Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 256/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati SEBASTIANI GIORGIA e SALVATORE SAVERIO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli Parte_2
avvocati SEBASTIANI GIORGIA e SALVATORE SAVERIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda purché nel rispetto dell'interesse primario della prole minorenne, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio all'altro tempestivamente e senza che ciò possa essere ragione o motivo di ostacolo alla frequentazione dei figli;
- i figli minori , ed sono affidati ad entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 Per_3
condivisa, con collocamento, residenza e dimora presso l'abitazione della madre;
- attualmente la Sig.ra è domiciliata provvisoriamente presso l'abitazione dei suoi Pt_1
genitori perché questo consente ai figli della coppia di continuare a frequentare le scuole dove sono attualmente iscritti, ovvero:
- a la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Paolo II”, di Osimo Stazione Per_1
(classe II media);
- 1 -
- ad Alison la scuola materna “Il sorriso dei bimbi”, di Abbadia di Osimo Stazione (ultimo anno);
- la Sig.ra rappresenta sin d'ora che entro il 2025 reperirà un'abitazione autonoma, Pt_1
che comunicherà tempestivamente al Sig. ; Pt_2
- il Sig. avrà la facoltà di vedere e trascorrere con i suoi figli tutti i sabati del mese, Pt_2
con rientro a casa della mamma per l'ora di cena e, per due fine settimana al mese, i bambini potranno pernottare sabato notte con il papà e rientrare la domenica sempre per l'ora di cena, a casa della mamma;
- inoltre, il Sig. , previo accordo con la coniuge e compatibilmente con gli impegni Pt_2
scolastici ed extrascolastici della prole, potrà incontrare i figli anche in altri giorni della settimana di pomeriggio o anche per pranzare, o cenare insieme, ma sempre rientrando dalla mamma per trascorrere la notte;
- le vacanze natalizie e pasquali seguiranno un criterio di alternanza annuale (a titolo esemplificativo: nel 2025 la Pasqua con un genitore, le vacanze natalizie con l'altro, nel
2026 viceversa);
- le vacanze estive saranno organizzate per consentire al Sig. di poter trascorrere Pt_2
con i figli 15 giorni consecutivi, con collocamento dal padre anche per il pernottamento;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno comunque concordate in base alle esigenze lavorative e personali di entrambi i coniugi, ma sempre nel rispetto di quelle prevalenti della prole;
- i coniugi programmeranno per le vie brevi e, di volta in volta, in base alle esigenze contingenti della prole, la gestione delle attività extrascolastiche di (che necessita Per_1
di ripetizioni di lingue straniere) e di (che gioca a calcio); Per_2
- il piano genitoriale appena illustrato potrà essere occasionalmente derogato e/o modificato e/o variato nei giorni e negli orari innanzi ad imprevisti o eventi non programmabili, di comune accordo tra i coniugi (a titolo non esaustivo, per esempio: per problemi di salute dei figli o dei genitori, per impegni di lavoro dei coniugi...), senza che ciò equivalga a rinuncia o modifica di quanto oggi stabilito;
- i ricorrenti affermano reciprocamente di godere ciascuno di reddito proprio sufficiente ai bisogni di vita personali e di non aver necessità di mantenimento da parte dell'altro;
- mentre per il mantenimento di tutti e tre i figli, il Sig. verserà alla Sig.ra Pt_2 Pt_1
tutti i mesi, con scadenza 1° giorno del mese, un importo pari ad € 450,00;
- 2 - - tale importo potrà essere ridotto decurtando il 50% delle somme percepite a titolo di assegno unico dalla Sig.ra purchè ciò non contrasti con le esigenze della prole;
Pt_1
- in proposito, la Sig.ra si impegna in tal senso a rappresentare al Sig. le Pt_1 Pt_2
possibili variazioni dell'assegno unico;
- per le finalità di cui sopra, i ricorrenti manterranno acceso il conto corrente già esistente presso l'Ufficio Postale di Chiaravalle, An, Viale Montessori n. 37, con n. 001005504020, al fine di versarvi gli assegni familiari e il mantenimento mensile dei figli;
- le spese straordinarie saranno individuate, ripartite e disciplinate in base ed in ossequio del protocollo di riferimento vigente presso Codesto Ill.mo Tribunale e perciò saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% pro capite (Prot. n. 139 del Tribunale di
Ancona, per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie, nell'ambito dei procedimenti di famiglia);
- la vettura modello Renault “Arkana”, targata GM 457 AH, di proprietà del Sig. , Pt_2
resterà in uso della Sig.ra che però si farà carico di tutte le spese necessarie per la Pt_1
gestione della vettura (a titolo non esaustivo bollo auto, revisione, piccole riparazioni...)(cfr. doc. n. 4, pagg. 1 e ss. copia libretto di circolazione vettura);
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
- qualora uno dei due genitori volesse organizzare viaggi o vacanze che comportassero l'allontanamento dei figli o una loro trasferta all'estero, dovrà previamente e con congruo preavviso, informare l'altro coniuge e sopportare in via esclusiva gli esborsi necessari, senza nulla pretendere da quest'ultimo, a meno che non si rientri nel regime e nella tipologia delle spese sopra individuate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Lavello (PZ) il 30/04/2009, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
- 3 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Lavello (PZ) il 30/04/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Lavello (PZ) al n. 8, parte II, serie A dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lavello (PZ) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio.
- 4 - spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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