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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 297/2022
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 1/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FAEDDA MATTEO LEV/VIRDIS
VALERIA ) Indirizzo Telematico;
ricorrente C.F._2
contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA P.IVA_1
ADELAIDE resistente
OGGETTO: Opposizione avviso addebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/9/2022 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l CP_1
per chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” - preliminarmente e inaudita altera parte sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato n. 402/2022; - quindi, previamente accertata l'identità della presente causa (quanto a soggetti, causa petendi e petitum) con quella iscritta al n. 2113/2019 rg del tribunale di Sassari, cui è già stata riunita quella recante il n. 277/2020 rg, - ai sensi dell'art. 40/1° comma cpc dichiarare la connessione delle cause,- per l'effetto, disporre un termine per la riassunzione davanti al giudice del lavoro presso il tribunale di Sassari preventivamente adito, per la prosecuzione della trattazione nel merito. In subordine, per l'ipotesi in cui il tribunale ritenesse l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello pendente davanti al tribunale di
Sassari, ferma la richiesta di sospensiva, si formulano le seguenti conclusioni nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità dei verbali emessi dal Servizio Ispettivo n. 2018018925 e n. 2018018924 meglio CP_1
descritti in espositiva, nelle parti in cui viene disconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra la società in nome collettivo Controparte_2 [...]
e il signor e nella parte in cui viene disposta CP_3 Persona_1
d'ufficio l'iscrizione di quest'ultimo presso la Gestione Artigiani per il CP_1
periodo dal 1.1.2014 e fino all'attualità; ed ancora, nella parte in cui si ordina il versamento dell'importo di euro 27.074,58 a titolo di contributi per il signor in ragione della asserita collaborazione Persona_1
familiare; - per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. 402/2022 CP_1
notificato il 12.8.2022 con il quale viene ingiunto il pagamento di euro
4.242,31 (per contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive e sanzioni morosità-evasione riferiti alla sua posizione- matricola 1520031710) per i periodi da gennaio a dicembre 2020; - con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Pag. 2 di 17 A fondamento della domanda ha allegato di essere stata, dal 27.7.2001 al
31.1.2017, titolare di una ditta individuale denominata Controparte_2
esercente attività diretta alla realizzazione di segnaletica
[...]
stradale e di avere, in data 2.3.2007, assunto alle proprie dipendenze il marito , inquadrato nel 1° livello del ccnl edilizia artigiana, Persona_1
per lo svolgimento di mansioni di operaio comune.
Ha altresì allegato di avere preso ai primi del 2009 la decisione di avviare un'ulteriore attività in forma societaria, finalizzata specificamente all'installazione e manutenzione di segnaletica stradale, principalmente su commissione di enti pubblici, costituendo nel marzo 2009, insieme alla figlia, la società D.M.A. Segnaletica snc di ED TI ON e
ES SS.
Ha esposto di avere, la predetta società, assunto parte dei dipendenti della ditta individuale, e tra questi in data 1.4.2009 anche , Persona_1
sempre con identico profilo e stesse mansioni di operaio e che nel maggio
2012 il medesimo aveva acquisito il profilo di operaio qualificato di 2° livello, anche questo lavoro svolto secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato, caratterizzato dall'eterodeterminazione sia dell'orario che dell'organizzazione del lavoro.
Ha affermato, di avere chiuso, verso la fine del 2016, l'attività della ditta individuale che era stata cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal febbraio 2017 e di avere ricevuto per posta dall'ufficio - gestione CP_1
separata artigiani di Sassari il 27.3.2019 una missiva del seguente tenore:
“Gentile Signora, La informiamo che a seguito dell'accertamento d'ufficio del 05.03.2019, Lei è stato iscritto come collaboratore dell'azienda indicata in oggetto. Le riepiloghiamo i dati relativi alla Sua iscrizione:
Pag. 3 di 17 nato il [...] residente in [...]codice Persona_1
fiscale ”, sulla base dei verbali ispettivi emessi dalla C.F._3
sede di Sassari e precisamente: - quanto al n. 2018018924/DDL «…si CP_1
provvede (…) all'annullamento del rapporto di lavoro subordinato del Sig.
alle dipendenze della D.M.A. SEGNALETICA S.N.C. DI Persona_1
CA RT DO E TI RA, a decorrere dal 01.01.2014 ad oggi. Con diverso verbale si provvederà all'iscrizione del Sig. presso la gestione Artigiani in Persona_1 CP_1
qualità di coadiuvante della coniuge , per il Parte_1
periodo dal 01.01.2014 ad oggi. Si fa obbligo l'azienda ispezionata alla regolarizzazione dei periodi successivi al 31.1.2019 nel rispetto delle risultanze ispettive del presente verbale. (…)» (doc. 5);- quanto al n.
2018018925 «…si provvede: - all'iscrizione del Sig. Persona_1
presso la Gestione Artigiani Inps, in qualità di coadiuvante della coniuge
, per il periodo dal 01.01.2014 FINO AL Parte_1
31.12.2018. Con diverso verbale, che costituisce parte integrante del presente, si provvede all'annullamento del rapporto di lavoro subordinato del Sig. alle dipendenze della D.M.A. SEGNALETICA Persona_1
SNC DI CA RT DO E TI RA a decorrere dal 01.01.2014 ad oggi. Si fa obbligo l'azienda ispezionata alla regolarizzazione dei periodi successivi al 31.1.2019 nel rispetto delle risultanze ispettive del presente verbale. (…) Il presente verbale verrà trasmesso al reparto “Lavoratori autonomi” di questa Sede, che provvederà a comunicare alla S.V. le modalità a mezzo delle quali dovranno essere versate le somme complessivamente dovute. (…) Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell le inadempienze CP_1
Pag. 4 di 17 accertate è tenuto a versare, a titolo di contributi, l'importo di € 18.027,00
a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 9.047,58 come riportato in dettaglio nel prospetto riepilogativo “somme aggiuntive” TOTALE €
27.074,58 …»
Ha esposto di avere proposto opposizione, avverso tali verbali, congiuntamente alla figlia , chiedendo al Tribunale di Controparte_3
Sassari una pronuncia di accertamento negativo delle pretese dell'Istituto, sia in merito all'annullamento del rapporto di lavoro subordinato di Per_1
alle dipendenze della ditta D.M.A. Segnaletica s.n.c, e sia per
[...]
l'iscrizione forzosa del medesimo quale coadiuvante della coniuge
, con decorrenza retroattiva dal 2014. Parte_1
Ha altresì affermato la ricorrente di avere ricevuto nelle more, in data
3.2.2020, (quale titolare della ditta individuale) l'avviso di addebito n. CP_1
402/2019 - 0002960350000, con il quale la sede di Sassari dell'Istituto aveva reclamato il pagamento di euro 9.324,08 (per contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive e sanzioni morosità- evasione riferiti alla sua posizione-matricola 1520031710) per i periodi da gennaio a marzo degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; contro il predetto avviso di addebito era stata proposta opposizione, sempre davanti al Tribunale di Sassari territorialmente competente ai sensi dell'art. 24 comma 5 D.lgs n. 46/1999.
Ha allegato ancora di avere ricevuto in data 12 agosto 2022, dall di CP_1
Olbia l'avviso di addebito n. 402 (già opposto davanti al tribunale di
Sassari) per il recupero forzoso dei contributi dell'anno 2020 in misura di euro 4.242,31, opposto davanti a questo Tribunale competente territorialmente, sostenendo che il mero vincolo coniugale non poteva
Pag. 5 di 17 rappresentare ostacolo, in via generale e assoluta, all'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, non essendovi nel nostro ordinamento alcun divieto in tal senso, in quanto, la presunzione di gratuità del lavoro prestato tra parenti e/o affini conviventi (peraltro, in relazione soprattutto al lavoro domestico) si configura come una presunzione di mero fatto, sempre superabile dalla prova contraria circa la natura onerosa della prestazione lavorativa.
Si è costituita in giudizio l ed ha preliminarmente allegato che il CP_1
Tribunale di Sassari con specifico riferimento all'opposizione all'avviso di addebito n. 402 2019 00032953 52 000 afferente stesse causali, ma diversi anni di competenza, con ordinanza in data 08/03/2023 aveva disposto la separazione del giudizio iscritto al n. di RG 2113/2019 dal procedimento contraddistinto dal n. R.G. 277/2020 in cui, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall aveva dichiarato la propria competenza, a favore del CP_1
Tribunale oggi adito, rinviando per la prosecuzione del primo giudizio in cui la stessa eccezione non era stata proposta tempestivamente, all'udienza del 18/04/2023.
Nel merito ha affermato che la pretesa contributiva per cui era causa traeva fondamento dall'accertamento condotto dall'Ispettorato Nazionale del
Lavoro, nella persona del funzionario ispettivo Dott.ssa , in Persona_2
servizio presso la sede di Sassari, sfociato nei verbali n. ri CP_1
2018018924, 2018018925 e 2017021814, in data 05/03/2019, ed altresì che l'attività ispettiva aveva riguardato sia la posizione dell'impresa individuale D.M.A. di attiva dal 7/4/2011 al Parte_1
24.02.2017 ed esercente attività di segnaletica stradale, verniciatura orizzontale, tinteggiatura e intonacatura, sia della D.M.A. Segnaletica snc
Pag. 6 di 17 di e in attività dal Parte_1 Controparte_3
13/03/2009, esercente la medesima attività di installazione e manutenzione di segnaletica stradale, iscritta all'Albo Artigiani costituita dalle odierne ricorrenti le quali rivestono anche la carica di amministratori.
Ha precisato l' che con il verbale n. 2017021814/DDL, del 05/03/2019, CP_1
estraneo alla res controversa, l procedeva alla revoca del codice CP_1
incentivo L444 (conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi
118 e seguenti, legge n. 190/2014) per il lavoratore e Persona_3 Per_4
nonché alla revoca del codice incentivo L447 (“arretrati
[...]
gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi
178 e seguenti, legge n. 208/2015) relativamente al lavoratore ER
, con addebito della somma di € 11.429,25; con il verbale n.
[...]
2018018924/DDL del 5/03/2019 veniva annullato il rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra e la D.M.A. Persona_1
Segnaletica snc di ED e , a Parte_1 Controparte_3
decorrere dall'1/1/2014 sino alla data dell'accertamento ed, inoltre, revocato il codice L444 e le relative agevolazioni con riferimento al lavoratore con addebito dell'importo complessivo di € Persona_6
3.441,05; infine, con verbale n. 2018018925, in pari data, si provvedeva all'iscrizione, preannunciata nell'atto di accertamento appena richiamato, di presso la Gestione Artigiani INPS, in qualità di Persona_1
coadiuvante del coniuge per il periodo Parte_1
dall'1/1/2014 sino al 31/12/2018 con addebito dell'importo complessivo, per contributi e sanzioni, pari ad € 27.074,58.
Ha eccepito, l l'infondatezza delle domande formulate dalla CP_1
ricorrente in relazione al verbale n. 2018018924 che non era stato
Pag. 7 di 17 impugnato relativamente all'addebito concernente la posizione del lavoratore , ma unicamente in ordine al disconoscimento del Persona_6
rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra la snc e Per_1
[...]
Ha contestato quanto affermato dalla ricorrente in ricorso, sostenendo che dalla natura artigiana dell'attività svolta dal quale “artigiano di Per_1
fatto”, discendeva quale indefettibile presupposto, l'inquadramento della snc quale impresa artigiana, inquadramento che verrebbe meno in assenza di altri soggetti, nell'ambito della compagine sociale, esercenti siffatta attività , sostenendo altresì che spetta al lavoratore che rivendichi il carattere subordinato della prestazione fornire una concreta e specifica rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base della domanda, nonché la prova degli stessi. In specie, controparte ha omesso di allegare e provare la sussistenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza ai fini dell'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Ha chiesto:” in via preliminare: - revocarsi il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato in quanto non provati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora al rigorso accertamento dei quali è subordinata l'inibitoria; - rigettare la richiesta di riunione poiché destituita di qualsivoglia fondamento e, considerata, inoltre, la recente pronuncia sul punto del
Tribunale di Sassari;
nel merito: - respingere, comunque, tutte le avverse domande poichè indimostrate ed infondate in fatto e diritto e, dichiarata la legittimità dei verbali di accertamento n. 2018018924 e n. 2018018925, confermare l'avviso di addebito n. 402 2022 00010411 58 000, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle somme ivi
Pag. 8 di 17 portate, ovvero in via meramente subordinata, di quelle diverse eventualmente accertate in corso di causa, oltre ulteriori sanzioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso con il favore delle spese e dei compensi di giudizio.
