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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/05/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5026/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al ruolo n. RGAC 5026 dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza dell'11 luglio 2024, vertente
TRA nata a [...] il [...] ( ) e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata al largo Vercelli 8, presso lo studio dei procuratori, avv. Fabrizio
MARCIANO di SCALA e avv. Federico MARCIANO di SCALA, che la rappresentano e difendono per delega allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, via Ruffini 2/A, presso lo studio del procuratore, avv.
1 Stefano IADEVAIA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla memora di costituzione
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 15 febbraio
2022, pubblicata l'11 marzo 2022 a definizione del procedimento n° RGAC 32489 dell'anno 2017, in tema di separazione personale dei coniugi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 maggio 2017 - deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Roma il 4 settembre 1999, Controparte_1
dalla cui unione il 7 dicembre 2006 erano nati i tre figli gemelli, , ed Pt_2 Pt_3 Pt_4
- conveniva innanzi al Tribunale di Roma per sentir Controparte_1
pronunziare la separazione personale tra le parti con addebito al;
per CP_1
sentirsi affidare in via esclusiva i tre figli minori e per sentirsi assegnare la casa coniugale;
per sentir porre a carico di un assegno di euro 1.000,00 mensili Controparte_1
per il di lei mantenimento e un assegno di euro 2.000,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie per i figli e quelle mediche per lei stessa. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa del comportamento aggressivo, maltrattante e denigratorio del marito, nei cui confronti ella aveva sporto denuncia.
Si costituiva che chiedeva anch'egli che venisse pronunciata Controparte_1
la separazione personale tra le parti, con addebito alla che oltre a essersi più Pt_1
volte allontanata da casa per diversi giorni, lasciandogli in custodia e affidamento i loro tre
2 figli, aveva tenuto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo, soggiogata anche dalla sua famiglia d'origine.
In sede di comparizione personale dei coniugi, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione e preso atto dell'elevata conflittualità esistente tra i coniugi, autorizzava i coniugi a vivere separati, stabilendo che ognuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
disponeva il collocamento dei figli presso la madre, cui assegnava la casa familiare, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, demandando al Servizio sociale territorialmente competente di assumere le decisioni di maggior importanza per i figli (riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute); poneva a carico di , onerato del pagamento del mutuo Controparte_1
gravante sulla casa per euro 1.500,00 mensili, l'obbligo di corrispondere alla a Pt_1
somma mensile di euro 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al
50 % delle spese straordinarie.
All'esito del giudizio – istruito mediante l'espletamento di ctu, interrogatorio formale dell'attrice e di prova per testi e nel corso del quale il giudice istruttore, con ordinanza depositata il 1° luglio 2019 modificava i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento esclusivo dei tre figli al padre, con collocamento presso di lui e regolamentazione dei tempi di frequentazione della madre;
revocava l'obbligo di
[...]
di versare a l'assegno di mantenimento per i figli CP_1 Parte_1
e invitava le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e a far proseguire o intraprendere percorsi di psicoterapia individuale ai tre figli - il Tribunale di
Roma dichiarava la separazione personale tra le parti stabilendo che ognuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
rigettava le domande di addebito rispettivamente proposte;
assegnava la casa familiare al padre, cui affidava in via esclusiva i figli – fermo restando che le decisioni di maggior importanza per i figli, afferenti l'educazione,
l'istruzione e la salute, sarebbero state prese di comune accordo tra i genitori – regolamentando la frequentazione tra madre e figli;
disponeva che ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto dei figli nel periodo in cui questi si sarebbero trovati presso ciascuno di loro e mandava al Servizio sociale di vigilare sull'osservanza
3 delle condizioni stabilite, con onere di segnalare alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo o di pregiudizio per i minori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 25 Parte_1
settembre 2022 che, con il primo motivo, lamenta che l'impugnata sentenza – violando e falsamente applicando l'art. 132 n° 4 c.p.c. in relazione all'art. 118 delle disposizioni di attuazione – era priva di motivazione. Deduce, con il secondo motivo, che ove fosse stata ravvisata l'esistenza di una motivazione dell'impugnata sentenza, la stessa era comunque errata, illogica e insufficiente perché, violando e falsamente applicando gli art. 113, 115 e
116 c.p.c., era frutto di una errata ricostruzione e valutazione dei fatti storici posti a fondamento della decisione.
