Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5929 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26737 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello contratti bancari
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Fargnoli e dall'avv. Giuseppe Carlo Sapienza
APPELLANTE
E
( ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Ilaria Pappagallo
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 21800/2024 del Giudice di Pace di Napoli con la Controparte_1
quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unico ed articolato motivo l'erronea compensazione delle spese processuali da parte del primo giudice che avrebbe invece dovuto porle a carico della originaria parte convenuta in virtù del principio della cd soccombenza virtuale.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame.
Deve effettivamente rilevarsi che il primo giudice ha correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere (sulla natura di tale pronuncia non vi è alcuna contestazione tra le parti) essendo stato nel corso del primo grado di giudizio (in data 18-
oggetto della domanda.
La compensazione delle spese processuali operata dal primo giudice appare effettivamente ingiusta avendo il primo giudice ritenuto di non accertare la cd. soccombenza virtuale “data la materia trattata e l'esiguità dell'attività processuale svolta”.
La pronuncia non appare corretta in quanto non tiene conto del comportamento tenuto dalla parte convenuta prima della instaurazione del giudizio per avere respinto i reclami stragiudiziali della e per aver disertato la procedura di mediazione. Pt_1
Invero risulta la violazione (per altro mai specificamente contestata) da parte di
[...]
agli obblighi imposti dalla normativa di riferimento (artt. 7, 10 e 12 del Dl CP_1
Lgs. n. 11 del 2010).
La sentenza impugnata va in conseguenza riformata dovendosi condannare la originaria parte convenuta al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore della originaria parte attrice.
In ordine alla concreta liquidazione delle spese deve ritenersi che la “notula” depositata in primo grado dalla difesa della originaria parte attrice debba essere ridotta nella quantificazione per tener conto dell'effettivo valore della controversia e dell'assenza di qualsiasi attività attinente alla fase istruttoria e sostanzialmente anche alla fase decisionale.
La originaria parte convenuta va in conseguenza condannata al pagamento in favore della originaria parte attrice, a titolo di spese processuali, dell'importo complessivo di Euro
873,oo (di cui Euro 700,oo per compensi già comprese spese generali nella misura del
15% ed Euro 173,oo per spese vive) oltre iva e cpa.
In virtù dell'esito complessivo del gravame (comunque accolto seppure in parte) le spese processuali del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte appellata e si liquidano in dispositivo tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Controparte_1
la sentenza n. 21800/2024 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna la originaria parte convenuta al pagamento in favore della Controparte_1
originaria parte attrice delle spese processuali che liquida in Parte_1
complessive Euro 873,oo (di cui Euro 700,oo per compensi già comprese spese generali nella misura del 15% ed Euro 173,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge con attribuzione agli avv.ti Simona Fargnoli e Giuseppe Carlo Sapienza;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata, spese che liquida in complessive Euro 680,oo (di cui
Euro 530,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro
150,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge con attribuzione agli avv.ti
Simona Fargnoli e Giuseppe Carlo Sapienza.
Così deciso in Napoli lì 13 giugno 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco