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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/04/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3280 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Marcucci, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: mutamento di sesso
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.05.2024 (d'ora in avanti identificato al Parte_1 femminile) ha agito in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
- Accertare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile e per
l'effetto autorizzare il medesimo ad effettuare tutti gli interventi medico chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna;
- Disporre e conseguentemente attribuire a il sesso femminile ed il nome di Parte_1
Parte_2 - Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di effettuare la rettificazione
e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome “ sia rettificato letto ed inteso con il prenome “ ” ed il nome Pt_1 Pt_2 sia perciò rettificato letto e ed inteso in “ ; Parte_2
- Disporre e ordinare che ogni atto dello Stato civile riferito a parte ricorrente sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo “ ; Pt_2 Parte_2
- Per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di residenza, della Prefettura, della Questura, della Motorizzazione Civile, dell'Agenzia del Territorio e del
Ministero della pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile al femminile e del nominativo onde consentire la Parte_2
rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenza e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni mobili registrati e immobili, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- E per l'effetto autorizzare il trattamento di riassegnazione chirurgica del sesso.
- IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata autorizzazione all'effettuazione ditutti gli interventi medico chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali dauomo a donna, disporre, in ogni caso, e conseguentemente attribuire a il sesso femminile ed il Parte_1
nome di Parte_2
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di effettuare la rettificazione
e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome “ sia rettificato letto ed inteso con il prenome “ ” ed il nome Pt_1 Pt_2 sia perciò rettificato letto ed inteso in “ ; Parte_2
- Disporre e ordinare che ogni atto dello Stato civile riferito a parte ricorrente sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo “ ; Pt_2 Parte_2
- Per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita, di residenza, della Prefettura, della Questura, della Motorizzazione Civile, dell'Agenzia del Territorio e del
Ministero della pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile al femminile e del nominativo onde consentire la Parte_2
rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti idocumenti di riconoscimento, passaporto e/o licenza e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni mobili registrati e immobili, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio; - Per l'effetto autorizzare il trattamento di riassegnazione chirurgica del sesso.”.
A sostegno delle proposte domande la ricorrente ha dedotto:
- di essere nata con caratteri anatomici e biologici di tipo maschile ma di aver vissuto da sempre la propria identità come femminile;
- di aver acquisito la piena consapevolezza della sua identità di genere durante il periodo dello sviluppo puberale, durante il quale ha altresì deciso il suo nome di elezione: ; Pt_2
- di aver intrapreso, nel corso del 2022, quando era ancora minorenne, un percorso psico- diagnostico presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, all'esito del quale è stato riscontrato un quadro di disforia di genere;
- di aver iniziato, successivamente, un trattamento ormonale femminilizzante, ad oggi ancora in corso;
- di intrattenere relazioni familiari, sociali e lavorative, nell'ambito delle quali viene considerata in tutto e per tutto come una donna;
- di voler ottenere, anche sul piano giuridico, il riconoscimento di sé quale donna attraverso la rettificazione dei dati anagrafici e l'autorizzazione ai necessari interventi medico-chirurgici.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
All'udienza del 20.01.2025 la ricorrente è stata sentita personalmente e, confermando quanto già esposto nel ricorso, ha reiterato la domanda formulata.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato di aver intrapreso le necessarie cure ormonali, di continuare a sottoporsi alla terapia endocrinologica e di essere intenzionata a procedere in via definitiva alla transizione di genere.
All'esito dell'audizione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. e, all'udienza del 14.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, dall'esame della relazione psicologica redatta in data 18.05.2022 dalle
Dott.sse e rispettivamente psicologa-psicoterapeuta e Persona_1 Persona_2 responsabile “Area Minori” dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP), risulta diagnosticata alla ricorrente una disforia di genere, essendo stati ritenuti soddisfatti i criteri diagnostici previsti dal DSM-5.
Inoltre, dalla documentazione depositata agli atti di causa e proveniente dall'Azienda
Opedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, vi è conferma del fatto che la ricorrente ha iniziato la terapia ormonale femminilizzante in data 20.10.2022 al fine di ridurre o eliminare alcune funzioni e caratteristiche del sesso biologico e svilupparne altre tipiche del sesso di riattribuzione.
Ciò posto, le citate risultanze documentali, oltre a quanto emerso in sede di udienza, in cui la parte ha confermato la serietà della propria scelta, consentono l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica.
