Articolo 1875 del Codice civile
Articolo 1874Articolo 1876
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19 aprile 1942
Art. 1875.

(Costituzione a favore di un terzo).

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalita', non richiede le forme stabilite per la donazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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