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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 1380/2023 R.G., promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 24/02/2023 da
P.I. ), elettivamente domiciliato in CONEGLIANO, Parte_1 P.IVA_1
via BECCARUZZI 2, presso l'Avv. EMANUELA VINCI, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
L (P.I. ), già CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliato in BOLOGNA, via DEI MILLE 5, presso gli Avv.ti STEFANO
SERMENGHI, RENELLA CATELLI e ALICE MARZADURI, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER IL RICORRENTE
Piaccia alI'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in accoglimento di ogni domanda, accertato e dichiarato che l'impianto fotovoltaico identificato con il numero 60972 è stato trasferito da oggi , a in data Controparte_2 CP_3 Parte_1
22.08.2016 in violazione di termini e condizioni di cui all' accordo ex art 11 D.Lgs 28/2010 siglato dalle parti il 28.01.2016 e registrato in Agenzia Entrate di Treviso il 29.01.2016, nonché in violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art 1337 cc, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare
1 oggi, , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a risarcire Controparte_2 CP_3
il danno da mancato godimento dell'impianto per tardivo trasferimento patito da nella misura Parte_1
di € 6.615,00, oltre IVA, o in quella che verrà determinata e quantificata in corso di causa, con il favore di interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la convenuta alla totale rifusione delle spese e competenze di causa. In via istruttoria, Pt_1
chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, per interpello del legale rappresentante pro tempore
[...]
di , e per testi: CP_3
1) “E' vero che, nella mediazione n 389/2015 tra da un lato, e Parte_1 Controparte_2
dall'altro, davanti all'Organismo di Mediazione Forense di Treviso, l'Ing. ha Controparte_4
accertato il valore di mercato dell'impianto fotovoltaico oggetto di contestazione, come da memoria tecnica che, quale all.3 viene rammostrata al teste?”; Pt_1
2) “E' vero che, in tali circostanze di tempo e luogo, L' ha taciuto all'Ing Controparte_2 CP_4
il mancato adeguamento dell'impianto fotovoltaico alla Delibera dell'Autorità per l'Energia
[...]
Elettrica e il Gas 08.03.2012 n 84/2012/R/EEL rubricata “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riferimento alla Generazione Distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” che, quale all.13 viene rammostra al teste?”; Pt_1
3) “E' vero che, durante le operazioni peritali condotte dall'Ing con la collaborazione Controparte_4
dell'Ing l'impianto fotovoltaico appariva adeguato e conforme alla normativa vigente: Controparte_5
pertanto, firmato l'accordo di mediazione il 28.01.2016, la consegna da a Controparte_2 Pt_1
era fissata al 15.02.2016?”
4) “E' vero che, alla firma dell'accordo di mediazione il 28.01.2016, ha consegnato Controparte_2
a l'autocertificazione con cui ha dichiarato di aver richiesto la voltura dell'utenza in favore del Pt_1
subentrante (resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta e con indicazione del codice POD e dell'indirizzo di fornitura di energia elettrica), come da accordo di mediazione che, quale all.4 si Pt_1
rammostra al teste: pertanto, la consegna da a era fissata al 15.02.2016?”; Controparte_2 Pt_1
5) “E' vero che l'impianto fotovoltaico trasferito da a ha la durata di 20 Controparte_2 Pt_1
anni dalla messa in servizio del 07.08.2008 alla scadenza del 07.08.2028, senza possibilità di interruzioni e l'Ing con la collaborazione dell'Ing ha determinato il valore Controparte_4 Controparte_5
di mercato dell'impianto tenendo conto del tempo residuo di validità dei contratti con GSE e del termine di consegna del 15.02.2016?”;
2 6) “E' vero che L' ha trasferito a l'impianto fotovoltaico sei mesi dopo la Controparte_2 Pt_1
scadenza del termine del 15.02.2016, come da comunicazioni GSE 22.08.2016 che, quali all.6 Pt_1
si rammostrano al teste?”;
7) “E' vero che l'Ing nominato dalle parti su suggerimento dell'Ing Controparte_5 Persona_1
con cui aveva collaborato per valutare l'impianto e incaricato di attivare la procedura di trasferimento di titolarità dei contratti con GSE, ha scoperto e ha comunicato in data 11.02.2016 l'impossibilità di perfezionare il trasferimento di proprietà per mancato adeguamento dell'impianto fotovoltaico alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 08.03.2012 n 84/2012/R/EEL?”;
8) “E' vero che la sola L' ricevuta la pec 11.02.2016 che, quale all.5 si Controparte_2 Pt_1
rammostra al teste, ha incaricato, a sua cura e spesa, l'Ing di eseguire l'adeguamento Controparte_5
dell'impianto fotovoltaico alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 08.03. 2012 n
84/2012/R/EEL?”;
9) “E' vero che “l'effettiva attivazione dell'impianto fotovoltaico con il GSE” in capo a è avvenuta Pt_1
il 22.08.2016 per effetto delle comunicazioni GSE di attivazione?”. Si indicano a testi il Sig Tes_1
domiciliato in Zero Branco TV, l'Ing e l'Ing domiciliati
[...] Controparte_5 Controparte_4
in San Donà di Piave VE.
Contesta l'ammissibilità dei capitoli di prova avversari e chiede, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità, di essere ammessa alla controprova con i testi già indicati.
Pur essendo la quantificazione del danno patito da frutto di una mera operazione matematica, Pt_1
chiede l'ammissione di CTU diretta a quantificare, sulla base della perizia a firma Ing Pt_1 [...]
i proventi GSE non goduti da nel periodo compreso tra il 15.02.2016 e il Controparte_4 Pt_1
22.08.2016, quali minor vantaggio derivante dalla avversa violazione dell'obbligo di buona fede.
PER IL RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare
- accertato l'errato conteggio del quantum della domanda, dichiarare improcedibile la stessa e pertanto respingere ogni richiesta nei confronti de e condannare alle spese la controparte;
CP_3
nel merito
3 - accertato e dichiarato il corretto comportamento tenuto da e l'adempimento di quanto CP_3
stabilito nell'accordo ex art. 11 D. Lgs. 28/2010, respingere le domande tutte formulate dalla società nei suoi confronti. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio oltre iva e cpa come per legge da distrarsi ai sottoscritti difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 24.02.2023, ha esposto: Parte_1
- di essere proprietaria di un fabbricato industriale sito in Via Meucci di Preganziol;
- di averlo concesso in locazione, nell'anno 2008, alla società ora Controparte_2
Controparte_3
- che nel 2013 era insorta controversia con la società conduttrice e che, avviata la procedura di mediazione, le parti avevano sottoscritto in data 28.01.2016 un accordo di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 28/2010;
- che detto accordo prevedeva, tra l'altro, la cessione all'attrice dell'impianto fotovoltaico realizzato dalla conduttrice sulla copertura del fabbricato, al prezzo di euro 65.000,00, e l'obbligo della conduttrice di collaborare con l'attrice affinché potessero essere trasferite a quest'ultima, e così attivate, le due convenzioni in essere con il Gestore dei Servizi
Energetici (convenzione conto energia “FTV-SR” e convenzione di scambio sul posto
“SSP”);
- che l'accordo di conciliazione prevedeva altresì che il trasferimento delle due convenzioni in favore dell'attrice dovesse avvenire “entro il 15.02.2016 e comunque entro e non oltre il
15.04.2016, inteso quale termine perentorio ed improrogabile” (articolo 9);
- che il trasferimento, però, era stato approvato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
e si era perfezionato solo il 22.08.2016, con notevole ritardo rispetto al termine stabilito nell'accordo, perché la società cedente non aveva, a tempo debito, provveduto ad adeguare l'impianto fotovoltaico ai requisiti imposti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
(AEEG) con deliberazione n. 84/2012 in data 08.03.2012.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo dell'impianto fotovoltaico nel periodo compreso tra il
15.02.2016 e il 22.08.2016, quantificati in euro 6.615,00 oltre Iva.
4 Fissata l'udienza di comparizione, la convenuta si è costituita e ha Controparte_3
resistito alla domanda, negando il proprio inadempimento e contestando, in subordine, il quantum della pretesa dell'attrice.
Così instaurato il contraddittorio, è stato disposto dal Giudice il mutamento del rito, da sommario di cognizione ad ordinario, e la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Sono state, invece, respinte le ulteriori richieste di prova.
All'udienza del 21.11.2024, tenutasi con le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127- ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni definitive ed è stata svolta la discussione della causa, che è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
***
Va innanzitutto rilevata l'inammissibilità della domanda risarcitoria fondata sulla “violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art 1337 c.c.”, introdotta da parte attrice solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c..
Si tratta, infatti, di una domanda nuova, radicalmente diversa da quella originaria, diretta a far valere la violazione degli obblighi nascenti dall'accordo di conciliazione 28.01.2016.
Sul punto va osservato che altro è la responsabilità per inadempimento di un'obbligazione contrattuale, altro è la responsabilità – di natura extracontrattuale (Cass. 24738/2019,
16735/2011) – derivante dalla violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative, essendovi, tra le due fattispecie, diversità di titolo, rappresentato nel primo caso da una condotta, attiva od omissiva, successiva alla conclusione del contratto ed integrante violazione del contratto stesso, nel secondo da un comportamento illecito anteriore al sorgere del vincolo contrattuale.
Il mutamento del titolo comporta la novità della domanda, poiché introduce un tema di indagine nuovo, in precedenza non prospettato, idoneo ad incidere sul diritto di difesa della parte contro la quale la domanda è proposta.
Ciò detto, deve essere esaminata nel merito la domanda inizialmente proposta dalla società attrice.
Essa è infondata.
5 L'attrice sostiene che non siano state adempiute le obbligazioni poste a carico Pt_1
della convenuta dall'articolo 9 dell'accordo di conciliazione del 28.01.2016, CP_3
clausola che, riferendosi alla cessione dell'impianto fotovoltaico dalla seconda società alla prima, testualmente recita: «L' si impegna a compiere tutte le attività ed Controparte_2
incombenze necessarie all'effettiva attivazione dell'impianto fotovoltaico con il GSE. Qualora la procedura per il trasferimento della titolarità presso il GSE delle convenzioni FTV-SR (conto energia) e SSP
(scambio sul posto) non andasse a buon fine e/o non venisse completata entro il 15.02.2016 – e comunque entro il 15.04.2016, inteso come termine perentorio ed improrogabile – per motivi imputabili al cedente
L' il presente accordo si intenderà decaduto e privo di qualsiasi efficacia, Controparte_2
considerandosi la presente condizioni risolutiva dell'accordo».
Secondo la prospettazione di parte attrice, la pratica amministrativa di trasferimento delle due concessioni si sarebbe conclusa con ritardo, in data 22.08.2016, perché l'impianto fotovoltaico non era stato adeguato ai requisiti dettati fin dal marzo del 2012 (epoca in cui l'impianto era nella disponibilità della convenuta, conduttrice del fabbricato) da un provvedimento dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (delibera n. 84/2012).
Questo assunto – peraltro generico, in quanto privo di qualsiasi ulteriore specificazione in ordine alla natura e alla concreta consistenza dell'omesso adeguamento dell'impianto – è sfornito di prova.
Invero, non solo non sono stati prodotti atti amministrativi, del GSE o di altri enti, dai quali risulti il dedotto difetto di adeguamento dell'impianto, ma tale difetto non si ricava neppure dalla perizia espletata nella procedura di mediazione, per mandato congiunto delle parti, dall'Ing. (doc. 3 di parte attrice). Controparte_4
Neppure è significativo il messaggio mail 09.04.2016 dell'Ing. , incaricato Controparte_5
di seguire la pratica di trasferimento delle due convenzioni con il GSE, perché esso non contiene alcun riferimento a difetti o mancanze tecniche dell'impianto, ma parla soltanto di “aggiornamento” e di “voltura della pratica” (doc. 7 di parte attrice).
Ancora, la società attrice non ha documentato essere stati eseguiti, sull'impianto, lavori o interventi diretti a modificare o revisionare il medesimo.
