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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16963 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38826 Ruolo Generale dell'anno 2024, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 20.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Iucci, con Parte_2 studio in Latina, via Malta n. 7, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione in riassunzione
Attrice in riassunzione
E
, e , nella Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia Persona_1
Vecchia n. 758, presso lo studio legale dell'Avv. Guglielmo Marco Letteri, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti in riassunzione
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
1 • La difesa dell'attore: “si precisano le conclusioni richiamando quelle rassegnate in citazione e di seguito rinnovata con il ricorso in riassunzione, con la precisazione che, fermo rimanendo l'interesse a che sia accertato il danno nella sua interezza, l'importo della correlata condanna sia limitando a somma non superiore ad € 100.000,00=.”;
• La difesa dei convenuti: “[…] precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto difensivo iniziale di comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Con il favore delle spese e compensi di lite in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario, salvezze illimitate.”.
Premesso in fatto che
Con ricorso in riassunzione depositato il 29.11.2024 e ritualmente notificato, la
[...] conveniva in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, nella loro qualità di eredi di , esponendo:
[...] Persona_1
- che in data 08.08.2019 aveva notificato un atto di citazione a ON AR, CP_4
, , ed al fine di sentir accogliere
[...] Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 le conclusioni così precisate: “in riferimento alle condotte distrattive dettagliate nei §§ 2.1, 2.2,
2.3 e 2.4, accertare la responsabilità e quindi condannare l'avv. ON AR, la dott.ssa
, il dott. ed i sig.ri ed al Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 risarcimento dei danni arrecati alla Curatela del con maggiorazione Parte_1 di interessi e rivalutazione sugli importi ivi analiticamente indicati, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre con maggiorazione di interessi e rivalutazione”;
- che, invero, a sostegno delle predette richieste formulate nei confronti del de cuius, nel giudizio che aveva assunto il R.G.N. 40705/2021, aveva dedotto che lo stesso, quale componente del Collegio Sindacale della fallita, aveva omesso di vigilare sugli atti di mala gestio commessi dall'amministratore unico della nel corso degli anni 1995, 1996 e 1997, dai quali Parte_1 era derivato un danno patrimoniale alla società pari a £ 13.800.000,00;
- che la CTU esperita nell'altro giudizio aveva confermato la fondatezza della propria domanda risarcitoria;
- che, attesi il decesso del , la conseguente interruzione dell'altro giudizio così Per_1 instauratosi e la natura scindibile della posizione del convenuto rispetto alla domanda formulata nei confronti degli altri convenuti, ragione per la quale ne era stata disposta la separazione, intendeva riassumere la causa nei confronti degli eredi del al fine di sentir accogliere le Per_1 conclusioni già formulate nel diverso giudizio e innanzi esposte.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio , Controparte_1 CP_3
e , i quali esponevano:
[...] Controparte_2
- che, costituendosi in giudizio, accettavano implicitamente l'eredità di;
Persona_1
- che il padre aveva iniziato a collaborare con ON AR, presidente del Collegio
Sindacale della fallita, nel 1989 e, successivamente, era diventato membro del Collegio Sindacale dell' in bonis; Parte_1
- che, durante gli anni '90, la , anche a causa di una cattiva gestione da parte Parte_1 dell'amministratore aveva iniziato a manifestare segnali di crisi economica, tanto da CP_5 essere poi dichiarata fallita in data 02.12.1998;
- che dalla CTU espletata nel giudizio R.G.N. 40705/2021 erano evidenti le condotte distrattive poste in essere dagli amministratori della società controllata a partire dal CP_7
1995, mentre nell'aprile dello stesso anno il proprio padre era cessato dalla carica di componente dell'organo di controllo;
- che, pertanto, non era possibile addebitare le condotte di mala gestio poste in essere a partire dal 1995 al;
Per_1
- che, peraltro, dai bilanci depositati, era emerso che durante il 1995 la società Parte_1 aveva registrato delle attività, nonostante le somme distratte dagli amministratori;
- che, relativamente alla cessione di credito di 3 miliardi di lire in favore di Persona_2
la stessa non aveva causato né depauperamento patrimoniale, né uno stato di insolvenza dell' , la quale era poi sì fallita, ma a causa di condotte poste in essere successivamente Parte_1 alla cessazione della carica di componente dell'organo di controllo da parte del de cuius;
- che, peraltro, pur volendo ipotizzare responsabilità penali a titolo di appropriazione indebita, erano ormai decorsi i termini prescrizionali;
- che il era al più creditore del , in forza di due sentenze di accertamento Per_1 Parte_1 ed ammissione delle domande tardive di insinuazione al passivo;
- che, inoltre, il credito vantato dal era prescritto, posta la natura extracontrattuale Parte_1 della ipotizzata responsabilità dedotta dalla Curatela;
- che anche in sede penale era stata dichiarata la prescrizione del reato e, dunque, non poteva nemmeno essere applicata la prescrizione più lunga;
- che, dunque, la domanda attorea doveva essere respinta.
Concludevano, pertanto, nei termini seguenti: “in conclusione questa difesa chiede che lo eccellentissimo giudice adito, contrariis rejectis, voglia rigettare la domanda proposta dal
[...
[...] perche' prescitta e/o infondata in fatto e diritto. con Controparte_8 vittoria di compensi e spese di lite.”.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025, la difesa della Curatela limitava la domanda nei confronti dei convenuti in riassunzione nei seguenti termini: “(…) Fermo rimanendo
l'interesse a che sia accertato il danno nella sua interezza, sin d'ora la Curatela espressamente chiede che l'importo della correlata condanna sia limitando a somma non superiore ad €
100.000,00=”.
La causa, a seguito dell'udienza cartolare del 20.05.2025, veniva rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con comparsa conclusionale del 25.07.2025, parte attrice depositava in giudizio la sopravvenuta sentenza n. 10317/2025, emessa dall'intestato Tribunale in data 08.07.2025 e pubblicata il 09.07.2025, a definizione del precedente giudizio proseguito tra le parti originarie, con cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria attorea per intervenuta prescrizione.
OSSERVA IN DIRITTO
In apertura di motivazione, va disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa del de cuius nella propria comparsa di costituzione dell'originario giudizio, poi interrotto a Persona_1 seguito del decesso di quest'ultimo, volta a far valere l'improcedibilità dell'azione di responsabilità in esame, per difetto dell'autorizzazione accordata dal Giudice Delegato al Curatore.
In proposito, va evidenziato che - per quanto inferibile dalla documentazione versata in atti - il Curatore del fallimento della ha chiesto ed ottenuto dal G.D., in data 6.9.2018, Parte_1 la cennata autorizzazione “a promuovere l'azione risarcitoria” nei confronti degli originari convenuti (doc. A-1 parte attrice), senza alcuna limitazione di sorta. A nulla rilevando, dunque, che la predetta autorizzazione sia stata utilizzata dal Curatore anche per promuovere il giudizio cautelare ante causam ex art. 671 c.p.c., né che la persona del G.D. sia stata poi sostituita da altra prima dell'instaurazione del giudizio di merito.
