Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 545
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato sia affetto da radicale carenza di motivazione, non essendo indicati gli estremi identificativi degli immobili oggetto di imposizione, né essendovi prova in atti della previa notifica degli avvisi di pagamento.

  • Accolto
    Mancanza dei presupposti impositivi

    La Corte ha ritenuto che non vi sia prova della sussistenza del presupposto impositivo costituito dall'inserimento degli immobili nel perimetro di contribuenza, né del beneficio diretto e specifico arrecato ai fondi attraverso un piano di classifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 545
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 545
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo