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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EN
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 709 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato D'AGOSTINI ANNALISA
e
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(GUATEMALA) il 12/12/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato AZZARITA CATERINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: 1) Sia pronunciata sentenza di separazione personale tra le parti, con conseguente annotamento sull'atto di matrimonio n. 26 P.II S.A. anno 2006 del registro atti di matrimonio del Comune di Breganze (VI) autorizzando i coniugi a vivere separati come già fanno, con l'obbligo del reciproco rispetto e correttezza nonché di comunicare tempestivamente l'uno all'altro il nuovo indirizzo di residenza.
2) La casa adibita ad attuale abitazione familiare, con i relativi arredi e corredi, sita in Lugo di Vicenza
(VI) via Mare n. 41, attualmente in comproprietà dei coniugi, rimarrà in uso esclusivo al sig. Parte_1
. La signora ha provveduto nelle more a lasciare l'immobile, asportare anche il
[...] CP_1 laboratorio di ceramica e a riconsegnare le chiavi al marito.
3) Nell'ambito degli accordi patrimoniali di separazione ed al fine di definire ogni questione patrimoniale e non, tra loro, nonché a tacitazione di ogni pregressa debenza, i coniugi hanno convenuto: In relazione all'immobile coniugale anzidetto (di proprietà delle parti in forza di atto di compravendita stipulato in data 23/01/2019 ai rogiti del Notaio rep. N. 9237 e racc. Persona_1
n. 7196), i coniugi convengono quanto segue: la sig.ra si obbliga a Controparte_1 trasferire al marito, sig. , il quale a sua volta si obbliga ad accettare e a rendersi Parte_1 cessionario, la propria quota di ½ di piena proprietà del fabbricato unifamiliare, con i relativi arredi e corredi, con terreno scoperto esclusivo, sita in Lugo di Vicenza via Mare n. 41 insistente sul m.n.
253 del foglio 13 – che al Catasto Terreni risulta essere ente urbano di are 11.70 (are undici e centiare settanta), catastalmente censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune di Lugo di Vicenza, foglio
13 m.n. 253 sub. 3, via Mare, piano S1, cat. C/2, cl. U. consistenza mq. 13, superficie catastale totale mq. 13, rendita 11,41, consistente in tettoia – deposito al piano interrato (con diritto all'area esterna comune), di stretta pertinenza dell'abitazione innanzi descritta;
M.N. 253 sub. 4, via Mare n. 41, piano
S1-T, cat. A/3, cl. 2, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq. 177 e totale escluse aree scoperte mq. 171, rendita € 364,10 consistente in abitazione ai piani interrato e terra (con diritto all'area esterna comune); M.N. 253 sub. 5, via Mare, 41, piano S1, cat. C/6, classe 2, consistenza mq.
31, superficie catastale mq. 37, rendita € 33,62, consistente in autorimessa al piano interrato (con diritto all'area esterna comune) di stretta pertinenza dell'abitazione sopra descritta (confini dell'intero mapp. 253; mapp. n. 250, 1311 e via Mare salvo i più recenti e precisi). Si precisa che l'area scoperta di stretta pertinenza del fabbricato sopra descritto, non risulta individuata al Catasto Fabbricati con proprio “autonomo” subalterno;
la stessa risulta rappresentata nelle planimetrie inerenti alla suddetta unità immobiliari come “area esterna comune”; il mapp. n. 253 sub 3 risulta essere stato introdotto al
Catasto Fabbricati con denuncia in data 8.4.2013 protocollo n. VI 0084267 -ampliamento sul bene
2 comune non censibile;
il mapp. N. 253 sub 4 ed il mapp. N. 253 sub 5 sono stati introdotti al Catasto
Fabbricati a seguito di presentazione della denuncia di variazione in data 18.4.2018 protocollo n. -
VI0041147 in atti del 19.4.2018 (per diversa distribuzione degli spazi interni – frazionamento e fusione) con il quale sono stati soppressi gli ex M.N. 253 sub 1 e M.N. 253 sub.
2. Il trasferimento definitivo di proprietà avverrà tramite la stipulazione di successivo atto notarile, in esecuzione all'obbligo di cessione assunto dai coniugi con la sottoscrizione del ricorso introduttivo.
4) Altresì, sempre nell'ambito degli accordi patrimoniali di separazione ed al fine di definire ogni questione patrimoniale e non, tra loro, nonché a tacitazione di ogni pregressa debenza, il sig. Parte_1
si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 55.000,00
[...] Controparte_1
(cinquantacinquemila//00) in occasione della stipulazione dell'atto di trasferimento immobiliare.
5) La quota immobiliare anzidetta verrà trasferita unitamente ad ogni suo annesso, connesso, adiacenza, pertinenza, accessione, uso, diritto e servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
6) Ai soli fini fiscali, trattandosi di trasferimento di proprietà che avverrà in esecuzione della definizione di rapporti personali familiari dei coniugi, le parti si richiamano alla valutazione catastale, chiedendo però le esenzioni da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. n. 74/1987, richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
7) I coniugi convengono che tutte le spese notarili, anche per eventuali imposte e/o tasse, quelle relative alla trascrizione per il trasferimento della proprietà suddetta saranno a carico del sig. Parte_1
.
[...]
8) I costi per la redazione dell'attestato di prestazione energetica funzionale all'atto di cessione immobiliare saranno a carico della sig.ra Controparte_1
9) L'atto definitivo di cessione in parola verrà stipulato, a ministero di notaio scelto dal sig. Parte_1
, entro e non oltre 60 giorni dalla concessione del finanziamento, che il medesimo si impegna
[...]
a richiedere, a condizione che sia stata emessa la sentenza di separazione divenuta irrevocabile;
nell'ipotesi in cui detta sentenza di separazione personale dei coniugi venga emessa dopo la concessione di detto finanziamento, la stipulazione del rogito notarile di cessione immobiliare verrà effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla data di irrevocabilità della predetta sentenza di separazione.
10) I coniugi acconsentono che il ricorso per separazione consensuale venga prodotto all'istituto di credito e/o altra società ai fini dell'istruttoria funzionale alla concessione del mutuo.
11) Con riferimento alla mobilia e agli arredi presenti nella casa coniugale, i coniugi convengono che gli stessi saranno trattenuti in proprietà esclusiva dal sig. . Parte_1
3 12) Le somme presenti nel conto corrente n. 15238983 acceso presso Banca Credit Controparte_2 filiale di Thiene (VI) e nel conto corrente acceso presso LU NK (C.IBAN:
[...]
LT473250038543927274) rimarranno di titolarità esclusiva del sig. . Pt_1
13) Le somme presenti nel conto corrente acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Thiene (VI) (C.IBAN [...]) rimarranno di titolarità esclusiva della sig.ra CP_1
14) Il veicolo Dacia SA tg. EP413NX già intestato al sig. rimarrà di titolarità Parte_1 esclusiva del medesimo, mentre il veicolo Dacia SA tg. GF243YL già intestato alla sig.ra
[...] rimarrà di titolarità esclusiva della medesima. Controparte_1
15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciproche pretese economiche.
16) I coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione di quanto convenuto avranno regolato ogni rapporto economico-patrimoniale sorto in pendenza di matrimonio e non avranno ulteriori reciproche pretese economiche a qualsiasi titolo.
17) I coniugi dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione personale
18) Spese di giudizio compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in BREGANZE (VI) in data 25/11/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere
4 economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in BREGANZE (VI) in data 25/11/2006 con atto trascritto al n.
[...]
26, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BREGANZE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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