Si è costituito che ha contestato l'avverso atto d'appello, di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto, chiedendo in via preliminare che fosse dato atto dell'avvenuto passaggio in giudicato dei capi della sentenza con cui era stata respinta la domanda di addebito della separazione a lui medesimo, come richiesto dalla quello relativo Pt_1
alla domanda di mantenimento per sé medesima ancora proposta dall'appellante.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 20 giugno 2024, con atto del 24 giugno 2024, depositato in pari data, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con decreto del Presidente di Sezione del 19 giugno 2024, depositato in pari data, l'udienza dell'11 luglio 2024, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che, come anche rilevato dal resistente, CP_2
, con nessuno dei motivi di censura proposti, si duole
[...] Parte_1
specificamente del mancato accoglimento della sua domanda di addebito al marito della separazione;
deve dunque affermarsi che tale capo dell'impugnata sentenza sia ormai coperto da giudicato.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Lamenta l'odierna appellante, con il primo motivo, che l'impugnata sentenza sarebbe priva di motivazione perché senza nulla argomentare e senza esplicitare l'iter logico giuridico seguito dal giudicante nella formazione del suo convincimento, si era limitata a riportare integralmente parte del testo della ctu espletata nel corso dell'istruttoria. Specifica al riguardo la sempre con il motivo in esame, che tale modalità di redazione della Pt_1
sentenza violava l'art. 132 n° 4 c.p.c. in relazione all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. nonché l'art. 111 6° comma della Costituzione. Il motivo non può essere condiviso. Osserva in proposito questo collegio che, come costantemente affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, si ha motivazione apparente <… e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee
a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture …>> (così
Cass. S.U. n° 22232/16; Cass. S.U. n° 8053/16; vedi più di recente, tra le molteplici, Cass.
n° 6758/22 e Cass. n° 4166/24); la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che si ha motivazione apparente esclusivamente quando si tratti di motivazione basata su un'affermazione di carattere generale e astratto, non fondata sulle circostanze del caso concreto – carente in buona sostanza del giudizio di fatto – che non consente dunque di comprendere la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia (così la citata Cass. n°
4166/24). Con riferimento al caso di specie deve escludersi che si versi in un'ipotesi del genere, considerato che la decisione adottata dal primo giudice si fonda su un accertamento tecnico svolto nel corso dell'istruttoria dall'ausiliario del giudice, che ha espletato l'incarico affidatogli proprio esaminando le circostanze del caso concreto 5 sottoposto al suo esame e ha quindi indicato gli interventi ritenuti più opportuni nell'interesse della prole, anche al fine di favorire un decremento dell'alta conflittualità esistente tra i coniugi. Non vale in contrario a un'affermazione del genere sostenere, come pure fa con il secondo motivo di censura, che il ctu, oltre ad aver mal Parte_1
valutato, non aveva inoltre acquisito talune risultanze istruttorie – e in particolare alcune registrazioni audiovisive – e ciò aveva reso inattendibile l'elaborato peritale, determinando, conseguentemente, l'erroneità dell'impugnata sentenza (così a pag. 18 dell'atto di appello).
