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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 777/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAFFEI ANGELICA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4199/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cesa - C/o Casa Comunale 81030 Cesa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.I.
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 2025/346 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 569/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: SO.GE.r.t. e Comune di Cesa cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con sede in Aversa in persona del legale rappresentante Ing. Nominativo_1, impugna il sollecito di pagamento IMU anno 2019 n.2025/346 del 1.9.2025 notificato dalla SO.GE.r.t. concessionario della riscossione del Comune di Cesa in data 17.9.2025.
Motivo assorbente dell'impugnazione è che la Società deduce che gli unici due beni di sua proprietà siti nel comune di Cesa sono quelli alla Indirizzo_1 . n.33 distinti in catasto al foglio 2 p.lla 5589, n.12-13 ; che tali immobili costituendo bene-merce della società, la stessa si è avvalsa dell'art.13 c.9/bis del DL. 6.12.2011
n.201 come sostituito dall'art.2 comma 2 lett.a) del dL 31.8.2013 n.102 , che statuisce che : “A decorrere dal 1 Gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati “ . A tal fine la Società ha presentato apposita dichiarazione tramite Pec in data 19.12.2019 indirizzata al Comune di Cesa , come previsto all'art.2 comma 5° bis del DL.n.102/2013.
E' costituita la SO.GE.r.t. che preso atto del provvedimento di discarico prot.n.397 del 13.1.2026 comunicato in pari data dal Comune di Cesa ha provveduto ad annullare il sollecito di pagamento impugnato . Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere .
E' costituito anche il Comune di Cesa che dichiara altresì che non sussiste più alcun interesse concreto e attuale alla prosecuzione dl giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice in data odierna vista la documentazione depositata agli atti del fascicolo processuale dichiara ai sensi dell'art.46 del DLGS n.546/92 estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere , con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAFFEI ANGELICA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4199/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cesa - C/o Casa Comunale 81030 Cesa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.I.
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 2025/346 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 569/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: SO.GE.r.t. e Comune di Cesa cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con sede in Aversa in persona del legale rappresentante Ing. Nominativo_1, impugna il sollecito di pagamento IMU anno 2019 n.2025/346 del 1.9.2025 notificato dalla SO.GE.r.t. concessionario della riscossione del Comune di Cesa in data 17.9.2025.
Motivo assorbente dell'impugnazione è che la Società deduce che gli unici due beni di sua proprietà siti nel comune di Cesa sono quelli alla Indirizzo_1 . n.33 distinti in catasto al foglio 2 p.lla 5589, n.12-13 ; che tali immobili costituendo bene-merce della società, la stessa si è avvalsa dell'art.13 c.9/bis del DL. 6.12.2011
n.201 come sostituito dall'art.2 comma 2 lett.a) del dL 31.8.2013 n.102 , che statuisce che : “A decorrere dal 1 Gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati “ . A tal fine la Società ha presentato apposita dichiarazione tramite Pec in data 19.12.2019 indirizzata al Comune di Cesa , come previsto all'art.2 comma 5° bis del DL.n.102/2013.
E' costituita la SO.GE.r.t. che preso atto del provvedimento di discarico prot.n.397 del 13.1.2026 comunicato in pari data dal Comune di Cesa ha provveduto ad annullare il sollecito di pagamento impugnato . Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere .
E' costituito anche il Comune di Cesa che dichiara altresì che non sussiste più alcun interesse concreto e attuale alla prosecuzione dl giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice in data odierna vista la documentazione depositata agli atti del fascicolo processuale dichiara ai sensi dell'art.46 del DLGS n.546/92 estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere , con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.