Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7069 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Iolanda Grossi Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma, via Sabotino, 12;
contro
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Paola Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente in Roma, via F. Paulucci de Calboli, 20/E;
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale QC n.-OMISSIS-, notificata in data 15.4.2025, concernente il rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione avanzata ai sensi dell’art. 22, commi 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, “Misura per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione […]”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 dicembre 2025 la dott.ssa IS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 13 giugno 2025, depositato il successivo 16 giugno, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione, presentata ai sensi dell’art. 22 della legge regionale del Lazio 27 febbraio 2020, n. 1, il 30 settembre 2020 (prot. n. 37961 del 5 ottobre 2020), dell’alloggio sito in Roma, v-OMISSIS- nel quale aveva trasferito la propria residenza dal 9 dicembre 2013, per potersi ricongiungere con il nucleo familiare e per occuparsi della zia, la sig.ra -OMISSIS- assegnataria dell’alloggio e ivi residente, che, essendo “affetta da grave ritardo mentale […] necessitava di assistenza e cure quotidiane” .
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
“I. Violazione di legge e/o falsa applicazione della Legge Regionale del Lazio n. 1/2020, art. 22, commi 140 e 141, lett. a) in relazione alla decorrenza dell’occupazione sine titulo dell’immobile di proprietà dell’A.T.E.R. del Comune di Roma” ;
“II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in relazione alla condizione stabilita dall’art. 22, comma 141, lett a) della L.R. n. 1/2020 circa il requisito temporale dell’occupazione sine titulo con data di inizio anteriore al 23 maggio 2014” ;
“III. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 per omessa e/o insufficiente motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà/illogicità manifesta nella motivazione del rigetto. Irragionevolezza”.
2. L’Ater del Comune di Roma e Roma Capitale si sono costituite in giudizio, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 3937/2025, ritenuto che le esigenze cautelari di parte ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita trattazione del merito, è stata a tal fine fissata l’udienza del 23 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti.
4. All’odierna udienza pubblica, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Ai sensi dell’art. 22, comma 141, lett. a), della l.r. Lazio n. 1/2020, l’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 140 è subordinata “al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014” .
3. Orbene - stando alle risultanze in atti - l’immobile in questione, regolarmente co-assegnato alle sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS- dopo la decadenza della sig.ra-OMISSIS-(risalente al 1998), era condotto in locazione dall’altra legittima assegnataria, la sig.ra-OMISSIS- la quale - alla data del 23 maggio 2014 - era ancora residente nell’alloggio.
3.1. Invero, sebbene l’odierno ricorrente abbia ivi trasferito la propria residenza sin dal 2013, l’abbandono dell’alloggio (con il trasferimento della residenza in altro Comune) da parte della legittima assegnataria, la sig.-OMISSIS- è avvenuto solo il 15 febbraio 2016 e, dunque, in data successiva al termine previsto dalla normativa sulla sanatoria.
3.2. Il provvedimento gravato è, dunque, esente dai vizi di legittimità contestati, non essendo stata realizzata alcuna indebita “postergazione dell’inizio dell’occupazione sine titulo” (cfr. secondo motivo di ricorso).
4. La giurisprudenza - dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi - ha già chiarito, in merito alla decorrenza della occupazione irregolare suscettibile di sanatoria, che non sussiste occupazione abusiva fintantoché l’immobile risulti regolarmente assegnato e abitato dall’assegnatario (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4165/2025; sez. IV, n. 4961/2024; sez. V, n. 4291/2018; si vedano anche i precedenti della Sezione, nn. 3952/2025, 16152/2024).
5. Non merita accoglimento neanche l’ulteriore doglianza (peraltro, formulata in modo generico; cfr. l’ incipit del terzo motivo di ricorso) che si appunta sul difetto di efficienza che conseguirebbe al decorso di un lasso di tempo di circa tre anni dalla presentazione della domanda (2020) alla ricezione del preavviso di rigetto (2023) fino al rigetto (2025), qui gravato.
5.1. Al riguardo, è stato reiteratamente affermato che “il mero decorso del tempo dal momento della presentazione non può di per sé fondare il legittimo affidamento nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica” ( ex plur., i precedenti della Sezione, n. 3952/2025 e n. 9698/2025; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4711/2024, secondo cui “ad escludere la possibilità di ravvisare un affidamento meritevole di tutela è la stessa ratio della norma la quale àncora la c.d. assegnazione in regolarizzazione a precisi requisiti da possedere entro il termine rigidamente predeterminato dalla norma” , di cui l’istante è però privo; in ordine alle conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori in materia - sul piano della responsabilità, non anche della validità/legittimità del provvedimento -, cfr. amplius Cons. Stato, sez. V, n. 4165/2025).
6. Neppure può riscontrarsi un deficit di motivazione, per il solo fatto che, con il provvedimento gravato, Roma Capitale abbia fatto rinvio alle ragioni già chiaramente rappresentate in sede di preavviso e, dunque, al parere reso dall’Ater, nell’esercizio delle competenze alla stessa attribuite (cfr. primo, secondo e terzo motivo di ricorso). Invero, sebbene il Comune di riferimento (in questo caso, Roma Capitale) sia “competente a predisporre il provvedimento finale di assegnazione in regolarizzazione o di rigetto della domanda”, le disposizioni vigenti non impongono allo stesso Comune di esplicitare nell’atto finale le ragioni per le quali ritenga di condividere il giudizio di non regolarizzabilità già chiaramente espresso dall’Ater, all’esito della specifica disamina della domanda e della verifica dei requisiti prescritti, alla stessa Azienda demandate dalla normativa e dalla delibera di Giunta regionale n. 429/2020 (cfr. sul punto, ex multis , il precedente della Sezione, 25 luglio 2023, n. 12615).
7. Il ricorso va, pertanto, respinto, perché infondato.
8. La peculiarità del caso concreto giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri individui menzionati, nonché di ogni altro dato idoneo a identificarli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA AR LE, Presidente FF
IS AR, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS AR | NA AR LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.