Anche tale censura non può essere condivisa. E infatti, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che <… il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività.>> (così tra le molteplici Cass. n° 11917/21 e Cass. n° 23530/13). Nel caso di specie è del tutto evidente che la con il motivo in esame, si limita a criticare Pt_1
l'operato del consulente tecnico senza in alcun modo indicare quali specifiche censure tra quelle che ella avrebbe mosso, anche per il tramite del suo consulente di parte, all'operato dell'ausiliario, non siano state esaminate dal giudice (non potendo ella limitarsi a censurare genericamente l'intero elaborato peritale, come invece fatto nelle memorie depositate il 14 giugno 2019 in primo grado, riguardanti le deduzioni post deposito della ctu). Osserva peraltro questo Collegio che la bontà della soluzione adottata dal Tribunale di Roma risulta del tutto evidente dall'esame della relazione di aggiornamento inviata dai competenti
Servizi sociali l'11 gennaio 2024. Emerge infatti da quanto riferito dai Servizi sociali, che
<… la situazione familiare sembrerebbe piuttosto stabile. I ragazzi frequenterebbero la madre in base alla loro volontà e comunque riuscendo ad individuare un'organizzazione che sia più confortevole per tutti
i familiari senza rilevanti criticità. Il padre dei minori ha rappresentato […] un miglioramento dei rapporti rispetto al passato in particolare sul fronte comunicativo affermando di condividere diversi momenti tutti insieme anche alla presenza della madre dei minori come il compleanno dei figli, uscite ricreative e così
6 via. Tale affermazioni vengono confermate anche dalla signora la quale in sede di colloquio afferma Pt_1
di avere un buon dialogo con il padre dei minori riuscendo a confrontarsi con lo stesso rispetto alla vita dei ragazzi. La signora afferma di voler prendersi cura dei figli nel quotidiano, ad esempio preparando pasti oppure occuparsi della pulizia dei loro spazi e che tali attività, a suo dire, sarebbero ostacolate dal collocamento dei minori presso il padre.>>; riferiscono ancora i Servizi sociali di aver effettuato nei mesi successivi <… ulteriori colloqui con la coppia genitoriale dai quali si è potuto osservare che la situazione familiare è rimasta pressoché invariata. I minori hanno trascorso le vacanze estive con entrambi i genitori, la frequentazione con la madre continua ad essere libera, in particolare i minori si recherebbero presso l'abitazione materna per i pasti serali e talvolta restando anche a dormire. >> (così testualmente a pag. 3 della relazione di aggiornamento dell'11 gennaio 2024). Quanto ai minori, riferiscono ancora i Servizi sociali che <… è iscritta presso il Liceo delle Scienze Pt_4
Umane “Margherita di Savoia” e frequenta il quarto anno con un buon rendimento scolastico, si è in attesa di una relazione da parte delle insegnanti. La minore ha la passione per l'atletica ed è iscritta in palestra, da qualche mese ha instaurato un legame amoroso con un suo coetaneo con il quale afferma di stare molto bene. I minori e sono iscritti presso il Liceo Scienze Umane ad indirizzo Pt_2 Pt_3
Economico “Montessori” e frequentano il quarto anno all'interno della stessa classe […] ha Pt_2
riferito ai genitori di avere delle difficoltà didattiche in alcune materie e per tale motivo è stata sottoposta ad una rivalutazione degli apprendimenti presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che dovrebbe concludersi nel mese di Febbraio 2024. si sta ben integrando nel gruppo classe ed ha richiesto Pt_3
espressamente di non voler fruire di un Piano Didattico Individualizzato;
il ragazzo ha da qualche tempo coltivato la passione per il tennis allenandosi settimanalmente presso un circolo sportivo limitrofo all'abitazione.>> (così testualmente a pag. 3 e 4 della citata relazione di aggiornamento). Il miglioramento della situazione scolastica dei minori – che la madre aveva difficoltà a seguire per la gestione e l'organizzazione dei compiti scolastici, come del resto ammesso anche dalla stessa (vedi pag. 54 della relazione del ctu svolta in primo Parte_1
grado) quando i minori erano collocati presso di lei – e il recente miglioramento dei rapporti tra i coniugi – che sono stati in grado di condividere momenti importanti della vita dei loro figli (come il compleanno dei figli o le vacanze estive trascorse tutti insieme)
– dimostra la correttezza dell'attuale collocamento dei minori e della relativa organizzazione. Non giova all'odierna appellante dedurre che l'affidamento esclusivo dei
7 figli sarebbe una misura per lei penalizzante e contraria al principio della bigenitorialità applicabile in “subiecta materia”: e infatti l'adozione di tale misura si giustifica proprio nell'interesse dei minori che, grazie al loro diverso collocamento e grazie all'affidamento al loro padre hanno potuto raggiungere risultati scolastici migliori e sembrano godere all'attualità di maggior serenità dato che possono frequentare liberamente anche la loro madre.