All'udienza del 26/7/2023 il giudice, ha disposto la riunione alla presente causa, del procedimento con R.G n. 138/23, con il quale la ricorrente aveva proposto ricorso in riassunzione ex art. 50 cpc, a seguito di ordinanza del
Tribunale di Sassari che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in relazione al giudizio rg n. 277/2020 in favore del
Tribunale di Tempio Pausania, ed assegnando il termine di trenta giorni per la riassunzione;
ricorso riassunto nei termini davanti a questo Tribunale.
Nel procedimento riassunto e con R.G. 138/2023 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” - in via preliminare la sospensiva dell'avviso di addebito;
quindi, - previa declaratoria dell'illegittimità dei verbali di accertamento ispettivo n. 2018018925 e n.
2018018924, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 402/2019 -
0002960350000 descritto in espositiva e ciò per i motivi già allegati nel predetto ricorso n. 2113/2019 rg che qui di seguito si ripropongono.
A fondamento della domanda ha eccepito in primo luogo, la tardività della notifica dei verbali, perché avvenuta a distanza di un anno dalla conclusione degli accertamenti, in quanto l aveva concluso le sue CP_1
indagini il 29 marzo 2018, mediante l'audizione delle titolari
[...]
e , e che a quella data era stata Parte_1 Controparte_3
acquisita tutta la Documentazione e la notifica, era stata avviata solo il 5 marzo 2019, senza essere esplicitati nel corpo dell'espositiva i motivi per i quali le indagini sarebbero state particolarmente complesse (tali da
Pag. 9 di 17 giustificare il ritardo di un anno), avendo esse riguardato l'esame di dichiarazioni e documenti disponibili appunto fin dal mese di marzo 2018.
Nel merito ha esplicitato i medesimi motivi di opposizione formulati nel procedimento con R.G. 277/2020 e n. 2113/2019 davanti al Tribunale di
Sassari.
Costituitosi i giudizio l ha chiesto:” in via preliminare: dichiarare la CP_1
propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Tempio
Pausania, in funzione di Giudice del lavoro;
nel merito: - rigettare comunque tutte le avverse domande poichè indimostrate ed infondate in fatto e diritto e, dichiarata la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, confermare i verbali di accertamento impugnati e
l'avviso di addebito n. 402 2019 00029603 50 000 con conseguente condanna di controparte al pagamento delle somme dagli stessi portate, ovvero in via meramente subordinata, di quelle diverse accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi, come per legge, maturati
e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso con il favore delle spese e dei compensi di giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e a seguito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza come in dispositivo e motivazione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Vale premettere che “la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, ha sostituito la Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
Pag. 10 di 17 soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed
i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 22 luglio 1966, n. 613:
“L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.”
Al successivo art. 2, comma 1, viene poi specificato: “Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.”
Va, anzitutto, puntualizzato che, in tema di riparto dell'onus probandi ai
Pag. 11 di 17 sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Nel giudizio di opposizione ad addebito in forza di verbale di accertamento ispettivo con cui l disconosce la natura subordinata del rapporto di CP_1
lavoro tra coniugi e dispone l'iscrizione d'ufficio del lavoratore nella gestione artigiani quale collaboratore familiare, l'onere della prova grava sull convenuto, che deve dimostrare i fatti costitutivi Controparte_4
della propria pretesa contributiva. La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, fondata sul vincolo affectionis vel benevolentiae causae, non è automaticamente trasponibile in tale contesto, essendo stata elaborata con riferimento a controversie in cui è il lavoratore ad azionare diritti derivanti dal rapporto. Il rapporto di coniugio tra dipendente e titolare della ditta o amministratore della società datrice può costituire al più un elemento indiziario della carenza di onerosità, ma non è sufficiente da solo ad escludere la natura subordinata della prestazione in presenza di una formale contrattualizzazione del rapporto, del regolare pagamento dei contributi e della periodica corresponsione della retribuzione. Spetta all fornire elementi obiettivi CP_1
da cui desumere che la prestazione sia stata materialmente eseguita secondo modalità incompatibili con il lavoro subordinato (ad esempio assenza di vincoli di orario o totale autonomia), non essendo sufficienti circostanze neutre come i flussi Uniemens e delle comunicazioni Unilav, dal 2013 all'attualità, che secondo evidenziavano imponibili CP_1
previdenziali dichiarati in relazione alla posizione lavorativa del ES superiori rispetto al livello contrattuale indicato nelle comunicazioni
Pag. 12 di 17 obbligatorie, nonché retribuzioni superiori, a parità di qualifica e di giornate lavorate, maggiori rispetto a quelle degli altri dipendenti, né si possono ritenere dirimenti, le dichiarazioni della ricorrente e di
[...]
, ed allegate dall risulta assunto come operaio dato che CP_3 CP_1
non poteva essere altrimenti per le sue vicende personali…………anche mio marito svolge la sua unica attivita' lavorativa nelle imprese, ora solo nella snc, di famiglia . la Corte di Cassazione ha, recentemente, affermato che, ricorrendone i requisiti, è possibile per i coniugi mettere in atto un vero e proprio rapporto di dipendenza. (Cfr. ex plurimis Cass. 30.09.2020, n. 20904).
La Suprema Corte ha consolidato l'orientamento che riconosce la natura subordinata del rapporto di lavoro in presenza di indici sistematici quali la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico, la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.
Ancora la Cassazione, afferma seccamente il principio che l'assunzione del coniuge è possibile, ma solo in presenza del requisito dell'effettiva subordinazione risultante dalla verifica di legittimità, dalla verifica cioè dei requisiti propri della subordinazione tali da vincere la presunzione che il lavoro prestato dal coniuge sia gratuito e reso nell'ambito dell'affezione familiare. Secondo la Cassazione si deve parlare di rapporto di lavoro subordinato in presenza dei seguenti fattori: retribuzione dell'opera prestata dal coniuge;
orario di lavoro prestabilito e rispettato;
vincolo di subordinazione comunque ravvisabile nell'organizzazione aziendale ( Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 27/02/2018, n. 4535).
E' di dovere osservare che i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti
Pag. 13 di 17 attestati avvenuti in loro presenza o eseguiti da loro stessi. Tuttavia, per le altre circostanze accertate dai verbalizzanti, come le dichiarazioni provenienti da terzi, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 14/05/2025, n. 12975); dai verbali ispettivi e prodotti agli atti non risultano le allegate dichiarazioni rese agli ispettori dai dipendenti.
Deve rilevarsi come, a fronte di un rapporto di coniugio tale da lasciar presumere la natura collaborativa del rapporto formalmente qualificato come subordinato (posto che la parte ricorrente era coniugata con il
, siano comunque stati allegati e siano effettivamente emersi, Per_1
all'esito dell'istruttoria, elementi a sostegno della natura subordinata del rapporto.
Valga il vero;
dalla istruttoria espletata nel procedimento con R.G. 297/22 è emersa la natura di rapporto di lavoro subordinato del in favore, Per_1
prima, della ditta individuale di ED TI ON e poi della società D.M.A. snc.
Il teste sulla circostanza se avesse sempre Persona_3 Persona_1
lavorato osservando l'orario di cantiere (40 ore alla settimana dal lunedì al venerdì) stabilito dalle titolari e ha Parte_1 Controparte_3
dichiarato: E' vera la circostanza;
ne ho conoscenza diretta in quanto lavoravo presso la ditta D.M.A e vedevo il sig. lavorare;
Persona_1
l'orario era stato stabilito dalle titolari;
ha altresì confermato che nei cantieri della ditta D.M.A. Segnaletica eventuali giornate di assenza dovevano sempre essere preventivamente comunicate solo alle titolari e così che le medesime potessero Parte_1 Controparte_3
organizzare il lavoro in cantiere con i restanti dipendenti;
ha altresì
Pag. 14 di 17 dichiarato:” il ci diceva quello che dovevamo fare, su indirizzo delle Per_1
titolari; è vero anche che quando le due squadre operavano contemporaneamente su due cantieri diversi, una di esse era coordinata da un altro dipendente tra i più anziani ed esperti;
…..l'altro dipendente più anziano che coordinava era mio fratello . ho visto tutte e due le Per_7
titolari in cantiere e davano disposizioni sul lavoro da eseguire.;il teste
, coniuge della ricorrente in regime di separazione dei beni, Persona_1
ha dichiarato:” gli orari venivano imposti da mia moglie e mia figlia…. io facevo e faccio il caposquadra, coordino la squadra su indicazione di mia figlia;
ADR)- l'altro capo squadra si chiamava , ora non Persona_8
lavora più per la ricorrente”; il teste ha dichiarato:” posso Testimone_1
dire che il faceva il capo squadra e nel lavoro stradale ci diceva Per_1
come dovevamo fare perché dovevamo imparare;
ADR)-non è vero che assegnava le squadre perché venivano assegnate dall'ufficio, credo…. io sono stato assunto da e , preciso che un anno ho Parte_1 CP_3
lavorato per la ditta individuale e l'anno successivo per la società; in merito alla circostanza se fosse vero che e Persona_9
dall'1/1/2014 a tutto il 2020, si erano occupate della Controparte_3
gestione amministrativa e contabile della snc, dei rapporti di lavoro con i dipendenti, provvedendo alla preparazione delle buste paga, all'erogazione della retribuzione, ad autorizzare eventuali permessi e/o ferie ha risposto “ nulla so nel 2014 io non c'ero ma quando io ho lavorato era così.il teste ha dichiarato:” conosco in quanto eravamo Persona_6 Persona_1
colleghi di lavoro;
ha lavorato per la D.M.A. Segnaletica stagionalmente nel 2016 ( da aprile-maggio a fine ottobre), precedentemente sempre stagionalmente ma non ricordo i periodi;
E' vera la circostanza;
ADR)-
Pag. 15 di 17 l'orario di lavoro ci veniva comunicato da ed;
la Parte_1 CP_3
sera prima ci veniva comunicato tramite telefono;
il teste ha confermato che eventuali giornate di assenza dovevano sempre essere preventivamente comunicate solo alle titolari e e che Parte_1 Controparte_3
il aveva l'incarico affidato dalle titolari e Per_1 Parte_1
di coordinare il lavoro della squadra in cantiere, nonché Controparte_3
che tutti i dipendenti si dovevano rivolgere solo alle titolari Parte_1
e per ogni questione attinente il loro rapporto
[...] Controparte_3
di lavoro.
Risulta altresì documentale la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, ( v. buste paga) in favore del Per_1
Nel procedimento con R.G. 138/2023 l' resistente non ha dimostrato CP_1
i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva e risulta documentale la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, ( v. buste paga) in favore del Per_1
Dalla mancanza di prova rigorosa da parte dell'Ente, sui fatti costitutivi della pretesa, e dalle risultanze della prova orale espletata, deve essere confermata la natura subordinata del rapporto di lavoro del Per_1
con la ditta individuale di ED TI ON, prima e
[...]
della società D.M.A. snc.
Per l'effetto alcun obbligo di iscrizione d'ufficio nella gestione Artigiani
Inps sussiste per il periodo dal 1.1.2014 e fino all'attualità.
Ne consegue che per il procedimento con R.G. n. 297/2022 deve essere annullato l'avviso di addebito n. 402 20190002960350000 e avviso di CP_1
addebito n. 40220220001041158000.
Per il procedimento con R.G. 138/2023 deve essere annullato l'avviso di
Pag. 16 di 17 addebito n 40220220002937449000 CP_1
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in forza del D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione da 5201 a 26000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza, in accoglimento del ricorso;
-dichiara che fra il e la ditta , Persona_1 Pt_1 Parte_1
e la società D.M.A. snc. è intercorso regolare rapporto di lavoro subordinato e per l'effetto non sussiste alcuno obbligo di iscrizione alla gestione Artigiani per il periodo dal 1.1.2014 e fino all'attualità. CP_1
-annulla gli avvisi di addebito n. 402 20190002960350000, n.
40220220001041158000 e n. 40220220002937449000 condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali (15%) e accessori come per legge.
