Sentenza 2 marzo 1984
Massime • 1
Si versa in ipotesi di affitto di azienda alberghiera quando l'immobile non è considerato nella sua individualità giuridica, ma viene a costituire uno dei beni aziendali in rapporto di complementarietà e di interdipendenza con gli altri elementi in vista del fine economico perseguito dall'imprenditore, non rilevando che, al momento della conclusione del contratto, l'azienda non sia ancora in grado di funzionare per Mancanza di alcuni suoi elementi; si versa, invece, in ipotesi di locazione di immobile adibito ad attività alberghiera, quando l'immobile conserva la natura di cosa principale oggetto del contratto ed attrae ed assorbe gli altri elementi, che assumono carattere di accessorietà, in quanto, pur se non siano materialmente legati all'immobile sì da perdere la propria individualità economica, vi siano funzionalmente collegati in posizione di subordinazione e di coordinazione. Accertare se nel caso concreto ricorra l'una o l'altra figura rientra nei compiti riservati al giudice del merito, il quale deve procedere ad una duplice indagine, interpretando, da un lato, la comune intenzione dei contraenti, ed avendo riguardo, dall'altro, all'obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto. ( Conf 2420/83, mass nn 427279 e 427280; ( Conf 3860/82, mass n 421824; ( Conf 3605/82, mass n 421570; ( Conf 2198/82, mass n 420067; ( Conf 1986/82, mass n 419829; ( Conf 1527/82, mass n 419344; ( Conf 546/82, mass n 418260).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/1984, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1984 |
Testo completo
Si versa in ipotesi di affitto di azienda alberghiera quando l'immobile non è considerato nella sua individualità giuridica, ma viene a costituire uno dei beni aziendali in rapporto di complementarietà e di interdipendenza con gli altri elementi in vista del fine economico perseguito dall'imprenditore, non rilevando che, al momento della conclusione del contratto, l'azienda non sia ancora in grado di funzionare per Mancanza di alcuni suoi elementi;
si versa, invece, in ipotesi di locazione di immobile adibito ad attività alberghiera, quando l'immobile conserva la natura di cosa principale oggetto del contratto ed attrae ed assorbe gli altri elementi, che assumono carattere di accessorietà, in quanto, pur se non siano materialmente legati all'immobile sì da perdere la propria individualità economica, vi siano funzionalmente collegati in posizione di subordinazione e di coordinazione. Accertare se nel caso concreto ricorra l'una o l'altra figura rientra nei compiti riservati al giudice del merito, il quale deve procedere ad una duplice indagine, interpretando, da un lato, la comune intenzione dei contraenti, ed avendo riguardo, dall'altro, all'obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto. ( Conf 2420/83, mass nn 427279 e 427280; ( Conf 3860/82, mass n 421824; ( Conf 3605/82, mass n 421570; ( Conf 2198/82, mass n 420067; ( Conf 1986/82, mass n 419829; ( Conf 1527/82, mass n 419344; ( Conf 546/82, mass n 418260).*