Quanto alla richiesta di un assegno di mantenimento per lei stessa, formulata da solo nelle sue conclusioni dell'atto di appello – senza che tuttavia nulla Parte_1
sia stato specificamente detto al riguardo nella parte motiva dell'atto di appello – osserva in ogni caso questo Collegio che la stessa è del tutto infondata, sol che si consideri che il padre si è fatto carico in via prevalente del mantenimento diretto dei figli – collocati presso di lui – e in via esclusiva delle spese straordinarie sostenute per questi ultimi.
In conclusione l'appello va respinto.
Per quanto sin qui detto, rigettati tutti i motivi, va per l'effetto integralmente respinto l'appello così come proposto da avverso l'impugnata sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma emessa il 15 febbraio 2022, pubblicata l'11 marzo 2022 a definizione del procedimento n° RGAC 32489 dell'anno 2017.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti e vanno determinate in applicazione dell'art. 13 c.p.c. in complessivi euro 3.966,00 per compensi professionali
(valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'appellato.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE
8 definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore Generale, così provvede:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma emessa il 15 febbraio 2022, pubblicata l'11 marzo 2022 a definizione del procedimento n° RGAC 32489 dell'anno 2017;
condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al ruolo n. RGAC 5026 dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza dell'11 luglio 2024, vertente
TRA nata a [...] il [...] ( ) e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata al largo Vercelli 8, presso lo studio dei procuratori, avv. Fabrizio
MARCIANO di SCALA e avv. Federico MARCIANO di SCALA, che la rappresentano e difendono per delega allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, via Ruffini 2/A, presso lo studio del procuratore, avv.
1 Stefano IADEVAIA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla memora di costituzione
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 15 febbraio
2022, pubblicata l'11 marzo 2022 a definizione del procedimento n° RGAC 32489 dell'anno 2017, in tema di separazione personale dei coniugi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 maggio 2017 - deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Roma il 4 settembre 1999, Controparte_1
dalla cui unione il 7 dicembre 2006 erano nati i tre figli gemelli, , ed Pt_2 Pt_3 Pt_4
- conveniva innanzi al Tribunale di Roma per sentir Controparte_1
pronunziare la separazione personale tra le parti con addebito al;
per CP_1
sentirsi affidare in via esclusiva i tre figli minori e per sentirsi assegnare la casa coniugale;
per sentir porre a carico di un assegno di euro 1.000,00 mensili Controparte_1
per il di lei mantenimento e un assegno di euro 2.000,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie per i figli e quelle mediche per lei stessa. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa del comportamento aggressivo, maltrattante e denigratorio del marito, nei cui confronti ella aveva sporto denuncia.
Si costituiva che chiedeva anch'egli che venisse pronunciata Controparte_1
la separazione personale tra le parti, con addebito alla che oltre a essersi più Pt_1
volte allontanata da casa per diversi giorni, lasciandogli in custodia e affidamento i loro tre
2 figli, aveva tenuto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo, soggiogata anche dalla sua famiglia d'origine.
