell'art. 2051
c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene stesso, “salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con una valutazione che tenga conto che quanto più il pericolo “è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al custode e l'evento dannoso.
Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 16/5/2013, n. 11946; 13/7/2011, n. 15375).
A tal proposito, e in applicazione delle suddette coordinate giuridiche - ermeneutiche, non può che pervenirsi all'accoglimento della domanda attorea, tenuto conto dell'istruttoria svolta corroborata dalla produzione fotografica allegata da parte attrice, tale da consentire la ricostruzione dell'occorso in modo tale da imputare la responsabilità alla convenuta titolare del cortile all'interno del quale è avvenuta la caduta dell'attrice e, inoltre, la medesima dichiarazione rilasciata dall'amministratore
4 condominiale, il quale, a specifica richiesta di informazioni e documentazione inerenti la sistemazione del selciato danneggiato, trasmetteva a parte attrice la copia della fattura emessa dalla ditta incaricata delle riparazioni (docc. 33 e 34 fascicolo parte attrice) rendono evidente come sul piano di calpestio, a causa della incuria dell'Ente di gestione, si fosse venuta a creare una situazione di pericolo occulto, pericolo non visibile né prevedibile o altrimenti segnalato, e né sono emersi univocamente contradditori a tali risultanze dall'ascolto del teste di parte convenuta, sostanzialmente riferibili a circostanze specifiche delle quali “non ricordo”(cit.).
Con riguardo al nesso di causalità, inoltre, acclarato che la caduta dell'attore è avvenuta a causa dalla scivolosità della scalinata interessata, non può ritenersi che la condotta della danneggiata, sia pure rilevante in termini concausali – nella misura che si dirà più avanti – possa assurgere a causa esclusiva dell'evento, idonea cioè a spezzare il nesso causale nella produzione del danno, come risulta avvalorato dalla obiettiva ed intrinseca pericolosità della res e dal fatto che lo stato dei luoghi non consentiva di ritenere manifestamente prevedibile, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, la verificazione dell'evento.
Cionondimeno, deve ritenersi che la condotta negligente dell'attrice abbia svolto quantomeno il ruolo di concausa del predetto evento, con la conseguenza che dovrà farsi luogo ad una proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.p.c. secondo “la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In particolare, la condotta dell'attrice, pur non potendo ritenersi abnorme e cioè tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento, è apparsa cionondimeno imprudente ed ha contribuito alla determinazione dell'evento, come risulta dalle circostanze, emerse ex actis o nel corso dell'istruttoria processuale, in particolare: la verificazione del sinistro
è avvenuta in pieno giorno, in condizioni di luce e buona visibilità, in un luogo all'attrice noto e per lo meno conosciuto, per il principio di preponderanza civilistica, essendo residente nel condominio sede del sinistro.
Alla luce di tali circostanze, appare ragionevole attribuire un concorso colposo e causale nella verificazione del sinistro in capo all' nella misura del 50%. Parte_1
5 Alla luce di quanto sopra esposto ed ai presenti fini, nonché alla luce delle risultanti della CTU che confermano l'esistenza di una correlazione causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, tra le lesioni refertate e successivamente certificate con l'occorso sinistro, sul piano del quantum sul piano del quantum basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, con un periodo di ITP 75% per 40 gg., di ITP al 50% per 20 gg., di ITP al 25 % per 20 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 8 % in soggetto avente 79 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del
07.2.2017).
Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del
Tribunale di Milano 2024: - ITP gg. 40 x € 115,00: 75% = euro 3.450,00 - ITP gg. 20 x €
115,00: 50% = euro 1.150,00 - ITP gg. 20 x € 115,00: 25 % = euro 575,00 per un totale di euro 5.175,00 - danno da invalidità permanente 8 % = euro 11.049,00 euro, per un totale di euro 16.224,00.
Va riconosciuto il diritto al richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal ctu, e quantificabili in euro 596,04 e, spese per il ripristino odontoiatrico pari a euro 3.000,00, per un totale di euro 3.596,04.
Non può esser riconosciuto, per difetto di allegazione e prova, invece, la personalizzazione del danno atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del
07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014).
Dall'ammontare complessivo liquidato a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, inoltre, dovrà esser sottratto un ammontare pari alla quota di responsabilità attribuita al danneggiante ex art. 1227, comma 1, pari al 50 %.
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna
6 rivalutazione monetaria. Non potranno esser riconosciuti, altresì, gli interessi c.d.
“compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva
(ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con l'applicazione per tutte le fasi dei valori medi ridotti del 50 % in relazione all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
La Giudice onoraria, presso il Tribunale di Teramo in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza: Controparte_1
-accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, del complessivo importo di euro 9.910,00, oltre accessori nella misura e secondo la decorrenza indicata in parte motiva;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, in favore CP_1 dell'attrice, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna in Teramo il 29 ottobre 2025.
La giudice onoraria
AR ZI
7
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, Avv.ta AR ZI, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3462/2018 del R.G.C.A. e vertente
tra
(C.f. ), residente a Napoli, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Giardini ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Silvi (TE), alla Via Giovanni Falcone, n. 3, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(C.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con sede in Silvi (TE), alla Via E. Romani, n. 40, elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Vittorio Veneto, n. 12, presso e nello studio dell'Avv.ta Gelsomina Marsilii, che lo rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuto -
Oggetto: azione di risarcimento danni ex artt. 2051 - 2043 c.c.
Conclusioni delle parti:
Attrice, “accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051
[...]
(patrimoniali e non) subiti dalla sig.ra in conseguenza dell'occorso Parte_1 verificatosi in data 24.08.2017 all'interno del cortile per l'effetto, condannare CP_3 l'Ente di gestione convenuto, in persona amm.re p.t., a re della deducente, a titolo di risarcimento del pregiudizio complessivamente patito, la somma di euro 42.274,42 s.e.&o., comprensiva del compenso del collaboratore domestico e di quello per l'assistenza legale stragiudiziale, come dianzi quantificati, ovvero e comunque di quella differente maggiore o
1 minore somma che l'Ill.mo Magistrato riterrà di giustizia per le voci di pregiudizio esplicitate, all'esito dell'espletamento di CTU medico -legale nonché, e comunque, della Sua prudente determinazione al riguardo;
in ogni caso, contenendo l'importo nel limite di € 43.000,00 e gravandolo della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalla data dell'incidente al saldo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”. Convenuto, “affinché Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis - in via principale dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
- In via subordinata determinare il risarcimento dovuto secondo la gravità della colpa dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, con compensazione delle spese di lite posta la reciproca soccombenza”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmemte notificato conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Trinale il al fine di vederlo ivi condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni dalla medesima patiti in data 24.8.2017, allorquando, quale proprietaria di un appartamento ubicato nel complesso residenziale del CP_1 medesimo, nel mentre percorreva a piedi il cortile condominiale, rimaneva coinvolta in un incidente causato da un dislivellamento verso l'alto del piano di calpestio, asseritamente provocato dalle radici delle piante ivi allocate.
Deduceva ed eccepiva: i) in data 24.8.2017, quale proprietaria di un appartamento ubicato nel complesso residenziale del condominio medesimo, nel mentre percorreva a piedi il cortile condominiale, rimaneva coinvolta in un incidente causato da un dislivellamento verso l'alto del piano di calpestio, provocato dalle radici delle piante ivi allocate;
ii) soccorsa presso il nosocomio di TR (TE) , riportava la diagnosi di “trauma buccale con ematoma regione mentoniera regione periorale con microfratture dentarie, sub -lussazione dell'incisivo centrale e laterale superiore ed irregolarità coronale 11, 12,
13. Frattura composta epifisi distale radio e stiloide ulnare dx e frattura composta rotula sn”; iii) pertanto, il ricorrere dei presupposti della domanda risarcitoria avanzata.
Costituitisi in giudizio, parte convenuta eccepiva e deduceva, in sintesi, la mancanza dei presupposti sottesa alla responsabilità di cose in custodia ex art. 2051e meglio descritte in atti.
Istruita la causa mediante per mezzo documentale, prove orali e espletata consulenza medico legale, trasmesso il fascicolo all'odierno giudicante che fissava udienza di
2 precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
La domanda è fondata solo in parte, pertanto merita l'accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Va osservato che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n.
15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010;
Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito. Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011;
Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Va, in particolare, ricordato altresì che, secondo principi affermati nella giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Tribunale con riferimento alla responsabilità da custodia (ma validi, a maggior ragione, anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 c.c.: Cass. 20/1/2014, n.
999; ovvero nell'adempimento di una obbligazione contrattuale), il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero
3 addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente all'obbligo di manutenzione del bene. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (si veda, ad esempio, Cass. 24/2/2011, n. 4476). Ed in questa prospettiva si è precisato non solo che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 5/2/2013, n. 2660; 13/3/2013, n. 6306); ma anche che il custode di un bene destinato al pubblico uso risponde ai sensi dell'art. 2051
c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene stesso, “salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con una valutazione che tenga conto che quanto più il pericolo “è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al custode e l'evento dannoso.
Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 16/5/2013, n. 11946; 13/7/2011, n. 15375).
