Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 491/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 491/2025 avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 10.3.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] – interno 1,
e
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(PT) il 21.5.1965, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Severi, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Monsummano Terme, Via
Luciano Lama n. 101,
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 10.3.2025 i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 11.9.1993 in Parte_2
Monsummano Terme, precisavano che dall'unione era nato il figlio (nato Per_1
il 27.1.1998), maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente.
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia con decreto n. 1471/2019 del
2.4.2019 (r.g. n. 3389/2018) omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Monsummano Terme (PT) il 11/09/1993 tra la IG.ra Parte_1
ed il IG. , trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. Parte_2
40, Parte 2, Serie A, Anno 1993, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monsummano Terme (PT), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2) La IG.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Parte_1
Monsummano Terme (PT), Via Vincenzo Bellini n. 73 Int. 1, insieme al figlio
(27 anni). Il IG. rinuncia al diritto di abitazione Per_1 Parte_2
costituito in suo favore con atto del Notaio del 18/09/2017 che si Persona_2
allega (Rep. n. 72.412 – Raccolta n. 41.938 – registrato a Pescia il 26/09/2017 N.
2533 Serie IT, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Pescia in data 26/09/2017 – Reg. Gen. n. 4297 – Reg. Part. n. 2913).
La rinuncia al diritto di abitazione da parte del IG. è da Parte_2 intendersi effettuata nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il divorzio e pertanto quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed il IG. rinuncia a tale Parte_2
diritto come da atto notarile successivo, da stipularsi entro 30 giorni dalla data della sentenza di divorzio.
2 Il IG. rappresenta sin d'ora che chiederà che l'atto venga Parte_2
tassato in esenzione da ogni imposta e tassa, ai sensi della Legge 6 marzo 1987 n.
74, articolo 19, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999 ed in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 27/E/2012 del giorno 21 giugno 2012 e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della Giustizia,
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12 aprile 2006, protocollo numero 249, posizione numero 1162.
I costi per la rinuncia al diritto di abitazione saranno integralmente a carico della IG.ra . Parte_1
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili da versare entro il giorno 22 (ventidue) di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'obbligo del contributo per il mantenimento di cesserà automaticamente Per_1
il 31/05/2026.
4) Le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo stipulato tra il
Tribunale di Pistoia ed il COA di Pistoia in data 01/10/2018, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50%.
5) I IGg.ri e riconoscono reciprocamente la Parte_1 Parte_2
propria indipendenza economica e pertanto rinunciano ad avanzare richieste di contributo economico a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.3.2025 e acquisito il parere del PM in data 20.3.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
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Considerato che
le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11.9.1993 in Monsummano Terme dai coniugi nata a [...], il Parte_1
28.10.1968, e nato a [...], il [...], Parte_2
alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 40 P. II, Serie A, Anno 1993).
3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 8 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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