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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. R.G. 5216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5216/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DADEA ROSSELLA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. DADEA Parte_2
ROSSELLA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, 1) disporre che il minore
[...]
venga affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre IG.ra , con la quale continuerà a risiedere a 60044 Parte_1
Fabriano in Via A. De Gasperi n. 71; 2) con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario, disporre che il IG. , previo accordo con la IG.ra , potrà Parte_2 Parte_1
vedere il figlio almeno una volta al mese, recandosi presso l'abitazione della madre. I genitori si riservano di valutare nel tempo diverse modalità di frequentazione padre/figlio, quando il bambino sarà più autonomo rispetto alla figura genitoriale materna, considerate anche le specifiche esigenze del IG. , dovute alla lontananza;
3) disporre che il IG. Pt_2 Parte_2
corrisponda alla IG.ra , a decorrere dalla nascita del figlio, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa, un importo mensile pari a € 500,00
- 1 - (Euro cinquecento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese di natura straordinaria, sulla base del Protocollo per la Disciplina e la Regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza
Distrettuale sulla Riforma Cartabia in materia di famiglia in data 10.07.2024, che i Ricorrenti dichiarano di conoscere e di accettare. Il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio;
4) disporre che l'Assegno Unico o altro eventuale contributo statale equipollente destinato al figlio sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
5) con compensazione di spese del presente giudizio”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , rappresentando Parte_1 Parte_2
che nel mese di dicembre 2023 hanno iniziato una relazione sentimentale che è cessata nell'aprile
2024 e dalla quale è nato il figlio (in data 12/09/2024), si sono rivolti all'intestato Per_1
Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore secondo le condizioni tra gli stessi concordate.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 28/12/2024.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del figlio minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e agli incontri del minore con il genitore non collocatario – senza il pernottamento presso il padre almeno per il momento – appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Dette condizioni tengono conto del fatto che il minore ha ancora solo pochi mesi di vita ed è naturalmente dipendente dalla figura materna, e che il padre, nato a [...] e residente in provincia di Genova
(dove svolge la sua attività imprenditoriale), non può garantire una presenza costante, proprio in ragione della lontananza fisica, ma occasioni di incontro, presso l'abitazione materna, con frequenza almeno mensile.
Va rilevato che opportunamente le parti si sono riservate di valutare nel tempo diverse modalità di frequentazione padre/figlio, quando il bambino sarà più autonomo rispetto alla figura genitoriale materna e che il PM, nel suo parere, ha evidenziato l'importanza per entrambi i genitori di
- 2 - collaborare nel concreto esercizio della genitorialità condivisa: su questi presupposti l'accordo può essere recepito dal Tribunale.
Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento del minore, essendo congruo
– anche in rapporto ai tempi di visita – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario, tenuto conto delle modalità di percezione dell'Assegno Unico pattuite tra le parti.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore (il quale ha un'età – sei mesi – incompatibile con tale incombente), posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
5. Le condizioni pattuite possono pertanto essere recepite dal Collegio, anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Per_1
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate, anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5216/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DADEA ROSSELLA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. DADEA Parte_2
ROSSELLA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, 1) disporre che il minore
[...]
venga affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre IG.ra , con la quale continuerà a risiedere a 60044 Parte_1
Fabriano in Via A. De Gasperi n. 71; 2) con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario, disporre che il IG. , previo accordo con la IG.ra , potrà Parte_2 Parte_1
vedere il figlio almeno una volta al mese, recandosi presso l'abitazione della madre. I genitori si riservano di valutare nel tempo diverse modalità di frequentazione padre/figlio, quando il bambino sarà più autonomo rispetto alla figura genitoriale materna, considerate anche le specifiche esigenze del IG. , dovute alla lontananza;
3) disporre che il IG. Pt_2 Parte_2
corrisponda alla IG.ra , a decorrere dalla nascita del figlio, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa, un importo mensile pari a € 500,00
- 1 - (Euro cinquecento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese di natura straordinaria, sulla base del Protocollo per la Disciplina e la Regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza
Distrettuale sulla Riforma Cartabia in materia di famiglia in data 10.07.2024, che i Ricorrenti dichiarano di conoscere e di accettare. Il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio;
4) disporre che l'Assegno Unico o altro eventuale contributo statale equipollente destinato al figlio sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
5) con compensazione di spese del presente giudizio”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , rappresentando Parte_1 Parte_2
che nel mese di dicembre 2023 hanno iniziato una relazione sentimentale che è cessata nell'aprile
2024 e dalla quale è nato il figlio (in data 12/09/2024), si sono rivolti all'intestato Per_1
Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore secondo le condizioni tra gli stessi concordate.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 28/12/2024.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del figlio minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e agli incontri del minore con il genitore non collocatario – senza il pernottamento presso il padre almeno per il momento – appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Dette condizioni tengono conto del fatto che il minore ha ancora solo pochi mesi di vita ed è naturalmente dipendente dalla figura materna, e che il padre, nato a [...] e residente in provincia di Genova
(dove svolge la sua attività imprenditoriale), non può garantire una presenza costante, proprio in ragione della lontananza fisica, ma occasioni di incontro, presso l'abitazione materna, con frequenza almeno mensile.
Va rilevato che opportunamente le parti si sono riservate di valutare nel tempo diverse modalità di frequentazione padre/figlio, quando il bambino sarà più autonomo rispetto alla figura genitoriale materna e che il PM, nel suo parere, ha evidenziato l'importanza per entrambi i genitori di
- 2 - collaborare nel concreto esercizio della genitorialità condivisa: su questi presupposti l'accordo può essere recepito dal Tribunale.
Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento del minore, essendo congruo
– anche in rapporto ai tempi di visita – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario, tenuto conto delle modalità di percezione dell'Assegno Unico pattuite tra le parti.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore (il quale ha un'età – sei mesi – incompatibile con tale incombente), posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
5. Le condizioni pattuite possono pertanto essere recepite dal Collegio, anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Per_1
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate, anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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