In sede di comparizione personale dei coniugi, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione e preso atto dell'elevata conflittualità esistente tra i coniugi, autorizzava i coniugi a vivere separati, stabilendo che ognuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
disponeva il collocamento dei figli presso la madre, cui assegnava la casa familiare, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, demandando al Servizio sociale territorialmente competente di assumere le decisioni di maggior importanza per i figli (riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute); poneva a carico di , onerato del pagamento del mutuo Controparte_1
gravante sulla casa per euro 1.500,00 mensili, l'obbligo di corrispondere alla a Pt_1
somma mensile di euro 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al
50 % delle spese straordinarie.
All'esito del giudizio – istruito mediante l'espletamento di ctu, interrogatorio formale dell'attrice e di prova per testi e nel corso del quale il giudice istruttore, con ordinanza depositata il 1° luglio 2019 modificava i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento esclusivo dei tre figli al padre, con collocamento presso di lui e regolamentazione dei tempi di frequentazione della madre;
revocava l'obbligo di
[...]
di versare a l'assegno di mantenimento per i figli CP_1 Parte_1
e invitava le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e a far proseguire o intraprendere percorsi di psicoterapia individuale ai tre figli - il Tribunale di
Roma dichiarava la separazione personale tra le parti stabilendo che ognuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
rigettava le domande di addebito rispettivamente proposte;
assegnava la casa familiare al padre, cui affidava in via esclusiva i figli – fermo restando che le decisioni di maggior importanza per i figli, afferenti l'educazione,
l'istruzione e la salute, sarebbero state prese di comune accordo tra i genitori – regolamentando la frequentazione tra madre e figli;
disponeva che ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto dei figli nel periodo in cui questi si sarebbero trovati presso ciascuno di loro e mandava al Servizio sociale di vigilare sull'osservanza
3 delle condizioni stabilite, con onere di segnalare alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo o di pregiudizio per i minori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 25 Parte_1
settembre 2022 che, con il primo motivo, lamenta che l'impugnata sentenza – violando e falsamente applicando l'art. 132 n° 4 c.p.c. in relazione all'art. 118 delle disposizioni di attuazione – era priva di motivazione. Deduce, con il secondo motivo, che ove fosse stata ravvisata l'esistenza di una motivazione dell'impugnata sentenza, la stessa era comunque errata, illogica e insufficiente perché, violando e falsamente applicando gli art. 113, 115 e
116 c.p.c., era frutto di una errata ricostruzione e valutazione dei fatti storici posti a fondamento della decisione.
Si è costituito che ha contestato l'avverso atto d'appello, di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto, chiedendo in via preliminare che fosse dato atto dell'avvenuto passaggio in giudicato dei capi della sentenza con cui era stata respinta la domanda di addebito della separazione a lui medesimo, come richiesto dalla quello relativo Pt_1
alla domanda di mantenimento per sé medesima ancora proposta dall'appellante.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 20 giugno 2024, con atto del 24 giugno 2024, depositato in pari data, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con decreto del Presidente di Sezione del 19 giugno 2024, depositato in pari data, l'udienza dell'11 luglio 2024, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che, come anche rilevato dal resistente, CP_2
, con nessuno dei motivi di censura proposti, si duole
[...] Parte_1
specificamente del mancato accoglimento della sua domanda di addebito al marito della separazione;
deve dunque affermarsi che tale capo dell'impugnata sentenza sia ormai coperto da giudicato.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Lamenta l'odierna appellante, con il primo motivo, che l'impugnata sentenza sarebbe priva di motivazione perché senza nulla argomentare e senza esplicitare l'iter logico giuridico seguito dal giudicante nella formazione del suo convincimento, si era limitata a riportare integralmente parte del testo della ctu espletata nel corso dell'istruttoria. Specifica al riguardo la sempre con il motivo in esame, che tale modalità di redazione della Pt_1
sentenza violava l'art. 132 n° 4 c.p.c. in relazione all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. nonché l'art. 111 6° comma della Costituzione. Il motivo non può essere condiviso. Osserva in proposito questo collegio che, come costantemente affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, si ha motivazione apparente <… e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee
a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture …>> (così
Cass. S.U. n° 22232/16; Cass. S.U. n° 8053/16; vedi più di recente, tra le molteplici, Cass.