26/07/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 297/2022
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 1/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FAEDDA MATTEO LEV/VIRDIS
VALERIA ) Indirizzo Telematico;
ricorrente C.F._2
contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA P.IVA_1
ADELAIDE resistente
OGGETTO: Opposizione avviso addebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/9/2022 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l CP_1
per chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” - preliminarmente e inaudita altera parte sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato n. 402/2022; - quindi, previamente accertata l'identità della presente causa (quanto a soggetti, causa petendi e petitum) con quella iscritta al n. 2113/2019 rg del tribunale di Sassari, cui è già stata riunita quella recante il n. 277/2020 rg, - ai sensi dell'art. 40/1° comma cpc dichiarare la connessione delle cause,- per l'effetto, disporre un termine per la riassunzione davanti al giudice del lavoro presso il tribunale di Sassari preventivamente adito, per la prosecuzione della trattazione nel merito. In subordine, per l'ipotesi in cui il tribunale ritenesse l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello pendente davanti al tribunale di
Sassari, ferma la richiesta di sospensiva, si formulano le seguenti conclusioni nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità dei verbali emessi dal Servizio Ispettivo n. 2018018925 e n. 2018018924 meglio CP_1
descritti in espositiva, nelle parti in cui viene disconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra la società in nome collettivo Controparte_2 [...]
e il signor e nella parte in cui viene disposta CP_3 Persona_1
d'ufficio l'iscrizione di quest'ultimo presso la Gestione Artigiani per il CP_1
periodo dal 1.1.2014 e fino all'attualità; ed ancora, nella parte in cui si ordina il versamento dell'importo di euro 27.074,58 a titolo di contributi per il signor in ragione della asserita collaborazione Persona_1
familiare; - per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. 402/2022 CP_1
notificato il 12.8.2022 con il quale viene ingiunto il pagamento di euro
4.242,31 (per contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive e sanzioni morosità-evasione riferiti alla sua posizione- matricola 1520031710) per i periodi da gennaio a dicembre 2020; - con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Pag. 2 di 17 A fondamento della domanda ha allegato di essere stata, dal 27.7.2001 al
31.1.2017, titolare di una ditta individuale denominata Controparte_2
esercente attività diretta alla realizzazione di segnaletica
[...]
stradale e di avere, in data 2.3.2007, assunto alle proprie dipendenze il marito , inquadrato nel 1° livello del ccnl edilizia artigiana, Persona_1
per lo svolgimento di mansioni di operaio comune.
Ha altresì allegato di avere preso ai primi del 2009 la decisione di avviare un'ulteriore attività in forma societaria, finalizzata specificamente all'installazione e manutenzione di segnaletica stradale, principalmente su commissione di enti pubblici, costituendo nel marzo 2009, insieme alla figlia, la società D.M.A. Segnaletica snc di ED TI ON e
ES SS.
Ha esposto di avere, la predetta società, assunto parte dei dipendenti della ditta individuale, e tra questi in data 1.4.2009 anche , Persona_1
sempre con identico profilo e stesse mansioni di operaio e che nel maggio
2012 il medesimo aveva acquisito il profilo di operaio qualificato di 2° livello, anche questo lavoro svolto secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato, caratterizzato dall'eterodeterminazione sia dell'orario che dell'organizzazione del lavoro.
Ha affermato, di avere chiuso, verso la fine del 2016, l'attività della ditta individuale che era stata cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal febbraio 2017 e di avere ricevuto per posta dall'ufficio - gestione CP_1
separata artigiani di Sassari il 27.3.2019 una missiva del seguente tenore:
“Gentile Signora, La informiamo che a seguito dell'accertamento d'ufficio del 05.03.2019, Lei è stato iscritto come collaboratore dell'azienda indicata in oggetto. Le riepiloghiamo i dati relativi alla Sua iscrizione:
Pag. 3 di 17 nato il [...] residente in [...]codice Persona_1
fiscale ”, sulla base dei verbali ispettivi emessi dalla C.F._3
sede di Sassari e precisamente: - quanto al n. 2018018924/DDL «…si CP_1
provvede (…) all'annullamento del rapporto di lavoro subordinato del Sig.
alle dipendenze della D.M.A. SEGNALETICA S.N.C. DI Persona_1
CA RT DO E TI RA, a decorrere dal 01.01.2014 ad oggi. Con diverso verbale si provvederà all'iscrizione del Sig. presso la gestione Artigiani in Persona_1 CP_1
qualità di coadiuvante della coniuge , per il Parte_1
periodo dal 01.01.2014 ad oggi. Si fa obbligo l'azienda ispezionata alla regolarizzazione dei periodi successivi al 31.1.2019 nel rispetto delle risultanze ispettive del presente verbale. (…)» (doc. 5);- quanto al n.
2018018925 «…si provvede: - all'iscrizione del Sig. Persona_1
presso la Gestione Artigiani Inps, in qualità di coadiuvante della coniuge
, per il periodo dal 01.01.2014 FINO AL Parte_1
31.12.2018. Con diverso verbale, che costituisce parte integrante del presente, si provvede all'annullamento del rapporto di lavoro subordinato del Sig. alle dipendenze della D.M.A. SEGNALETICA Persona_1
SNC DI CA RT DO E TI RA a decorrere dal 01.01.2014 ad oggi. Si fa obbligo l'azienda ispezionata alla regolarizzazione dei periodi successivi al 31.1.2019 nel rispetto delle risultanze ispettive del presente verbale. (…) Il presente verbale verrà trasmesso al reparto “Lavoratori autonomi” di questa Sede, che provvederà a comunicare alla S.V. le modalità a mezzo delle quali dovranno essere versate le somme complessivamente dovute. (…) Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell le inadempienze CP_1
Pag. 4 di 17 accertate è tenuto a versare, a titolo di contributi, l'importo di € 18.027,00
a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 9.047,58 come riportato in dettaglio nel prospetto riepilogativo “somme aggiuntive” TOTALE €
27.074,58 …»
Ha esposto di avere proposto opposizione, avverso tali verbali, congiuntamente alla figlia , chiedendo al Tribunale di Controparte_3
Sassari una pronuncia di accertamento negativo delle pretese dell'Istituto, sia in merito all'annullamento del rapporto di lavoro subordinato di Per_1
alle dipendenze della ditta D.M.A. Segnaletica s.n.c, e sia per
[...]
l'iscrizione forzosa del medesimo quale coadiuvante della coniuge
, con decorrenza retroattiva dal 2014. Parte_1
Ha altresì affermato la ricorrente di avere ricevuto nelle more, in data
3.2.2020, (quale titolare della ditta individuale) l'avviso di addebito n. CP_1
402/2019 - 0002960350000, con il quale la sede di Sassari dell'Istituto aveva reclamato il pagamento di euro 9.324,08 (per contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive e sanzioni morosità- evasione riferiti alla sua posizione-matricola 1520031710) per i periodi da gennaio a marzo degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; contro il predetto avviso di addebito era stata proposta opposizione, sempre davanti al Tribunale di Sassari territorialmente competente ai sensi dell'art. 24 comma 5 D.lgs n. 46/1999.
Ha allegato ancora di avere ricevuto in data 12 agosto 2022, dall di CP_1
Olbia l'avviso di addebito n. 402 (già opposto davanti al tribunale di
Sassari) per il recupero forzoso dei contributi dell'anno 2020 in misura di euro 4.242,31, opposto davanti a questo Tribunale competente territorialmente, sostenendo che il mero vincolo coniugale non poteva
Pag. 5 di 17 rappresentare ostacolo, in via generale e assoluta, all'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, non essendovi nel nostro ordinamento alcun divieto in tal senso, in quanto, la presunzione di gratuità del lavoro prestato tra parenti e/o affini conviventi (peraltro, in relazione soprattutto al lavoro domestico) si configura come una presunzione di mero fatto, sempre superabile dalla prova contraria circa la natura onerosa della prestazione lavorativa.
Si è costituita in giudizio l ed ha preliminarmente allegato che il CP_1
Tribunale di Sassari con specifico riferimento all'opposizione all'avviso di addebito n. 402 2019 00032953 52 000 afferente stesse causali, ma diversi anni di competenza, con ordinanza in data 08/03/2023 aveva disposto la separazione del giudizio iscritto al n. di RG 2113/2019 dal procedimento contraddistinto dal n. R.G. 277/2020 in cui, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall aveva dichiarato la propria competenza, a favore del CP_1
Tribunale oggi adito, rinviando per la prosecuzione del primo giudizio in cui la stessa eccezione non era stata proposta tempestivamente, all'udienza del 18/04/2023.
Nel merito ha affermato che la pretesa contributiva per cui era causa traeva fondamento dall'accertamento condotto dall'Ispettorato Nazionale del
Lavoro, nella persona del funzionario ispettivo Dott.ssa , in Persona_2
servizio presso la sede di Sassari, sfociato nei verbali n. ri CP_1
2018018924, 2018018925 e 2017021814, in data 05/03/2019, ed altresì che l'attività ispettiva aveva riguardato sia la posizione dell'impresa individuale D.M.A. di attiva dal 7/4/2011 al Parte_1
24.02.2017 ed esercente attività di segnaletica stradale, verniciatura orizzontale, tinteggiatura e intonacatura, sia della D.M.A. Segnaletica snc
Pag. 6 di 17 di e in attività dal Parte_1 Controparte_3
13/03/2009, esercente la medesima attività di installazione e manutenzione di segnaletica stradale, iscritta all'Albo Artigiani costituita dalle odierne ricorrenti le quali rivestono anche la carica di amministratori.
Ha precisato l' che con il verbale n. 2017021814/DDL, del 05/03/2019, CP_1
estraneo alla res controversa, l procedeva alla revoca del codice CP_1
incentivo L444 (conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi
118 e seguenti, legge n. 190/2014) per il lavoratore e Persona_3 Per_4
nonché alla revoca del codice incentivo L447 (“arretrati
[...]
gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi
178 e seguenti, legge n. 208/2015) relativamente al lavoratore ER
, con addebito della somma di € 11.429,25; con il verbale n.
[...]
2018018924/DDL del 5/03/2019 veniva annullato il rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra e la D.M.A. Persona_1
Segnaletica snc di ED e , a Parte_1 Controparte_3
decorrere dall'1/1/2014 sino alla data dell'accertamento ed, inoltre, revocato il codice L444 e le relative agevolazioni con riferimento al lavoratore con addebito dell'importo complessivo di € Persona_6
3.441,05; infine, con verbale n. 2018018925, in pari data, si provvedeva all'iscrizione, preannunciata nell'atto di accertamento appena richiamato, di presso la Gestione Artigiani INPS, in qualità di Persona_1
coadiuvante del coniuge per il periodo Parte_1
dall'1/1/2014 sino al 31/12/2018 con addebito dell'importo complessivo, per contributi e sanzioni, pari ad € 27.074,58.
Ha eccepito, l l'infondatezza delle domande formulate dalla CP_1
ricorrente in relazione al verbale n. 2018018924 che non era stato
Pag. 7 di 17 impugnato relativamente all'addebito concernente la posizione del lavoratore , ma unicamente in ordine al disconoscimento del Persona_6
rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra la snc e Per_1
[...]
Ha contestato quanto affermato dalla ricorrente in ricorso, sostenendo che dalla natura artigiana dell'attività svolta dal quale “artigiano di Per_1
fatto”, discendeva quale indefettibile presupposto, l'inquadramento della snc quale impresa artigiana, inquadramento che verrebbe meno in assenza di altri soggetti, nell'ambito della compagine sociale, esercenti siffatta attività , sostenendo altresì che spetta al lavoratore che rivendichi il carattere subordinato della prestazione fornire una concreta e specifica rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base della domanda, nonché la prova degli stessi. In specie, controparte ha omesso di allegare e provare la sussistenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza ai fini dell'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Ha chiesto:” in via preliminare: - revocarsi il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato in quanto non provati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora al rigorso accertamento dei quali è subordinata l'inibitoria; - rigettare la richiesta di riunione poiché destituita di qualsivoglia fondamento e, considerata, inoltre, la recente pronuncia sul punto del
Tribunale di Sassari;
nel merito: - respingere, comunque, tutte le avverse domande poichè indimostrate ed infondate in fatto e diritto e, dichiarata la legittimità dei verbali di accertamento n. 2018018924 e n. 2018018925, confermare l'avviso di addebito n. 402 2022 00010411 58 000, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle somme ivi
Pag. 8 di 17 portate, ovvero in via meramente subordinata, di quelle diverse eventualmente accertate in corso di causa, oltre ulteriori sanzioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso con il favore delle spese e dei compensi di giudizio.