In tale situazione, non è dimostrato che il ritardo nel trasferimento delle convenzioni sia dipeso da una causa imputabile alla società convenuta.
6 E' anzi pacifico ed incontestato che la convenuta, d'accordo con l'attrice, in attuazione del contratto, abbia incaricato delle necessarie incombenze tecnico-amministrative il suddetto
Ing. , facendosi carico dei relativi costi. Controparte_5
Non è, poi, addebitabile alla convenuta – né è stato ad essa addebitato – che le operazioni dell'Ing. si siano concluse in data 09.04.2016, come si evince dal messaggio in CP_5
precedenza citato, comunque nel rispetto dell'unico termine indicato come essenziale dalle parti (quello del 15.04.2016), che il sopralluogo di si sia svolto in data Parte_2
18.05.2016 (doc.
7-bis) e che l'approvazione del GSE sia intervenuta in data 22.08.2016
(doc. 8), dovendosi evidentemente tenere conto dei tempi ordinariamente occorrenti per l'esecuzione delle varie attività finalizzate alla voltura delle convenzioni energetiche.
In conclusione, per le ragioni esposte, la domanda di risarcimento del danno, fondata sul preteso inadempimento di parte convenuta, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,0 euro,
a valori medi per e fasi di studio ed introduttiva, minimi per quelle di istruttoria/trattazione e decisionale, considerato che non è stata svolta attività istruttoria orale e che la causa, che non ha presentato particolari profili di complessità, è stata definita all'esito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda dell'attrice di risarcimento del Parte_1
danno per violazione, da parte della convenuta (già Controparte_3 Controparte_2
, del dovere di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c.;
[...]
• respinge la domanda dell'attrice di risarcimento del danno per inadempimento, da parte della convenuta, delle obbligazioni nascenti dall'accordo di conciliazione stipulato in data 28.01.2016;
• condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese Parte_1 Controparte_3
di lite, che liquida in euro 3.387,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge. 7 Treviso, 21 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 1380/2023 R.G., promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 24/02/2023 da
P.I. ), elettivamente domiciliato in CONEGLIANO, Parte_1 P.IVA_1
via BECCARUZZI 2, presso l'Avv. EMANUELA VINCI, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
L (P.I. ), già CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliato in BOLOGNA, via DEI MILLE 5, presso gli Avv.ti STEFANO
SERMENGHI, RENELLA CATELLI e ALICE MARZADURI, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER IL RICORRENTE
Piaccia alI'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in accoglimento di ogni domanda, accertato e dichiarato che l'impianto fotovoltaico identificato con il numero 60972 è stato trasferito da oggi , a in data Controparte_2 CP_3 Parte_1
22.08.2016 in violazione di termini e condizioni di cui all' accordo ex art 11 D.Lgs 28/2010 siglato dalle parti il 28.01.2016 e registrato in Agenzia Entrate di Treviso il 29.01.2016, nonché in violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art 1337 cc, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare
1 oggi, , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a risarcire Controparte_2 CP_3
il danno da mancato godimento dell'impianto per tardivo trasferimento patito da nella misura Parte_1
di € 6.615,00, oltre IVA, o in quella che verrà determinata e quantificata in corso di causa, con il favore di interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la convenuta alla totale rifusione delle spese e competenze di causa. In via istruttoria, Pt_1
chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, per interpello del legale rappresentante pro tempore
[...]
di , e per testi: CP_3
1) “E' vero che, nella mediazione n 389/2015 tra da un lato, e Parte_1 Controparte_2
dall'altro, davanti all'Organismo di Mediazione Forense di Treviso, l'Ing. ha Controparte_4
accertato il valore di mercato dell'impianto fotovoltaico oggetto di contestazione, come da memoria tecnica che, quale all.3 viene rammostrata al teste?”; Pt_1
2) “E' vero che, in tali circostanze di tempo e luogo, L' ha taciuto all'Ing Controparte_2 CP_4
il mancato adeguamento dell'impianto fotovoltaico alla Delibera dell'Autorità per l'Energia
[...]
Elettrica e il Gas 08.03.2012 n 84/2012/R/EEL rubricata “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riferimento alla Generazione Distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” che, quale all.13 viene rammostra al teste?”; Pt_1
3) “E' vero che, durante le operazioni peritali condotte dall'Ing con la collaborazione Controparte_4
dell'Ing l'impianto fotovoltaico appariva adeguato e conforme alla normativa vigente: Controparte_5
pertanto, firmato l'accordo di mediazione il 28.01.2016, la consegna da a Controparte_2 Pt_1
era fissata al 15.02.2016?”
4) “E' vero che, alla firma dell'accordo di mediazione il 28.01.2016, ha consegnato Controparte_2
a l'autocertificazione con cui ha dichiarato di aver richiesto la voltura dell'utenza in favore del Pt_1
subentrante (resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta e con indicazione del codice POD e dell'indirizzo di fornitura di energia elettrica), come da accordo di mediazione che, quale all.4 si Pt_1
rammostra al teste: pertanto, la consegna da a era fissata al 15.02.2016?”; Controparte_2 Pt_1
5) “E' vero che l'impianto fotovoltaico trasferito da a ha la durata di 20 Controparte_2 Pt_1
anni dalla messa in servizio del 07.08.2008 alla scadenza del 07.08.2028, senza possibilità di interruzioni e l'Ing con la collaborazione dell'Ing ha determinato il valore Controparte_4 Controparte_5
di mercato dell'impianto tenendo conto del tempo residuo di validità dei contratti con GSE e del termine di consegna del 15.02.2016?”;
2 6) “E' vero che L' ha trasferito a l'impianto fotovoltaico sei mesi dopo la Controparte_2 Pt_1
scadenza del termine del 15.02.2016, come da comunicazioni GSE 22.08.2016 che, quali all.6 Pt_1
si rammostrano al teste?”;
7) “E' vero che l'Ing nominato dalle parti su suggerimento dell'Ing Controparte_5 Persona_1
con cui aveva collaborato per valutare l'impianto e incaricato di attivare la procedura di trasferimento di titolarità dei contratti con GSE, ha scoperto e ha comunicato in data 11.02.2016 l'impossibilità di perfezionare il trasferimento di proprietà per mancato adeguamento dell'impianto fotovoltaico alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 08.03.2012 n 84/2012/R/EEL?”;
8) “E' vero che la sola L' ricevuta la pec 11.02.2016 che, quale all.5 si Controparte_2 Pt_1
rammostra al teste, ha incaricato, a sua cura e spesa, l'Ing di eseguire l'adeguamento Controparte_5
dell'impianto fotovoltaico alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 08.03. 2012 n
84/2012/R/EEL?”;
9) “E' vero che “l'effettiva attivazione dell'impianto fotovoltaico con il GSE” in capo a è avvenuta Pt_1
il 22.08.2016 per effetto delle comunicazioni GSE di attivazione?”. Si indicano a testi il Sig Tes_1
domiciliato in Zero Branco TV, l'Ing e l'Ing domiciliati
[...] Controparte_5 Controparte_4
in San Donà di Piave VE.
Contesta l'ammissibilità dei capitoli di prova avversari e chiede, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità, di essere ammessa alla controprova con i testi già indicati.
Pur essendo la quantificazione del danno patito da frutto di una mera operazione matematica, Pt_1
chiede l'ammissione di CTU diretta a quantificare, sulla base della perizia a firma Ing Pt_1 [...]
i proventi GSE non goduti da nel periodo compreso tra il 15.02.2016 e il Controparte_4 Pt_1
22.08.2016, quali minor vantaggio derivante dalla avversa violazione dell'obbligo di buona fede.
PER IL RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare
- accertato l'errato conteggio del quantum della domanda, dichiarare improcedibile la stessa e pertanto respingere ogni richiesta nei confronti de e condannare alle spese la controparte;
CP_3
nel merito
3 - accertato e dichiarato il corretto comportamento tenuto da e l'adempimento di quanto CP_3
stabilito nell'accordo ex art. 11 D. Lgs. 28/2010, respingere le domande tutte formulate dalla società nei suoi confronti. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio oltre iva e cpa come per legge da distrarsi ai sottoscritti difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 24.02.2023, ha esposto: Parte_1
- di essere proprietaria di un fabbricato industriale sito in Via Meucci di Preganziol;
- di averlo concesso in locazione, nell'anno 2008, alla società ora Controparte_2
Controparte_3
- che nel 2013 era insorta controversia con la società conduttrice e che, avviata la procedura di mediazione, le parti avevano sottoscritto in data 28.01.2016 un accordo di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 28/2010;
- che detto accordo prevedeva, tra l'altro, la cessione all'attrice dell'impianto fotovoltaico realizzato dalla conduttrice sulla copertura del fabbricato, al prezzo di euro 65.000,00, e l'obbligo della conduttrice di collaborare con l'attrice affinché potessero essere trasferite a quest'ultima, e così attivate, le due convenzioni in essere con il Gestore dei Servizi
Energetici (convenzione conto energia “FTV-SR” e convenzione di scambio sul posto
“SSP”);
- che l'accordo di conciliazione prevedeva altresì che il trasferimento delle due convenzioni in favore dell'attrice dovesse avvenire “entro il 15.02.2016 e comunque entro e non oltre il
15.04.2016, inteso quale termine perentorio ed improrogabile” (articolo 9);
- che il trasferimento, però, era stato approvato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
e si era perfezionato solo il 22.08.2016, con notevole ritardo rispetto al termine stabilito nell'accordo, perché la società cedente non aveva, a tempo debito, provveduto ad adeguare l'impianto fotovoltaico ai requisiti imposti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
(AEEG) con deliberazione n. 84/2012 in data 08.03.2012.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo dell'impianto fotovoltaico nel periodo compreso tra il
15.02.2016 e il 22.08.2016, quantificati in euro 6.615,00 oltre Iva.
4 Fissata l'udienza di comparizione, la convenuta si è costituita e ha Controparte_3
resistito alla domanda, negando il proprio inadempimento e contestando, in subordine, il quantum della pretesa dell'attrice.
Così instaurato il contraddittorio, è stato disposto dal Giudice il mutamento del rito, da sommario di cognizione ad ordinario, e la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Sono state, invece, respinte le ulteriori richieste di prova.
All'udienza del 21.11.2024, tenutasi con le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127- ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni definitive ed è stata svolta la discussione della causa, che è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
***
Va innanzitutto rilevata l'inammissibilità della domanda risarcitoria fondata sulla “violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art 1337 c.c.”, introdotta da parte attrice solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c..
Si tratta, infatti, di una domanda nuova, radicalmente diversa da quella originaria, diretta a far valere la violazione degli obblighi nascenti dall'accordo di conciliazione 28.01.2016.
Sul punto va osservato che altro è la responsabilità per inadempimento di un'obbligazione contrattuale, altro è la responsabilità – di natura extracontrattuale (Cass. 24738/2019,
16735/2011) – derivante dalla violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative, essendovi, tra le due fattispecie, diversità di titolo, rappresentato nel primo caso da una condotta, attiva od omissiva, successiva alla conclusione del contratto ed integrante violazione del contratto stesso, nel secondo da un comportamento illecito anteriore al sorgere del vincolo contrattuale.
Il mutamento del titolo comporta la novità della domanda, poiché introduce un tema di indagine nuovo, in precedenza non prospettato, idoneo ad incidere sul diritto di difesa della parte contro la quale la domanda è proposta.
Ciò detto, deve essere esaminata nel merito la domanda inizialmente proposta dalla società attrice.
Essa è infondata.