A tal proposito, e in applicazione delle suddette coordinate giuridiche - ermeneutiche, non può che pervenirsi all'accoglimento della domanda attorea, tenuto conto dell'istruttoria svolta corroborata dalla produzione fotografica allegata da parte attrice, tale da consentire la ricostruzione dell'occorso in modo tale da imputare la responsabilità alla convenuta titolare del cortile all'interno del quale è avvenuta la caduta dell'attrice e, inoltre, la medesima dichiarazione rilasciata dall'amministratore
4 condominiale, il quale, a specifica richiesta di informazioni e documentazione inerenti la sistemazione del selciato danneggiato, trasmetteva a parte attrice la copia della fattura emessa dalla ditta incaricata delle riparazioni (docc. 33 e 34 fascicolo parte attrice) rendono evidente come sul piano di calpestio, a causa della incuria dell'Ente di gestione, si fosse venuta a creare una situazione di pericolo occulto, pericolo non visibile né prevedibile o altrimenti segnalato, e né sono emersi univocamente contradditori a tali risultanze dall'ascolto del teste di parte convenuta, sostanzialmente riferibili a circostanze specifiche delle quali “non ricordo”(cit.).
Con riguardo al nesso di causalità, inoltre, acclarato che la caduta dell'attore è avvenuta a causa dalla scivolosità della scalinata interessata, non può ritenersi che la condotta della danneggiata, sia pure rilevante in termini concausali – nella misura che si dirà più avanti – possa assurgere a causa esclusiva dell'evento, idonea cioè a spezzare il nesso causale nella produzione del danno, come risulta avvalorato dalla obiettiva ed intrinseca pericolosità della res e dal fatto che lo stato dei luoghi non consentiva di ritenere manifestamente prevedibile, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, la verificazione dell'evento.
Cionondimeno, deve ritenersi che la condotta negligente dell'attrice abbia svolto quantomeno il ruolo di concausa del predetto evento, con la conseguenza che dovrà farsi luogo ad una proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.p.c. secondo “la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In particolare, la condotta dell'attrice, pur non potendo ritenersi abnorme e cioè tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento, è apparsa cionondimeno imprudente ed ha contribuito alla determinazione dell'evento, come risulta dalle circostanze, emerse ex actis o nel corso dell'istruttoria processuale, in particolare: la verificazione del sinistro
è avvenuta in pieno giorno, in condizioni di luce e buona visibilità, in un luogo all'attrice noto e per lo meno conosciuto, per il principio di preponderanza civilistica, essendo residente nel condominio sede del sinistro.
Alla luce di tali circostanze, appare ragionevole attribuire un concorso colposo e causale nella verificazione del sinistro in capo all' nella misura del 50%. Parte_1
5 Alla luce di quanto sopra esposto ed ai presenti fini, nonché alla luce delle risultanti della CTU che confermano l'esistenza di una correlazione causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, tra le lesioni refertate e successivamente certificate con l'occorso sinistro, sul piano del quantum sul piano del quantum basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, con un periodo di ITP 75% per 40 gg., di ITP al 50% per 20 gg., di ITP al 25 % per 20 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 8 % in soggetto avente 79 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del
07.2.2017).
Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del
Tribunale di Milano 2024: - ITP gg. 40 x € 115,00: 75% = euro 3.450,00 - ITP gg. 20 x €
115,00: 50% = euro 1.150,00 - ITP gg. 20 x € 115,00: 25 % = euro 575,00 per un totale di euro 5.175,00 - danno da invalidità permanente 8 % = euro 11.049,00 euro, per un totale di euro 16.224,00.
Va riconosciuto il diritto al richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal ctu, e quantificabili in euro 596,04 e, spese per il ripristino odontoiatrico pari a euro 3.000,00, per un totale di euro 3.596,04.
Non può esser riconosciuto, per difetto di allegazione e prova, invece, la personalizzazione del danno atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del
07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014).
Dall'ammontare complessivo liquidato a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, inoltre, dovrà esser sottratto un ammontare pari alla quota di responsabilità attribuita al danneggiante ex art. 1227, comma 1, pari al 50 %.
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna
6 rivalutazione monetaria. Non potranno esser riconosciuti, altresì, gli interessi c.d.
“compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva
(ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con l'applicazione per tutte le fasi dei valori medi ridotti del 50 % in relazione all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
La Giudice onoraria, presso il Tribunale di Teramo in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza: Controparte_1
-accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, del complessivo importo di euro 9.910,00, oltre accessori nella misura e secondo la decorrenza indicata in parte motiva;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, in favore CP_1 dell'attrice, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna in Teramo il 29 ottobre 2025.
La giudice onoraria
AR ZI
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