Quanto alla possibilità di conseguire la rettifica dell'atto dello stato civile in assenza di previo intervento chirurgico, la Corte di cassazione, con sentenza n. 15138 del 20.07.2015, ha chiarito che “ai fini della rettificazione anagrafica del sesso (nella specie, da maschio a femmina), non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico- somatici e ormonali e sia stata accertata (tenuto conto dell'interesse pubblico alla certezza degli stati giuridici) l'irreversibilità, anche psicologica, della scelta di mutamento del sesso da parte dell'istante”.
Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 5.11.2015, ha statuito che la prevalenza della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non come prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, così interpretando in senso costituzionalmente orientato l'art. 1 della Legge n. 164/1982.
Nel caso di specie, considerato che vi è stato l'adeguamento dei caratteri sessuali anatomici secondari estetico-somatici e ormonali e che è stata accertata l'irreversibilità dell'adeguamento nonché della scelta psicologica della ricorrente, ritiene questo Collegio che possa essere disposta la rettificazione dell'atto di nascita, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a
“femminile”, nonché di sostituire il prenome da a ”, mandando all'Ufficiale di Pt_1 Pt_2
Stato Civile di Roma per quanto di competenza.
Sussistono altresì i presupposti per l'accoglimento della domanda di autorizzazione all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico al fine di adeguare i caratteri sessuali maschili all'identità psico-sessuale segnatamente femminile.
Al riguardo, ritiene, infatti, il Collegio che, pur a fronte della recente pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, permanga l'interesse della parte alla pronuncia di autorizzazione all'intervento, considerando che, nel caso di specie, la domanda è stata proposta contestualmente a quella di rettificazione di attribuzione di sesso.
3. Tenuto conto della natura del giudizio, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3280/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) autorizza , nato a Roma il [...], ad [...] il trattamento medico- Parte_1
chirurgico al fine di adeguare i suoi caratteri sessuali maschili alla sua identità psico-sessuale maschile;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di
(atto n. 1103 – parte 2 – serie B – anno 2004), nato a [...] il [...], nel Parte_1 senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile” e di sostituire il prenome da a ”; Pt_1 Pt_2
c) manda all'Ufficiale di Stato Civile di Roma per quanto di competenza;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3280 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Marcucci, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: mutamento di sesso
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.05.2024 (d'ora in avanti identificato al Parte_1 femminile) ha agito in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
- Accertare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile e per
l'effetto autorizzare il medesimo ad effettuare tutti gli interventi medico chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna;
- Disporre e conseguentemente attribuire a il sesso femminile ed il nome di Parte_1
Parte_2 - Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di effettuare la rettificazione
e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome “ sia rettificato letto ed inteso con il prenome “ ” ed il nome Pt_1 Pt_2 sia perciò rettificato letto e ed inteso in “ ; Parte_2
- Disporre e ordinare che ogni atto dello Stato civile riferito a parte ricorrente sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo “ ; Pt_2 Parte_2
- Per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di residenza, della Prefettura, della Questura, della Motorizzazione Civile, dell'Agenzia del Territorio e del
Ministero della pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile al femminile e del nominativo onde consentire la Parte_2
rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenza e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni mobili registrati e immobili, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- E per l'effetto autorizzare il trattamento di riassegnazione chirurgica del sesso.
- IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata autorizzazione all'effettuazione ditutti gli interventi medico chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali dauomo a donna, disporre, in ogni caso, e conseguentemente attribuire a il sesso femminile ed il Parte_1
nome di Parte_2
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di effettuare la rettificazione
e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome “ sia rettificato letto ed inteso con il prenome “ ” ed il nome Pt_1 Pt_2 sia perciò rettificato letto ed inteso in “ ; Parte_2
- Disporre e ordinare che ogni atto dello Stato civile riferito a parte ricorrente sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo “ ; Pt_2 Parte_2
- Per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita, di residenza, della Prefettura, della Questura, della Motorizzazione Civile, dell'Agenzia del Territorio e del
Ministero della pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile al femminile e del nominativo onde consentire la Parte_2
rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti idocumenti di riconoscimento, passaporto e/o licenza e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni mobili registrati e immobili, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio; - Per l'effetto autorizzare il trattamento di riassegnazione chirurgica del sesso.”.
A sostegno delle proposte domande la ricorrente ha dedotto:
- di essere nata con caratteri anatomici e biologici di tipo maschile ma di aver vissuto da sempre la propria identità come femminile;
- di aver acquisito la piena consapevolezza della sua identità di genere durante il periodo dello sviluppo puberale, durante il quale ha altresì deciso il suo nome di elezione: ; Pt_2
- di aver intrapreso, nel corso del 2022, quando era ancora minorenne, un percorso psico- diagnostico presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, all'esito del quale è stato riscontrato un quadro di disforia di genere;
- di aver iniziato, successivamente, un trattamento ormonale femminilizzante, ad oggi ancora in corso;
- di intrattenere relazioni familiari, sociali e lavorative, nell'ambito delle quali viene considerata in tutto e per tutto come una donna;
- di voler ottenere, anche sul piano giuridico, il riconoscimento di sé quale donna attraverso la rettificazione dei dati anagrafici e l'autorizzazione ai necessari interventi medico-chirurgici.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
All'udienza del 20.01.2025 la ricorrente è stata sentita personalmente e, confermando quanto già esposto nel ricorso, ha reiterato la domanda formulata.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato di aver intrapreso le necessarie cure ormonali, di continuare a sottoporsi alla terapia endocrinologica e di essere intenzionata a procedere in via definitiva alla transizione di genere.
All'esito dell'audizione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. e, all'udienza del 14.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, dall'esame della relazione psicologica redatta in data 18.05.2022 dalle
Dott.sse e rispettivamente psicologa-psicoterapeuta e Persona_1 Persona_2 responsabile “Area Minori” dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP), risulta diagnosticata alla ricorrente una disforia di genere, essendo stati ritenuti soddisfatti i criteri diagnostici previsti dal DSM-5.
Inoltre, dalla documentazione depositata agli atti di causa e proveniente dall'Azienda
Opedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, vi è conferma del fatto che la ricorrente ha iniziato la terapia ormonale femminilizzante in data 20.10.2022 al fine di ridurre o eliminare alcune funzioni e caratteristiche del sesso biologico e svilupparne altre tipiche del sesso di riattribuzione.
Ciò posto, le citate risultanze documentali, oltre a quanto emerso in sede di udienza, in cui la parte ha confermato la serietà della propria scelta, consentono l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica.
Quanto alla possibilità di conseguire la rettifica dell'atto dello stato civile in assenza di previo intervento chirurgico, la Corte di cassazione, con sentenza n. 15138 del 20.07.2015, ha chiarito che “ai fini della rettificazione anagrafica del sesso (nella specie, da maschio a femmina), non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico- somatici e ormonali e sia stata accertata (tenuto conto dell'interesse pubblico alla certezza degli stati giuridici) l'irreversibilità, anche psicologica, della scelta di mutamento del sesso da parte dell'istante”.
Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 5.11.2015, ha statuito che la prevalenza della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non come prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, così interpretando in senso costituzionalmente orientato l'art. 1 della Legge n. 164/1982.
Nel caso di specie, considerato che vi è stato l'adeguamento dei caratteri sessuali anatomici secondari estetico-somatici e ormonali e che è stata accertata l'irreversibilità dell'adeguamento nonché della scelta psicologica della ricorrente, ritiene questo Collegio che possa essere disposta la rettificazione dell'atto di nascita, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a
“femminile”, nonché di sostituire il prenome da a ”, mandando all'Ufficiale di Pt_1 Pt_2
Stato Civile di Roma per quanto di competenza.
Sussistono altresì i presupposti per l'accoglimento della domanda di autorizzazione all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico al fine di adeguare i caratteri sessuali maschili all'identità psico-sessuale segnatamente femminile.
Al riguardo, ritiene, infatti, il Collegio che, pur a fronte della recente pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, permanga l'interesse della parte alla pronuncia di autorizzazione all'intervento, considerando che, nel caso di specie, la domanda è stata proposta contestualmente a quella di rettificazione di attribuzione di sesso.
3. Tenuto conto della natura del giudizio, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3280/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) autorizza , nato a Roma il [...], ad [...] il trattamento medico- Parte_1
chirurgico al fine di adeguare i suoi caratteri sessuali maschili alla sua identità psico-sessuale maschile;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di
(atto n. 1103 – parte 2 – serie B – anno 2004), nato a [...] il [...], nel Parte_1 senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile” e di sostituire il prenome da a ”; Pt_1 Pt_2
c) manda all'Ufficiale di Stato Civile di Roma per quanto di competenza;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera