Art. 1875.
(Costituzione a favore di un terzo).
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalita', non richiede le forme stabilite per la donazione.
(Costituzione a favore di un terzo).
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalita', non richiede le forme stabilite per la donazione.