All'udienza del 26/7/2023 il giudice, ha disposto la riunione alla presente causa, del procedimento con R.G n. 138/23, con il quale la ricorrente aveva proposto ricorso in riassunzione ex art. 50 cpc, a seguito di ordinanza del
Tribunale di Sassari che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in relazione al giudizio rg n. 277/2020 in favore del
Tribunale di Tempio Pausania, ed assegnando il termine di trenta giorni per la riassunzione;
ricorso riassunto nei termini davanti a questo Tribunale.
Nel procedimento riassunto e con R.G. 138/2023 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” - in via preliminare la sospensiva dell'avviso di addebito;
quindi, - previa declaratoria dell'illegittimità dei verbali di accertamento ispettivo n. 2018018925 e n.
2018018924, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 402/2019 -
0002960350000 descritto in espositiva e ciò per i motivi già allegati nel predetto ricorso n. 2113/2019 rg che qui di seguito si ripropongono.
A fondamento della domanda ha eccepito in primo luogo, la tardività della notifica dei verbali, perché avvenuta a distanza di un anno dalla conclusione degli accertamenti, in quanto l aveva concluso le sue CP_1
indagini il 29 marzo 2018, mediante l'audizione delle titolari
[...]
e , e che a quella data era stata Parte_1 Controparte_3
acquisita tutta la Documentazione e la notifica, era stata avviata solo il 5 marzo 2019, senza essere esplicitati nel corpo dell'espositiva i motivi per i quali le indagini sarebbero state particolarmente complesse (tali da
Pag. 9 di 17 giustificare il ritardo di un anno), avendo esse riguardato l'esame di dichiarazioni e documenti disponibili appunto fin dal mese di marzo 2018.
Nel merito ha esplicitato i medesimi motivi di opposizione formulati nel procedimento con R.G. 277/2020 e n. 2113/2019 davanti al Tribunale di
Sassari.
Costituitosi i giudizio l ha chiesto:” in via preliminare: dichiarare la CP_1
propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Tempio
Pausania, in funzione di Giudice del lavoro;
nel merito: - rigettare comunque tutte le avverse domande poichè indimostrate ed infondate in fatto e diritto e, dichiarata la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, confermare i verbali di accertamento impugnati e
l'avviso di addebito n. 402 2019 00029603 50 000 con conseguente condanna di controparte al pagamento delle somme dagli stessi portate, ovvero in via meramente subordinata, di quelle diverse accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi, come per legge, maturati
e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso con il favore delle spese e dei compensi di giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e a seguito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza come in dispositivo e motivazione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Vale premettere che “la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, ha sostituito la Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
Pag. 10 di 17 soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed
i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 22 luglio 1966, n. 613:
“L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.”
Al successivo art. 2, comma 1, viene poi specificato: “Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.”
Va, anzitutto, puntualizzato che, in tema di riparto dell'onus probandi ai
Pag. 11 di 17 sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Nel giudizio di opposizione ad addebito in forza di verbale di accertamento ispettivo con cui l disconosce la natura subordinata del rapporto di CP_1
lavoro tra coniugi e dispone l'iscrizione d'ufficio del lavoratore nella gestione artigiani quale collaboratore familiare, l'onere della prova grava sull convenuto, che deve dimostrare i fatti costitutivi Controparte_4
della propria pretesa contributiva. La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, fondata sul vincolo affectionis vel benevolentiae causae, non è automaticamente trasponibile in tale contesto, essendo stata elaborata con riferimento a controversie in cui è il lavoratore ad azionare diritti derivanti dal rapporto. Il rapporto di coniugio tra dipendente e titolare della ditta o amministratore della società datrice può costituire al più un elemento indiziario della carenza di onerosità, ma non è sufficiente da solo ad escludere la natura subordinata della prestazione in presenza di una formale contrattualizzazione del rapporto, del regolare pagamento dei contributi e della periodica corresponsione della retribuzione. Spetta all fornire elementi obiettivi CP_1
da cui desumere che la prestazione sia stata materialmente eseguita secondo modalità incompatibili con il lavoro subordinato (ad esempio assenza di vincoli di orario o totale autonomia), non essendo sufficienti circostanze neutre come i flussi Uniemens e delle comunicazioni Unilav, dal 2013 all'attualità, che secondo evidenziavano imponibili CP_1
previdenziali dichiarati in relazione alla posizione lavorativa del ES superiori rispetto al livello contrattuale indicato nelle comunicazioni
Pag. 12 di 17 obbligatorie, nonché retribuzioni superiori, a parità di qualifica e di giornate lavorate, maggiori rispetto a quelle degli altri dipendenti, né si possono ritenere dirimenti, le dichiarazioni della ricorrente e di
[...]
, ed allegate dall risulta assunto come operaio dato che CP_3 CP_1
non poteva essere altrimenti per le sue vicende personali…………anche mio marito svolge la sua unica attivita' lavorativa nelle imprese, ora solo nella snc, di famiglia . la Corte di Cassazione ha, recentemente, affermato che, ricorrendone i requisiti, è possibile per i coniugi mettere in atto un vero e proprio rapporto di dipendenza. (Cfr. ex plurimis Cass. 30.09.2020, n. 20904).
La Suprema Corte ha consolidato l'orientamento che riconosce la natura subordinata del rapporto di lavoro in presenza di indici sistematici quali la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico, la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.
Ancora la Cassazione, afferma seccamente il principio che l'assunzione del coniuge è possibile, ma solo in presenza del requisito dell'effettiva subordinazione risultante dalla verifica di legittimità, dalla verifica cioè dei requisiti propri della subordinazione tali da vincere la presunzione che il lavoro prestato dal coniuge sia gratuito e reso nell'ambito dell'affezione familiare. Secondo la Cassazione si deve parlare di rapporto di lavoro subordinato in presenza dei seguenti fattori: retribuzione dell'opera prestata dal coniuge;
orario di lavoro prestabilito e rispettato;
vincolo di subordinazione comunque ravvisabile nell'organizzazione aziendale ( Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 27/02/2018, n. 4535).
E' di dovere osservare che i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti
Pag. 13 di 17 attestati avvenuti in loro presenza o eseguiti da loro stessi. Tuttavia, per le altre circostanze accertate dai verbalizzanti, come le dichiarazioni provenienti da terzi, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 14/05/2025, n. 12975); dai verbali ispettivi e prodotti agli atti non risultano le allegate dichiarazioni rese agli ispettori dai dipendenti.
Deve rilevarsi come, a fronte di un rapporto di coniugio tale da lasciar presumere la natura collaborativa del rapporto formalmente qualificato come subordinato (posto che la parte ricorrente era coniugata con il
, siano comunque stati allegati e siano effettivamente emersi, Per_1
all'esito dell'istruttoria, elementi a sostegno della natura subordinata del rapporto.
Valga il vero;
dalla istruttoria espletata nel procedimento con R.G. 297/22 è emersa la natura di rapporto di lavoro subordinato del in favore, Per_1
prima, della ditta individuale di ED TI ON e poi della società D.M.A. snc.
Il teste sulla circostanza se avesse sempre Persona_3 Persona_1
lavorato osservando l'orario di cantiere (40 ore alla settimana dal lunedì al venerdì) stabilito dalle titolari e ha Parte_1 Controparte_3
dichiarato: E' vera la circostanza;
ne ho conoscenza diretta in quanto lavoravo presso la ditta D.M.A e vedevo il sig. lavorare;
Persona_1
l'orario era stato stabilito dalle titolari;
ha altresì confermato che nei cantieri della ditta D.M.A. Segnaletica eventuali giornate di assenza dovevano sempre essere preventivamente comunicate solo alle titolari e così che le medesime potessero Parte_1 Controparte_3
organizzare il lavoro in cantiere con i restanti dipendenti;
ha altresì
Pag. 14 di 17 dichiarato:” il ci diceva quello che dovevamo fare, su indirizzo delle Per_1
titolari; è vero anche che quando le due squadre operavano contemporaneamente su due cantieri diversi, una di esse era coordinata da un altro dipendente tra i più anziani ed esperti;
…..l'altro dipendente più anziano che coordinava era mio fratello . ho visto tutte e due le Per_7
titolari in cantiere e davano disposizioni sul lavoro da eseguire.;il teste
, coniuge della ricorrente in regime di separazione dei beni, Persona_1
ha dichiarato:” gli orari venivano imposti da mia moglie e mia figlia…. io facevo e faccio il caposquadra, coordino la squadra su indicazione di mia figlia;
ADR)- l'altro capo squadra si chiamava , ora non Persona_8
lavora più per la ricorrente”; il teste ha dichiarato:” posso Testimone_1
dire che il faceva il capo squadra e nel lavoro stradale ci diceva Per_1
come dovevamo fare perché dovevamo imparare;
ADR)-non è vero che assegnava le squadre perché venivano assegnate dall'ufficio, credo…. io sono stato assunto da e , preciso che un anno ho Parte_1 CP_3
lavorato per la ditta individuale e l'anno successivo per la società; in merito alla circostanza se fosse vero che e Persona_9
dall'1/1/2014 a tutto il 2020, si erano occupate della Controparte_3
gestione amministrativa e contabile della snc, dei rapporti di lavoro con i dipendenti, provvedendo alla preparazione delle buste paga, all'erogazione della retribuzione, ad autorizzare eventuali permessi e/o ferie ha risposto “ nulla so nel 2014 io non c'ero ma quando io ho lavorato era così.il teste ha dichiarato:” conosco in quanto eravamo Persona_6 Persona_1
colleghi di lavoro;
ha lavorato per la D.M.A. Segnaletica stagionalmente nel 2016 ( da aprile-maggio a fine ottobre), precedentemente sempre stagionalmente ma non ricordo i periodi;
E' vera la circostanza;
ADR)-
Pag. 15 di 17 l'orario di lavoro ci veniva comunicato da ed;
la Parte_1 CP_3
sera prima ci veniva comunicato tramite telefono;
il teste ha confermato che eventuali giornate di assenza dovevano sempre essere preventivamente comunicate solo alle titolari e e che Parte_1 Controparte_3
il aveva l'incarico affidato dalle titolari e Per_1 Parte_1
di coordinare il lavoro della squadra in cantiere, nonché Controparte_3
che tutti i dipendenti si dovevano rivolgere solo alle titolari Parte_1
e per ogni questione attinente il loro rapporto
[...] Controparte_3
di lavoro.
Risulta altresì documentale la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, ( v. buste paga) in favore del Per_1
Nel procedimento con R.G. 138/2023 l' resistente non ha dimostrato CP_1
i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva e risulta documentale la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, ( v. buste paga) in favore del Per_1
Dalla mancanza di prova rigorosa da parte dell'Ente, sui fatti costitutivi della pretesa, e dalle risultanze della prova orale espletata, deve essere confermata la natura subordinata del rapporto di lavoro del Per_1
con la ditta individuale di ED TI ON, prima e
[...]
della società D.M.A. snc.
Per l'effetto alcun obbligo di iscrizione d'ufficio nella gestione Artigiani
Inps sussiste per il periodo dal 1.1.2014 e fino all'attualità.
Ne consegue che per il procedimento con R.G. n. 297/2022 deve essere annullato l'avviso di addebito n. 402 20190002960350000 e avviso di CP_1
addebito n. 40220220001041158000.
Per il procedimento con R.G. 138/2023 deve essere annullato l'avviso di
Pag. 16 di 17 addebito n 40220220002937449000 CP_1
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in forza del D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione da 5201 a 26000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza, in accoglimento del ricorso;
-dichiara che fra il e la ditta , Persona_1 Pt_1 Parte_1
e la società D.M.A. snc. è intercorso regolare rapporto di lavoro subordinato e per l'effetto non sussiste alcuno obbligo di iscrizione alla gestione Artigiani per il periodo dal 1.1.2014 e fino all'attualità. CP_1
-annulla gli avvisi di addebito n. 402 20190002960350000, n.
40220220001041158000 e n. 40220220002937449000 condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali (15%) e accessori come per legge.
26/07/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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