n° 6758/22 e Cass. n° 4166/24); la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che si ha motivazione apparente esclusivamente quando si tratti di motivazione basata su un'affermazione di carattere generale e astratto, non fondata sulle circostanze del caso concreto – carente in buona sostanza del giudizio di fatto – che non consente dunque di comprendere la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia (così la citata Cass. n°
4166/24). Con riferimento al caso di specie deve escludersi che si versi in un'ipotesi del genere, considerato che la decisione adottata dal primo giudice si fonda su un accertamento tecnico svolto nel corso dell'istruttoria dall'ausiliario del giudice, che ha espletato l'incarico affidatogli proprio esaminando le circostanze del caso concreto 5 sottoposto al suo esame e ha quindi indicato gli interventi ritenuti più opportuni nell'interesse della prole, anche al fine di favorire un decremento dell'alta conflittualità esistente tra i coniugi. Non vale in contrario a un'affermazione del genere sostenere, come pure fa con il secondo motivo di censura, che il ctu, oltre ad aver mal Parte_1
valutato, non aveva inoltre acquisito talune risultanze istruttorie – e in particolare alcune registrazioni audiovisive – e ciò aveva reso inattendibile l'elaborato peritale, determinando, conseguentemente, l'erroneità dell'impugnata sentenza (così a pag. 18 dell'atto di appello).
Anche tale censura non può essere condivisa. E infatti, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che <… il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività.>> (così tra le molteplici Cass. n° 11917/21 e Cass. n° 23530/13). Nel caso di specie è del tutto evidente che la con il motivo in esame, si limita a criticare Pt_1
l'operato del consulente tecnico senza in alcun modo indicare quali specifiche censure tra quelle che ella avrebbe mosso, anche per il tramite del suo consulente di parte, all'operato dell'ausiliario, non siano state esaminate dal giudice (non potendo ella limitarsi a censurare genericamente l'intero elaborato peritale, come invece fatto nelle memorie depositate il 14 giugno 2019 in primo grado, riguardanti le deduzioni post deposito della ctu). Osserva peraltro questo Collegio che la bontà della soluzione adottata dal Tribunale di Roma risulta del tutto evidente dall'esame della relazione di aggiornamento inviata dai competenti
Servizi sociali l'11 gennaio 2024. Emerge infatti da quanto riferito dai Servizi sociali, che
<… la situazione familiare sembrerebbe piuttosto stabile. I ragazzi frequenterebbero la madre in base alla loro volontà e comunque riuscendo ad individuare un'organizzazione che sia più confortevole per tutti
i familiari senza rilevanti criticità. Il padre dei minori ha rappresentato […] un miglioramento dei rapporti rispetto al passato in particolare sul fronte comunicativo affermando di condividere diversi momenti tutti insieme anche alla presenza della madre dei minori come il compleanno dei figli, uscite ricreative e così
6 via. Tale affermazioni vengono confermate anche dalla signora la quale in sede di colloquio afferma Pt_1
di avere un buon dialogo con il padre dei minori riuscendo a confrontarsi con lo stesso rispetto alla vita dei ragazzi. La signora afferma di voler prendersi cura dei figli nel quotidiano, ad esempio preparando pasti oppure occuparsi della pulizia dei loro spazi e che tali attività, a suo dire, sarebbero ostacolate dal collocamento dei minori presso il padre.>>; riferiscono ancora i Servizi sociali di aver effettuato nei mesi successivi <… ulteriori colloqui con la coppia genitoriale dai quali si è potuto osservare che la situazione familiare è rimasta pressoché invariata. I minori hanno trascorso le vacanze estive con entrambi i genitori, la frequentazione con la madre continua ad essere libera, in particolare i minori si recherebbero presso l'abitazione materna per i pasti serali e talvolta restando anche a dormire. >> (così testualmente a pag. 3 della relazione di aggiornamento dell'11 gennaio 2024). Quanto ai minori, riferiscono ancora i Servizi sociali che <… è iscritta presso il Liceo delle Scienze Pt_4
