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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1922/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1922/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Montesilvano al Parte_1 C.F._1
C.so Umberto I n. 17 presso lo studio dell'avv. ALESSI ROCCO MARIA GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.04.1985 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. , Parte_2 Parte_3 matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Pescara al n.
34, parte I, anno 1985, unione dalla quale nascevano cinque figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. I coniugi si separavano innanzi il Tribunale di Pescara con sentenza n. 852/2018, pubblicata il
12.06.2018, allegata agli atti.
3. Con ricorso del 16 giugno 2025, la sig.ra agiva in giudizio nei confronti del coniuge Pt_1 separato affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle seguenti condizioni: “1. ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e, per l'effetto, PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Pescara il 24 aprile 1985 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pescara al n. 34, Parte I, Uff. 1,
[...]
Anno 1985; 2. ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970 e dell'art. 69, lett.
d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 3. ACCERTARE E DICHIARARE che l'autovettura ALFA
ROMEO 156, targata BF032RA, e il ciclomotore YAMAHA SH02 VAR.I VERS.VI, targato CG05208, entrambi formalmente intestati alla Sig.ra , sono nel possesso e uso esclusivo del Parte_1
Sig. , rispettivamente dal 18 febbraio 2009 e dal 19 gennaio 2006 e, per l'effetto: Controparte_1
4. ORDINARE il trasferimento della proprietà dell'autovettura ALFA ROMEO 156 targa BF032RA e del ciclomotore YAMAHA SH02 VAR.I VERS.VI targa CG05208 in capo al sig. CP_1
.
5. ORDINARE al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e/o alla Motorizzazione
[...]
Civile di procedere all'annotazione del trasferimento di proprietà dei suddetti veicoli a nome del sig.
con effetto retroattivo a partire dal 18.02.2009 per l'Alfa Romeo e dal Controparte_1
19.01.2006 per lo Yamaha, o comunque dalla data del ricorso per separazione (08.11.2017), e comunque con decorrenza dalla data di effettivo e continuativo utilizzo esclusivo da parte del resistente.
6. DICHIARARE compensate, tra le parti, le spese e competenze del presente giudizio. Si producono i seguenti documenti: 1) Estratto matrimonio (rif. doc. 1); 2) Sentenza separazione (rif. doc.2); 3) Ricorso separazione (rif. doc.3); 4) Copia visura PRA (rif. doc.4); 5) Copia visura PRA (rif. doc.5); 6) Missiva Regione (rif. doc.6); 7) Istanza perdita di possesso (rif. doc.7); 8) Varie cartelle
(doc. 8a 8b-8c-8d); 9) Stato di famiglia (doc.9); 10) Modelli 730 anni 2022 -2023-2024 (doc.ti 10°-
10b-10c)”.
pagina 2 di 4 4. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e all'udienza del 5 novembre
2025 veniva dichiarato contumace. Nel corso della stessa udienza la ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. La causa veniva trattenuta in decisione.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Pescara n. 852/2018 pubb. il 12.06.2018, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, l'interruzione della separazione.
6. Il comportamento processuale dello stesso resistente rimasto contumace e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Quante alle ulteriori richieste avanzate dalle parti relative ai beni acquistati e caduti in comune legale, sono in questa sede inammissibile, in quanto diverse da quelle tipiche del divorzio (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale e mantenimento), soggette allo speciale rito matrimoniale, che non ammette la riunione di altre domande soggette al rito ordinario, non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
8. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza della resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_2 di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa Parte_3 ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pescara il 24 aprile 2018 tra Parte_2
e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, atto n. 34, p. I, anno Parte_3
1985;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge c) rigetta ogni ulteriore richiesta.
c) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Luigina Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1922/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Montesilvano al Parte_1 C.F._1
C.so Umberto I n. 17 presso lo studio dell'avv. ALESSI ROCCO MARIA GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.04.1985 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. , Parte_2 Parte_3 matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Pescara al n.
34, parte I, anno 1985, unione dalla quale nascevano cinque figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. I coniugi si separavano innanzi il Tribunale di Pescara con sentenza n. 852/2018, pubblicata il
12.06.2018, allegata agli atti.
3. Con ricorso del 16 giugno 2025, la sig.ra agiva in giudizio nei confronti del coniuge Pt_1 separato affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle seguenti condizioni: “1. ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e, per l'effetto, PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Pescara il 24 aprile 1985 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pescara al n. 34, Parte I, Uff. 1,
[...]
Anno 1985; 2. ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970 e dell'art. 69, lett.
d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 3. ACCERTARE E DICHIARARE che l'autovettura ALFA
ROMEO 156, targata BF032RA, e il ciclomotore YAMAHA SH02 VAR.I VERS.VI, targato CG05208, entrambi formalmente intestati alla Sig.ra , sono nel possesso e uso esclusivo del Parte_1
Sig. , rispettivamente dal 18 febbraio 2009 e dal 19 gennaio 2006 e, per l'effetto: Controparte_1
4. ORDINARE il trasferimento della proprietà dell'autovettura ALFA ROMEO 156 targa BF032RA e del ciclomotore YAMAHA SH02 VAR.I VERS.VI targa CG05208 in capo al sig. CP_1
.
5. ORDINARE al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e/o alla Motorizzazione
[...]
Civile di procedere all'annotazione del trasferimento di proprietà dei suddetti veicoli a nome del sig.
con effetto retroattivo a partire dal 18.02.2009 per l'Alfa Romeo e dal Controparte_1
19.01.2006 per lo Yamaha, o comunque dalla data del ricorso per separazione (08.11.2017), e comunque con decorrenza dalla data di effettivo e continuativo utilizzo esclusivo da parte del resistente.
6. DICHIARARE compensate, tra le parti, le spese e competenze del presente giudizio. Si producono i seguenti documenti: 1) Estratto matrimonio (rif. doc. 1); 2) Sentenza separazione (rif. doc.2); 3) Ricorso separazione (rif. doc.3); 4) Copia visura PRA (rif. doc.4); 5) Copia visura PRA (rif. doc.5); 6) Missiva Regione (rif. doc.6); 7) Istanza perdita di possesso (rif. doc.7); 8) Varie cartelle
(doc. 8a 8b-8c-8d); 9) Stato di famiglia (doc.9); 10) Modelli 730 anni 2022 -2023-2024 (doc.ti 10°-
10b-10c)”.
pagina 2 di 4 4. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e all'udienza del 5 novembre
2025 veniva dichiarato contumace. Nel corso della stessa udienza la ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. La causa veniva trattenuta in decisione.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Pescara n. 852/2018 pubb. il 12.06.2018, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, l'interruzione della separazione.
6. Il comportamento processuale dello stesso resistente rimasto contumace e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Quante alle ulteriori richieste avanzate dalle parti relative ai beni acquistati e caduti in comune legale, sono in questa sede inammissibile, in quanto diverse da quelle tipiche del divorzio (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale e mantenimento), soggette allo speciale rito matrimoniale, che non ammette la riunione di altre domande soggette al rito ordinario, non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
8. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza della resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_2 di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa Parte_3 ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pescara il 24 aprile 2018 tra Parte_2
e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, atto n. 34, p. I, anno Parte_3
1985;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge c) rigetta ogni ulteriore richiesta.
c) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Luigina Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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