Quel che conta, dunque, è che il Giudice Delegato, nell'emettere il provvedimento autorizzativo posto a margine della motivata e dettagliata istanza del Curatore, ha inteso autorizzare quest'ultimo ad esercitare proprio l'azione di responsabilità all'attenzione.
Ed al riguardo non va taciuto che la Suprema Corte, in relazione ad una fattispecie in cui del pari si lamentava la genericità dell'autorizzazione ad agire rilasciata dal Giudice Delegato, ha avuto modo di precisare quanto segue: "L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore, si estende infatti, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le
4 possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce" (Cass. Civ., Sez. I, 11 aprile 2014, n. 8591).
Autorizzazione, peraltro, nel caso di specie, reiterata in data 12.11.2024 per la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi dell'originario convenuto a seguito del suo Persona_1 decesso.
Ritiene, poi, il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba accogliersi l'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente formulata dal de cuius Persona_1
e reiterata dai suoi eredi in sede di costituzione nel giudizio riassunto.
In proposito, va premesso in termini generali che l'azione contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 L.F., compendia in sé tanto l'azione sociale di responsabilità quanto il rimedio accordato ai creditori a fronte della “inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”, ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società, visto unitariamente come garanzia sia dei soci che dei creditori sociali.
Pertanto, proprio in ragione della unitarietà ed inscindibilità dell'azione di responsabilità, il
Curatore può impostare la domanda di risarcimento contro gli amministratori ed i sindaci avvalendosi del regime che, in relazione alla fattispecie concreta, si palesi più favorevole. E così potrà giovarsi delle più favorevoli regole che governano il riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale (quale è, indubbiamente, l'azione sociale di responsabilità) e, del pari, potrà avvalersi del regime della prescrizione che, in relazione alla fattispecie concreta, risulti più favorevole.
Da quanto innanzi detto discende, poi, che il compimento del termine prescrizionale - in entrambi i casi di durata quinquennale - deve essere valutato in riferimento allo specifico dies a quo relativo a ciascuna delle due azioni.
Deve, poi, rammentarsi che le norme in materia di prescrizione hanno natura sostanziale e, pertanto, in relazione alle stesse opera il principio tempus regit actum, sia pur con il correttivo di cui all'art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Pertanto, nella fattispecie concreta, essendo in contestazione - come di seguito sarà meglio specificato - vicende ed illeciti temporalmente collocati prima dell'1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore delle disposizioni di riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003), ai fini del computo della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità deve aversi riguardo alla normativa previgente.
Orbene, è certo noto che nel sistema antecedente alla riforma del diritto societario, in assenza di previsione specifica, per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità operava il termine
5 prescrizionale breve di cinque anni previsto in via generale dall'art. 2949 c.c. per i diritti derivanti dai rapporti sociali.
Inoltre, in virtù del principio di cui all'art. 2935 c.c., detto termine decorreva dal giorno in cui il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere, e, dunque, non - sic et simpliciter - dalla data di commissione dell'illecito, bensì dal prodursi dei relativi effetti pregiudizievoli.
Infine, per le ipotesi in cui il danno eziologicamente connesso all'atto di mala gestio si fosse verificato prima della cessazione dalla carica degli amministratori responsabili dell'illecito, assumeva rilievo la previsione dell'art. 2941, n. 7, c.c. secondo cui “la prescrizione rimane sospesa, tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.
Va, tuttavia, precisato che la predetta causa di sospensione della prescrizione, non operava e non opera con riferimento all'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci.
E tanto in considerazione della lettera del citato art. 2941, n. 7, c.c. – che fa espresso riferimento alle sole azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori - e della circostanza che, come ben noto, le previsioni in tema di sospensione del termine di prescrizione hanno carattere eccezionale e, pertanto, non possono trovare applicazione fuori dalle ipotesi espressamente contemplate.
D'altro canto, con riferimento alle azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci non sussistono le esigenze che hanno indotto il legislatore a prevedere la cennata causa di sospensione;
ragion per cui neppure potrebbe ipotizzarsi e giustificarsi un'interpretazione estensiva dell'art. 2941, n. 7, c.c. che porti a ritenere operante la causa di sospensione ivi prevista anche con riferimento al termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità a carico dei sindaci.
In definitiva, dunque, nella fattispecie concreta, attesa la collocazione temporale delle condotte di mala gestio oggetto di contestazione (comprese tra il dicembre 1995 ed il dicembre 1997: v. relazione CTU nel giudizio RGN 40705/2021), deve farsi applicazione della disciplina in tema di prescrizione vigente prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003. Pertanto, il dies a quo per il computo del termine di prescrizione va individuato avendo riguardo al momento del verificarsi degli effetti pregiudizievoli della condotta illecita imputata ad amministratori e sindaci.
Quanto, poi, all'azione di responsabilità di cui all'art. 2394 c.c., il dies a quo per il computo del termine di prescrizione andava e va rinvenuto nel momento in cui sia divenuta manifesta ed oggettivamente percepibile all'esterno l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori.
6 E tanto in forza del disposto dell'art. 2935 c.c. (a mente del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), ed alla luce del dettato del secondo comma dell'art. 2394 c.c. che prevede testualmente che “l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
Ciò posto, va ora precisato che l'incapienza patrimoniale – la cui oggettiva conoscibilità, da parte del ceto creditorio, rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2394
c.c. - consiste nell'eccedenza delle passività sulle attività, e, dunque, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della Legge fallimentare, trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva;
pertanto, l'emersione della stessa non coincide necessariamente con la dichiarazione del fallimento o dello stato di insolvenza, potendo essere anteriore o, anche, posteriore.
Resta, poi, fermo che, in ossequio alle regole generali enunciate dall'art. 2697 c.c., grava senz'altro sul convenuto che eccepisca la prescrizione, l'onere di provare la specifica collocazione temporale e la preesistenza, al fallimento, della situazione di insufficienza patrimoniale e della relativa percepibilità da parte del ceto creditorio.
Ed a tal proposito va rammentato che, affinché la situazione di incapienza patrimoniale possa considerarsi manifesta anche prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico della società, occorre che essa possa essere percepita e conosciuta dalla generalità dei creditori, utilizzando la comune diligenza dell'uomo medio.
Tanto premesso in termini generali, devono ritenersi, quindi, condivisibili le considerazioni svolte dal giudice della prima fase cautelare e dal collegio, in sede di reclamo, in occasione del procedimento promosso dal ante causam, ex artt. 669-ter e 671 c.p.c., sia con Parte_1 riferimento alla determinazione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2947 terzo comma c.c.
– tenuto conto che il , a fondamento dell'allora ricorso per sequestro conservativo e Parte_1 dell'odierna azione di responsabilità promossa, ex art. 146 L.F., nei confronti dei convenuti, ha fatto riferimento ai capi di imputazione formulati nell'ambito del giudizio penale conclusosi con la sentenza n. 668/16 (all. A-8 parte attrice), depositata in data 18.04.2016 dal Tribunale di Latina, nel quale erano imputati gli stessi convenuti dell'originario giudizio R.G.N. 40705/2021 e in cui l'attore si era costituito parte civile nei confronti dei soli AR ON, e Controparte_4
– sia con riferimento all'individuazione della data di decorrenza del predetto Persona_1 termine prescrizionale, attesa la diversità dei presupposti della responsabilità risarcitoria di natura civile, rispetto a quelli relativi alla responsabilità penale.
7 In particolare, quanto a quest'ultimo punto, nell'ordinanza collegiale del 17.12.2019 si legge:
“(…) devesi innanzitutto osservare che il Fallimento ricorrente fonda le proprie pretese risarcitorie facendo esclusivo riferimento ai capi di imputazione formulati nell'ambito del procedimento penale celebrato nei confronti dei resistenti. Orbene, il giudice della prima fase ha ritenuto insussistente il presupposto della probabile fondatezza delle ragioni creditorie poste a fondamento della domanda del ricorrente, dovendosi reputare prescritto il suo diritto al risarcimento del danno. In particolare, nella ordinanza reclamata si evidenzia che i fatti indicati nei capi di imputazione risalgono ad epoca antecedente la dichiarazione di fallimento della
(2.12.1998) e che, nella sentenza penale, il termine di prescrizione per tali fatti Parte_1 viene indicato in dieci anni. Di conseguenza, dovendosi far decorrere tale termine dalla data in cui si è prodotto il danno al patrimonio sociale, ovvero dal momento in cui lo stesso è divenuto oggettivamente percepibile, il giudice della prima fase ha ritenuto di individuare tale momento quanto meno alla data di ammissione della alla procedura di concordato Parte_1 preventivo (27.5.1998), essendosi in tale momento manifestata all'esterno l'insufficienza del patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori. Sicchè, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, sulla base della considerazione che l'azione civile di responsabilità sia stata esercitata dal attraverso la costituzione di parte civile nel giudizio penale instaurato Parte_1 nei confronti dei resistenti, e cioè in data 29.10.2008, quando tuttavia era già decorso il decennio.
(…) Sicchè, correttamente ha ritenuto il giudice della prima fase di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di ammissione della alla procedura di concordato Parte_1 preventivo, essendo questo il momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è stata manifestata all'esterno ed era, quindi, conosciuta o conoscibile dai creditori”. Ed ancora:
“Parimenti irrilevante è l'erronea individuazione, da parte del giudice della prima fase, della data di costituzione della Curatela quale parte civile nel processo penale. È vero, infatti, che la Curatela si è costituita parte civile in data 2.7.2008 e non in data 29.10.2008. Tuttavia, la costituzione appare sempre successiva allo spirare del termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data del 27.5.1998. Correttamente, altresì, il termine decennale di prescrizione è stato applicato anche alla pretesa risarcitoria vantata nei confronti dei sindaci, tale risultando il termine individuato dalla sentenza penale”.
Le conclusioni a cui è pervenuto l'intestato Tribunale in sede cautelare meritano di essere ribadite in questa sede. E ciò tenuto conto, in particolare, quanto all'anticipazione, nell'ipotesi di responsabilità risarcitoria di natura civilistica, del termine di decorrenza della prescrizione rispetto alla data di dichiarazione di fallimento, che la giurisprudenza, con orientamento cui occorre
8 prestare seguito, ha più volte evidenziato che la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. matura se è trascorso un quinquennio dal momento dell'apertura del procedimento di concordato preventivo, al quale sia conseguita la procedura concorsuale fallimentare (cfr. Trib. Torino, 28 aprile 1997). In questa prospettiva,
l'insufficienza patrimoniale può esteriorizzarsi non solo in conseguenza delle risultanze di bilancio, ma anche dalle proposte di concordato formulate dalla stessa società, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, la decorrenza della prescrizione dell'azione andrà individuata nel momento di presentazione della relativa domanda (arg. da Cass. 5 luglio 2002 n. 9815; ma si veda, altresì,
Trib. Pavia, 6 novembre 2012, secondo il quale il dies a quo per la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. deve essere individuato nel momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società risulta conoscibile ai terzi. In caso di concordato preventivo, l'insufficienza patrimoniale risulta conoscibile ai terzi dalla data del decreto di ammissione alla procedura).
In definitiva, quindi, già la proposta di concordato preventivo rende generalmente percepibile lo stato di insufficienza patrimoniale dell'imprenditore insolvente e pertanto fa decorrere la prescrizione dell'azione di responsabilità che sono legittimati ad esercitare contro gli amministratori di una società di capitali i creditori della medesima e per essi, in caso di fallimento, il curatore.
Dunque, come correttamente accertato dal giudice della cautela e poi dal collegio in sede di reclamo, tanto la diminuzione patrimoniale, quanto l'insufficienza del patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori devono ritenersi verificate e manifestate, quanto meno, alla data di ammissione della alla procedura di concordato preventivo (27/5/1998), con la Parte_1 conseguenza che il termine di prescrizione dei diritti fatti valere dal fallimento attore ai sensi dell'art. 146 L.F., sia con riguardo a quelli della società, sia con riguardo a quelli dei creditori sociali, devono considerarsi prescritti alla data del 27/5/2008.
Pertanto, all'esercizio dell'azione civile di responsabilità da parte del fallimento attraverso la costituzione di parte civile nel giudizio, avvenuta il 2/7/2008 – che pur produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo, nei confronti tanto di coloro contro i quali viene rivolta espressamente la costituzione, quanto dei coobbligati solidali (Cass. Sez. VI, Ord., 28.11.2017, n.
28456) - non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva di un termine già decorso alla data dell'esercizio del diritto.
9 Né appare conferente quanto affermato dalla Curatela nell'atto di citazione e ribadito in sede conclusionale, laddove si sostiene che: “Il titolo che la Curatela intende cautelare, infatti, non è la responsabilità civilistica tout court di amministratori e sindaci (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2487, c. 2, 2392 e 2394 c.c., testo ratione temporis applicabile), bensì il credito risarcitorio conseguente ai reati di bancarotta”, ovvero che “le singole distrazioni ed i singoli illeciti, che di per sé avrebbero autonomo rilievo civile od anche penale (si pensi ad esempio ad un'appropriazione indebita), successivamente al fallimento della società gestita/controllata si assommano in una fattispecie complessa, appunto quella di bancarotta fraudolenta/societaria, rispetto alla quale la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo, ancorché improprio, con conseguente assorbimento degli eventuali delitti preesistenti”.
Deve ribadirsi, infatti, in questa sede, quanto già affermato dall'intestato Tribunale nel giudizio di reclamo, ossia che “(…) sebbene per gli addebiti contestati ai resistenti nella presente sede trovi applicazione il termine di prescrizione previsto per il reato- ciò non può certo implicare alcuna modifica dei presupposti della responsabilità risarcitoria di natura civile, che sono evidentemente diversi da quelli relativi alla responsabilità penale. (…) E' evidente, infatti, che –per poter ritenere sussistente la responsabilità di un soggetto- ciò che rileva è sempre la condotta (omissiva o commissiva) che lo stesso ha posto in essere. Tale condotta, poi, può far sorgere in capo al suo autore una responsabilità penale (qualora coincidente con una fattispecie tipica di reato) e, anche al tempo stesso, una responsabilità civile (qualora sia idonea a cagionare un danno ingiusto). I presupposti per la sussistenza dei due tipi di responsabilità non vanno, tuttavia, confusi. Sicchè, correttamente ha ritenuto il giudice della prima fase di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di ammissione della alla procedura di concordato preventivo, essendo Parte_1 questo il momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è stata manifestata all'esterno ed era, quindi, conosciuta o conoscibile dai creditori. Per le ragioni già esposte, poi, a nulla rileva quanto affermato dal Fallimento reclamante, secondo cui la prescrizione doveva in realtà decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento essendo questo uno degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta. Come già si è detto, infatti, i presupposti per la sussistenza della responsabilità civile sono differenti rispetto a quelli della responsabilità penale”.
D'altra parte, proprio in ragione della differenza ontologica tra responsabilità penale e responsabilità risarcitoria civilistica, la Suprema Corte non ha attribuito rilevanza, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 2947 terzo comma c.c., alla sussistenza di tutti gli elementi di perfezionamento della fattispecie di reato integrato dal fatto illecito posto alla base della domanda risarcitoria, o al verificarsi della condizione di punibilità, ma al momento della
10 ricorrenza dei presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili (cfr. Cass. Sez. III, Sent. n. 21255 del 17/09/2013; Cass. Sez.
Un., Sent. n. 27337 del 18/11/2008; Cass. Sez. II, Sentenza n. 24988 del 25/11/2014; Cass. Sez.
III, ord. n. 2350 del 31/01/2018; Cass. Sez. 3, Ord. n. 24691 del 16/08/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, la decorrenza del termine di prescrizione decennale, statuito nella sentenza del giudice penale, non può farsi coincidere, come dedotto dalla Curatela attrice, con la data di fallimento “sia ove essa sia identificata quale elemento costitutivo della fattispecie, ancorché improprio, sia ove ad essa sia assegnata natura di condizione obiettiva di punibilità”, ma con quella di ammissione della alla procedura di concordato Parte_1 preventivo (27/5/1998), in cui si erano verificate e manifestate tanto la diminuzione patrimoniale, quanto l'insufficienza del patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori.
Al riguardo, non è condivisibile l'affermazione della difesa della Curatela attrice secondo cui l'azione risarcitoria dalla stessa esercitata non sarebbe inquadrabile nell'alveo degli artt. 2392 e
2394 c.c. in combinato disposto con l'art. 146 L.F. (illeciti contrattuali/extracontrattuali di natura prettamente civile), a dispetto di quanto da essa allegato, “che – tanto in fatto, quanto in diritto – avrebbe sempre riconnesso la propria pretesa alla fattispecie di cui all'art. 185 c.p.: i.e. responsabilità risarcitoria ex delicto” (cfr. pag. 3 memoria di replica).
Invero, è la stessa Curatela a precisare, alle pagg. 29 e 30 della propria comparsa conclusionale dell'odierno giudizio, con specifico riferimento alla responsabilità dei sindaci della società, che “Il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali “azioni di massa” in ragione dell'art. 146 L.F.; nel dettaglio l'azione di « responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394
c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale » (Cass. Civ., Sez. Un.,
23.01.2017, n. 1641)”. Ed ancora: “Giova ancora precisare che, « come per le fattispecie degli artt. 2393 e 2407 c.c., laddove la responsabilità si pone verso la società, rileva l'inadempimento degli amministratori e dei sindaci ai doveri della carica, così, parimenti, nelle azioni proposte ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. a tutela dei creditori, pure in sede concorsuale, l'inadempimento
11 di quei doveri costituisce elemento della fattispecie, sebbene con essi concorra poi l'ulteriore requisito della insufficienza patrimoniale, cagionata dall'inosservanza degli obblighi relativi al patrimonio sociale o dall'omessa vigilanza sull'altrui operato: a tutela dei creditori si lamenta, infatti, un danno diretto, per responsabilità e non per debito, causato dalla condotta dell'amministratore che ha vulnerato il patrimonio della società sino a renderlo non capiente per soddisfarli, cui abbia concorso la condotta imputabile ai sindaci ». Anche relativamente all'azione intrapresa dai creditori, dunque, l'inadempimento ai doveri della carica gestoria e sindacale è il presupposto della tutela giudiziaria”.
Non potendosi dunque ritenere fondata la contestazione attorea relativa all'assenza di qualsivoglia interferenza tra l'azione risarcitoria dalla medesima promossa nel presente giudizio civilistico, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ed i presupposti richiesti dalla disciplina di cui agli artt.
2393 e 2394 c.c., di cui la stessa Curatela si è avvalsa nel cumulo dell'azione sociale di responsabilità con quella verso i creditori sociali.
A nulla rileva, poi, che il giudizio penale si sia concluso, in primo grado, con riguardo ad alcuni capi di imputazione, con l'accertamento della responsabilità penale di e Controparte_5 [...]
(il primo, per il reato a lui ascritto al capo C con riferimento ai fatti di cui al n. 2 lett. A CP_6 prima parte, lett. b e n. 3; il secondo, per il reato a lui ascritto al capo C con riferimento ai fatti di cui al n. 2 lett. A seconda parte, lett. C e n. 3, mentre nei confronti dei sindaci AR ON,
e il giudice penale ha dichiarato di non doversi procedere per Controparte_4 Persona_1 intervenuta prescrizione del reato), né che gli imputati nei cui confronti il fallimento si è costituito parte civile non abbiano sollevato l'eccezione di prescrizione nel giudizio penale nel cui ambito era stata esercitata l'azione civile di responsabilità. Invero, tali circostanze non possono ritenersi preclusive della proposizione della stessa eccezione in sede di giudizio civile, non essendo ipotizzabile alcuna decadenza processuale, stante la diversità dei due giudizi, né alcun giudicato sostanziale sul punto, essendosi concluso il giudizio penale senza alcun accertamento sulla tempestività con cui è stato azionato il titolo risarcitorio civile e senza alcuna pronuncia in ordine alla richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile (richiesta dichiarata nella sentenza citata non accoglibile nei confronti dei componenti del collegio sindacale “nei cui confronti si dichiara la prescrizione)”.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, la domanda risarcitoria attorea deve essere rigettata per intervenuta prescrizione del relativo diritto risarcitorio nei confronti dell'originario convenuto dante causa degli eredi convenuti in riassunzione e Persona_1 con riferimento agli addebiti ascritti allo stesso in relazione al capo “D” di imputazione di cui alla
12 sentenza penale del Tribunale di Latina n. 668/16, con conseguente assorbimento delle altre questioni di merito controverse tra le parti.
Alla soccombenza consegue la condanna della attrice alla rifusione in favore dei Pt_1 convenuti delle spese di lite del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, come ridotto dalla parte attrice in sede decisoria, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali concretamente espletate e documentate in atti, e facendo applicazione dei parametri e delle tariffe di cui al D.M.
n. 147/2022.
Nulla sulle spese della CTU, in quanto già liquidate nel precedente giudizio R.G.N.
40705/2021, da cui quello odierno è stato separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
- rigetta per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni le domande attoree;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore dei convenuti in riassunzione, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38826 Ruolo Generale dell'anno 2024, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 20.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Iucci, con Parte_2 studio in Latina, via Malta n. 7, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione in riassunzione
Attrice in riassunzione
E
, e , nella Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia Persona_1
Vecchia n. 758, presso lo studio legale dell'Avv. Guglielmo Marco Letteri, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti in riassunzione
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
1 • La difesa dell'attore: “si precisano le conclusioni richiamando quelle rassegnate in citazione e di seguito rinnovata con il ricorso in riassunzione, con la precisazione che, fermo rimanendo l'interesse a che sia accertato il danno nella sua interezza, l'importo della correlata condanna sia limitando a somma non superiore ad € 100.000,00=.”;
• La difesa dei convenuti: “[…] precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto difensivo iniziale di comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Con il favore delle spese e compensi di lite in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario, salvezze illimitate.”.
Premesso in fatto che
Con ricorso in riassunzione depositato il 29.11.2024 e ritualmente notificato, la
[...] conveniva in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, nella loro qualità di eredi di , esponendo:
[...] Persona_1
- che in data 08.08.2019 aveva notificato un atto di citazione a ON AR, CP_4
, , ed al fine di sentir accogliere
[...] Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 le conclusioni così precisate: “in riferimento alle condotte distrattive dettagliate nei §§ 2.1, 2.2,
2.3 e 2.4, accertare la responsabilità e quindi condannare l'avv. ON AR, la dott.ssa
, il dott. ed i sig.ri ed al Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 risarcimento dei danni arrecati alla Curatela del con maggiorazione Parte_1 di interessi e rivalutazione sugli importi ivi analiticamente indicati, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre con maggiorazione di interessi e rivalutazione”;
- che, invero, a sostegno delle predette richieste formulate nei confronti del de cuius, nel giudizio che aveva assunto il R.G.N. 40705/2021, aveva dedotto che lo stesso, quale componente del Collegio Sindacale della fallita, aveva omesso di vigilare sugli atti di mala gestio commessi dall'amministratore unico della nel corso degli anni 1995, 1996 e 1997, dai quali Parte_1 era derivato un danno patrimoniale alla società pari a £ 13.800.000,00;
- che la CTU esperita nell'altro giudizio aveva confermato la fondatezza della propria domanda risarcitoria;
- che, attesi il decesso del , la conseguente interruzione dell'altro giudizio così Per_1 instauratosi e la natura scindibile della posizione del convenuto rispetto alla domanda formulata nei confronti degli altri convenuti, ragione per la quale ne era stata disposta la separazione, intendeva riassumere la causa nei confronti degli eredi del al fine di sentir accogliere le Per_1 conclusioni già formulate nel diverso giudizio e innanzi esposte.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio , Controparte_1 CP_3
e , i quali esponevano:
[...] Controparte_2
- che, costituendosi in giudizio, accettavano implicitamente l'eredità di;
Persona_1
- che il padre aveva iniziato a collaborare con ON AR, presidente del Collegio
Sindacale della fallita, nel 1989 e, successivamente, era diventato membro del Collegio Sindacale dell' in bonis; Parte_1
- che, durante gli anni '90, la , anche a causa di una cattiva gestione da parte Parte_1 dell'amministratore aveva iniziato a manifestare segnali di crisi economica, tanto da CP_5 essere poi dichiarata fallita in data 02.12.1998;
- che dalla CTU espletata nel giudizio R.G.N. 40705/2021 erano evidenti le condotte distrattive poste in essere dagli amministratori della società controllata a partire dal CP_7
1995, mentre nell'aprile dello stesso anno il proprio padre era cessato dalla carica di componente dell'organo di controllo;
- che, pertanto, non era possibile addebitare le condotte di mala gestio poste in essere a partire dal 1995 al;
Per_1
- che, peraltro, dai bilanci depositati, era emerso che durante il 1995 la società Parte_1 aveva registrato delle attività, nonostante le somme distratte dagli amministratori;
- che, relativamente alla cessione di credito di 3 miliardi di lire in favore di Persona_2
la stessa non aveva causato né depauperamento patrimoniale, né uno stato di insolvenza dell' , la quale era poi sì fallita, ma a causa di condotte poste in essere successivamente Parte_1 alla cessazione della carica di componente dell'organo di controllo da parte del de cuius;
- che, peraltro, pur volendo ipotizzare responsabilità penali a titolo di appropriazione indebita, erano ormai decorsi i termini prescrizionali;
- che il era al più creditore del , in forza di due sentenze di accertamento Per_1 Parte_1 ed ammissione delle domande tardive di insinuazione al passivo;
- che, inoltre, il credito vantato dal era prescritto, posta la natura extracontrattuale Parte_1 della ipotizzata responsabilità dedotta dalla Curatela;
- che anche in sede penale era stata dichiarata la prescrizione del reato e, dunque, non poteva nemmeno essere applicata la prescrizione più lunga;
- che, dunque, la domanda attorea doveva essere respinta.
Concludevano, pertanto, nei termini seguenti: “in conclusione questa difesa chiede che lo eccellentissimo giudice adito, contrariis rejectis, voglia rigettare la domanda proposta dal
[...
[...] perche' prescitta e/o infondata in fatto e diritto. con Controparte_8 vittoria di compensi e spese di lite.”.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025, la difesa della Curatela limitava la domanda nei confronti dei convenuti in riassunzione nei seguenti termini: “(…) Fermo rimanendo
l'interesse a che sia accertato il danno nella sua interezza, sin d'ora la Curatela espressamente chiede che l'importo della correlata condanna sia limitando a somma non superiore ad €
100.000,00=”.
La causa, a seguito dell'udienza cartolare del 20.05.2025, veniva rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con comparsa conclusionale del 25.07.2025, parte attrice depositava in giudizio la sopravvenuta sentenza n. 10317/2025, emessa dall'intestato Tribunale in data 08.07.2025 e pubblicata il 09.07.2025, a definizione del precedente giudizio proseguito tra le parti originarie, con cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria attorea per intervenuta prescrizione.
OSSERVA IN DIRITTO
In apertura di motivazione, va disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa del de cuius nella propria comparsa di costituzione dell'originario giudizio, poi interrotto a Persona_1 seguito del decesso di quest'ultimo, volta a far valere l'improcedibilità dell'azione di responsabilità in esame, per difetto dell'autorizzazione accordata dal Giudice Delegato al Curatore.
In proposito, va evidenziato che - per quanto inferibile dalla documentazione versata in atti - il Curatore del fallimento della ha chiesto ed ottenuto dal G.D., in data 6.9.2018, Parte_1 la cennata autorizzazione “a promuovere l'azione risarcitoria” nei confronti degli originari convenuti (doc. A-1 parte attrice), senza alcuna limitazione di sorta. A nulla rilevando, dunque, che la predetta autorizzazione sia stata utilizzata dal Curatore anche per promuovere il giudizio cautelare ante causam ex art. 671 c.p.c., né che la persona del G.D. sia stata poi sostituita da altra prima dell'instaurazione del giudizio di merito.
Quel che conta, dunque, è che il Giudice Delegato, nell'emettere il provvedimento autorizzativo posto a margine della motivata e dettagliata istanza del Curatore, ha inteso autorizzare quest'ultimo ad esercitare proprio l'azione di responsabilità all'attenzione.
Ed al riguardo non va taciuto che la Suprema Corte, in relazione ad una fattispecie in cui del pari si lamentava la genericità dell'autorizzazione ad agire rilasciata dal Giudice Delegato, ha avuto modo di precisare quanto segue: "L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore, si estende infatti, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le
4 possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce" (Cass. Civ., Sez. I, 11 aprile 2014, n. 8591).
Autorizzazione, peraltro, nel caso di specie, reiterata in data 12.11.2024 per la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi dell'originario convenuto a seguito del suo Persona_1 decesso.
Ritiene, poi, il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba accogliersi l'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente formulata dal de cuius Persona_1
e reiterata dai suoi eredi in sede di costituzione nel giudizio riassunto.
In proposito, va premesso in termini generali che l'azione contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 L.F., compendia in sé tanto l'azione sociale di responsabilità quanto il rimedio accordato ai creditori a fronte della “inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”, ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società, visto unitariamente come garanzia sia dei soci che dei creditori sociali.
Pertanto, proprio in ragione della unitarietà ed inscindibilità dell'azione di responsabilità, il
Curatore può impostare la domanda di risarcimento contro gli amministratori ed i sindaci avvalendosi del regime che, in relazione alla fattispecie concreta, si palesi più favorevole. E così potrà giovarsi delle più favorevoli regole che governano il riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale (quale è, indubbiamente, l'azione sociale di responsabilità) e, del pari, potrà avvalersi del regime della prescrizione che, in relazione alla fattispecie concreta, risulti più favorevole.
Da quanto innanzi detto discende, poi, che il compimento del termine prescrizionale - in entrambi i casi di durata quinquennale - deve essere valutato in riferimento allo specifico dies a quo relativo a ciascuna delle due azioni.
Deve, poi, rammentarsi che le norme in materia di prescrizione hanno natura sostanziale e, pertanto, in relazione alle stesse opera il principio tempus regit actum, sia pur con il correttivo di cui all'art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Pertanto, nella fattispecie concreta, essendo in contestazione - come di seguito sarà meglio specificato - vicende ed illeciti temporalmente collocati prima dell'1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore delle disposizioni di riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003), ai fini del computo della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità deve aversi riguardo alla normativa previgente.
Orbene, è certo noto che nel sistema antecedente alla riforma del diritto societario, in assenza di previsione specifica, per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità operava il termine
5 prescrizionale breve di cinque anni previsto in via generale dall'art. 2949 c.c. per i diritti derivanti dai rapporti sociali.
Inoltre, in virtù del principio di cui all'art. 2935 c.c., detto termine decorreva dal giorno in cui il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere, e, dunque, non - sic et simpliciter - dalla data di commissione dell'illecito, bensì dal prodursi dei relativi effetti pregiudizievoli.
Infine, per le ipotesi in cui il danno eziologicamente connesso all'atto di mala gestio si fosse verificato prima della cessazione dalla carica degli amministratori responsabili dell'illecito, assumeva rilievo la previsione dell'art. 2941, n. 7, c.c. secondo cui “la prescrizione rimane sospesa, tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.
Va, tuttavia, precisato che la predetta causa di sospensione della prescrizione, non operava e non opera con riferimento all'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci.
E tanto in considerazione della lettera del citato art. 2941, n. 7, c.c. – che fa espresso riferimento alle sole azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori - e della circostanza che, come ben noto, le previsioni in tema di sospensione del termine di prescrizione hanno carattere eccezionale e, pertanto, non possono trovare applicazione fuori dalle ipotesi espressamente contemplate.
D'altro canto, con riferimento alle azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci non sussistono le esigenze che hanno indotto il legislatore a prevedere la cennata causa di sospensione;
ragion per cui neppure potrebbe ipotizzarsi e giustificarsi un'interpretazione estensiva dell'art. 2941, n. 7, c.c. che porti a ritenere operante la causa di sospensione ivi prevista anche con riferimento al termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità a carico dei sindaci.
In definitiva, dunque, nella fattispecie concreta, attesa la collocazione temporale delle condotte di mala gestio oggetto di contestazione (comprese tra il dicembre 1995 ed il dicembre 1997: v. relazione CTU nel giudizio RGN 40705/2021), deve farsi applicazione della disciplina in tema di prescrizione vigente prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003. Pertanto, il dies a quo per il computo del termine di prescrizione va individuato avendo riguardo al momento del verificarsi degli effetti pregiudizievoli della condotta illecita imputata ad amministratori e sindaci.
Quanto, poi, all'azione di responsabilità di cui all'art. 2394 c.c., il dies a quo per il computo del termine di prescrizione andava e va rinvenuto nel momento in cui sia divenuta manifesta ed oggettivamente percepibile all'esterno l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori.
6 E tanto in forza del disposto dell'art. 2935 c.c. (a mente del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), ed alla luce del dettato del secondo comma dell'art. 2394 c.c. che prevede testualmente che “l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
Ciò posto, va ora precisato che l'incapienza patrimoniale – la cui oggettiva conoscibilità, da parte del ceto creditorio, rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2394
c.c. - consiste nell'eccedenza delle passività sulle attività, e, dunque, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della Legge fallimentare, trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva;
pertanto, l'emersione della stessa non coincide necessariamente con la dichiarazione del fallimento o dello stato di insolvenza, potendo essere anteriore o, anche, posteriore.
Resta, poi, fermo che, in ossequio alle regole generali enunciate dall'art. 2697 c.c., grava senz'altro sul convenuto che eccepisca la prescrizione, l'onere di provare la specifica collocazione temporale e la preesistenza, al fallimento, della situazione di insufficienza patrimoniale e della relativa percepibilità da parte del ceto creditorio.
Ed a tal proposito va rammentato che, affinché la situazione di incapienza patrimoniale possa considerarsi manifesta anche prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico della società, occorre che essa possa essere percepita e conosciuta dalla generalità dei creditori, utilizzando la comune diligenza dell'uomo medio.
Tanto premesso in termini generali, devono ritenersi, quindi, condivisibili le considerazioni svolte dal giudice della prima fase cautelare e dal collegio, in sede di reclamo, in occasione del procedimento promosso dal ante causam, ex artt. 669-ter e 671 c.p.c., sia con Parte_1 riferimento alla determinazione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2947 terzo comma c.c.
– tenuto conto che il , a fondamento dell'allora ricorso per sequestro conservativo e Parte_1 dell'odierna azione di responsabilità promossa, ex art. 146 L.F., nei confronti dei convenuti, ha fatto riferimento ai capi di imputazione formulati nell'ambito del giudizio penale conclusosi con la sentenza n. 668/16 (all. A-8 parte attrice), depositata in data 18.04.2016 dal Tribunale di Latina, nel quale erano imputati gli stessi convenuti dell'originario giudizio R.G.N. 40705/2021 e in cui l'attore si era costituito parte civile nei confronti dei soli AR ON, e Controparte_4
– sia con riferimento all'individuazione della data di decorrenza del predetto Persona_1 termine prescrizionale, attesa la diversità dei presupposti della responsabilità risarcitoria di natura civile, rispetto a quelli relativi alla responsabilità penale.
7 In particolare, quanto a quest'ultimo punto, nell'ordinanza collegiale del 17.12.2019 si legge:
“(…) devesi innanzitutto osservare che il Fallimento ricorrente fonda le proprie pretese risarcitorie facendo esclusivo riferimento ai capi di imputazione formulati nell'ambito del procedimento penale celebrato nei confronti dei resistenti. Orbene, il giudice della prima fase ha ritenuto insussistente il presupposto della probabile fondatezza delle ragioni creditorie poste a fondamento della domanda del ricorrente, dovendosi reputare prescritto il suo diritto al risarcimento del danno. In particolare, nella ordinanza reclamata si evidenzia che i fatti indicati nei capi di imputazione risalgono ad epoca antecedente la dichiarazione di fallimento della
(2.12.1998) e che, nella sentenza penale, il termine di prescrizione per tali fatti Parte_1 viene indicato in dieci anni. Di conseguenza, dovendosi far decorrere tale termine dalla data in cui si è prodotto il danno al patrimonio sociale, ovvero dal momento in cui lo stesso è divenuto oggettivamente percepibile, il giudice della prima fase ha ritenuto di individuare tale momento quanto meno alla data di ammissione della alla procedura di concordato Parte_1 preventivo (27.5.1998), essendosi in tale momento manifestata all'esterno l'insufficienza del patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori. Sicchè, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, sulla base della considerazione che l'azione civile di responsabilità sia stata esercitata dal attraverso la costituzione di parte civile nel giudizio penale instaurato Parte_1 nei confronti dei resistenti, e cioè in data 29.10.2008, quando tuttavia era già decorso il decennio.
(…) Sicchè, correttamente ha ritenuto il giudice della prima fase di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di ammissione della alla procedura di concordato Parte_1 preventivo, essendo questo il momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è stata manifestata all'esterno ed era, quindi, conosciuta o conoscibile dai creditori”. Ed ancora:
“Parimenti irrilevante è l'erronea individuazione, da parte del giudice della prima fase, della data di costituzione della Curatela quale parte civile nel processo penale. È vero, infatti, che la Curatela si è costituita parte civile in data 2.7.2008 e non in data 29.10.2008. Tuttavia, la costituzione appare sempre successiva allo spirare del termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data del 27.5.1998. Correttamente, altresì, il termine decennale di prescrizione è stato applicato anche alla pretesa risarcitoria vantata nei confronti dei sindaci, tale risultando il termine individuato dalla sentenza penale”.
Le conclusioni a cui è pervenuto l'intestato Tribunale in sede cautelare meritano di essere ribadite in questa sede. E ciò tenuto conto, in particolare, quanto all'anticipazione, nell'ipotesi di responsabilità risarcitoria di natura civilistica, del termine di decorrenza della prescrizione rispetto alla data di dichiarazione di fallimento, che la giurisprudenza, con orientamento cui occorre
8 prestare seguito, ha più volte evidenziato che la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. matura se è trascorso un quinquennio dal momento dell'apertura del procedimento di concordato preventivo, al quale sia conseguita la procedura concorsuale fallimentare (cfr. Trib. Torino, 28 aprile 1997). In questa prospettiva,
l'insufficienza patrimoniale può esteriorizzarsi non solo in conseguenza delle risultanze di bilancio, ma anche dalle proposte di concordato formulate dalla stessa società, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, la decorrenza della prescrizione dell'azione andrà individuata nel momento di presentazione della relativa domanda (arg. da Cass. 5 luglio 2002 n. 9815; ma si veda, altresì,
Trib. Pavia, 6 novembre 2012, secondo il quale il dies a quo per la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. deve essere individuato nel momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società risulta conoscibile ai terzi. In caso di concordato preventivo, l'insufficienza patrimoniale risulta conoscibile ai terzi dalla data del decreto di ammissione alla procedura).
In definitiva, quindi, già la proposta di concordato preventivo rende generalmente percepibile lo stato di insufficienza patrimoniale dell'imprenditore insolvente e pertanto fa decorrere la prescrizione dell'azione di responsabilità che sono legittimati ad esercitare contro gli amministratori di una società di capitali i creditori della medesima e per essi, in caso di fallimento, il curatore.
Dunque, come correttamente accertato dal giudice della cautela e poi dal collegio in sede di reclamo, tanto la diminuzione patrimoniale, quanto l'insufficienza del patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori devono ritenersi verificate e manifestate, quanto meno, alla data di ammissione della alla procedura di concordato preventivo (27/5/1998), con la Parte_1 conseguenza che il termine di prescrizione dei diritti fatti valere dal fallimento attore ai sensi dell'art. 146 L.F., sia con riguardo a quelli della società, sia con riguardo a quelli dei creditori sociali, devono considerarsi prescritti alla data del 27/5/2008.
Pertanto, all'esercizio dell'azione civile di responsabilità da parte del fallimento attraverso la costituzione di parte civile nel giudizio, avvenuta il 2/7/2008 – che pur produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo, nei confronti tanto di coloro contro i quali viene rivolta espressamente la costituzione, quanto dei coobbligati solidali (Cass. Sez. VI, Ord., 28.11.2017, n.
28456) - non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva di un termine già decorso alla data dell'esercizio del diritto.
9 Né appare conferente quanto affermato dalla Curatela nell'atto di citazione e ribadito in sede conclusionale, laddove si sostiene che: “Il titolo che la Curatela intende cautelare, infatti, non è la responsabilità civilistica tout court di amministratori e sindaci (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2487, c. 2, 2392 e 2394 c.c., testo ratione temporis applicabile), bensì il credito risarcitorio conseguente ai reati di bancarotta”, ovvero che “le singole distrazioni ed i singoli illeciti, che di per sé avrebbero autonomo rilievo civile od anche penale (si pensi ad esempio ad un'appropriazione indebita), successivamente al fallimento della società gestita/controllata si assommano in una fattispecie complessa, appunto quella di bancarotta fraudolenta/societaria, rispetto alla quale la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo, ancorché improprio, con conseguente assorbimento degli eventuali delitti preesistenti”.
Deve ribadirsi, infatti, in questa sede, quanto già affermato dall'intestato Tribunale nel giudizio di reclamo, ossia che “(…) sebbene per gli addebiti contestati ai resistenti nella presente sede trovi applicazione il termine di prescrizione previsto per il reato- ciò non può certo implicare alcuna modifica dei presupposti della responsabilità risarcitoria di natura civile, che sono evidentemente diversi da quelli relativi alla responsabilità penale. (…) E' evidente, infatti, che –per poter ritenere sussistente la responsabilità di un soggetto- ciò che rileva è sempre la condotta (omissiva o commissiva) che lo stesso ha posto in essere. Tale condotta, poi, può far sorgere in capo al suo autore una responsabilità penale (qualora coincidente con una fattispecie tipica di reato) e, anche al tempo stesso, una responsabilità civile (qualora sia idonea a cagionare un danno ingiusto). I presupposti per la sussistenza dei due tipi di responsabilità non vanno, tuttavia, confusi. Sicchè, correttamente ha ritenuto il giudice della prima fase di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di ammissione della alla procedura di concordato preventivo, essendo Parte_1 questo il momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è stata manifestata all'esterno ed era, quindi, conosciuta o conoscibile dai creditori. Per le ragioni già esposte, poi, a nulla rileva quanto affermato dal Fallimento reclamante, secondo cui la prescrizione doveva in realtà decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento essendo questo uno degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta. Come già si è detto, infatti, i presupposti per la sussistenza della responsabilità civile sono differenti rispetto a quelli della responsabilità penale”.
D'altra parte, proprio in ragione della differenza ontologica tra responsabilità penale e responsabilità risarcitoria civilistica, la Suprema Corte non ha attribuito rilevanza, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 2947 terzo comma c.c., alla sussistenza di tutti gli elementi di perfezionamento della fattispecie di reato integrato dal fatto illecito posto alla base della domanda risarcitoria, o al verificarsi della condizione di punibilità, ma al momento della
10 ricorrenza dei presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili (cfr. Cass. Sez. III, Sent. n. 21255 del 17/09/2013; Cass. Sez.
Un., Sent. n. 27337 del 18/11/2008; Cass. Sez. II, Sentenza n. 24988 del 25/11/2014; Cass. Sez.
III, ord. n. 2350 del 31/01/2018; Cass. Sez. 3, Ord. n. 24691 del 16/08/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, la decorrenza del termine di prescrizione decennale, statuito nella sentenza del giudice penale, non può farsi coincidere, come dedotto dalla Curatela attrice, con la data di fallimento “sia ove essa sia identificata quale elemento costitutivo della fattispecie, ancorché improprio, sia ove ad essa sia assegnata natura di condizione obiettiva di punibilità”, ma con quella di ammissione della alla procedura di concordato Parte_1 preventivo (27/5/1998), in cui si erano verificate e manifestate tanto la diminuzione patrimoniale, quanto l'insufficienza del patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori.
Al riguardo, non è condivisibile l'affermazione della difesa della Curatela attrice secondo cui l'azione risarcitoria dalla stessa esercitata non sarebbe inquadrabile nell'alveo degli artt. 2392 e
2394 c.c. in combinato disposto con l'art. 146 L.F. (illeciti contrattuali/extracontrattuali di natura prettamente civile), a dispetto di quanto da essa allegato, “che – tanto in fatto, quanto in diritto – avrebbe sempre riconnesso la propria pretesa alla fattispecie di cui all'art. 185 c.p.: i.e. responsabilità risarcitoria ex delicto” (cfr. pag. 3 memoria di replica).
Invero, è la stessa Curatela a precisare, alle pagg. 29 e 30 della propria comparsa conclusionale dell'odierno giudizio, con specifico riferimento alla responsabilità dei sindaci della società, che “Il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali “azioni di massa” in ragione dell'art. 146 L.F.; nel dettaglio l'azione di « responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394
c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale » (Cass. Civ., Sez. Un.,
23.01.2017, n. 1641)”. Ed ancora: “Giova ancora precisare che, « come per le fattispecie degli artt. 2393 e 2407 c.c., laddove la responsabilità si pone verso la società, rileva l'inadempimento degli amministratori e dei sindaci ai doveri della carica, così, parimenti, nelle azioni proposte ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. a tutela dei creditori, pure in sede concorsuale, l'inadempimento
11 di quei doveri costituisce elemento della fattispecie, sebbene con essi concorra poi l'ulteriore requisito della insufficienza patrimoniale, cagionata dall'inosservanza degli obblighi relativi al patrimonio sociale o dall'omessa vigilanza sull'altrui operato: a tutela dei creditori si lamenta, infatti, un danno diretto, per responsabilità e non per debito, causato dalla condotta dell'amministratore che ha vulnerato il patrimonio della società sino a renderlo non capiente per soddisfarli, cui abbia concorso la condotta imputabile ai sindaci ». Anche relativamente all'azione intrapresa dai creditori, dunque, l'inadempimento ai doveri della carica gestoria e sindacale è il presupposto della tutela giudiziaria”.
Non potendosi dunque ritenere fondata la contestazione attorea relativa all'assenza di qualsivoglia interferenza tra l'azione risarcitoria dalla medesima promossa nel presente giudizio civilistico, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ed i presupposti richiesti dalla disciplina di cui agli artt.
2393 e 2394 c.c., di cui la stessa Curatela si è avvalsa nel cumulo dell'azione sociale di responsabilità con quella verso i creditori sociali.
A nulla rileva, poi, che il giudizio penale si sia concluso, in primo grado, con riguardo ad alcuni capi di imputazione, con l'accertamento della responsabilità penale di e Controparte_5 [...]
(il primo, per il reato a lui ascritto al capo C con riferimento ai fatti di cui al n. 2 lett. A CP_6 prima parte, lett. b e n. 3; il secondo, per il reato a lui ascritto al capo C con riferimento ai fatti di cui al n. 2 lett. A seconda parte, lett. C e n. 3, mentre nei confronti dei sindaci AR ON,
e il giudice penale ha dichiarato di non doversi procedere per Controparte_4 Persona_1 intervenuta prescrizione del reato), né che gli imputati nei cui confronti il fallimento si è costituito parte civile non abbiano sollevato l'eccezione di prescrizione nel giudizio penale nel cui ambito era stata esercitata l'azione civile di responsabilità. Invero, tali circostanze non possono ritenersi preclusive della proposizione della stessa eccezione in sede di giudizio civile, non essendo ipotizzabile alcuna decadenza processuale, stante la diversità dei due giudizi, né alcun giudicato sostanziale sul punto, essendosi concluso il giudizio penale senza alcun accertamento sulla tempestività con cui è stato azionato il titolo risarcitorio civile e senza alcuna pronuncia in ordine alla richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile (richiesta dichiarata nella sentenza citata non accoglibile nei confronti dei componenti del collegio sindacale “nei cui confronti si dichiara la prescrizione)”.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, la domanda risarcitoria attorea deve essere rigettata per intervenuta prescrizione del relativo diritto risarcitorio nei confronti dell'originario convenuto dante causa degli eredi convenuti in riassunzione e Persona_1 con riferimento agli addebiti ascritti allo stesso in relazione al capo “D” di imputazione di cui alla
12 sentenza penale del Tribunale di Latina n. 668/16, con conseguente assorbimento delle altre questioni di merito controverse tra le parti.
Alla soccombenza consegue la condanna della attrice alla rifusione in favore dei Pt_1 convenuti delle spese di lite del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, come ridotto dalla parte attrice in sede decisoria, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali concretamente espletate e documentate in atti, e facendo applicazione dei parametri e delle tariffe di cui al D.M.
n. 147/2022.
Nulla sulle spese della CTU, in quanto già liquidate nel precedente giudizio R.G.N.
40705/2021, da cui quello odierno è stato separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
- rigetta per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni le domande attoree;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore dei convenuti in riassunzione, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
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