Umane “Margherita di Savoia” e frequenta il quarto anno con un buon rendimento scolastico, si è in attesa di una relazione da parte delle insegnanti. La minore ha la passione per l'atletica ed è iscritta in palestra, da qualche mese ha instaurato un legame amoroso con un suo coetaneo con il quale afferma di stare molto bene. I minori e sono iscritti presso il Liceo Scienze Umane ad indirizzo Pt_2 Pt_3
Economico “Montessori” e frequentano il quarto anno all'interno della stessa classe […] ha Pt_2
riferito ai genitori di avere delle difficoltà didattiche in alcune materie e per tale motivo è stata sottoposta ad una rivalutazione degli apprendimenti presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che dovrebbe concludersi nel mese di Febbraio 2024. si sta ben integrando nel gruppo classe ed ha richiesto Pt_3
espressamente di non voler fruire di un Piano Didattico Individualizzato;
il ragazzo ha da qualche tempo coltivato la passione per il tennis allenandosi settimanalmente presso un circolo sportivo limitrofo all'abitazione.>> (così testualmente a pag. 3 e 4 della citata relazione di aggiornamento). Il miglioramento della situazione scolastica dei minori – che la madre aveva difficoltà a seguire per la gestione e l'organizzazione dei compiti scolastici, come del resto ammesso anche dalla stessa (vedi pag. 54 della relazione del ctu svolta in primo Parte_1
grado) quando i minori erano collocati presso di lei – e il recente miglioramento dei rapporti tra i coniugi – che sono stati in grado di condividere momenti importanti della vita dei loro figli (come il compleanno dei figli o le vacanze estive trascorse tutti insieme)
– dimostra la correttezza dell'attuale collocamento dei minori e della relativa organizzazione. Non giova all'odierna appellante dedurre che l'affidamento esclusivo dei
7 figli sarebbe una misura per lei penalizzante e contraria al principio della bigenitorialità applicabile in “subiecta materia”: e infatti l'adozione di tale misura si giustifica proprio nell'interesse dei minori che, grazie al loro diverso collocamento e grazie all'affidamento al loro padre hanno potuto raggiungere risultati scolastici migliori e sembrano godere all'attualità di maggior serenità dato che possono frequentare liberamente anche la loro madre.
Quanto alla richiesta di un assegno di mantenimento per lei stessa, formulata da solo nelle sue conclusioni dell'atto di appello – senza che tuttavia nulla Parte_1
sia stato specificamente detto al riguardo nella parte motiva dell'atto di appello – osserva in ogni caso questo Collegio che la stessa è del tutto infondata, sol che si consideri che il padre si è fatto carico in via prevalente del mantenimento diretto dei figli – collocati presso di lui – e in via esclusiva delle spese straordinarie sostenute per questi ultimi.
In conclusione l'appello va respinto.
Per quanto sin qui detto, rigettati tutti i motivi, va per l'effetto integralmente respinto l'appello così come proposto da avverso l'impugnata sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma emessa il 15 febbraio 2022, pubblicata l'11 marzo 2022 a definizione del procedimento n° RGAC 32489 dell'anno 2017.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti e vanno determinate in applicazione dell'art. 13 c.p.c. in complessivi euro 3.966,00 per compensi professionali
(valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'appellato.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE
8 definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore Generale, così provvede:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma emessa il 15 febbraio 2022, pubblicata l'11 marzo 2022 a definizione del procedimento n° RGAC 32489 dell'anno 2017;
condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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