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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE rel. dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2659/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], e residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara Via Mameli n. 5, presso lo studio dell'avv. Luana Magna, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 21/11/1967 e residente in [...], Moncalvo (AT), elettivamente domiciliata in Novara Via Mameli n. 5, presso lo studio dell'avv. Luana Magna, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“
1. la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Comune di Torri di Quartesolo (VI) in data 19/09/1987
2. Disporre la perdita del cognome che la Signora aveva aggiunto al proprio. Pt_1 CP_1
3. Disporre che la emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni prescritte dalla legge ((trascritto nei Registri del Comune di Vicenza al n. 178 parte II lett. B).” Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.” MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 19.9.1987 Parte_1 Controparte_1 in Torri di Quartesolo, con atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n.28, parte II, Serie A, anno 1987. Dall'unione coniugale è nata (il 4.10.1991), maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
1 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 4.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato con decreto n. 9300/2017 emesso dal Tribunale di Novara. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Il carattere necessario della pronuncia in punto status giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.9.1987 in Torri di Quartesolo dai signori e , atto trascritto nei registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del predetto comune al n. n.28, parte II, Serie A, anno 1987;
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a CP_1 Pt_1 seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torri di Quartesolo (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE rel. dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2659/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], e residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara Via Mameli n. 5, presso lo studio dell'avv. Luana Magna, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 21/11/1967 e residente in [...], Moncalvo (AT), elettivamente domiciliata in Novara Via Mameli n. 5, presso lo studio dell'avv. Luana Magna, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“
1. la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Comune di Torri di Quartesolo (VI) in data 19/09/1987
2. Disporre la perdita del cognome che la Signora aveva aggiunto al proprio. Pt_1 CP_1
3. Disporre che la emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni prescritte dalla legge ((trascritto nei Registri del Comune di Vicenza al n. 178 parte II lett. B).” Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.” MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 19.9.1987 Parte_1 Controparte_1 in Torri di Quartesolo, con atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n.28, parte II, Serie A, anno 1987. Dall'unione coniugale è nata (il 4.10.1991), maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
1 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 4.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato con decreto n. 9300/2017 emesso dal Tribunale di Novara. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Il carattere necessario della pronuncia in punto status giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.9.1987 in Torri di Quartesolo dai signori e , atto trascritto nei registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del predetto comune al n. n.28, parte II, Serie A, anno 1987;
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a CP_1 Pt_1 seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torri di Quartesolo (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
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