5 L'attrice sostiene che non siano state adempiute le obbligazioni poste a carico Pt_1
della convenuta dall'articolo 9 dell'accordo di conciliazione del 28.01.2016, CP_3
clausola che, riferendosi alla cessione dell'impianto fotovoltaico dalla seconda società alla prima, testualmente recita: «L' si impegna a compiere tutte le attività ed Controparte_2
incombenze necessarie all'effettiva attivazione dell'impianto fotovoltaico con il GSE. Qualora la procedura per il trasferimento della titolarità presso il GSE delle convenzioni FTV-SR (conto energia) e SSP
(scambio sul posto) non andasse a buon fine e/o non venisse completata entro il 15.02.2016 – e comunque entro il 15.04.2016, inteso come termine perentorio ed improrogabile – per motivi imputabili al cedente
L' il presente accordo si intenderà decaduto e privo di qualsiasi efficacia, Controparte_2
considerandosi la presente condizioni risolutiva dell'accordo».
Secondo la prospettazione di parte attrice, la pratica amministrativa di trasferimento delle due concessioni si sarebbe conclusa con ritardo, in data 22.08.2016, perché l'impianto fotovoltaico non era stato adeguato ai requisiti dettati fin dal marzo del 2012 (epoca in cui l'impianto era nella disponibilità della convenuta, conduttrice del fabbricato) da un provvedimento dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (delibera n. 84/2012).
Questo assunto – peraltro generico, in quanto privo di qualsiasi ulteriore specificazione in ordine alla natura e alla concreta consistenza dell'omesso adeguamento dell'impianto – è sfornito di prova.
Invero, non solo non sono stati prodotti atti amministrativi, del GSE o di altri enti, dai quali risulti il dedotto difetto di adeguamento dell'impianto, ma tale difetto non si ricava neppure dalla perizia espletata nella procedura di mediazione, per mandato congiunto delle parti, dall'Ing. (doc. 3 di parte attrice). Controparte_4
Neppure è significativo il messaggio mail 09.04.2016 dell'Ing. , incaricato Controparte_5
di seguire la pratica di trasferimento delle due convenzioni con il GSE, perché esso non contiene alcun riferimento a difetti o mancanze tecniche dell'impianto, ma parla soltanto di “aggiornamento” e di “voltura della pratica” (doc. 7 di parte attrice).
Ancora, la società attrice non ha documentato essere stati eseguiti, sull'impianto, lavori o interventi diretti a modificare o revisionare il medesimo.
In tale situazione, non è dimostrato che il ritardo nel trasferimento delle convenzioni sia dipeso da una causa imputabile alla società convenuta.
6 E' anzi pacifico ed incontestato che la convenuta, d'accordo con l'attrice, in attuazione del contratto, abbia incaricato delle necessarie incombenze tecnico-amministrative il suddetto
Ing. , facendosi carico dei relativi costi. Controparte_5
Non è, poi, addebitabile alla convenuta – né è stato ad essa addebitato – che le operazioni dell'Ing. si siano concluse in data 09.04.2016, come si evince dal messaggio in CP_5
precedenza citato, comunque nel rispetto dell'unico termine indicato come essenziale dalle parti (quello del 15.04.2016), che il sopralluogo di si sia svolto in data Parte_2
18.05.2016 (doc.
7-bis) e che l'approvazione del GSE sia intervenuta in data 22.08.2016
(doc. 8), dovendosi evidentemente tenere conto dei tempi ordinariamente occorrenti per l'esecuzione delle varie attività finalizzate alla voltura delle convenzioni energetiche.
In conclusione, per le ragioni esposte, la domanda di risarcimento del danno, fondata sul preteso inadempimento di parte convenuta, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,0 euro,
a valori medi per e fasi di studio ed introduttiva, minimi per quelle di istruttoria/trattazione e decisionale, considerato che non è stata svolta attività istruttoria orale e che la causa, che non ha presentato particolari profili di complessità, è stata definita all'esito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda dell'attrice di risarcimento del Parte_1
danno per violazione, da parte della convenuta (già Controparte_3 Controparte_2
, del dovere di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c.;
[...]
• respinge la domanda dell'attrice di risarcimento del danno per inadempimento, da parte della convenuta, delle obbligazioni nascenti dall'accordo di conciliazione stipulato in data 28.01.2016;
• condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese Parte_1 Controparte_3
di lite, che liquida in euro 3.387,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge. 7 Treviso, 21 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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